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Numero d'incarto:
12.1997.100
Data decisione, Autorità:
08.04.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00100
Lugano
8 aprile 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa -inc. no. OA.96.00883 (già 158/1996) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1-
promossa con petizione 18 dicembre 1996 da
contro
con
cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
20’912.05 oltre interessi al 18% dal 7 ottobre 1996 nonché il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________dell’UE di Basilea;
domande
che la convenuta, preclusa, non ha contestato e che il Pretore con sentenza 14
marzo 1997 ha integralmente accolto;
appellante
la parte convenuta con scritto raccomandato 29 marzo 1997;
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Considerato
in
fatto e in diritto
che
il 15 aprile 1995, su richiesta della stessa cliente, la __________ ha
rilasciato alla signora __________ la carta __________ (doc. A);
che,
sottoscrivendo il formulario per l’ottenimento della carta di credito, la
cliente ha espressamente dichiarato di accettare le condizioni generali della
carta __________ (doc. A);
che
a seguito dell’utilizzo della carta in questione ne è derivato uno scoperto di
fr. 20’912.05 (doc. B-C), di cui la banca il 29 ottobre 1996 ha invano chiesto
il versamento alla cliente (doc. E);
che
con petizione 18 dicembre 1996 la __________ ha pertanto chiesto la condanna di
__________ n al pagamento del saldo e dei relativi interessi di mora nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE (doc. F);
che
la convenuta, non avendo inoltrato la risposta di causa nei termini di legge, è
rimasta preclusa;
che
il Pretore, preso atto che in forza di una proroga di foro contenuta nelle
condizioni generali (doc. D) la sua competenza territoriale era data e che
dalla documentazione allegata si evinceva il benfondato della pretesa attorea,
ha senz’altro ammesso la petizione;
che
con scritto 29 marzo 1997, denominato “causa di disconoscimento”, la convenuta
da un lato afferma di non aver a suo tempo ricevuto la raccomandata con cui le veniva
assegnato il termine per inoltrare la risposta di causa, dall’altro dichiara di
non accettare la competenza del tribunale ticinese, contesta inoltre il fatto
che il giudice abbia riconosciuto interessi e spese eccedenti il 18%, ed infine
sostiene che ___________________ le avrebbe promesso di presentarle un’altra
soluzione di pagamento; il tutto, con la preghiera che gli ulteriori atti
giudiziari le fossero tradotti in tedesco, atteso che essa non comprendeva
l’italiano;
che
lo scritto della convenuta, ancorché denominato “causa di disconoscimento”,
deve essere trattato come appello, essendo questa la forma corretta ed
ammissibile per contestare il pronunciato pretorile del 14 marzo 1997;
che
per costante giurisprudenza anche alla parte preclusa è riconosciuto il diritto
di appellare per dimostrare che la sentenza del giudice di prime cure non
adempie il requisito di un giudizio pronunciato a termini di ragione e secondo
il diritto (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 5 ad art. 169; Rep. 1969 p.
283; IICCA 22 aprile 1994 in re V./S., 3 maggio 1994 in re B. SA/T. SA,
16 gennaio 1995 in re S. & M. SA/ C. F. SA e llcc., 31 ottobre 1996 in re
S. SA/N.);
che
tuttavia la procedura di appello si caratterizza quale accertamento critico
della decisione del primo giudice senza possibilità che queste emergenze
processuali possano essere mutate e questo rigore non trova eccezione nei
confronti della convenuta contumace alla quale, pur essendo data la facoltà
d’appellare, non è però permesso -in quanto l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC
esclude la facoltà di addurre fatti nuovi, prove ed eccezioni- di avvalersi di
contestazioni non sollevate in prima istanza e non rilevabili d’ufficio dal
giudice (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 5 ad art. 321 CPC; IICCA
16 gennaio 1995 in re S. & M. SA/ C. F. SA e llcc., 31 ottobre 1996 in re
S. SA/N.);
che,
a prescindere dalle carenze formali dell’atto di appello, presentato oltretutto
in parte in lingua tedesca -in contrasto con l’art. 117 CPC per il quale il
processo deve svolgersi in lingua italiana- eccezionalmente si può rinunciare
al rinvio dell’atto per una sua eventuale traduzione (art. 117 cpv. 2 ed art.
142 cpv. 3 CPC), atteso come sia comunque chiaro che le censure sollevate
dall’appellante nel suo scritto ricorsuale sono perlopiù irricevibili in ordine
e comunque infondate nel merito;
che
l’appellante afferma innanzitutto di non aver a suo tempo ricevuto la
comunicazione del 20 dicembre 1996 con cui il Pretore le trasmetteva la
petizione e le assegnava il (primo) termine di 20 giorni per inoltrare la
risposta di causa: sennonché dagli atti è risultato che la raccomandata in
questione è stata effettivamente spedita e non è ritornata alla Pretura, con il
che ben si può concludere che la stessa sia giunta regolarmente a destinazione
tanto è vero che con il fax 12 marzo 1992 l'appellante dimostra di sapere quale
sia l'oggetto della causa;
che
la contestazione della competenza territoriale del Pretore del distretto di
Lugano, oltre che irricevibile siccome non formulata negli allegati preliminari
(art. 78 CPC), è infondata, atteso che -come correttamente rilevato dal giudice
di prime cure- tale foro era stato previsto al punto 7 delle condizioni
generali della carta __________ (doc. D);
che
la censura in merito alla misura degli interessi è pure irricevibile, siccome
sollevata solo in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), ed è inoltre del tutto
infondata, il punto 8 delle condizioni generali della carta di credito
prevedendo per l’appunto un tasso d’interesse moratorio annuo del 18% (doc. D);
mentre la contestazione circa il riconoscimento da parte del Pretore di
ulteriori (ma non precisate) spese non è stata assolutamente sostanziata, il
che rende la relativa censura inammissibile;
che
in merito al fatto che l’appellante abbia dichiarato che __________
____________________ le avrebbe promesso di presentarle un’altra soluzione di
pagamento, circostanza pure non allegata negli allegati preliminari, va
osservato che ciò è in ogni caso rimasto allo stadio di semplice allegazione di
parte, senza alcuna forza probatoria;
che,
infine, l’appellante non può prevalersi del fatto di non conoscere la lingua
italiana: intanto essa non ha affermato se ed in che maniera tale circostanza
l’avrebbe eventualmente impedita nella difesa dei suoi interessi, risultando al
contrario che essa era sicuramente in grado di esprimere, in un italiano tutto
sommato comprensibile, le sue contestazioni; d’altro canto essa, in precedenza,
con il fax 12 marzo 1997, aveva relativizzato tale circostanza, limitandosi ad
affermare “di non comprendere molto” la lingua italiana;
che
di conseguenza il giudizio pretorile, che ha condannato la convenuta al
pagamento del saldo derivante dall’utilizzo della carta di credito, appare del
tutto corretto e può essere senz’altro confermato;
che
l’appello deve pertanto essere respinto già all’esame preliminare dell’art.
313bis CPC, siccome del tutto infondato;
che
la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
(“causa di disconoscimento”) 29 marzo 1997 di __________ __________ è
respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 180.-
b)
spese fr. 20.-
Totale fr. 200.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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