AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.1997.148
Data decisione, Autorità:
25.08.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00148
Lugano
25 agosto 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa a procedura speciale per pretese derivanti da
contratto di lavoro - inc. no. DI.97.00089 della Pretura del distretto di Bellinzona - promossa con istanza 7
aprile 1997 da
__________ rappr. __________
contro
__________ rappr. dall’avv. __________
con
cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
10’700.- oltre interessi per pretese salariali;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza e a sua volta
con istanza 21 aprile 1997 ha chiesto che controparte fosse condannata a
restituirle un natel e tutti i vestiti di lavoro messi a sua disposizione;
sulle
quali il Pretore con sentenza 5 maggio 1997 si è così pronunciato:
-
In parziale accoglimento dell’istanza di __________, la
ditta __________ in __________ è condannata a pagare all’istante la somma di
fr. 6’200.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 1997.
-
In parziale accoglimento dell’istanza 21 aprile 1997 della
__________, __________ è condannato a restituire a controparte gli abiti da
lavoro.
-
Tasse e spese a
carico dello Stato.
-
La __________
rifonderà a __________ la somma di fr. 400.- a titolo di ripetibili.
appellante
la parte convenuta con atto di appello 16 maggio 1997, cui è stato concesso
l’effetto sospensivo, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso di ridurre a fr. 2’500.- oltre interessi la somma da lei dovuta alla
controparte, nonché che quest’ultima sia tenuta a restituirle anche
l’apparecchio natel; il tutto, protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
mentre
la parte istante non ha presentato osservazioni al gravame;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Con contratto di
lavoro 26 giugno 1996 la __________ ha assunto alle sue dipendenze __________
in qualità di autista - tuttofare per il periodo dal 1° aprile 1996 al 31
dicembre dello stesso anno: in base agli accordi contrattuali, per le sue
prestazioni, da effettuarsi secondo le necessità del datore di lavoro, il
lavoratore avrebbe dovuto percepire una retribuzione oraria di fr. 25.- nonché
una gratifica annuale di fr. 5’000.- pagabile in due rate (doc. A).
B. Alla scadenza del
contratto le parti hanno formulato reciproche pretese: in particolare, il
lavoratore ha chiesto il versamento di fr. 10’700.- oltre accessori per pretese
salariali, mentre il datore di lavoro ha a sua volta postulato la restituzione
di alcuni oggetti a suo tempo consegnati al dipendente.
C. Statuendo con
sentenza 5 maggio 1997 sul contenzioso che ne è nato, il Pretore ha condannato
il datore di lavoro al pagamento di fr. 6’200.- oltre interessi ed il
lavoratore a restituire gli abiti da lavoro, assegnando inoltre a quest’ultimo
la somma di fr. 400.- a titolo di ripetibili.
Il giudice di prime cure
ha in sostanza ritenuto che al lavoratore non erano stati versati né la seconda
rata della gratifica (fr. 2’500.-), né il salario dei primi 12 giorni di
dicembre (fr. 1’500.-), né infine la perdita di guadagno dovuta per la sua malattia
dal 9 al 27 ottobre (fr. 2’200.-); preso atto che a favore del lavoratore
andavano riconosciuti questi importi, egli ha quindi concluso che quest’ultimo
poteva legittimamente trattenere a titolo di ritenzione gli oggetti che il
datore di lavoro gli aveva a suo tempo messo a disposizione, tranne gli abiti
da lavoro, per i quali il dipendente stesso risultava acquiescente.
D. Con appello 16 maggio
1997 il datore di lavoro chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che
la somma dovuta al dipendente venga ridotta a fr. 2’500.- oltre interessi e che
quest’ultimo sia tenuto a restituirgli anche l’apparecchio natel; il tutto,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
L’appellante ritiene
innanzitutto di aver puntualmente contestato che il dipendente avesse
effettuato 60 ore lavorative nei primi 12 giorni di dicembre: in assenza di
qualsiasi prova circa la loro effettuazione, il Pretore non avrebbe perciò
dovuto riconoscere come dovuta la corrispondente somma di fr. 1’500.-; quanto al
risarcimento per la malattia del dipendente, l’appellante osserva come a suo
tempo controparte avesse sottoscritto un documento in cui confermava di esser
stata tacitata per le preteste salariali di ottobre con un pagamento di fr.
1’300.-, il che escludeva di poterle riconoscere ora un’ulteriore somma di fr.
2’200.- per perdita di guadagno, importo per altro manifestamente eccessivo;
contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, inoltre, in prima istanza il
lavoratore non aveva mai affermato di trattenere il natel in virtù di un
diritto di ritenzione, per cui non vi era alcun motivo per rifiutare la sua
restituzione; il giudizio di prime cure era infine errato anche per quanto
riguardava le ripetibili, le quali, stante la reciproca soccombenza delle
parti, avrebbero semmai dovuto essere compensate.
Con decreto 21 maggio 1997
il presidente di questa Camera ha concesso al gravame l’effetto sospensivo
richiesto.
Considerando
in diritto
- L’appellante
contesta innanzitutto di dover corrispondere alla controparte la somma di fr.
1’500.- a titolo di salario per i primi 12 giorni di dicembre, posizione che il
Pretore ha invece integralmente riconosciuto ritenendo troppo generica e con
ciò non sufficiente la contestazione da parte del datore di lavoro in sede di
risposta.
1.1 La nostra procedura
civile esige che il convenuto dia riscontro ai fatti della petizione o
dell’istanza. Ciò implica un certo onere di allegazione dei fatti a carico del
convenuto, che è pertanto tenuto a contestare le argomentazioni
dell’attore/istante con indicazioni concrete e, se del caso, fornendo la
propria descrizione dei fatti: la mancanza dei citati requisiti porta alla
conseguenza che la resistenza del convenuto su determinate allegazioni è
inesistente, con la conclusione -nel giudizio di merito- di dover poi ammettere
totalmente la domanda dell’attore/istante (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 2 ad
art. 170); analoga soluzione si impone nel caso in cui la contestazione da
parte del convenuto sia soltanto generica e non puntuale (Cocchi/Trezzini,
op. cit., N. 3 ad art. 170; IICCA 17 settembre 1993 in re T. SA/G., 30
marzo 1994 in re E. SA/F. e llcc., 24 febbraio 1995 in re B. SA/I., 18 ottobre
1995 in re G. Srl/B. Snc, 18 marzo 1996 in re T./I. Snc).
1.2 Nel caso di specie, è
ben vero che in sede di risposta il datore di lavoro ha innanzitutto affermato
che nel periodo di validità del contratto il lavoratore “doveva ed è stato
remunerato per le prestazioni orarie effettivamente fornite” (ad. 1 p. 2): tale
affermazione costituisce tuttavia una semplice considerazione di principio,
tanto è vero che è stata formulata all’inizio dell’allegato responsivo, senza
far alcun riferimento alle pretese vantate dal dipendente. In realtà, è
soltanto al considerando ad 3 di risposta che il datore di lavoro ha preso
concretamente posizione sulle singole pretese di controparte: dopo aver
contestato di dovere al dipendente lo stipendio per il periodo dal 13 al 31
dicembre e la metà della gratifica, il datore di lavoro ha esaminato le
richieste inerenti i salari di ottobre e di novembre, precisando nel dettaglio
i motivi per i quali gli stessi non erano dovuti -per il mese di novembre, ha
tra l’altro esplicitamente affermato che controparte era già stata remunerata
in conformità del contratto-; per quanto riguarda il salario di dicembre (e
meglio, i primi 12 giorni del mese), egli si è per contro limitato a dire che
“niente è dovuto all’istante”.
A giudizio di questa
Camera, la contestazione relativa allo stipendio dei primi 12 giorni di
dicembre è troppo generica, per cui è senz’altro a ragione che il Pretore ha
concluso per ammettere la pretesa dall’istante.
Reggesse il ragionamento
dell’appellante, secondo cui la contestazione circa la reale effettuazione del
lavoro risulterebbe già dal considerando ad. 1, non si vede proprio per quale
motivo il datore di lavoro stesso avrebbe riproposto questa tesi con
riferimento allo stipendio del mese di novembre, per poi tuttavia lasciarla
nuovamente cadere per quanto riguardava quello di dicembre; tanto più che, in
tali circostanze, controparte poteva senz’altro ritenere in buona fede che il
mancato versamento di quest’ultimo stipendio fosse semmai dovuto ad altri
motivi, non meglio precisati.
- L’appellante
contesta inoltre di dover rifondere alla controparte la somma di fr. 2’200.-
per la malattia sofferta dal dipendente dal 9 al 27 ottobre (cfr. doc. D).
2.1 Contrariamente a
quanto ritenuto dall’appellante, il fatto che a suo tempo il lavoratore abbia
sottoscritto un documento in cui confermava di aver ricevuto “in saldo del
salario di ottobre” un importo di fr. 1’300.- (doc. 2) non esclude di principio
che accanto al salario per i giorni effettivamente lavorati gli possa spettare
un ulteriore importo quale retribuzione per il periodo di malattia: nella
misura in cui con tale scritto egli avrebbe infatti rinunciato (parzialmente o
completamente) al salario nel periodo di malattia, lo stesso sarebbe in effetti
nullo (art. 341 cpv. 1 CO).
2.2 Giusta l’art. 324a CO
se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, in particolare per
malattia, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario,
in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre
mesi (cpv. 1): nel primo anno di servizio, se non è stato previsto altrimenti,
il datore di lavoro deve pagare il salario per almeno tre settimane (cpv. 2).
Nel caso concreto, essendo
il contratto concluso per la durata fissa di 9 mesi, è pacifico il diritto del
lavoratore a percepire il salario nel periodo di malattia (Boner, Teilzeitarbeit,
Berna 1985, p. 97; Gnaegi, Le droit du travailleur au salaire en cas de maladie,
Zurigo 1996, p. 48 e seg.; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo
1992, N. 2 ad art. 324a/b CO): atteso tuttavia che nella fattispecie l’attività
del lavoratore era irregolare, dipendendo dalle necessità del datore di lavoro
(doc. A), il salario a lui dovuto in quel periodo andava determinato operando
una media di quanto egli aveva percepito nei mesi precedenti (Staehelin,
Commentario zurighese, 1986, N. 49 ad art. 324a CO; Boner, op. cit., p.
96 e 97), oppure, in assenza dei dati relativi ai mesi precedenti, in quelli
successivi: essendo risultato che egli ha guadagnato in novembre fr. 2’000.- e
in dicembre fr. 1’500.-, ne discende che per il periodo dal 9 al 27 ottobre gli
poteva spettare un importo di circa fr. 1’000.-.
Per sapere se ed
eventualmente in quale misura al lavoratore possa essere riconosciuto nel mese
di ottobre un importo eccedente i fr. 1’300.- percepiti (doc. 2), è perciò determinante
accertare quanto gli sarebbe spettato per le ore effettivamente svolte: mentre
il lavoratore ha affermato che quel versamento corrispondeva solo alle ore
lavorative effettuate (e meglio, dal 1° all’8 ottobre), il datore di lavoro,
sia in sede di risposta (p. 4) sia in sede di appello (p. 6), pur ammettendo
che in tale somma oltre all’indennità per malattia fosse compresa anche la
retribuzione per il lavoro effettivamente svolto, non ha tuttavia precisato
quante fossero le ore prestate e pertanto la retribuzione ad essa relativa.
L’istruttoria non ha
assolutamente permesso di chiarire la questione: non avendo il lavoratore -cui
incombeva l’onere della prova (art. 8 CC, Staehelin, op. cit., N. 35 ad art.
322 CO)- dimostrato il numero delle ore da lui effettivamente prestate (nemmeno
a grandi linee, così da eventualmente permettere a questa Camera di
determinarle facendo capo all’art. 42 cpv. 2 CO), rispettivamente che le stesse
potessero comportare una retribuzione superiore a fr. 300.-, ogni sua richiesta
a questo titolo deve essere respinta.
- La richiesta di
restituzione dell’apparecchio natel, formulata dall’appellante anche in questa
sede, deve per contro essere respinta.
3.1 È ben vero -come
afferma l’appellante- che in prima istanza il lavoratore mai aveva sostenuto di
trattenere il natel in forza di un diritto di ritenzione, per cui il giudizio
pretorile che gli riconosceva proprio per questo motivo la facoltà di
trattenere l’apparecchio era privo di fondamento.
Nondimeno, lo stesso è
corretto, seppure per altri motivi.
3.2 Nel corso dell’udienza
di discussione il lavoratore ha dichiarato di opporsi alla restituzione del natel
in quanto lo stesso non gli era stato semplicemente messo a disposizione dal
datore di lavoro, bensì gli era stato regalato dalla signora __________ i pochi
indizi agli atti sembrano invero confortare questa tesi, tanto è vero che da
una precedente bozza di contratto tra il lavoratore e la signora __________
risultava che quest’ultima avrebbe dovuto dare in proprietà al dipendente il natel
(doc. I); il fatto che dal contratto sottoscritto in seguito tra le parti (doc.
A) non si evincesse più nulla al proposito del natel, non prova assolutamente
nulla e in particolare non significa ancora che la precedente bozza di
pattuizione fosse semplicemente decaduta, prova ne é che, nonostante l’assenza
di qualsiasi menzione circa il natel nel contratto di cui al doc. A, di fatto
l’apparecchio è comunque stato consegnato al dipendente.
Non essendo stato
possibile stabilire con certezza a che titolo il natel sia stato consegnato al
lavoratore -essendo semmai più verosimile la tesi che lo stesso gli sia stato
ceduto in proprietà-, la questione deve essere risolta a sfavore della parte
cui concretamente incombeva l’onere della prova, cioè del datore di lavoro che
pretendeva la restituzione dell’oggetto (Walder-Bohner, Zivilprozessrecht,
3. ed., Zurigo 1983, § 28 N. 10).
- Atteso che in questa
sede il datore di lavoro non ha più contestato di dovere alla controparte la
seconda rata della gratifica, il credito complessivo a favore del lavoratore
viene determinato in fr. 4’000.- (fr. 2’500.- gratifica e fr. 1’500.- salario
per i primi 12 giorni di dicembre).
Il parziale accoglimento
del gravame, che così ne discende, implica parimenti di modificare il
dispositivo sulle ripetibili di prima istanza.
- Trattandosi di una
vertenza derivante da un contratto di lavoro con un valore litigioso inferiore
a fr. 20’000.-, non si prelevano né tasse né spese per la procedura d’appello (art.
417 lett. e CPC e art. 343 cpv. 3 CO), mentre le ripetibili di secondo grado
seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello 16 maggio
1997 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
5 maggio 1997 della Pretura del distretto di Bellinzona, invariati gli altri
dispositivi, è così riformata:
-
In parziale
accoglimento dell’istanza di __________ in __________, la __________ in
__________ è condannata a pagare all’istante la somma di fr. 4’000.- oltre
interessi al 5% dal 1° gennaio 1997.
-
rifonderà alla __________ la somma di fr. 200.- a titolo di ripetibili
parziali.
II. Non si prelevano né
tasse né spese per la procedura di appello.
La parte appellata
rifonderà all’appellante fr. 50.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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