AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.115
Data decisione, Autorità:
18.05.1999, IICCA
Incarto n.
12.97.00115
Lugano
18 maggio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare -quale autorità competente in materia arbitrale ai sensi dell'art.
3 del Concordato intercantonale sull'arbitrato (CIA) e dell'art. 2 del DL
concernente l'adesione del Canton Ticino allo stesso concordato- sul ricorso
per nullità 23 aprile 1997 presentato da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
il lodo arbitrale 26 marzo 1997 del collegio arbitrale composto dai
signori avv. __________ presidente, avv. __________ e avv. __________,
pronunciato nella vertenza che oppone alla ricorrente il
__________ rappr. dall'avv. __________
ricordato come, dopo la
presentazione del ricorso per nullità e la decisione di concedere al medesimo
effetto sospensivo, la stessa società ricorrente ha chiesto e ottenuto la
sospensione della causa in vista di una soluzione extragiudiziale (ordinanza 26
maggio 1997);
preso atto dell'istanza di
riattivazione del processo, concretizzatasi in data 24 marzo 1999 con il
ripristino del termine per presentare osservazioni al ricorso;
lette le osservazioni 23 aprile 1999
con cui il convenuto postula la reiezione del ricorso;
considera
in fatti e in diritto:
-
La
presente vertenza arbitrale si fonda su una pattuizione concernente la
definizione di qualunque divergenza che dovesse sorgere tra le parti in merito
all'esecuzione e all'interpretazione del contratto 26 novembre 1974, chiamato
"contratto di locazione", ma avente per oggetto (pacificamente)
l'affitto di una cava. Si tratta della cava di granito -denominata Africa- di
proprietà del __________, ceduta sulla base del contratto in esame alla
__________ per il suo esercizio a un canone iniziale di fr. 5'000.- annui.
L'affitto, fissato inizialmente per un periodo di dieci anni a far tempo dal 1.
giugno 1972, poteva essere tacitamente rinnovato per altri cinque anni, salvo
disdetta notificata con un preavviso di tre mesi (doc. A).
-
Dopo una prima
disdetta per motivi gravi, notificata all'affittuaria dal __________ il 28
dicembre 1988 (che non ha avuto seguito a dipendenza dell'esito di una vertenza
giudiziale estranea al presente contenzioso), l'amministrazione patriziale ha
inviato all'attrice un'ulteriore disdetta di data 20 dicembre 1989 per la
scadenza del 31 dicembre 1992 (doc. B). A quel momento l'affittuaria di trovava
in liquidazione concordataria. L'intenzione di sciogliere il contratto per la
fine del 1992 veniva espressa almeno in altre due occasioni: in particolare con
lo scritto 12 dicembre 1990 del patrocinatore del patriziato (doc. G) e con lo
scritto 19 dicembre 1991 dell'amministrazione patriziale (doc. H).
-
Con la procedura
arbitrale __________ ha chiesto l'accertamento della continuazione oltre il 31
dicembre 1992 del contratto d'affitto poiché mai validamente disdetto;
subordinatamente ha postulato la proroga del medesimo per ulteriori cinque
anni. Il __________ si è opposto alla petizione e ha presentato domanda riconvenzionale
intesa all'accertamento della fine del contratto per la data indicata.
Il collegio arbitrale ha
respinto gli argomenti dell'attrice: sia quello secondo cui la disdetta
notificatale il 20 dicembre 1989 non sarebbe valida a dipendenza del fatto che
essa si trovava allora in liquidazione concordataria (concordato con abbandono
dell'attivo), i cui effetti sarebbero equiparati a quelli del fallimento; sia
quello secondo cui la stessa controparte avrebbe dimostrato di non considerare
valida quella disdetta, notificandone una successiva, ovvero il 12 dicembre
1990. In particolare, il lodo impugnato, ammettendo che il concordato con
abbandono dell'attivo comporta conseguenze analoghe al fallimento, ha
considerato che nel caso concreto ciò non si è verificato: infatti già nel
corso del 1989 la società aveva chiesto e ottenuto dal pretore la revoca del
concordato; fatto rilevante ben oltre la circostanza che al momento della
notifica della disdetta il giudizio pretorile non fosse ancora cresciuto in
giudicato. In merito alla pretesa "nuova" disdetta (1990), il
collegio giudicante nega che possa essere intesa come tale, ma esclusivamente
come conferma della prima. Respinge la domanda di protrazione del contratto,
rimproverando all'attrice di non aver agito tempestivamente, ossia -in virtù
delle norme transitorie all'entrata in vigore del nuovo diritto della
locazione- non avendo formulato la stessa domanda entro 30 giorni dall'entrata
in vigore delle nuove norme.
- Con il ricorso in
esame, presentato in applicazione dell'art. 36 lett. f) CIA, l'attrice solleva
le seguenti censure: anzitutto che gli arbitri hanno dimenticato che la
possibilità di riprendere a pieno diritto l'attività commerciale non dipendeva
dalla propria volontà, ma dalla decisione delle competenti autorità
giudiziarie. Decisione inesistente al momento della ricezione della disdetta da
parte del proprio liquidatore, tanto che essa nemmeno poteva contestarla poiché
le difettava l'interesse legittimo per farlo. In secondo luogo rimprovera al
primo giudice, giacché essa non ha mai cessato lo sfruttamento della cava
durante la procedura concordataria, di non aver considerato la tacita venuta in
essere di un nuovo contratto d'affitto, dopo la sua cessazione in virtù di
un'applicazione analogica dell'art. 295 vCO. Da ultimo, censura
l'interpretazione data allo scritto 12 dicembre 1990 (nuova disdetta),
richiamando la sua nullità nonché la nullità della successiva disdetta (1991) e
quindi l'inutilità di una loro contestazione. Sommariamente -e come si dirà nel
seguito- accenna anche alla decisione sulla protrazione dell'affitto.
Delle osservazioni al
ricorso si dirà, se necessario, nel seguito.
- Il
rimedio di diritto previsto dall'art. 36 CIA è di carattere straordinario; come
un ricorso per cassazione, esso è proponibile solo e in quanto sia dimostrata
la ricorrenza degli estremi di uno o più motivi previsti dalla legge (Guldener
M., Das Schweizerische Zivilprozessrecht, ed. 3, Zurigo 1979, p. 614; SJZ
1976, 248; per tante, II CCA 28.4.1993 in re P./C.).
Il
ricorso in esame si fonda sull'art. 36 lett. f CIA, considerando che il lodo
impugnato è arbitrario siccome fondato su accertamenti di fatto palesemente in
contrasto con gli atti o perché contenente una manifesta violazione del diritto
o dei termini di equità. A questa Camera compete pertanto esclusivamente di
vagliare se il lodo è inficiato d'arbitrio per i motivi addotti dal ricorrente,
tenuto conto in particolare che il solo fatto che esista una soluzione
alternativa preferibile a quella adottata esclude la censura d'arbitrio. In
altre parole, l'autorità di ricorso può distanziarsi dalla soluzione
dell'arbitro solo se la stessa appare insostenibile, in evidente contraddizione
con la motivazione fattuale o svestita di una motivazione oggettiva (cfr. in
particolare l'art. 3 cpv. 3 del Decreto legislativo di applicazione del CIA del
17 febbraio 1971 che dichiara applicabili le norme relative al ricorso per
cassazione civile).
- La prima e
principale censura ricorsuale non può essere accolta poiché ha carattere
eminentemente appellatorio: in particolare la ricorrente non pretende che il
lodo sia in contrasto manifesto con una norma di diritto formale o sostanziale,
o con le risultanze di causa. Anzitutto si osserva che la ricorrente non
contesta i fatti considerati determinanti dagli arbitri a proposito della
revoca del concordato, ossia che -omologato in data 13 marzo 1987 il concordato
con abbandono dell'attivo proposto ai propri creditori dalla __________
l'assemblea straordinaria degli azionisti rappresentanti l'intero capitale
sociale, tenutasi il 18 luglio 1989, abbia deciso di conferire mandato al
liquidatore per ottenere la revoca di quella misura; che l'istanza di revoca
sia stata presentata al giudice in data 21/22 settembre 1989 e sia stata
accolta con sentenza 14 novembre 1989 in seguito all'accertamento
dell'integrale soddisfacimento di tutte le pretese creditorie entranti in linea
di conto a mezzo di garanzie prestate dalla __________ di __________ (cfr. sent.
pretorile cit. e sent 9 gennaio 1990 della Camera esecuzione e fallimento, p.
6). E' poi la stessa ricorrente ad ammettere di non aver mai cessato lo
sfruttamento della cava.
Comunque, la circostanza
secondo cui, al momento del ricevimento della disdetta, il 20 dicembre 1989, de
jure -come sottolinea la ricorrente- essa si trovasse ancora in procedura
di concordato, non può aver impedito al locatore di disdire validamente il
contratto d'affitto, allora pacificamente in essere con l'affittuaria. Nessuna
norma positiva lo vieta, né la ricorrente pretende il contrario. D'altra parte,
si volesse considerare l'opinione degli arbitri contraria a principi generali
della vigente legislazione, potrebbe bastare l'osservazione che le evocate
analogie tra il concordato con abbandono dell'attivo e il fallimento dipendono
esclusivamente dal fatto che entrambi gli istituti del diritto esecutivo
portano a una liquidazione (totale o parziale) del patrimonio del debitore (Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 446; Amonn K.,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Berna 1993, § 53, N. 16).
Per il resto il concordato, fino alla sua chiusura, resta pur sempre un mezzo
procedurale tendente in grandi linee piuttosto al risanamento che alla
liquidazione dell'esistenza economica del debitore (Amonn, op. cit., §
53, N. 6). Se questa indicazione di principio è meno calzante per il concordato
con abbandono dell'attivo che per altre forme di concordato, non si può
dimenticare che la cessione dell'attivo non dev'essere sempre totale a seconda
del contenuto del concordato (Gilliéron, op. cit., p. 448); che
-comunque- anche in questo tipo di concordato resta aperta la possibilità,
verificatasi nel caso concreto, della revoca su istanza del debitore quando
possa dimostrare il ritiro delle insinuazioni da parte dei creditori (Amonn,
op. cit., § 56, N. 10); e che la procedura di realizzazione è caratterizzata da
una certa flessibilità: basti pensare alla possibilità di trasferimento degli
attivi ceduti a un altro soggetto di diritto (Amonn, op. cit., § 55, N.
17). Da ultimo, a sostegno delle conclusione arbitrali, può ancora essere
ricordato che, proprio contrariamente a quanto accade in sede di fallimento, le
limitazioni all'attività e quindi all'esercizio dei diritti civili del debitore
posto al beneficio di un concordato non sono generiche, ma previste
puntualmente ed esclusivamente dalla legge per ogni stadio della procedura: in
particolare per quanto concerne la moratoria e successivamente la liquidazione.
Esse sono comunque dettate dal principio del vincolo generale al concordato (Amonn,
op. cit., § 55, N. 6).
Nel concreto, la
ricorrente non pretende di essere stata impedita da una norma di legge a
ricevere validamente la disdetta dell'affitto: d'altra parte, la circostanza
secondo cui quell'atto giuridico è stato inviato al liquidatore della società,
signor __________ (doc. B), basta a prudentemente soddisfare ogni esigenza
formale al proposito, tenuto conto dei compiti generali attribuiti dalla legge
al liquidatore e a quello particolare di rappresentare la massa in giudizio (art.
316d vLEF).
In virtù di questi
principi informativi la censura ricorsuale in esame non merita accoglimento, in
particolare poiché non adempie i presupposti richiesti dalla legge per
l'annullamento di un lodo arbitrale.
-
La seconda censura
presuppone una manifesta errata applicazione dell'art. 295 cpv. 1 vCO secondo
il quale, nel caso di fallimento dell'affittuaria, l'affitto cessa con la
dichiarazione di fallimento. Sennonché non esiste nessuna indicazione secondo
cui la stessa norma (tuttora presente nel CO all'art. 297a) debba essere
applicata per analogia al concordato con abbandono dell'attivo. A dire il vero,
in questa sede la ricorrente si limita a sostenere l'avvenuta tacita
pattuizione di un nuovo contratto "considerate le analogie tra i due
istituti". Infatti, la dottrina non parla di applicazione analogica di
norme di legge, ma esclusivamente di effetti generali simili sui contratti del
debitore; riconosce invece l'esistenza di problemi particolari che non possono
essere risolti genericamente, in specie laddove il legislatore ha formulato
norme valide soltanto in caso di fallimento, così come l'art. 295 cpv. 1 vCO (Gilliéron,
op. cit., p. 449-450).
-
Per quanto poi
concerne l'interpretazione della lettera 12 dicembre 1990 dell'allora
patrocinatore del patriziato, può senz'altro essere fatto riferimento al
principio del libero apprezzamento delle prove di cui gode il giudice (art. 90
CPC). Infatti, anche in virtù della sola lettera del documento in esame (cui si
richiama la ricorrente), non si può considerare arbitraria l'affermazione degli
arbitri secondo cui con quello scritto il patriziato non ha considerato
decaduta e inefficace la precedente disdetta. Basti leggerne il primo
capoverso: "... il contratto d'affitto 26 novembre 1974 non Vi verrà più
rinnovato alla sua scadenza e la disdetta 28 dicembre 1988 e successive restano
efficaci ed in vigore" (doc. G). Che poi, al fine di togliere "ogni
equivoco" sulla permanente volontà del locatore di rescindere il
contratto, l'avv. __________ abbia voluto connotare il suo scritto anche come
"nuova disdetta" (doc. G, ultimo capoverso) può senza difficoltà
assumere carattere cautelativo; non però a dipendenza del tema della presente
vertenza, ossia della validità o no della disdetta datata 1989, ma semmai della
situazione conflittuale di allora dove la volontà di disdire l'affitto da parte
del patriziato si fondava su un complesso di motivi, così come esposto
nell'istanza di sfratto 14 aprile 1989 (doc. 5), mentre l'affittuaria esprimeva
ripetutamente la volontà di rinnovare (rispettivamente di rinegoziare) il
rapporto d'affitto (doc. E e F). Nemmeno questa censura può pertanto trovare
accoglimento.
A titolo abbondanziale può
ancora essere osservato che, a buona ragione gli arbitri -e coerentemente con
le loro conclusioni- non hanno esaminato l'eccezione di nullità, ribadita in
questa sede, delle pretese disdette dell'affitto, contenute negli scritti 12
dicembre 1990 e 19 dicembre 1991. Comunque, l'avessero fatto, avrebbero dovuto
giungere alla conclusione che nullità non esiste poiché l'art. 298 cpv. 2 CO
(esigenza formale della disdetta a mezzo di modulo ufficiale) si applica
esclusivamente all'affitto di locali d'abitazione o commerciali, concetto nel
quale nemmeno la ricorrente pretende esplicitamente di far rientrare la cava di
granito Africa (cfr. al proposito DTF 124 III 108; SJZ 1998,
141; II CCA 19.9.1993 in re S. / Comune di M.; II CCA 26.2.1996
in re G. / R. e successiva conferma I Corte civile TF 5.9.1996; Higi,
in Comm. di Zurigo, art. 253-274g CO, N. 87, nonché art. 253a-253b CO, N. 8, 9,
22 e 29).
-
A ben vedere, la
ricorrente non impugna la decisione arbitrale di respingere anche la domanda di
proroga dell'affitto. Essa infatti si limita a censurare formalmente
l'applicazione delle norme transitorie indicate dal lodo poiché la disdetta del
1989 era superata dagli eventi e quindi inoperante. Comunque conclude che
quella domanda era stata formulata solo a titolo subordinato, mentre
"essenziale" è la validità del contratto, ossia la mancata disdetta
del medesimo.
-
Non v'è pertanto
nessun motivo per accogliere il presente ricorso per nullità. La decisione
sulle conseguenze pecuniarie della procedura segue la soccombenza della
ricorrente.
Per tutti questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC ,a LTG e la TOA
pronuncia:
-
Il ricorso per nullità
23 aprile 1997 di __________ è respinto.
-
Le spese e la tassa
di giustizia di complessivi fr. 1'500.-, anticipati dalla ricorrente, restano a
suo carico. Essa verserà inoltre al __________ la somma di fr. 4'000.- a titolo
di ripetibili.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione al collegio
arbitrale e per esso a suo presidente, avv. __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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