AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.87
Data decisione, Autorità:
08.07.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00087
Lugano
8 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.1049 (inc. n. 1469) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3,
promossa con petizione 11 giugno 1992 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 41’682.35
oltre interessi a seguito di gestione d’affari senza mandato;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il
Pretore con sentenza 25 marzo 1996 ha respinto;
Appellante
l’attore, che con atto di appello del 23 aprile 1996 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione;
Mentre
il convenuto con osservazioni del 23 maggio 1996 postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Il
convenuto nel 1987 ha venduto a tale __________ una vettura da competizione
__________ di proprietà dell’attore al prezzo di DM 50’000.--.
La
vettura è stata pagata dall’acquirente con un assegno della __________ di pari
importo (doc. A), assegno che il convenuto ha consegnato all’attore.
L’attore
ha regolarmente incassato l’assegno presso la __________ a la quale, a fronte
del rifiuto della banca tedesca di onorare l’assegno per l’opposizione del
mandante, ha successivamente addebitato il conto dell’attore di fr. 41’682.35.
B. Con
la petizione l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dei
predetti fr. 41’682.35 oltre interessi.
Anche
se l’attore ha successivamente consentito alla vendita, il convenuto non
potrebbe essere ritenuto validamente liberato dai suoi obblighi nei di lui
confronti con la consegna di un assegno in seguito bloccato dal venditore, e
rimarrebbe perciò debitore dell’importo in questione, il cui pagamento sarebbe
stato peraltro da lui esplicitamente promesso.
C. Il
convenuto nella risposta del 17 ottobre 1992 si è opposto alla petizione,
rilevando che nulla gli potrebbe essere rimproverato.
Stante
il possesso di un assegno coperto, la banca non avrebbe potuto sottrarsi al
pagamento, e comunque l’attore avrebbe facilmente potuto adire il giudice con
la certezza del successo.
Il
convenuto avrebbe per sua parte fatto tutto quanto si poteva da lui pretendere,
con il che egli sarebbe libero da ogni impegno, e ogni eventuale azione nei
suoi confronti sarebbe peraltro prescritta.
D. Le
parti hanno in seguito sostanzialmente confermato le rispettive tesi e domande,
contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che il convenuto con la consegna
all’attore di un valido assegno si sarebbe liberato dall’obbligo di versargli
il corrispettivo della vendita della vettura, mentre sarebbe stato l’acquirente
__________ ad agire scorrettamente, bloccando un assegno posto all’incasso da
una terza persona.
Non
potendosi nemmeno ritenere provata l’esistenza di un successivo impegno del
convenuto nei confronti dell’attore alla rifusione dell’importo in questione,
la petizione sarebbe di conseguenza da respingere.
F. Con
tempestivo gravame datato 23 aprile 1996 l’attore ha chiesto la riforma della
sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione.
Il
Pretore avrebbe ammesso a torto la liberazione del convenuto mediante consegna
del noto assegno, visto che il suo obbligo consisteva nel versamento all’attore
del prezzo in denaro della vendita della vettura.
Non
si potrebbe per contro ammettere l’esistenza di un obbligo dell’attore di
procedere nei confronti dell’acquirente, mentre sarebbe piuttosto da ammettere
l’esistenza di un successivo impegno del convenuto al pagamento della somma in
questione, e questo sia per atti concludenti, ovvero per il fatto che il
convenuto intervenne presso l’acquirente quando fu rifiutato il pagamento
dell’assegno, sia per esplicita volontà del convenuto, così come risulterebbe
dalla deposizione del teste __________.
G. Delle
osservazioni 23 maggio 1996 del convenuto, che chiede la reiezione dell’appello
protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi
considerandi.
Considerato
in diritto:
- Non
è controverso che alla fattispecie devono tornare applicabili le norme sul
contratto di mandato, ovvero gli art. 394 e segg. CO, dal momento che il
convenuto si è incaricato nei confronti dell’attore di vendere a terzi la
vettura __________ di cui trattasi al fine di permettergli incassarne il
prezzo, e che l’attore ha ratificato siffatto agire del convenuto.
E’
perciò pacifico che la corretta esecuzione del mandato da parte del convenuto
comportava per lui l’obbligo di consegnare all’attore il prezzo della vendita.
- Il
convenuto ritiene di avere correttamente eseguito il mandato per il fatto di
aver consegnato all’attore un assegno bancario di importo corrispondente al
prezzo della vendita, opinione fatta propria dal Pretore (pag. 3, in fine).
2.1 Vero
è invece, contrariamente all’opinione del convenuto e del Pretore, che salvo
diverso accordo la consegna di un assegno non costituisce di per sé il corretto
adempimento di un’obbligazione pecuniaria ex art. 84 CO (Honsell/Vogt/Wiegand,
OR I, Basilea, 1992, n. 4 ad art. 84 CO; Gauch/Schluep, Schweizerisches
Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 6. edizione, vol. 2, Zurigo, 1995, n. 2315,
2343, 2444; Von Thur/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen
Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 2, Zurigo, 1974, pag. 3). Ne consegue che
il convenuto, in linea di principio, consegnando un assegno invece di denaro
contante non ha correttamente assolto il mandato, e risponde perciò delle
conseguenze della sua inadempienza (Fellmann, Berner Kommentar, n. 186 e
328 e segg. ad art. 398 CO).
2.2 Si
potrebbe obiettare che anche questa particolare forma di pagamento è stata
ratificata dall’attore nell’ambito della ratifica del contratto.
L’onere
della prova per l’esistenza di un simile consenso spettava al convenuto, e sul
tema nulla è stato addotto se non le dichiarazioni dello stesso attore, dalle
quali sembra però di evincere che il consenso fu limitato all’avvenuta vendita
e al prezzo pattuito, ma non anche alle modalità di pagamento (cfr. petizione,
punto 4, pag. 3; replica, punto 4, pag. 8; conclusioni, punto 4, pag. 7).
Ma
anche volendo ammettere, contrariamente alle apparenze, che l’attore avrebbe
inteso accettare anche il pagamento per mezzo di un assegno bancario, tale
assenso andrebbe comunque interpretato secondo il principio dell’affidamento.
Si potrebbe perciò al limite ammettere che l’attore, accettando tale forma di
pagamento, avrebbe accettato di assumersi i rischi legati al rifiuto del
pagamento dell’assegno per l’indisponibilità di fondi del traente a sua
copertura, ma non certo anche il rischio di vedersi rifiutato il pagamento, a
ragione o a torto, in conseguenza di debiti del convenuto nei confronti del
traente, come è invece accaduto (cfr. rogatoria __________, risposta a domande
4 e 11 e controdomanda 2).
2.3 Si
deve perciò in ogni caso giungere alla conclusione secondo cui il convenuto non
ha assolto correttamente i propri obblighi contrattuali nei confronti
dell’attore.
- In
base all’art. 398 CO il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato in modo
diligente e fedele, e risponde del danno che cagiona intenzionalmente o per
negligenza (art. 321e cpv. 1 CO su rinvio dell’art. 398 cpv. 1 CO).
In
generale la responsabilità del mandatario è subordinata a quattro condizioni cumulative
(per tante: II CCA 27 marzo 1996 in re D./F.F. SA):
-
il
mandante ha subito un danno;
-
il
mandatario ha violato un dovere contrattuale;
-
esiste
un nesso di causalità adeguata tra la violazione contrattuale e il
pregiudizio subito dal mandante;
-
il
mandatario ha commesso una colpa.
Il
mandante che chiede risarcimento deve provare il danno subito, la violazione
contrattuale e il nesso di causalità adeguata, la colpa è invece presunta e, in
base all’art. 97 cpv. 1 CO, spetta piuttosto al mandatario provare che nessuna
colpa gli è imputabile (DTF 113 II 433).
- Nella
specie non vi è dubbio sulla violazione contrattuale commessa dal convenuto
(cfr. consid. 2), come pure sul fatto che essa sia connessa al danno costituito
dall’addebito di fr. 41’682.35 effettuato dalla __________ il 17 settembre 1987
sul conto dell’attore.
Il
convenuto, per sua parte, non ha dimostrato che non avrebbe costituito
negligenza da parte sua l’accettazione di un assegno al portatore in luogo di
denaro contante pur sapendo che l’acquirente vantava ingenti pretese nei suoi
confronti, e che perciò non poteva essere escluso che egli avrebbe in qualche
modo tentato di impedire l’incasso di detto assegno.
- Sono
così date tutte le premesse dell’obbligo risarcitorio del convenuto in favore
dell’attore. Va comunque aggiunta la considerazione secondo cui il convenuto
per mezzo della transazione descritta ha potuto acquisire a scapito del
patrimonio dell’attore un credito di DM 50’000.-- nei confronti dell’acquirente
tedesco, credito con cui si sarebbe estinto per compensazione un suo
corrispondente debito.
Non
potendosi ammettere l’intervenuta prescrizione della pretesa dell’attore,
soggetta al termine ordinario di prescrizione di 10 anni (Honsell/Vogt/Wiegand,
opera citata, n. 33 ad art. 398 CO), la petizione deve trovare accoglienza per
fr. 41’682.35 oltre interessi al 5% (e non al 7%, come immotivatamente chiesto
dall’attore) dal 17 settembre 1987, data dell’evento dannoso (doc. D).
Ne
segue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
23 aprile 1996 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 25 marzo 1996 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 3, è riformata nel modo seguente:
- La
petizione è accolta.
__________,
è condannato a pagare a __________, fr. 41’682.35 oltre interessi al 5% dal 17
settembre 1987.
- La
tassa di giustizia di fr. 1’500.-- e le spese, da anticipare dall’attore,
sono a carico del convenuto, che rifonderà all’attore
fr. 3’800.-- per ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 880.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 900.--
già
anticipati dall’appellante, sono a carico del convenuto, che rifonderà
all’attore fr. 1’500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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