AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.7
Data decisione, Autorità:
08.05.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00007
Lugano
8 maggio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Pellegrini (in sostituzione del giudice Zali escluso)
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.95.287
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 6
giugno 1990 da
contro
__________ rappr. dall’ avv. __________
con
la quale l’ attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di Fr.
12’000.-, ridotti a Fr. 4’000.- nell’allegato di replica, oltre interessi, e il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al P.E. no. __________
UEF Lugano del 9 maggio 1990; il tutto con protesta di spese e ripetibili;
domanda
avversata dal convenuto che, a sua volta, ha chiesto in via riconvenzionale la
condanna dell’attrice al pagamento di Fr. 16’360.- oltre interessi;
e
sulle quali il Pretore ha deciso, con sentenza 21 dicembre 1995, respingendo la
domanda di petizione e accogliendo per contro quella riconvenzionale.
Appellante
l’attrice la quale, con atto di appello 12 gennaio 1996, chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la sua petizione e di
respingere la domanda riconvenzionale, caricando spese e ripetibili alla
controparte;
mentre
il convenuto, con osservazioni 16 febbraio 1996, chiede la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto
in
fatto
A. L’attrice __________, proprietaria di una
__________ modello __________ e di una __________ decappottabile, ha
incaricato, tramite il proprio fratello __________, il convenuto __________,
titolare del Garage __________ di __________, affinché provvedesse alla vendita
delle due autovetture.
A questo scopo __________ ha
accettato di esporre i veicoli per circa un mese presso il suo garage. Durante
questo periodo ha pagato all’attrice Fr. 50’000.-, importo corrispondente al
prezzo della __________, malgrado non avesse ancora stipulato un contratto con
un acquirente. Si è invece rifiutato di versarle ulteriori Fr. 12’000.-, che
aveva incassato dalla vendita a terzi della vettura MG-B., Il pagamento di tale
importo costituisce oggetto della petizione.
B. Nell’allegato di risposta il convenuto ha riconosciuto
la pretesa dell’attrice - tanto è vero che, dopo l’introduzione della
petizione, ha persino provveduto a versarle un importo di Fr. 8’000.- - ma ha
chiesto, in via riconvenzionale, il versamento a suo favore di Fr. 360.-, quale
provvigione per la vendita della __________, e quello di Fr. 20’000.- quale
risarcimento per il minor valore della __________; il tutto previa
compensazione con l’importo di Fr. 4’000.- ancora dovuto all’attrice.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha definito il rapporto tra
le parti, in relazione al veicolo __________, un contratto di commissione e ha
di conseguenza riconosciuto al convenuto il diritto ad una indennità del 3%,
pari appunto a Fr. 360.-.
Con riferimento invece alla
__________, ritenuto che tra le parti si era instaurato in definitiva un
rapporto contrattuale di compravendita, ha considerato l’attrice responsabile
per i difetti dell’oggetto acquistato ai sensi dell’art. 197 CO, dal momento
che l’autovettura, contrariamente alle assicurazioni del rappresentante della
venditrice, era un modello del 1973 e non del 1981 ed aveva percorso ben oltre
i 71’000 Km indicati sul contachilometri. Nel contesto dell’esame della
proponibilità dell’azione di garanzia ha giudicato tempestiva la notifica dei
difetti argomentando che in presenza di qualità promessa dell’oggetto venduto
la garanzia al proposito del venditore è data indipendentemente dal fatto che
l’acquirente potesse accorgersi della mancanza e notificarla tempestivamente.
D. Con tempestivo appello l’attrice contesta l’esistenza di un
contratto di commissione tra le parti per la vendita dell’autoveicolo
__________ e di conseguenza il riconoscimento della commissione alla
controparte. Sostiene che __________ non ha mai dato assicurazione circa il
chilometraggio della __________ e che ad ogni modo, allorquando il convenuto è
venuto a sapere che il chilometraggio non corrispondeva a quello indicato,
avrebbe dovuto immediatamente segnalare il difetto alla controparte
conformemente all’art. 201 cpv. 3 CO. Ne conseguirebbe che, nel caso concreto,
il convenuto avrebbe accettato l’autovettura acquistata perdendo ogni diritto
di garanzia e quindi al risarcimento per minor valore.
Delle osservazioni 16 febbraio 1996 della parte
appellata, nelle quali essa chiede la conferma del giudizio di primo grado, si
dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in
diritto
1.1. Correttamente il Pretore ha individuato, nei rapporti
intercorsi tra le parti relativamente all’autoveicolo __________, un contratto
di commissione.
Dalle tavole processuali
emergono molteplici elementi univoci tendenti a indicare l’esistenza di questo tipo
di contratto, caratterizzato dall’obbligo di una parte ad eseguire, in nome
proprio ma per conto dell’altra parte, la compera o la vendita di cose mobili o
di carte valori mediante una provvigione a titolo di commissione (art. 425 e
seg. CO): in particolare la ricevuta (doc. 2) rilasciata dal convenuto
__________ nella quale viene precisato che l’automobile sarebbe stata venduta
per conto del signor __________ e l’identità tra il prezzo di vendita a terzi
del veicolo e l’importo dovuto dal convenuto all’attrice. Inoltre la mancanza
di un margine di guadagno mediante un prezzo di rivendita maggiorato depone a
favore di una vendita operata per conto dell’attrice in cui il commissionario
ottiene soltanto una provvigione.
1.2. Il contratto di commissione è per definizione a
titolo oneroso (Gautschi, Commentario bernese, ad art. 432 CO N. 1a);
non è pertanto necessario che le parti abbiano stipulato espressamente la
provvigione ed il suo ammontare. La percentuale del 3% sul prezzo di vendita
della vettura rivendicata dal convenuto appare una retribuzione rispettosa dei
margini imposti dal principio della buona fede e dagli usi locali. Di
conseguenza la pretesa fatta valere in via riconvenzionale di Fr. 360.- deve
trovare accoglimento a conferma del giudizio pretorile.
2.1. Ma la questione principale di questa causa è il
preteso minor valore della __________ a seguito dell’inesistenza delle promesse
qualità (data di costruzione e chilometraggio) e quindi la contestata
possibilità, per il convenuto e attore riconvenzionale, di potersi avvalere
delle disposizioni sulla garanzia per i difetti della cosa compravenduta con
riferimento all’esistenza stessa delle assicurazioni ed all’ossequio degli
obblighi di verifica e di notifica da parte sua.
È innanzitutto necessario che
attrice e convenuto abbiano stipulato un contratto di compravendita. Le parti
non contestano in definitiva l’esistenza di un simile rapporto contrattuale.
Ciò vale anche per il convenuto quando, in maniera più differenziata, sostiene
che inizialmente le parti avrebbero pattuito un contratto di commissione e poi,
vista l’impossibilità di vendere l’automobile a terza persona, egli stesso
l’avrebbe acquisita in proprietà quale compratore avendo precedentemente anche
già anticipato il prezzo d’acquisto all’attrice. Alla fattispecie di un
commissionario che compera l’oggetto datogli da vendere in proprio trovano
infatti applicazione le norme sul contratto di compravendita (art. 436 cpv. 3
CO).
2.2. Il Pretore ha già rilevato che __________, rappresentante
dell’attrice, ha fornito assicurazioni al convenuto al riguardo dei chilometri
percorsi dal veicolo (cfr. le deposizioni di __________ e
____________________La stessa appellante quando abbozza una contestazione in
proposito a tali assicurazioni cerca unicamente di mettere in dubbio la parola
dei testimoni riconoscendo tuttavia la mancanza di prove a sostegno di altre
tesi.
Chiaramente dimostrata è stata
pure oltre all’inesattezza delle indicazioni sui chilometri percorsi quella
attorno alla data di produzione del veicolo con la conseguenza che in realtà il
valore effettivo della vettura è inferiore a quanto pagato dal convenuto (cfr.
perizia __________).
2.3. Il risarcimento per minor valore presuppone
l’ordinaria verifica dell’oggetto all’atto del ricevimento secondo l’ordinario
andamento degli affari e la tempestiva notifica dei difetti riscontrati oppure,
nel caso di difetti irriconoscibili con l’ordinaria verifica, la loro
tempestiva notifica non appena essi siano stati scoperti (art. 201 CO).
Contrariamente alle motivazioni al proposito della sentenza di prima istanza,
che riprende una citazione dottrinale (Tercier, Les contrats spéciaux,
n. 421 pag. 54/55), la DTF 81 II 56 afferma che l’obbligo della verifica
dello stato della cosa e della tempestiva notifica dei difetti trovano
applicazione anche quando si tratti di qualità promesse allo stesso modo di
quando si è in presenza di semplici qualità che l’acquirente doveva potersi
attendere.
Anche se non appare
chiaramente dagli atti di causa e dai documenti, quando il convenuto ha deciso
di acquistare l’automobile __________ e ne ha pagato il prezzo si può
individuare al più tardi nell’ aprile 1990 tale momento (cfr. lettera 4 maggio
1990 del convenuto al patrocinatore dell’attrice dove si parla di pagamento per
la __________ già precedentemente eseguito, doc. B). Ne discende che la
verifica eseguita a fine giugno 1990 quando il convenuto, con una semplice ed
immediata corrispondenza via fax (doc. 5), ha potuto appurare la data di
fabbricazione e chilometraggio del veicolo non è stata per nulla tempestiva con
la conseguenza che, fosse anche seguita a quel momento la notifica del difetto
avvenuta invece in realtà solo con l’allegato di risposta e domanda riconvenzionale
del 22 agosto 1990, il convenuto ha perso ogni suo diritto alla garanzia (DTF
113 II 178). La tardività della verifica è stata sollevata in causa
dall’attrice, sempre che ve ne fosse necessità, con il primo atto possibile
dopo l’invocazione della garanzia per difetti da parte del convenuto in sede di
domanda riconvenzionale, ossia con la memoria di risposta alla riconvenzionale
(pag. 8, n. 2).
Ma anche se si dovesse
ammettere che, nel caso di qualità promesse l’acquirente non ha più l’obbligo
di verifica (Tercier, op. cit., loc. cit.) nondimeno, come nel caso di
difetti nascosti, permane l’obbligo di tempestiva notifica della qualità
mancante non appena scopertala. Come già visto il convenuto è venuto a
conoscenza degli effettivi chilometri percorsi dalla vettura e dell’anno di produzione
al più tardi con telefax del 26 giugno 1990 inviatole dalla __________ (doc.
5). Ha però notificato tali situazioni soltanto con la domanda riconvenzionale
del 22 agosto 1990, vale a dire dopo un lasso di tempo di due mesi. Tale
notifica appare nettamente tardiva (DTF 46 II 62). Si osserva che essa è
talmente tardiva che anche un’applicazione meno rigida della norma, come
suggerito per vendite commerciali da una parte della dottrina (Bucher, Der
benachteiligte Käufer in SJZ 1971, pag. 17 e seg.), nulla cambierebbe
all’esito della controversia. Subito dopo la ricevuta del fax doc. 5, al
massimo un paio di giorni dopo, il convenuto era in grado di indicare e
descrivere le qualità mancanti.
Ininfluente è pure il fatto
che il convenuto sia venuto a conoscenza dell’inesistenza delle qualità
assicurate a causa già inoltrata. La notifica di cui all’art. 201 cpv. 3 CO non
ha alcuna relazione con l’eventuale lenta procedura dello scambio degli
allegati, dei termini fissati per la loro produzione e dalla loro proroga a
dipendenza delle ferie giudiziarie; essa deve essere eseguita indipendentemente
dagli sviluppi processuali della causa.
2.4. La __________ deve perciò valere come accettata dal
convenuto (art. 201 cpv. 3 CO) e questo a prescindere dal fatto che l’attrice
abbia lamentato la tardività della notifica in maniera sostanziata, con
riferimento all’art. 201 cpv. 3 CO, solo in sede di conclusioni. Con l’allegato
di risposta alla riconvenzionale si parla in ogni caso di tardività della
contestazione, come già indicato in precedenza, e poco importa che non vi sia
cenno esplicito al tema giuridico poiché i fatti rilevanti appaiono
dall’incarto: infatti se è processualmente assodato che - come nel caso di
specie - l’acquirente non ha denunciato con tempestività i difetti a mente del
diritto federale, il giudice non può ignorare simili circostanze (ICCTF 6
luglio 1990 in re A. c. L., consid. 3 in Rep. 1991, 375 nella quale
decisione si afferma pure al consid. 2 in fine, che, incombendo al compratore
la prova della tempestività della notifica, mal si comprende perché dovrebbe
essere compito del venditore sostenere la tardività dell’avviso).
La pretesa di risarcimento per
minor valore deve così essere disattesa e la sentenza pretorile riformata su
questo punto.
- Tassa di giustizia, spese e ripetibili di entrambe le sedi sono a
carico del convenuto ed attore riconvenzionale __________ la minima soccombenza
di Fr. 360.- dell’attrice rispetto ai valori in gioco (Fr. 20’360.-) non
potendo comportare, a suo carico, l’addebito di parte delle spese o la
riduzione dell’indennità ripetibile dovutale (art. 148 cpv. 2 CPC) che, per la
procedura di appello, tiene conto del fatto che l’appellante non era più
patrocinata da un legale.
Per
i quali motivi,
richiamati,
per le spese, gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
I. L'appello del 12 gennaio 1996 __________ è parzialmente
accolto.
Di conseguenza la sentenza 28
dicembre 1995 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, è riformata nel
modo seguente:
- La petizione è accolta.
§ Di conseguenza __________ o, è
condannato a pagare a __________, l’importo di Fr. 4’000.-, oltre interessi al
5% dal 2 maggio 1990.
§§ Entro tali limiti è respinta
in via definitiva l’opposizione interposta al P.E. no. __________ UEF Lugano
del 9 maggio 1990.
-
Le spese e la tassa di giustizia dell’azione principale di Fr.
900.- sono a carico del convenuto, che rifonderà alla controparte Fr. 1’300.-
per ripetibili.
-
La domanda riconvenzionale è parzialmente accolta. Di conseguenza __________, è condannata a versare
ad __________, l’importo di Fr. 360.-, oltre interessi al 5% dal 22 agosto
-
Le spese (comprese quelle peritali) e la tassa di giustizia
dell’azione riconvenzionale di Fr. 700.- sono poste a carico dell’attore riconvenzionale
il quale rifonderà alla controparte Fr. 1’700.- per ripetibili
II. Le spese della procedura di appello consistenti in:
totale Fr.
600.-
già anticipati dall’appellante,
sono a carico del convenuto il quale rifonderà alla controparte Fr. 300.- per
ripetibili ridotte d’appello.
III. Intimazione a : - __________
Comunicazione alla Pretura del
distretto di Lugano, sez. 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster