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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.86
Data decisione, Autorità:
29.04.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00086
Lugano
29 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 12'851
della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con petizione 7 novembre
1995 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
rappr.
dalla sua liquidatrice __________
in
materia di disconoscimento di rivendicazione di proprietà (art. 109 LEF) che il
Pretore, con sentenza 9 aprile 1996, ha accolto così giudicando:
1.1.
È accertato che alla __________ non compete alcun diritto, né di proprietà, né
di pegno, né di altro tipo, sulla somma di Fr. 30’951.45 depositata sul conto
corrente postale __________ intestato a __________, oggetto del sequestro N.
__________ dell’Ufficio esecuzione di Losanna-Ovest, che viene pertanto
confermato.
1.2. È
accertato che l’avere in conto sequestrato è di spettanza della __________.
Ed ora sull’atto di ricorso 19 aprile
1996 della liquidatrice della parte convenuta.
Letti ed esaminati gli atti ed i
documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che,
a seguito di un sequestro degli averi depositati su di un conto corrente
postale intestato personalmente alla signora __________, quest’ultima, nella
sua veste di liquidatrice della società __________ ha rivendicato la proprietà
del saldo del conto sequestrato a favore dell’anonima;
che,
nel termine di 10 giorni assegnatole ai sensi dell’art. 109 LEF, la
sequestrante __________, succursale di __________ ha promosso, nei confronti
della __________, azione di disconoscimento della rivendicazione presso la
competente, per territorio, Pretura di Bellinzona;
che
la convenuta, non avendo presentato la risposta alla petizione, nemmeno nel
termine di grazia assegnatole ai sensi dell’art. 169 CPC, è stata preclusa in
causa e di conseguenza mancando ogni e qualsiasi prova a sostegno della sua
rivendicazione, il cui onere le incombeva, l’azione di disconoscimento della
rivendicazione di proprietà è stata integralmente accolta;
che
la signora __________ ha presentato un tempestivo ricorso, redatto in lingua
francese, contro la sentenza del Pretore;
che
il ricorso di __________ non adempie ai requisiti dell’art. 117 CPC per il
quale il processo deve svolgersi in lingua italiana ma ciononostante si può
eccezionalmente rinunciare al rinvio dell’atto per traduzione (art. 117 cpv. 2
CPC ed art. 142 cpv. 3 CPC) poiché il contenuto dell’atto non adempirebbe
nemmeno i requisiti posti dall’art. 309 CPC (cfr. I CCA 5 giugno 1993 in
re Autorità di vigilanza sulle tutele c. J.; II CCA 27 marzo 1996 in re
A. c. P.);
che
infatti nel ricorso si cercherebbe inutilmente qualsiasi argomentazione
riguardante la proprietà del danaro depositato sul conto corrente o qualsiasi
domanda intesa, contrariamente alla conclusione del Pretore, a far dichiarare
di spettanza dell’anonima quel deposito ed a far respingere, di conseguenza,
l’azione di disconoscimento della proprietà avviata dall’attrice;
che
invece nel ricorso, senza nemmeno poter capire se la ricorrente fa valere
pretese sue personali oppure della società della quale è liquidatrice, si parla
delle traversie susseguenti all’acquisto da parte sua delle azioni della
__________ e si chiede di annullare tutti i crediti gravanti l’immobile di
__________ di proprietà dell’anonima, di restituirle tutte le azioni della
stessa, di annullare tutte le cessioni di credito presso la __________ e di
versarle un’indennità di Fr. 500’000.-;
che,
in queste condizioni, anche se l’applicazione dell’art. 309 cpv. e litt. f) CPC
che fa obbligo all’appellante di motivare in fatto ed in diritto l’appello pena
la sua nullità (art. 309 cpv. 5 CPC) non può essere troppo rigorosa, non vi è,
nel ricorso all’esame, alcuna enunciazione dei motivi per i quali il primo
giudizio sarebbe sbagliato e di conseguenza non è possibile una verifica dello
stesso con l’inevitabile conseguenza della nullità del ricorso (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 309 n. 2, 3 e 20);
che
così non risulta la volontà di appellare la sentenza del Pretore (cfr. a
contrario Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309 n. 21) quanto piuttosto, per
le domande formulate, di mettere in discussione altre situazioni che stanno a
monte del limitato litigio sulla proprietà dei beni sequestrati oggetto del
presente procedimento;
che
per economia di giudizio, stante la palese nullità dell’atto ricorsuale, si può
evadere la procedura, già all’occasione dell’esame preliminare dell’art. 313bis
CPC;
Per i quali motivi
visti, per le spese, l’art. 148 e la
vigente TG
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso (recte appello) 19 aprile 1996 di __________ è
inammissibile.
- La
tassa di giustizia (Fr. 80.-) e le spese (Fr. 20.-), per
complessivi
Fr. 100.- sono a carico della ricorrente.
Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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