AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.79
Data decisione, Autorità:
13.05.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00079
Lugano
13 maggio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa inc. no. DI.96.00289
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, in materia di riconoscimento
di decisione estera, promossa con istanza 14 marzo 1996 da
rappr.
dallo studio legale __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
con cui
l’istante ha chiesto che fosse dichiarato esecutivo in Svizzera il decreto
ingiuntivo 19 settembre 1995 della Pretura di __________, con il quale al qui
convenuto veniva ingiunto il pagamento di complessive Lit. 19’689’600 oltre
accessori;
Domanda che il
Pretore ha accolto con pronunciato del 20 marzo 1996;
Da cui
l’opposizione 15 aprile 1996 del convenuto, che ha chiesto la reiezione
dell’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Sentite le parti
all’udienza del 30 aprile 1996;
Letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti;
Ritenuto
in fatto
A. Con
istanza 14 marzo 1996 la __________ ha postulato l’ottenimento della
dichiarazione di esecutività in Svizzera ai sensi dell’art. 31 della
Convenzione di Lugano (in seguito detta: ConvLug.) del decreto ingiuntivo
emanato il 19 settembre 1995 dalla Pretura di __________, con il quale al
signor __________ a, qui convenuto, veniva ingiunto il pagamento di complessive
Lit. 19’689’600 oltre accessori.
B. Nella
propria decisione del 20 marzo 1996 il Pretore, data l’applicabilità alla
fattispecie della Convenzione di Lugano, ha ritenuto che la decisione italiana
fosse perfettamente conforme alle esigenze poste dalla convenzione stessa: il
giudizio estero era infatti esecutivo, non appariva contrario all’ordine
pubblico svizzero, era stato regolarmente notificato al convenuto contumaciale
e non violava in alcun modo le disposizioni dell’art. 28 ConvLug.. Da qui
l’accoglimento dell’istanza.
C. Con
opposizione 15 aprile 1996 __________ ha postulato la reiezione dell’istanza,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
A
suo dire, innanzitutto, il decreto ingiuntivo di cui l’istante chiedeva il
riconoscimento non costituiva una decisione ai sensi dell’art. 25 ConvLug.,
tale cioè da essere oggetto di una procedura di exequatur, trattandosi per
contro di un atto preconfezionato dalla parte stessa: il riconoscimento di un
simile atto, che altro non era che un semplice ordine di pagamento sulla base
di una fattura, urterebbe clamorosamente l’ordine pubblico svizzero ai sensi
dell’art. 27 n. 1 ConvLug.; la decisione italiana doveva inoltre essere
censurata siccome emanava da un giudice incompetente (art. 28 ConvLug.): il
decreto, in effetti, non ossequiava gli art. 2 cpv. 1 e 20 ConvLug., mentre in
virtù dell’art. 1bis del protocollo n. 1 ConvLug. la Confederazione Svizzera si
era riservata il diritto di non riconoscere, né eseguire una decisione resa in
un altro Stato contraente, se al momento della proposizione dell’azione il
convenuto era domiciliato in Svizzera, se la competenza del giudice che aveva
reso la decisione si fondava unicamente sull’art. 5 cpv. 1 ConvLug. e purché il
convenuto avesse sollevato opposizione contro l’eventuale riconoscimento in
Svizzera, senza in precedenza aver rinunciato ad avvalersi di tale possibilità;
il riconoscimento in Svizzera era infine escluso anche in base all’art. 27 n. 2
ConvLug., atteso che il giudizio italiano non era stato notificato al convenuto
secondo le forme prescritte dalla convenzione e dai trattati internazionali,
bensì con un semplice invio postale da parte dell’autorità italiana.
D. All’udienza
di discussione del 30 aprile 1996 il convenuto ha confermato la propria
opposizione nei termini esposti nel suo allegato scritto.
L’istante,
dopo aver preliminarmente chiesto che controparte fosse astretta a versare una
cauzione giudiziaria, ha per contro concluso per la reiezione dell’opposizione:
innanzitutto contesta che un decreto ingiuntivo italiano non costituisca una
decisione ai sensi dell’art. 25 ConvLug. e che un suo eventuale riconoscimento
in Svizzera possa essere contrario all’ordine pubblico; quanto all’asserita
incompetenza del giudice italiano, la stessa non sussisterebbe affatto, dato
che al contenzioso in esame erano pacificamente applicabili gli art. 2 e 5, 1°
comma ConvLug., mentre l’eventuale applicabilità dell’art. 28 ConvLug. non era
stata sufficientemente sostanziata dalla controparte; il convenuto non potrebbe
neppure richiamarsi all’art. 1bis del protocollo n. 1 ConvLug., da un lato in
quanto non ne erano pacificamente date le condizioni d’applicazione e
dall’altro in quanto la garanzia dell’art. 59 CF -che stava alla base della
normativa- non era applicabile nel caso di specie, in cui il convenuto
risultava insolvente; non era infine vero che il decreto ingiuntivo non fosse
stato notificato al convenuto secondo la normativa convenzionale e in ogni caso
quest’ultimo non avrebbe potuto avvalersi di una tale violazione essendosi
deliberatamente sottratto ai vari tentativi di notifica, segnatamente
rispedendo al mittente gli atti giudiziari che gli venivano trasmessi.
E. Nella
replica e nella duplica orale le parti hanno mantenuto le rispettive tesi e
domande, contestando nel contempo quelle della parte avversa.
Considerando
in diritto
- In
via preliminare l’istante ha chiesto che controparte fosse astretta a versare
una cauzione ex art. 153 cpv. 1 lett. a CPC, atteso che dai documenti versati
agli atti risultava chiaramente come quest’ultima fosse gravata da ben 19
attestati di carenza beni e fosse perciò insolvente (doc. C). Tale istanza non
può tuttavia essere accolta.
La
norma invocata, che -come noto- consente al convenuto di chiedere che l’attore
presti cauzione per il rimborso delle spese e per il pagamento delle ripetibili
se questi si trova in istato di insolvenza risultante da atti ufficiali, non è
in effetti assolutamente applicabile nella fattispecie, e ciò per il semplice
fatto che all’opponente e debitore -che pure è colui che ha introdotto presso
questa Camera l’atto processuale di cui all’art. 36 ConvLug.- non può
pacificamente essere attribuito il ruolo processuale di attore o istante, che
deve per contro competere alla parte che a suo tempo aveva postulato il
riconoscimento della decisione straniera.
- Secondo
l’art. 31 cpv. 1 ConvLug., le decisioni rese in uno Stato contraente e quivi
esecutive, sono eseguite in un altro Stato contraente dopo essere state ivi
dichiarate esecutive su istanza della parte interessata.
L’art.
32 ConvLug. stabilisce la competenza del giudice del rigetto dell’opposizione
per le decisioni di condanna al pagamento di una somma di denaro.
Ai
sensi dell’art. 34 ConvLug. il giudice adito (ovvero in Ticino il Pretore in
virtù dell'art. 513b cpv. 1 CPC) statuisce entro breve termine senza consentire
alla parte convenuta di presentare osservazioni.
L’istanza
può essere rigettata solo per uno dei motivi previsti dagli art. 27 e 28
ConvLug., senza però che avvenga un riesame del merito della decisione
straniera, principio peraltro già previsto dall’art. 29 ConvLug..
- Secondo
l’art. 36 cpv. 1 ConvLug., se l’esecuzione viene accordata, la parte contro cui
viene fatta valere può proporre opposizione nel termine di un mese dalla
notificazione della decisione e di due mesi se risiede in uno Stato contraente
diverso da quello della decisione che accorda l’esecuzione.
Il
giudizio sull’opposizione spetta in Ticino alla Camera civile del Tribunale di
appello (art. 513b cpv. 3 CPC; IICCA 17 maggio 1995 in re C. S.p.A./S.).
- La
decisione che ci occupa è un decreto ingiuntivo reso ai sensi degli art. 633 e
segg. del Codice di procedura civile italiano (CPCI).
Per
quanto concerne il caso in esame, l’art. 633 CPCI stabilisce che su domanda di
chi è creditore di una somma liquida di denaro o di una determinata quantità di
cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile
determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di
consegna, se -tra altri casi che qui non ricorrono- del diritto fatto valere si
dà prova scritta (art. 633 cifra 1 CPCI).
In
base all’art. 641 CPCI se esistono le condizioni previste nell’art. 633, il
giudice, con decreto motivato, ingiunge all’altra parte di pagare la somma
richiesta o di consegnare la cosa o la quantità di cose richieste e l’avverte
del suo diritto di presentare opposizione e del fatto che in difetto di
quest’ultima si procederà all’esecuzione forzata: in caso di opposizione, il
giudizio sul merito si svolge secondo le norme del procedimento ordinario (art.
645 CPCI), ritenuto che se la stessa non appare fondata su una prova scritta o
di pronta soluzione, il giudice può comunque già concedere l’esecuzione
provvisoria del decreto (art. 648 CPCI); in mancanza di una tempestiva
opposizione oppure se l’opponente non si costituisce in giudizio, il decreto
ingiuntivo, su istanza di parte, verrà dichiarato senz’altro esecutivo (art.
647 CPCI).
- Il
convenuto sostiene innanzitutto che l’atto di cui si chiede l’esecuzione in
Svizzera non può essere reso esecutivo già per il semplice fatto che non si
tratta di una decisione ai sensi dell’art. 25 ConvLug., tanto è vero che il
concetto di “decisione” presuppone -a suo dire- che la parte quantomeno sia
stata sentita o posta in condizione di esprimersi prima della sua emanazione,
ciò che tuttavia non era avvenuto nella fattispecie.
La
questione a sapere se il decreto ingiuntivo italiano rientri nel concetto di
decisione conformemente all'art. 25 ConvLug., irrisolta a livello comunitario (Patocchi,
Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere secondo la
Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, in Rep. 1992 pag. 65 n. 17,
18 e 20), è stata di recente oggetto di un accurato esame da parte di questa
Camera, che ha dato al quesito una risposta differenziata (IICCA 17
maggio 1995 in re C. S.p.A./S. pubblicata in RSDIE 1996, 106).
5.1 La
dottrina e la giurisprudenza -sorte nell'ambito d'applicazione della
Convenzione di Bruxelles, art. 27- operano al proposito distinzioni che
sembrano indicare scelte di impostazione che appare non arbitrario seguire
anche nel nostro Paese.
Dal
commento alla decisione della Corte comunitaria 16 giugno 1981 in re K. c/ M.
(cfr. Rivista di diritto internazionale privato e processuale, Padova,
gennaio-marzo 1982, p. 147 segg.) risulta che scopo della norma in esame è
quello di garantire che un provvedimento non sia riconosciuto, né eseguito a
norma della Convenzione, qualora il convenuto non abbia avuto la possibilità di
difendersi dinanzi al giudice d'origine. Quella giurisprudenza prescinde quindi
dallo svolgimento del contraddittorio, optando per la possibilità di difesa
offerta al convenuto, per altro in conformità con i criteri d'attuazione
adottati genericamente dalla giurisprudenza interna sul diritto di essere
sentiti (art. 4 CF).
Si
allinea su questi criteri la dottrina italiana per quanto riguarda il decreto
ingiuntivo italiano (Consolo, La tutela sommaria e la convenzione di
Bruxelles: la circolazione comunitaria dei provvedimenti cautelari e dei
decreti ingiuntivi, in Rivista di diritto internazionale privato e
processuale, Padova, 1991, p. 593 segg.), distinguendo concettualmente (ma
nella sostanza nulla muta rispetto a quanto fin qui esposto) tra effettivo
contraddittorio e virtuale possibilità del contraddittorio (Consolo, op.
cit., p. 627). La questione di fondo avrà pertanto risposta affermativa nel
caso di regolare notifica del decreto ingiuntivo e di successiva mancata tempestiva
opposizione, così come -e si tratterà allora di un effettivo contraddittorio-
nel caso di opposizione; la risposta dovrà per contro essere negativa quando,
prima del giudizio sull'opposizione, il giudice ritenesse di concedere effetto
sospensivo alla medesima, togliendo de facto efficacia alcuna al decreto
ingiuntivo, ancorché a titolo provvisionale (cfr. Consolo, op. cit.,
ibidem; sentenza IICCA citata).
5.2 Nel
caso di specie è pacifico che il convenuto non ha interposto opposizione al
decreto ingiuntivo emanato dal Pretore di __________.
Tenuto
conto dei principi dottrinali e giurisprudenziali appena evocati, è pertanto
evidente che quel decreto potrà essere considerato una decisione ai sensi
dell’art. 25 ConvLug. unicamente nel caso in cui lo stesso sia stato notificato
regolarmente al convenuto, ciò che verrà esaminato al prossimo considerando.
- Il
convenuto ha in effetti formalmente contestato che l’atto straniero gli sia
stato notificato correttamente, asserendo inoltre che tale circostanza
impedirebbe il suo riconoscimento in Svizzera in base all’art. 27 n. 2
ConvLug..
Per
la notificazione degli atti giudiziari esteri in Svizzera fa stato la
Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla
comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia
civile o commerciale, approvata dall’Assemblea federale il 9 giugno 1994,
ratificata dalla Confederazione con strumento del 2 novembre 1994 ed in vigore
per la Svizzera il 1° gennaio 1995 (in seguito detta: CLA65; RU 1994
Vol. III p. 2809, RS 0.274.131).
Occorre
dapprima rilevare che è vietato dal diritto svizzero ad autorità o parti estere
di notificare autonomamente citazioni o decisioni emananti da autorità
giudiziarie, senza che le autorità svizzere abbiano dato il loro accordo o
senza che i legali ne abbiano chiesto uno; notificazioni del genere spettano in
Svizzera unicamente alle autorità o ai funzionari svizzeri (Messaggio,
in FF 1993 Vol. III p. 1035).
A
prescindere da un accordo con la Repubblica austriaca (RS 0.274.181.631) inteso
a completare un’analoga Convenzione dell’Aja del 1954, la Svizzera si è in
particolare sempre opposta alla notificazione postale diretta dall’estero (Messaggio,
op. cit., p. 1036); proprio per questo motivo la Confederazione ha
espressamente dichiarato di opporsi all’art. 10 lett. a CLA65 che concedeva
allo Stato estero la facoltà di indirizzare direttamente, tramite la posta,
atti giudiziari alle persone che si trovavano all’estero (cfr. art. 1 cpv. 3
del decreto federale del 9 giugno 1994 concernente tre Convenzioni dell’Aja e
un Accordo europeo relativi all’assistenza giudiziaria in materia civile e
commerciale, RU 1994 Vol. III p. 2807), ritenuto che -salvo casi
eccezionali che qui non ricorrono- si doveva piuttosto far capo alla via
ordinaria che consisteva nel passare attraverso le Autorità centrali cantonali
(art. 2 CLA65). Il non rispetto della via d’assistenza giudiziaria richiesta
dal diritto svizzero non causa automaticamente la nullità della notificazione
in procedura internazionale: tuttavia, in virtù dell’art. 27 LDIP, potrà essere
rifiutato il riconoscimento in Svizzera di una decisione straniera che sia
stata notificata irregolarmente secondo il diritto svizzero (Messaggio,
op. cit., ibidem).
Nel
caso di specie è pacifico che il decreto ingiuntivo venne trasmesso dalla
Pretura di __________ direttamente al convenuto in Svizzera per invio postale
raccomandato una prima volta il 28 settembre 1995 (cfr. doc. D): il plico venne
tuttavia respinto al mittente; un secondo invio, nelle medesime modalità,
avvenne il 14 ottobre 1994 (cfr. busta allegata al decreto ingiuntivo, doc. B),
ritenuto che in questo caso la missiva non venne però ritirata dal
destinatario, il quale in effetti era assente all’estero.
In
tali circostanze è addirittura evidente che la notifica dell’atto giudiziario
non sia avvenuta secondo l’art. 2 CLA65, tramite cioè l’autorità centrale dello
Stato richiesto, bensì semplicemente per invio postale da parte dello Stato
estero, ovvero secondo modalità che la Svizzera aveva tuttavia dichiarato di
non riconoscere: non potendosi così ammettere che la domanda giudiziale sia
stata validamente notificata al convenuto, ne discende che la decisione
italiana non può essere riconosciuta, e ciò sia in virtù dell’art. 27 LDIP
menzionato, sia dell’art. 27 n. 2 ConvLug..
Contrariamente
a quanto ritenuto dall’istante, il comportamento tenuto dalla controparte non è
inoltre contrario al principio della buona fede ed in particolare non può
impedirgli di eccepire tale violazione.
Vero
è che il giudice può tener conto del comportamento del convenuto, nel caso in
cui questi abbia ostacolato una tempestiva notificazione (cfr. Patocchi,
op. cit., p. 81): nel caso concreto il fatto che questi abbia respinto l’invio
raccomandato 28 settembre 1995 non era di per sé tale da ostacolare o da
impedire la notifica, tanto è vero che in un caso del genere -a condizione però
che la stessa fosse avvenuta regolarmente secondo i trattati internazionali- si
doveva comunque già concludere per l’avvenuta (e tempestiva) notifica del plico
(Jeanprêtre, L’expédition et la réception des actes de procédure et des
actes juridiques, in SJZ 1973 p. 352; DTF 50 II 66, 78 I 124, 97
I 329); la mancata notifica si lasciava per contro ricondurre ad altri motivi
che non gli erano assolutamente imputabili ed in particolare al mancato
ossequio delle modalità di notifica dell’atto giudiziario.
-
Dovendosi,
per i motivi appena esposti, già escludere la possibilità di riconoscere in
Svizzera il decreto ingiuntivo italiano qui in esame, non appare necessario
esaminare le ulteriori censure sollevate dal convenuto, il quale postulava la
reiezione dell’istanza di exequatur da un lato contestando la competenza del
giudice italiano e dall’altro richiamandosi all’art. 1bis del protocollo n. 1
ConvLug..
-
Ne
discende l’accoglimento dell’opposizione ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’istanza
di prestazione di cauzione presentata dalla __________ è respinta.
II. L’opposizione
15 aprile 1996 di __________ è accolta e di conseguenza la sentenza 20
marzo 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, viene così
riformata:
-
L’istanza
volta al riconoscimento ed all’ottenimento della dichiarazione di
esecutività in Svizzera del decreto ingiuntivo no. 223/95 pronunciato
il 19.9.1995 dalla Pretura di __________ è respinta.
-
La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 120.-, da anticipare come di
rito, sono poste a carico della parte istante.
III. Le
spese della presente procedura consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 130.-
b)
spese fr. 20.-
Totale
fr. 150.-
da
anticiparsi dall’opponente, vanno caricate alla parte resistente, che rifonderà
alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili.
IV. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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