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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.122
Data decisione, Autorità:
12.09.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00122
Lugano
12 settembre 1997/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare sul ricorso per nullità 28 aprile 1997 di
(rappr.
dall’avv. __________
contro
la “decisione arbitrale” del 28 marzo 1997
pronunciata dall’arbitro unico ing. __________, nella procedura che oppone il
ricorrente a
(rappr. dall’avv. __________)
(rappr.
dall’avv. __________
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione:
-
- se deve
essere accolto il ricorso per nullità
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. Il
signor __________, al quale è subentrata la signora __________, ha deliberato
all’arch. __________ la progettazione e la direzione lavori nell’ambito della
realizzazione di una casa unifamiliare a __________, in cui la ditta __________
ha eseguito le opere di sua competenza, la quale ha tosto manifestato problemi
di permeabilità.
B. Il
12 novembre 1992 l’avv. __________, allora patrocinatore della signora
__________, ha scritto all’ing. __________ per conferirgli mandato quale
arbitro unico. In tale scritto, al quale ha annesso il consenso scritto delle
altre parti interessate, egli ha inoltre già formulato le domande rivolte
all’arbitro dalla committente.
C. Non
risulta dagli atti che le altre parti abbiano a loro volta formulato domande
all’arbitro, o che abbiano presentato conclusioni di sorta o proposte di giudizio.
D. L’arbitro
in data 27 aprile 1994 ha rassegnato il proprio referto denominato “perizia
d’arbitrato sul fenomeno di penetrazione d’acqua e condensazione”, il quale
prende posizione sulla natura e le cause dei difetti, propone due possibili
soluzioni indicandone i costi, e si esprime sulle rispettive responsabilità.
E. L’arbitro
il 26 maggio 1994 ha assegnato alle parti un termine per chiedere “ogni ulteriore
informazione” e “prendere posizione” sul suo contenuto, ma nessuna delle parti
se ne è avvalsa.
Di
conseguenza l’arbitro il 9 giugno 1994 ha convocato le parti per la settimana
successiva “al fine di convenire sull’intervento di risanamento”.
In
occasione del sopralluogo del 16 giugno 1994 si è concordato di procedere
all’esecuzione della seconda soluzione proposta dall’arbitro (quella meno
onerosa), affidandogli la supervisione dei lavori e l’incombenza di decidere su
spese e ripetibili.
F. A
lavori eseguiti, e dopo che erano sorti altri problemi tra le parti -in
particolare il mancato pagamento di alcune fatture- l’arbitro con lettera 19
giugno 1996 ha annunciato la redazione del “rapporto finale sulla vertenza”,
rassegnato il 28 marzo 1997 e denominato “decisione arbitrale”.
In
esso l’arbitro ha in pratica calcolato il costo finale dell’opera-zione di
risanamento, accollandolo in misura preponderante all’arch. __________ e per il
resto alla signora __________, pronunciandosi inoltre sulle spese di procedura
e sulle ripetibili.
G. Delle
censure contro quest’ultimo referto contenute nel ricorso per nullità 28 aprile
1997 dell’arch. __________, che invoca gli art. 2, 25, 33 e 36 CIA e delle
osservazioni 5 giugno 1997 della signora __________ e della ditta __________,
le prime postulanti la reiezione del ricorso, e le seconde chiedenti che esso
sia dichiarato irricevibile, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. La
proponibilità in ordine del ricorso presentato dipende dalla qualificazione
giuridica del referto oggetto dell’impugnazione.
In
sostanza si tratta di esaminare se il querelato giudizio possa essere
considerato un lodo arbitrale, o se invece nello stesso non si debba ravvisare
un semplice referto di arbitratore.
La
differenziazione non è puramente dottrinale o didascalica, ma ha una specifica
rilevanza pratica: infatti per costante dottrina e giurisprudenza il Concordato
intercantonale sull’arbitrato (CIA) -e quindi anche l’art. 36 CIA relativo al
ricorso per nullità- è applicabile solo ai lodi veri e propri (DTF 117 Ia
367 consid. 5 e riferimenti; II CCA 20 settembre 1994 in re B./arch.
S.); i referti di arbitratore possono per contro essere invalidati solo in
presenza di particolari condizioni e mediante una causa ordinaria (DTF
117 Ia 369 consid. 7).
- Il
Tribunale federale ha già avuto modo di occuparsi in maniera circostanziata
della distinzione tra queste due categorie di valutazioni arbitrali.
In
linea di principio, mentre l’arbitratore si limita ad accertare fatti
giuridicamente rilevanti, l’arbitro è invece chiamato a risolvere una lite.
Tuttavia anche l’arbitratore può essere tenuto a pronunciarsi su questioni
giuridiche, decisivo è quindi il carattere intrinseco della decisione
vincolante che viene emessa: il lodo implica infatti un verdetto giudiziale (“Richterspruch”,
cfr. DTF 107 Ia 318 e segg.).
- Questo
in generale. Nella pratica si è tuttavia osservato che una distinzione basata
su questo unico principio può essere alquanto difficoltosa. La giurisprudenza
ha perciò sviluppato tutta una serie di criteri distintivi che permettono di
concludere per l’esistenza di un referto di arbitratore o per l’istituzione di
un vero tribunale arbitrale (cfr. DTF 117 Ia 367 e segg., consid. 5b e
6).
Così,
mentre la denominazione usata non è determinante, di ben altra rilevanza è la
volontà delle parti che traspare dal contratto ed il modo con cui il mandatario
(arbitro o arbitratore) ha inteso ed eseguito il mandato affidatogli: se è prevista
una semplice procedura informale, senza scambio di allegati e domanda di
condanna di una parte, oppure ancora se l’arbitro non è stato incaricato di
statuire sulle spese e sulle ripetibili, vi sarà una certa propensione per il
semplice referto di arbitratore; se invece viene dichiarato applicabile il CIA
o è previsto che la decisione contenga l’indicazione delle parti, i punti
litigiosi ed il dispositivo, o ancora se la decisione risolve definitivamente
la lite, allora ci si orienterà principalmente per l’esistenza di un tribunale
arbitrale (così in: II CCA 25 gennaio 1994 in re D.T. e llcc./B., 26
novembre 1993 C./F.A. SA).
- L’esame
del caso di specie alla luce dei suddetti criteri permette di giungere alla
conclusione che i referti dell’ing. __________ costituiscono perizia di arbitratore
e non veri e propri lodi arbitrali.
4.1 In
primo luogo occorre osservare che gli scritti con i quali è stato conferito mandato
all’arbitro non contengono riferimento alcuno al CIA o al CPC o ad altra
procedura, se non l’indicazione -peraltro unilateralmente fornita dalla committente-
secondo cui le parti avrebbero posto domande e l’arbitro avrebbe fornito le
risposte, il che è però tipico per una perizia e non certo per un lodo.
E
infatti, nessuna particolare procedura ha avuto luogo: nessuno ha presentato
allegati o altri scritti per esporre la situazione di fatto e di diritto, e
questo benché almeno la committente fosse all’epoca assistita da un avvocato.
Nessuno
ha perciò presentato delle vere e proprie domande di giudizio, ed inoltre il
conferimento di mandato all’arbitro nemmeno indica che il giudizio così allestito
sarebbe stato definitivo o avrebbe risolto la lite.
4.2 Allo
stesso modo, il primo referto allestito dall’ing. __________, che non adempie
nemmeno lontanamente i requisiti formali di cui all’art. 33 CIA, consiste per
la maggior parte in semplici accertamenti di fatto (difettosità dell’opera,
preventivo per l’eventuale rifacimento di determinate opere, ecc.) ed è privo
di un dispositivo condannatorio, o anche solo di una chiave di ripartizione
delle spese in ragione delle reciproche soccombenze. Per definire il proprio
lavoro egli parla di “perizia d’arbitrato”, ed in effetti l’aspetto tecnico è
preponderante rispetto a considerazioni di ordine giuridico, non potendosi a
ben vedere ritenere tali neppure le attribuzioni di responsabilità (pag. 18),
limitate all’indicazione della persona al cui operato era riconducibile
l’insorgenza di ogni singolo difetto.
Si
tratta perciò nel complesso, a non averne dubbi di una perizia tecnica circa i
difetti dell’opera in questione e non di un lodo arbitrale.
4.3 Nel
corso della riunione del 16 giugno 1994 all’arbitro è stato chiesto di determinarsi
su spese e ripetibili, ma evidentemente non per questo motivo il suo referto
può assumere la connotazione di un lodo arbitrale.
4.4 La
decisione qui impugnata è stata resa il 28 marzo 1997, a quasi tre anni di
distanza dal primo referto, con il manifesto intento di rispondere alla
sollecitazione avuta in tal senso dalla committente l’8 gennaio 1996.
Il
perito ha perciò ricalcolato l’ammontare del danno complessivo, aggiungendovi i
costi dell’arbitrato e le piccole fatture rimaste scoperte, e ha suddiviso la
responsabilità per detto danno tra il ricorrente, a cui è stato accollato quasi
per intero, e la committente.
Nemmeno
quest’ultimo responso costituisce tuttavia lodo arbitrale ai sensi del CIA ma
bensì, a ben vedere, la semplice comunicazione di un irrituale dispositivo
conseguente agli accertamenti del precedente referto peritale, esplicitamente
richiamato (pag. 1).
In
altri termini, il solo fatto che l’asserito lodo contenga un dispositivo
correttamente formulato non permette di conferirgli carattere vincolante alla
stregua di decisione giudiziale, dato che esso fa seguito ad una procedura
incompatibile con i requisiti formali minimi di un arbitrato e quindi unicamente
qualificabile come perizia di arbitratore, così come del resto rettamente
rilevato dalla parte __________
- Dovendosi
ritenere il giudizio impugnato un semplice referto di arbitratore, e non una
decisione di tribunale arbitrale suscettibile di esecutività, ne deve seguire l’irricevibilità
del ricorso che lo ha impugnato (analoga fattispecie in: II CCA 21 agosto
1996 in re B. SA/V. e llcc.).
Le
spese e la giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza del ricorrente.
Per i quali
motivi,
Richiamati l’art.
36 CIA e per le spese gli art. 147 e segg. CPC e la LTG
dichiara e
pronuncia:
I. Il
ricorso per nullità 28 aprile 1997 __________ è irricevibile.
II. Le
spese e la tassa di giustizia, consistenti in:
a)
la tassa di giustizia fr. 380.–
b)
spese fr. 20.–
T
o t a l e fr. 400.–
già
anticipati dal ricorrente, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a
__________ fr. 300.-- e a __________ fr. 600.-- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione
a:
– __________
Comunicazione
all’ing. Sergio Walder, Torricella.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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