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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.75
Data decisione, Autorità:
21.06.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00075
Lugano
21 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa appellabile
OA.94.1260 (inc. n. 1735) della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione 5 luglio 1993 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento di un
debito di fr. 3’636’000.-- oltre accessori;
E ora sul decreto 25 marzo 1996, con il quale il
Pretore ha stralciato la causa dai ruoli per il mancato pagamento di un
anticipo di spese giudiziarie di fr. 8’500.--;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 5
aprile 1996 chiede l’annullamento della decisione impugnata;
Mentre la convenuta con osservazioni del 21 maggio
1996 chiede la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
se deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. Con
petizione 5 luglio 1993 l’attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di
fr. 3’636’000.-- oltre accessori.
B. Con
ordinanza 14 settembre 1993 il Pretore ha assegnato all’attore un termine
scadente il 4 ottobre per versare alla Pretura fr. 5’000.-- quale anticipo per
le spese giudiziarie.
L’attore
ha reagito alla richiesta con scritto 20 settembre 1993, in cui, adducendo la
propria disastrosa situazione economica, ha chiesto una proroga del termine di
pagamento, e in subordine ha postulato la concessione dell’assistenza
giudiziaria.
Vista
anche la lettera 17 settembre 1993 della convenuta, il 24 settembre 1993 il
Pretore ha sospeso la causa. Essa è stata riattivata con decisione 15 ottobre
1993, nella quale all’attore è stato assegnato un ultimo termine di 15 giorni
per il pagamento del richiesto anticipo, con la comminatoria dello stralcio
della causa per il caso di mancato pagamento.
Il
pagamento dell’anticipo di fr. 5’000.-- è stato effettuato il 2 novembre 1993.
C. Con
ordinanza 23 giugno 1994 all’attore è stato chiesto un secondo anticipo di fr.
8’500.--, da versare entro il 14 luglio.
Il
27 giugno l’attore ha chiesto una prima proroga del termine fino al 15 agosto
1994, proroga che gli è stata concessa.
Il
termine del 15 agosto, sempre su richiesta dell’attore, è poi stato prorogato
al 15 settembre, e ancora al 15 novembre 1994, con l’indicazione che quella
sarebbe stata l’ultima proroga.
D. Il
14 novembre 1994 l’attore ha chiesto un’ennesima proroga al 31 gennaio 1995 del
termine per il pagamento dell’anticipo di fr. 8’500.--.
Con
ordinanza 18 novembre 1994 il Pretore ha respinto l’istanza di concessione
della proroga e ha nel contempo sospeso la causa, da riattivare su istanza di
parte.
E. Il
14 marzo 1996 la convenuta ha sollecitato la continuazione della procedura, e
il 25 marzo 1996 il Pretore, rilevando il mancato pagamento dell’anticipo di
fr. 8’500.-- entro il termine assegnato, in applicazione dell’art. 12 LTG ha
stralciato la causa dal ruolo.
F. Con
tempestivo gravame datato 5 aprile 1996 l’attore ha chiesto l’annullamento del
decreto impugnato.
La
richiesta di un anticipo di fr. 8’500.-- sarebbe stata dovuta ad una svista del
Pretore, dal momento che egli nel decreto impugnato avrebbe fissato la tassa di
giustizia in soli fr. 3’000.--, somma addirittura inferiore a quella del primo
anticipo versato dall’attore, e il Pretore avrebbe inoltre omesso di sentire le
parti prima di provvedere allo stralcio, così come previsto dagli art. 351, 352
e 285 cpv. 2 lit. d CPC.
La
decisione del Pretore sarebbe comunque eccessivamente rigorosa, visto che egli
-stante la concreta possibilità di una transazione- avrebbe potuto d’ufficio
sospendere la causa, e che inoltre in due precedenti occasioni il Pretore non
avrebbe dato seguito alla comminatoria di stralcio.
G. Delle
osservazioni 21 maggio 1996 della convenuta, nelle quali essa chiede la
conferma del giudizio di primo grado protestando spese e ripetibili, si dirà,
per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
-
Secondo
l’art. 11 LTG il giudice può chiedere a chi è tenuto ad anticipare le spese
-ovvero all’attore o all’istante, oppure, in caso di appello o ricorso,
all’appellante o al ricorrente (art. 9 cpv. 2 LTG)- fissando un termine da
dieci a trenta giorni, di anticipare le spese giudiziarie presumibili, ritenuto
che per spese giudiziarie ai sensi della normativa si intendono sia la tassa di
giustizia, sia le indennità ai testimoni, ai periti, ai traduttori ed agli
interpreti, le trasferte, le spese di bollo e, in genere, tutti i disborsi,
nonché le spese di cancelleria secondo un tariffario allestito dal Dipartimento
di giustizia (art. 2 LTG).
-
Il
fatto che il Codice di procedura civile non menzioni in prima istanza -tranne
che per la cauzione di cui all’art. 153 cpv. 3 CPC- l’eventualità dello
stralcio della causa a seguito del mancato versamento della garanzia, non
significa affatto che lo stesso sia escluso per il caso di mancato versamento
dell’anticipo spese (previsto per contro nella procedura di secondo grado, art.
312 e 314 CPC). Tale sanzione è infatti espressamente comminata dall’art. 12
cpv. 1 LTG, che è parimenti una legge in senso formale, e quindi di pari grado
rispetto al CPC.
La
liceità di una tale sanzione è stata più volte stabilita da dottrina e
giurisprudenza, che hanno pacificamente confermato che i Cantoni possono
prevedere che l’omissione di un atto di procedura, come è il caso per
l’anticipo delle spese giudiziarie da parte dell’attore, possa comportare delle
conseguenze di ordine procedurale (DTF 104 Ia 105; Schüpbach,
Traité de procédure civile, vol. I, Zurigo, 1995, pag. 85, n. 242),
segnatamente la reiezione in ordine della causa (II CCA 5 febbraio 1996
in re A./P.; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo, 1979,
pag. 407, n. 9 e 11; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 147, n. 1), senza che
ciò costituisca un eccessivo formalismo se -come nella specie- tale conseguenza
è espressamente comminata dalla legge e l’ammontare dell’anticipo e le
conseguenze del mancato o tardivo pagamento sono stati comunicati alla parte (Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. V, Berna, 1992,
n. 4 ad art. 150 OG).
- Ciò
premesso, sono senza dubbio da respingere le generiche lamentele dell’attore
circa l’asserito eccessivo rigore della decisione impugnata, costituendo essa
piuttosto l’inevitabile conseguenza della corretta applicazione delle norme di
legge.
Di
nessuna rilevanza è il fatto che le parti stessero discutendo i termini di una
possibile transazione: la stessa non è del resto in alcun modo inibita dallo
stralcio della causa, potendosi a prima vista ritenere che la volontà di
transigere della convenuta non era dettata dalla parvenza di buon diritto delle
argomentazioni dell’attore nella presente causa, ma dalla paura di non poter
incassare l’ingente credito vantato in conseguenza delle cattive condizioni
finanziarie dell’attore, da lui stesso pacificamente ammesse.
Parimenti
inconferente è il fatto che il Pretore in siffatte circostanze avrebbe avuto la
teorica possibilità di sospendere d’ufficio la causa, così come era in
precedenza avvenuto: trattandosi per il Pretore di una possibilità e non certo
di un obbligo, nemmeno l’attore lo afferma, il non avervi fatto capo non gli
può essere imputato in questa sede, e comunque la decisione di stralciare la
causa, dopo aver dato prova di infinita pazienza nei confronti dell’attore, ha
costituito decisione sicuramente preferibile -anche dal profilo dell’economia
di giudizio- a quella di una nuova sospensione, che si sarebbe invece urtata
con una legittima richiesta di riattivazione della parte convenuta formulata
solo pochi giorni prima.
Né
può essere seriamente sostenuta l’inadeguatezza dell’importo richiesto di fr.
8’500.-- (cfr. l’art. 17 LTG che prevede per le cause di valore compreso tra 2
e 5 milioni di fr. una tassa di giustizia variabile tra fr. 10’000.-- e fr.
50’000.--), e non certo confrontando l’anticipo richiesto con i fr. 3’000.--
della tassa di giustizia del decreto di stralcio, essendo il suo ridotto
importo manifestamente giustificato dal fatto che la causa ha preso fine
prematuramente.
- E’
per il resto a torto che l’attore sostiene il diritto ad essere sentiti prima
della pronuncia del decreto di stralcio per omesso pagamento.
Verificandosi
la premessa per l’applicazione dell’art. 12 LTG, ovvero il mancato o ritardato
pagamento (fosse anche di uno o due giorni solamente: II CCA citata),
non vi è più alcun margine di discussione o negoziazione, nel senso che la
conseguenza prevista dalla legge deve verificarsi, senza che ciò debba o possa
dar adito a inutili allegazioni delle parti.
Vano
è perciò il riferimento alle differenti fattispecie regolate dagli art. 351 e
352 CPC in cui la discussione è necessaria per accertare l’esistenza delle
premesse per lo stralcio, lampanti invece in caso di omesso pagamento, ritenuto
comunque che anche nel caso di perenzione processuale (art. 351 cpv. 2 CPC) non
vi è alcuna necessità di far precedere lo stralcio, che viene pronunciato
d’ufficio, da un’udienza di discussione (Cocchi/Trezzini, opera citata,
ad art. 351, n. 6).
- Nessun
diritto può infine derivare all’attore dall’asserita presentazione di
un’istanza di assistenza giudiziaria.
Essa
era infatti stata presentata solo in via subordinata, per il caso che non gli
fosse stata concessa la proroga del termine di pagamento del primo anticipo di
fr. 5’000.-- (lettera 20 settembre 1993). Essendo stata concessa la richiesta
proroga, e con ciò accolta la richiesta principale, se ne deve ritenere la
caducità dell’istanza di assistenza giudiziaria, peraltro mai più formulata in
ordine all’anticipo di fr. 8’500.--, il cui mancato pagamento ha determinato il
decreto impugnato.
Ne
consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto e di evidente
natura dilatoria.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
5 aprile 1996 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 1’450.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1’500.--
sono
a carico dell’appellante, che rifonderà alla convenuta fr. 2’000.-- per
ripetibili di appello
III.
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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