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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.98
Data decisione, Autorità:
05.09.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00098
Lugano
5 settembre 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella casa ordinaria appellabile promossa con petizione 2 agosto
1993 alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 (inc. n. OA.94.00247) da
rappr.
dallo Studio legale __________
contro
rappr.
dallo Studio legale __________
chiedente che il convenuto
sia condannato al pagamento dell’importo di fr. 9’638.-- oltre accessori,
nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE
n.__________ dell’Ufficio Esecuzione di Lugano;
domande che il pretore ha
accolto, riducendo il tasso degli interessi di mora da 9.5% a 5%;
Appellante la parte
convenuta che, in riforma della sentenza impugnata, chiede l’integrale
reiezione dell’istanza;
Letti ed esaminati gli atti;
Considerato
in fatto e in diritto
- La presente vertenza
trae origine da contestazioni sorte in seguito alla fornitura e la posa da
parte dell’attrice di vasi in eternit di vario tipo e dimensione, ordinati dal
convenuto nel corso del mese di marzo 1992 ed a lui consegnati nell’aprile 1992
(doc. A) a __________ in via __________, secondo le modalità previste negli accordi
intercorsi. La fornitura e la posa hanno avuto luogo senza che vi fossero lamentele
da parte del convenuto circa la qualità del materiale.
Per la fornitura e la posa
di questi oggetti, il 30 aprile 1992 l’attrice ha emesso nei confronti del
signor __________ una prima fattura per fr. 9’638.-- (doc. B), che successivamente,
su intervento del convenuto, venne annullata e sostituita da una seconda
recante la medesima data e il medesimo importo, ma indirizzata al signor
“__________ ” (doc. 2).
La fattura non venne mai
onorata.
- Con petizione 2
agosto 1993 __________ ha chiesto la condanna di __________ al pagamento
dell’importo di fr. 9’638.-- oltre accessori. A mente dell’attrice infatti, il
contratto di fornitura dei vasi di eternit sarebbe stato concluso con il signor
__________, il quale personalmente avrebbe provveduto a ordinare la merce, nonché
la relativa posa, e pretestuosamente avrebbe poi tentato di sottrarsi al pagamento
di quanto dovuto, rifiutando di riconoscersi debitore.
Con la risposta di causa
il convenuto si è opposto alla petizione, facendo rilevare che avrebbe
acquistato la merce in oggetto in qualità di amministratore dello stabile
“__________” in via __________ a __________, al quale essa era destinata, agendo
in nome e per conto del signor __________, a quell’epoca proprietario
dell’immobile. L’attrice avrebbe conosciuto la sua qualità di rappresentante,
tant’è che avrebbe dato seguito alla richiesta di annullare e sostituire la
prima fattura con una seconda intestata alla persona rappresentata.
In replica ed in duplica,
nonché in sede di conclusioni le parti si sono sostanzialmente riconfermate
nelle proprie allegazioni e domande.
- Con sentenza 11
aprile 1996 il pretore ha accertato che i vasi di eternit erano stati ordinati
dal convenuto personalmente ed altresì che il convenuto non aveva comunicato
alla controparte di agire quale rappresentante. Egli ha inoltre escluso che
l’attrice dovesse dedurre dalle circostanze che il convenuto non agiva in nome
proprio, tanto che la fattura non era stata intestata alla società di cui è
titolare, ma al convenuto personalmente.
Il pretore ha infine
stabilito che, quale fatto successivo alla stipula del contratto di fornitura,
l’accordo dell’attrice di modificare l’intestazione della fattura non poteva
essere utilizzato per costruire a posteriori un effetto di rappresentanza
riconducibile al momento della conclusione del contratto, escludendo pertanto
che da ciò potesse discendere l’indifferenza dell’attrice nei confronti della
persona con cui stipulava.
- Con la presente
impugnazione il convenuto deduce in appello i dispositivi n.1 e 2 della
sentenza 11 aprile 1996.
Censura la decisione, in particolare
per aver sottovalutato l’emanazione, da parte dell’attrice, della fattura
sostitutiva intestata al signor __________, segno che il convenuto non agiva
per sé stesso. L’attrice, d’altra parte, non può nascondere d’aver conosciuto
il rapporto di rappresentanza esistente, anche a dipendenza della destinazione
della merce: al proposito l’appellante sostiene che i vasi sarebbero diventati
parte integrante dell’immobile del signor __________. Osserva ancora che la
fattura sostitutiva gli è stata inviata al suo recapito di lavoro e non al suo
indirizzo privato. Pertanto il fatto, ora di negare l’esistenza di un rapporto
di rappresentanza costituisce, da parte dell’attrice, un “agire contra factum
proprium”. Inoltre, l’appellante nega che controparte avrebbe emesso la seconda
fattura solo in seguito al suo invito, ovvero senza aver conosciuto l’esistenza
del rapporto di rappresentanza. Comunque, sostiene che controparte avrebbe
dovuto dedurre tale rapporto dalle circostanze.
Delle osservazioni della
parte appellata si dirà, se necessario, nel seguito.
- Se l’appellante
sostiene l’esistenza di un rapporto di rappresentanza, deve portarne la prova
(art. 8 CC; II CCA 12.2.1996 in re A. SpA c/ T. SA).
Le
premesse della rappresentanza diretta sono due: una procura del rappresentato
al rappresentante e l’agire del rappresentante in nome del rappresentato (art.
32 cpv. 1 CO; Zäch, Berner Kommentar, n. 2 e segg. ad art. 32 CO; Guhl,
Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, pag. 149 e segg.; Von Thur/Peter,
Allgemeiner Teil del Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 1,
pag. 348 e 349).
La
procura al rappresentante può venire conferita in qualsiasi forma (DTF
99 II 159), anche solo tollerando consapevolmente che esso si comporti come
tale (DTF 85 II 22 e segg.). Essa è revocabile in qualunque momento
(art. 34 cpv. 1 CO) e di regola si estingue con la morte, la scomparsa, la
perdita della capacità civile e il fallimento del rappresentante o del
rappresentato (art. 35 cpv. 1 CO).
Se
il rappresentante agisce senza procura, la controparte è nondimeno vincolata;
non invece il rappresentato che ha però la possibilità di ratificare il negozio
giuridico (art. 38 cpv. 1 CO; Zäch, opera citata, n. 33 ad art. 38 CO; Guhl,
opera citata, pag. 156 e 157; Von Thur/Peter, opera citata, pag. 400).
Agire
in nome del rappresentato significa che il rappresentante deve far sì che la
controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in
se stesso gli effetti del negozio giuridico in questione.
Questo
può ad esempio avvenire comunicando esplicitamente al terzo la propria qualità
di rappresentante. Non si tratta di un precetto imperativo: in determinati casi
la volontà di fungere quale rappresentante, pur se non esplicitata, è desumibile
dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in buona fede,
di modo che l’effetto di rappresentanza si verifica ugualmente.
Se
questo sia il caso, si decide interpretando il comportamento del rappresentante
e della controparte contrattuale secondo il principio dell’affidamento, badando
in particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della
stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO, art. 18 CO; DTF 90 II 285 consid. 1b a
pag. 289; Zäch, opera citata, n. 45 ad art. 32 CO; Guhl, opera
citata, pag. 152; Von Thur/Peter, opera citata, pag. 386 e segg.).
Rimane
ovviamente salvo il caso in cui al terzo è indifferente la persona con cui stipula
(art. 32 cpv. 2 in fine CO; Rep. 1982, pag. 38 e 39; DTF 117 II
389).
- Nel caso concreto,
la testimonianza di __________ ha provato l’esistenza di un rapporto di procura
in favore del convenuto, dal momento che, con il colloquio cui il teste si
riferisce, è descritto
-ancorché
approssimativamente- il negozio giuridico che avrebbe dovuto essere compiuto
(cfr. Zäch, op.cit., art. 33 CO, n. 91). Il signor __________ era stato
proprietario dell’immobile __________ di cui intendeva vendere le unità,
sennonché l’operazione non fu possibile per l’intervento della banca finanziatrice.
Nell’ambito di questa operazione, egli aveva incaricato il signor __________
dell’amministrazione della proprietà; è stato in questo contesto che accolse la
proposta di questi di acquistare un certo numero di vasi in eternit per
meglio separare il terrazzo dei due appartamenti al piano attico, pur non
sapendo dove i vasi sarebbero stati acquistati, non conoscendo la ditta
__________, affermando di mai aver visto la fattura contestata e non
riconoscendosi debitore della stessa.
La circostanza tuttavia
non basta per sostenere la tesi della rappresentanza: infatti, la procura -pur
nei termini minimi descritti- non è stata resa nota alla ditta venditrice dei
vasi (testi __________ e __________). Ma nemmeno quella parte ha avuto motivo
di credere (di dedurre dalle circostanze) che il convenuto agisse per conto di
terzi: né il convenuto fece riferimento alla persona di __________ o di altri,
né spiegò perché il caminetto -acquistato presso la stessa ditta- fosse
destinato a uno stabile di via __________ (testi __________ e __________). Né
la conoscenza, da parte della venditrice, del fatto che __________ svolgesse
attività collegata all’edilizia, è elemento di tale peso da escludere la
possibilità che questi agisse per conto proprio: così come esposto dall’appellante
l’argomento non ha rilevanza; anzi, l’attività di promotore immobiliare potrebbe
indurre a conclusioni contrarie.
Azzardata appare poi la
tesi secondo cui i vasi acquistati sarebbero divenuti parte integrante
dell’immobile di via __________, da cui l’appellante vuol dedurre
un’indicazione in più sull’esistenza del rapporto di rappresentanza: non
risulta tuttavia in modo alcuno -né l’appellante lo sostiene- che l’attrice
fosse al corrente dei rapporti di proprietà, dell’organizzazione interna, rispettivamente
dell’amministrazione relativi a quell’immobile; al discorso manca pertanto un
nesso logico fondamentale per giungere a quanto vuol dimostrare in questa sede
il convenuto.
- Già è stato detto
(consid. 5) che il comportamento delle parti al fine del giudizio sulla
rappresentanza dev’essere giudicato secondo il principio dell’affidamento e al
momento della stipula litigiosa. Nel caso concreto è pacifico che la prima
fattura (doc. B) è stata allestita in base al bollettino di consegna della merce
che reca la data del 17 aprile 1992 (doc. A). Solo dopo averla ricevuta, alla
fine di aprile, il convenuto ha pensato di chiedere il documento sostitutivo:
quindi se il corrispondente atteggiamento della ditta __________ volesse
significare indifferenza nella persona dell’acquirente, verrebbe a mancare la
possibilità di giudicarne la portata al momento della stipula. Ma v’è di più:
infatti, l’intestazione della fattura sostitutiva non indica ancora la consapevolezza
della venditrice di aver concluso -fin dall’inizio- un negozio giuridico con
__________, ma -in virtù dell’affidamento- appare piuttosto come una
precisazione di tipo interno, relativa ai rapporti fra __________ e __________.
Alla stessa non può
essere pertanto conferito, come rettamente conclude il primo giudice, il valore
giuridico preteso dall’appellante.
-
L’appellante osserva
inoltre che il fatto di aver escusso il signor __________ anche dopo la
rettifica della fattura rappresenterebbe un atteggiamento contraddittorio della
__________. Secondo consolidata giurisprudenza vi è comportamento contraddittorio,
qualora sulla base di un precedente atteggiamento di una parte si è creata
nell’altra una fiducia degna di protezione, che lo ha mosso a compiere atti
rivelatisi dannosi alla luce di una nuova situazione (DTF 110 II 498).
Ad ogni modo deve trattarsi di un abuso di diritto evidente. Considerato che la
rettifica della fattura ha avuto luogo su esplicita richiesta dell’appellante
ed atteso che con tale atto non ha comunque potuto verificarsi una
modificazione tra le parti del contratto di fornitura delle merci e meglio una
ripresa dello stesso da parte del signor __________, in quanto quest’ultimo non
vi ha partecipato in alcun modo, non può essere ritenuto abusivo
l’atteggiamento dell’appellata.
-
La sentenza
pretorile merita pertanto conferma. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili
segue la soccombenza dell’appellante.
Richiamati gli artt. 32 e
184 CO, l’art. 2 CC, nonché per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia: 1. L’appello del signor
__________ è respinto.
- Le spese e la tassa
di giustizia per complessivi fr. 400.-, anticipati dall’appellante, restano a
suo carico.
Egli rifonderà inoltre a
__________ la somma di fr. 500.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione:
Comunicazione alla
Pretura di Lugano, sez. 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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