AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.88
Data decisione, Autorità:
15.07.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00088
Lugano
15 luglio 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa ordinaria appellabile inc. 4051 della Pretura di Locarno-Città,
promossa con petizione 25 giugno 1991 da
(rappr.
dallo studio legale __________)
contro
(rappr.
dallo studio legale __________)
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 64’242.60
oltre interessi a titolo di risarcimento delle spese di riparazione dell’opera;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr.
7’086.15 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatore;
Il
Pretore con sentenza 20 marzo 1996 ha accolto la petizione limitatamente a fr.
17’000.-- oltre interessi, e integralmente la riconvenzionale;
Appellanti
entrambe le parti:
-
l’attrice
con atto di appello del 24 aprile 1996 chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso di ammettere integralmente la petizione e di respingere la
riconvenzionale;
-
la
convenuta con gravame del 25 aprile 1996 ne postula invece la riforma nel senso
di respingere la petizione;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello di __________
-
- se deve essere
accolto l’appello di __________
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. Nel
corso del 1983 l’attrice ha appaltato alla convenuta l’esecuzione dell’impianto
di riscaldamento per il condominio __________ a __________, opera che si è protratta
dal 1982 al 1986.
A
partire dall’inizio del 1990 l’impianto ha denotato gravi problemi,
segnatamente delle importanti perdite d’acqua dalle serpentine.
Avendo
la convenuta declinato la propria responsabilità, l’attrice ha fatto eseguire
la riparazione da un altro artigiano con una spesa di complessivi fr.
109’295.25. Tolta la partecipazione dell’assicuratrice dello stabile alla
spesa, l’attrice con la petizione in esame rivendica l’importo di fr. 64’242.60
oltre interessi a titolo di rimborso delle spese di riparazione da lei
sopportate.
B. Nel
proprio allegato di risposta la convenuta si è opposta alla petizione,
escludendo la propria responsabilità per i difetti riscontrati. Sarebbe in ogni
caso tardiva la notifica di dei difetti effettuata dall’attrice, alla quale si
potrebbe inoltre imputare di aver contravvenuto all’art. 368 CO richiedendo a
terzi la riparazione dell’opera. Rimarrebbe infine in sospeso un saldo di fr.
7’086.15 sulla mercede della convenuta, somma richiesta in via riconvenzionale.
C. L’attrice
ha chiesto la reiezione della riconvenzionale, contestando la fatturazione
della convenuta.
Le
parti hanno in seguito confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel
contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, ritenuta l’applicabilità alla specie delle
norme del CO sul contratto di appalto, ha rilevato che il difetto costituito
dalla corrosione delle tubazioni sarebbe stato constatato già nell’agosto o nel
settembre del 1989, così che la sua notifica, effettuata solo nel marzo del
1990, sarebbe irrimediabilmente tardiva.
Sarebbero
invece dovuti i fr. 17’000.-- conseguenti al minor valore dell’opera in conseguenza
dell’utilizzo di materiali meno pregiati rispetto a quelli fatturati, così come
sarebbero dovuti per incontestabili prestazioni effettuate i fr. 7’086.-- di
cui alla domanda riconvenzionale.
E. Con
il proprio appello l’attrice chiede la riforma della sentenza pretorile nel
senso di accogliere integralmente la petizione e di respingere la riconvenzionale.
Il
Pretore avrebbe in sostanza male valutato la deposizione del teste __________
sul tema della notifica dei difetti: nonostante l’apparente contraddizione in
essa contenuta, spiegabile dal lungo tempo trascorso dai fatti, la deposizione
presa nella sua globalità permetterebbe di concludere per la tempestività della
notifica. In ogni caso, la convenuta commetterebbe abuso di diritto sostenendo
la tardività della notifica.
Stante
la tempestività della notifica, la convenuta sarebbe tenuta a risarcire
all’attrice il costo della riparazione dell’opera, mentre la riconvenzionale andrebbe
respinta.
F. Nel
proprio gravame la convenuta chiede invece la riforma del giudizio impugnato
nel senso di respingere la petizione.
L’attrice
avrebbe formulato una precisa domanda di causa circa i fr. 17’000.-- solo nelle
conclusioni, mutando così in maniera proceduralmente inammissibile la propria
domanda di causa.
Inoltre,
il difetto consistente nella posa di serpentine di diverso tipo sarebbe
anch’esso stato notificato tardivamente, così che nulla potrebbe essere
richiesto a tal titolo, risultando comunque addirittura prescritta la relativa
azione.
G. Nelle
osservazioni del 29 maggio 1996 la convenuta ha chiesto la reiezione del gravame
dell’attrice sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno
riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. Parte
attrice ritiene di poter risolvere a proprio favore la questione a sapere se i
difetti dell’impianto di riscaldamento siano stati notificati tempestivamente
mediante una globale rilettura della deposizione del teste __________, sulla
quale il Pretore avrebbe basato il proprio errato giudizio.
1.1 La
stessa attrice sul tema ha affermato di essere stata avvertita dal custode
dello stabile “già all’inizio del 1990” della “possibile presenza di difetti
dell’impianto”, evidenziati da “alcune fuoriuscite d’acqua” (petizione, punto
2, pag. 2).
Ne
sarebbe “tosto” seguito un sopralluogo, “presente anche un emissario della
ditta esecutrice”, nel quale sarebbero state constatate le alquanto precarie
condizioni dell’impianto (petizione, ibidem).
1.2 Il
primo documento che menziona i difetti in questione risulta essere la lettera
23 marzo 1990 della convenuta all’attrice (doc. H), lettera che si riallaccia
ad un “recente sopralluogo”, al momento del quale la notifica dei difetti
doveva essere necessariamente già avvenuta, seppure -è da presumere- in forma
orale.
1.3 Da
quel momento le corrispondenze e gli interventi di terzi -periti ed artigiani-
si sono decisamente moltiplicati allo scopo di fornire consulenze e preventivi
per i necessari lavori di ripristino (cfr. p. es i doc. I, K, L, M, N, 3, 4,
10), effettuati nel corso dei mesi di settembre e ottobre del 1990 per quanto
riguarda l’impianto di riscaldamento (petizione, pag. 5; doc. P) e nelle
settimane successive per quanto attiene i lavori di rifinitura degli altri
artigiani (gessatore, parchettista, ecc.: cfr. p. es i doc. Q, R, S, T, U, V).
- Così
riassunti i fatti salienti, la deposizione di __________, all’epoca amministratore
dello stabile per conto di __________, non può che essere intesa nel senso, correttamente
inteso dal Pretore, che le perdite d’acqua dall’impianto di riscaldamento sono
state constatate nell’agosto o nel settembre del 1989.
2.1 La
contraddizione in cui è incorso il teste, che nel seguito della deposizione ha
rettificato la propria affermazione nel senso che i difetti sarebbero apparsi
solo nell’agosto del 1990, è senza dubbio da risolvere in favore della prima
data.
Quella
dell’agosto 1990 è infatti sicuramente una data sbagliata, poiché risulta da
tutta la corrispondenza in atti che a quel momento il difetto non solo era
noto, ma era già stato oggetto di sopralluoghi e perizie volti a definirne la
causa, ed erano addirittura imminenti i lavori tesi alla sua eliminazione.
Dato
che il teste non ha rettificato il periodo dell’anno in cui il difetto sarebbe
comparso (agosto o settembre), ma solo l’anno -incorrendo con ciò in un sicuro
errore-, se ne dovrebbe concludere, come ha fatto il Pretore, per l’esattezza
dell’indicazione relativa al 1989, e perciò per la tardività della notifica.
2.2 L’attrice
si oppone a questa logica deduzione per il fatto che, sempre secondo la
dichiarazione del teste, non appena scoperto il difetto egli avrebbe
immediatamente allarmato la ditta __________ (verbali, pag. 14), il che -a
mente dell’attrice- sarebbe avvenuto solo nel marzo del 1990 (appello, pag. 7),
con il che il teste si sarebbe confuso circa la data della notifica (appello,
ibidem).
A
prescindere dal già osservato fatto, in sé molto importante, che il teste non
ha manifestato dubbi sul periodo dell’anno in cui i difetti sono stati notati
per la prima volta, il riferimento all’intervento della ditta __________ non è
certo sufficiente per ammettere che i difetti siano stati osservati solo nel
marzo 1990.
Questo
perché in primo luogo la stessa affermazione del fatto che la ditta __________
sarebbe intervenuta nel marzo 1990 non è comprovata adeguatamente: nessuno di
coloro che risultano aver partecipato ai sopralluoghi del marzo 1990
(__________della __________, __________ e __________ della convenuta,
__________ e __________ periti, __________ perito comunale, e forse __________
della __________; cfr. le loro deposizioni) ha menzionato la presenza di
tecnici della ditta __________, né sono stati sentiti come testi dipendenti di
questa ditta che avrebbero potuto confermare la circostanza, né ancora figurano
in atti fatture della __________ per prestazioni del marzo 1990 o riferimenti
nella contabilità del condominio a tali fatture (cfr. doc. CC).
Inoltre,
quand’anche si volesse ammettere, contrariamente agli atti, che la ditta
__________ era presente nel marzo 1990, nulla permetterebbe di escludere che
quello non fosse il suo primo intervento, e che essa non fosse già intervenuta
nell’agosto o nel settembre 1989 su richiesta del __________, che parla di “immediato”
intervento, per un’indagine sulle cause della presenza di acqua.
Nemmeno
della prima diagnosi della ditta __________, che attribuiva le perdite alle
serpentine, vi è però traccia in atti. Si deve comunque ritenere, secondo
l’ordinario andamento delle cose, che essa sia stata resa prima di chiamare in
causa nel marzo 1990 la ditta convenuta.
2.3 Inoltre,
il medesimo risultato della tardività della notifica dei difetti potrebbe
essere ottenuto partendo dall’affermazione fatta dall’attrice in sede di
petizione, secondo cui, come rammentato al consid. 1.1, i difetti sarebbero
stati riscontrati “già all’inizio del 1990”, locuzione (rettificata a pag. 4
dell’appello in “nel mese di marzo 1990”) che interpretata letteralmente si
attaglia ai primi giorni dell’anno, o al massimo al mese di gennaio, ma che non
permette certo di tenere per tempestiva una notifica dei difetti avvenuta
all’incirca all’inizio del mese di marzo del 1990 (cfr. replica, pag. 12).
2.4 Né
un diverso risultato può essere ottenuto, come pretende a torto l’attrice, in
base all’affermazione del __________ secondo cui “non appena constatato il
difetto .... è stata interpellata la ditta esecutrice dei lavori __________ ”
(appello, pag. 8).
L’attrice
manipola infatti le parole del teste, omettendo le parti del periodo dalle quali
si evince che il “non appena” del __________ è in realtà successivo
all’”immediato” intervento della ditta __________, ed è simultaneo
all’interpellazione dell’assicurazione, sulla cui data esatta non vi sono però
elementi in atti, ma che è lecito situare nel marzo del 1990, stanti la perizia
allestita nel mese di giugno di quell’anno su incarico dell’assicuratrice
stessa (doc. 2) e la lettera 10 aprile 1990 della __________ che informava la
convenuta dell’avvenuta notifica all’assicurazione (doc. I, pag. 2).
Ne
deve seguire per queste considerazioni la conferma della tardività della
notifica dei difetti, e con essa la reiezione dell’appello dell’attrice nella
misura in cui è rivolto all’ottenimento di un maggior accoglimento della
petizione.
- Sono
per contro fondate le censure della convenuta circa i fr. 17’000.-- attribuiti
dal Pretore all’attrice per il minor valore dell’opera conseguente al difetto
costituito dalla posa di serpentine di tipo diverso da quelle previste nel
capitolato di appalto.
Come
lo stesso Pretore riconosce (consid. 7, pag. 7), tale importo non è mai stato
oggetto di una esplicita domanda di condanna da parte dell’attrice: ancora con
le conclusioni essa confermava infatti le richieste di petizione. In questa, a
non averne dubbi, essa si è limitata a chiedere il risarcimento delle spese di
riparazione dell’opera da lei sopportate, cioè nella misura in cui non le sono
state risarcite dall’assicurazione, e tale richiesta, come si è visto, andava
integralmente respinta in conseguenza della tardività della notifica dei
difetti.
Il
solo fatto che l’attrice già nella petizione abbia menzionato l’impiego di
serpentine diverse da quelle pattuite non poteva evidentemente supplire alla
mancanza di una formale domanda di condanna, ed era semmai da intendere quale
eccezione nei confronti di eventuali pretese della controparte, puntualmente
avveratesi con la domanda riconvenzionale.
Aggiudicando
all’attrice l’importo in questione, il Pretore ha manifestamente disatteso
l’art. 86 CPC, pronunciando su di una domanda non formulata.
Ne
deve seguire, in accoglimento dell’appello della convenuta, la riforma del
giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione.
- L’utilizzo
di serpentine di minor pregio - come confermato dal perito in relazione al
diverso prezzo della merce fornita rispetto a quella fatturata - non rimane
tuttavia del tutto privo di conseguenze nella presente causa: fin dall’inizio
l’attrice, a giusta ragione, ha eccepito alla domanda riconvenzionale della
convenuta l’incongruenza della di lei fatturazione (risposta alla riconvenzionale,
pag. 2).
Ne
deve seguire, in parziale accoglimento dell’appello dell’attrice, la riforma
anche del giudizio sulla riconvenzionale, da respingere per effetto
dell’eccezione compensatoria sollevata dalla resistente.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza delle parti
(art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello
25 aprile 1996 di __________ è accolto.
Di
conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza 20 marzo 1996 della Pretura di
Locarno-Città è riformato nel modo seguente:
- La
petizione è respinta.
1.1. Le
spese, con una tassa di giudizio di fr. 2’500.--, sono a carico dell’attrice,
che rifonderà alla conve- nuta fr. 5’600.-- per ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello di __________ consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 380.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 400.--
già
anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attrice, che rifonderà alla
convenuta fr. 700.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello
24 aprile 1996 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 20 marzo 1996 della Pretura di
Locarno-Città è riformato nel modo seguente:
- La
domanda riconvenzionale è respinta.
2.1. Le
spese, con una tassa di giudizio di fr. 500.--, sono a carico di
__________, che rifonderà a controparte fr. 700.-- per ripetibili.
IV. Le
spese della procedura d’appello di __________ consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1’000.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 7/8 e per 1/8 sono a
carico della convenuta. L’attrice che rifonderà alla convenuta fr. 1’800.-- per
ripetibili di appello.
V.
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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