AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.68
Data decisione, Autorità:
12.07.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00068
Lugano
12 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 12'114 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa
con petizione 28 gennaio 1993 da
rappr.
dallo studio legale __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.
27’614.-- oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatore;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che in
via riconvenzionale ha chiesto la condanna degli attori al pagamento di fr.
100’000.-- oltre interessi a titolo di minor valore dell’opera;
Il
Pretore con sentenza 29 febbraio 1996 ha accolto la petizione limitatamente a
fr. 644.- oltre interessi e respinto la riconvenzionale;
Appellanti
gli attori, che con atto di appello del 25 marzo 1996 chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione;
Mentre
il convenuto con osservazioni del 3 maggio 1996 postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Il
convenuto con contratto 9 febbraio 1990 ha appaltato agli attori quali
impresari generali le opere necessarie all’edificazione di una casa bifamiliare
sul mappale n. __________ di __________ contro una mercede di complessivi fr.
477’000.-- (doc. A).
A
mente degli attori, pur tenuto conto di qualche difetto dell’opera, peraltro di
natura subordinata, rimarrebbe dovuto un saldo sulla mercede di fr. 27’614.--
(doc. S), importo oggetto della presente causa.
B. Nella
risposta del 16 aprile 1993 il convenuto si è opposto alla petizione adducendo
la grave difettosità dell’opera.
Egli
avrebbe addirittura già pagato più di quanto dovuto, e potrebbe perciò
rivendicare dagli attori l’importo di fr. 100’000.--, richiesto in via
riconvenzionale.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un
contratto di appalto e l’applicabilità della norma SIA 118, invocata dagli
attori, ha ritenuto tempestiva la notifica dei difetti effettuata dal
convenuto.
Il
suo pregiudizio complessivo ammonterebbe a fr. 26’970.--, somma da porre in
compensazione con la mercede residua richiesta dagli attori, dal che
l’accoglimento della petizione per fr. 644.-- oltre interessi, e la reiezione
della riconvenzionale.
D. Con
l’appello gli attori hanno chiesto la riforma della sentenza pretorile nel
senso di ammettere integralmente la petizione.
L’agire
del convenuto sarebbe in primo luogo scorretto dal profilo procedurale, avendo
egli omesso di sollevare sia l’eccezione di compensazione che quella del minor
valore dell’opera. Egli non avrebbe comunque potuto postulare l’aggiudicazione
del minor valore, dal momento che l’art. 169 della norma SIA 118 prevede la
prevalenza del diritto alla riparazione gratuita dell’opera, riparazione che
egli avrebbe omesso di richiedere agli attori mediante la fissazione di un
congruo termine.
Determinate
riparazioni sarebbero inoltre state impedite dallo stesso convenuto.
In
ogni caso, la notifica dei difetti sarebbe ampiamente tardiva, avendo le parti
pattuito l’applicazione solo degli art. 165-171 della norma SIA 118, ma non
anche degli art. 172-178, nemmeno invocati dal convenuto, che disciplinano la
durata della garanzia e il termine di notifica.
Non
sarebbe comunque ammissibile aver considerato nella sentenza anche difetti dell’opera
che il convenuto aveva lamentato per la prima volta con i quesiti peritali.
Infine,
l’esame nel merito delle pretese sollevate dal convenuto condurrebbe in ogni
caso alla reiezione delle sue richieste.
G. Nelle
osservazioni del 3 maggio 1996 il convenuto ha chiesto la reiezione del gravame
sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Il
Pretore (consid. 9.1.2 e 9.2) ha accertato la tempestività di tutte le
notifiche di difetti effettuate dal convenuto, ivi compresa quella dei difetti
segnalati con la domanda riconvenzionale, in conseguenza dell’applicabilità
dell’art. 172 cpv. 1 della norma SIA 118, per il quale il termine biennale di
garanzia è nel contempo termine di notifica dei difetti.
Gli
attori ribadiscono la tesi secondo cui le notifiche di difetti dell’opera
effettuate dal convenuto sarebbero tardive per il fatto che solo gli art.
165-171 della norma SIA 118 sarebbero applicabili, e non invece gli articoli
successivi, nemmeno invocati dalle parti.
1.1 Siffatta
tesi è innanzitutto manifestamente infondata.
A
non averne dubbi, la frase “la responsabilità per difetti dell’imprenditore
generale verso il committente è regolata dalla norma SIA 118” contenuta al
punto 8 del contratto di appalto (doc. A, pag. 3) non può che essere intesa in
buona fede nel senso che tutta la problematica dei difetti, a partire dalla
loro notifica, deve essere disciplinata dalle norme SIA, così come rettamente
stabilito dal Pretore.
E’
ben vero che le norme SIA, ancorché pattuite dalle parti, vengono ritenute dal
giudice solo se ne viene invocata l’applicazione (II CCA 7 gennaio 1992
in re Z./E., costantemente confermata in seguito).
Non
occorre però la richiesta venga formulata da entrambe le parti, o da quella che
ottiene un beneficio concreto dall’applicabilità di una determinata norma:
stante l’esistenza della pattuizione delle norme SIA -come detto innegabile
nella specie- è sufficiente che una qualsiasi delle parti le invochi per
ottenerne l’applicazione da parte del giudice.
Contrariamente
alle tesi degli attori, è perciò del tutto ininfluente il fatto che il
convenuto non abbia mai fatto cenno all’applicazione delle norme SIA.
1.2 L’argomentazione
è comunque irricevibile.
In
concreto, con la replica e risposta riconvenzionale del 19 maggio 1993 (punto
1, pag. 3) gli attori hanno rammentato l’applicabilità de “le Norme SIA 118,
edizione 1977 (specie gli art. 157-171)”.
Questa
locuzione non può che essere intesa nel senso di ritenere applicabili tutte le
norme SIA 118, o comunque non solo gli art. 157-171.
Sostenere
il contrario in sede di appello costituisce in primo luogo una dal profilo
della buona fede inammissibile contraddizione con le proprie allegazioni, ed in
ogni caso una proceduralmente inammissibile nuova tesi di fatto (art. 321 CPC),
irricevibile proprio in applicazione di quei principi rettamente esposti dagli
attori alla pag. 11 del loro gravame.
Se
ne deve concludere, proprio per effetto dell’invocazione delle norme SIA 118
fatta dagli attori, per la tempestività delle notifiche di difetti fatte dal
convenuto fino all’allegato di risposta e riconvenzionale.
- Non
meno infondato è lo sterile rilievo secondo cui il convenuto avrebbe omesso di
formulare un’esplicita eccezione di compensazione: stante la presenza di una
domanda riconvenzionale -la cui validità formale non sembra essere eccepita
dagli attori-, anche volendo seguire il loro ragionamento, si sarebbe giunti
alla pronuncia dell’accoglimento della petizione, e nel contempo del parziale
accoglimento della riconvenzionale.
Visto
che nemmeno gli attori sostengono che ciò avrebbe in qualche modo condotto ad
un risultato pratico diverso, non occorre dibattere ulteriormente la questione.
- Gli
attori (appello, punti 3 e 4, pag. 5-9) sostengono poi che il convenuto non
potrebbe imputare sulla loro pretesa l’asserito minor valore dell’opera da una
parte per non aver proceduralmente espresso tale opzione negli allegati
introduttivi, e d’altra parte per non aver assegnato loro un termine per
l’effettuazione delle riparazioni, così come imposto dall’art. 169 della norma
SIA 118.
Anche
queste argomentazioni sono prive di fondamento.
3.1 Sulla
prima questione, non si può che osservare che gli attori dimostrano di aver
correttamente recepito l’intenzione del convenuto di postulare la proporzionale
riduzione della mercede in conseguenza della difettosità dell’opera, con il che
non può essere derivato loro danno alcuno in conseguenza di un’eventuale
limitazione nei loro diritti di difesa, né essi lo pretendono.
Con
questa premessa diviene irrilevante il fatto che la richiesta di riduzione
della mercede non sarebbe esplicitamente stata formulata in quanto tale,
essendo compito del giudice quello di interpretare, se necessario, il
significato delle resistenze e delle richieste del committente (II CCA
19 aprile 1995 in re R. snc./B., 23 marzo 1995 in re M. e M: SA/C.).
3.2 Sulla
seconda questione il Pretore, partendo correttamente dal principio della
preminenza del diritto dell’appaltatore ad effettuare la riparazione dell’opera
(art. 169 norma SIA 118; DTF 116 II 453; Gauch, Der Werkvertrag,
4. edizione, Zurigo, 1996, n. 2658 e 2659), è giunto, dopo approfondito esame
(consid. 10, pag. 11-15), a stabilire che a prescindere dall’assegnazione di un
termine gli attori erano da considerare renitenti nell’esecuzione delle
richieste riparazioni, e perciò il convenuto poteva legittimamente determinarsi
altrimenti.
Sulle
quattro pagine della sentenza impugnata dedicate alla tematica gli attori non
spendono una parola nel loro gravame, ma ripropongono in maniera apodittica e
inutilmente prolissa le loro opinioni sulla preminenza del diritto alla
riparazione, sulla mancata assegnazione di un termine per l’effettuazione della
riparazione, e sull’asserito rifiuto del convenuto di accettare le riparazioni
delle piastrelle e delle ringhiere.
Siffatto
atteggiamento conduce all’irricevibilità del gravame su questo punto, oppure
alla soluzione di confermare, senza qui riprodurle, le calzanti motivazioni del
Pretore, rimaste all’atto pratico inimpugnate.
E’
perciò a mero titolo abbondanziale che esaminando la corrispondenza intercorsa
si rileva che la mancata assegnazione di un termine da parte del convenuto
costituisce argomento ampiamente pretestuoso, e non è di certo fatto
censurabile a fronte di un atteggiamento manifestamente dilatorio degli attori,
i quali poco o nulla hanno riparato, pretendendo oltretutto di subordinare
illecitamente l’esecuzione delle ulteriori singole riparazioni alla
stipulazione di una transazione globale (cfr. p. es i doc. F, G, H, L, N, 15,
16, 20).
- Il
Pretore a titolo di minor valore dell’opera ha aggiudicato al convenuto
complessivi fr. 26’970.--.
Il
perito (pag. 27) ha stabilito che il costo totale per l’eliminazione di tutti i
difetti da lui riscontrati e per la completazione delle opere non terminate è
di circa fr. 31’295.--, e che inoltre vi è un pregiudizio di circa fr. 1’800.--
per difetti non eliminabili, o la cui eliminazione avrebbe un costo
sproporzionato all’entità del difetto. Il pregiudizio complessivo per il
convenuto ammonterebbe in questo caso a circa fr. 33’095.--.
In
alternativa, il perito afferma che “nel caso non dovessero essere eseguiti quei
lavori per i quali il sottoscritto perito ha pure proposto l’indennizzo di un
minor valore dell’opera in quanto gli stessi non pregiudicano la costruzione
dal profilo tecnico bensì unicamente da quello estetico” il minor valore
ammonterebbe a fr. 26’970.-- (perizia, pag. 28).
Questa
è la tesi fatta propria dal Pretore, e detto importo costituisce perciò la
somma degli importi indicati nella perizia, ritenendo però l’importo inferiore
nel caso di importi indicati in via alternativa (fr. 525.-- invece di fr.
1’050.-- a pag. 22; fr. 3’750.-- invece di fr. 7’500.-- a pag. 24; fr. 150.--
invece di fr. 300.-- ancora a pag. 24; fr. 1’700.-- invece di fr. 3’400.-- a
pag. 24/25).
- Gli
attori, scontrandosi con l’evidenza peritale, ribadiscono la tesi secondo cui
determinati difetti, specie quelli estetici, non esisterebbero. Si tratta di
una tesi destinata all’insuccesso, visto che così facendo essi criticano in
maniera inammissibile le risultanze di causa, alle quali vorrebbero sostituire
la loro personale opinione.
Essi
sostengono inoltre, ma questa volta a ragione, il principio secondo cui il
convenuto per motivi procedurali non potrebbe prevalersi di eventuali difetti
notificati solo con i quesiti peritali (e quindi sottratti al contraddittorio),
e non già negli allegati introduttivi.
Il
rilievo ha però nella specie una limitata portata pratica. Passando in rassegna
gli importi stabiliti dal perito (pag. 22-27) si rileva che:
Quesito
1 (tetto)
I
difetti al tetto sono stati notificati nella domanda riconvenzionale. Sono
perciò da confermare le cifre stabilite dal perito.
Quesito
2 (entrata, atrio)
Anche
i difetti della porta di entrata sono stati indicati nella domanda
riconvenzionale.
Quesito
3 (cucina)
Sia
i difetti di finitura delle piastrelle (risposta riconvenzionale) che il
difetto del montante dell’anta della cucina (doc. 2, 5) erano noti agli attori.
Quesito
4 (soggiorno)
I
difetti delle perline, così come la necessità di correggere il tinteggio, sono
stati notificati (doc. O).
Notificati
anche i difetti relativi al quadro serpentine e agli scuretti (doc. O), mentre
non risulta essere stato notificata la mancanza del taglio svedese, causa dello
scrostamento dell’intonaco a contatto con i serramenti in legno.
Dal
credito del convenuto vanno perciò dedotti fr. 1’000.--.
Quesito
5 (camera matrimoniale)
I
difetti delle perline e del tinteggio sono stati notificati. Va confermato
quanto attribuito dal Pretore.
Quesito
6 (stanza da letto)
Anche
in questo caso i difetti di tinteggio devono ritenersi notificati. La notifica
è del resto ammessa dagli attori (appello, pag. 14), che a torto la ritengono
tardiva.
Quesito
7 (bagno)
L’inesatta
centratura degli apparecchi sanitari, la mancata imbottitura della vasca da
bagno e i difetti alle piastrelle sono stati segnalati.
Quesito
8 (pavimento in piastrelle al primo piano e
piastrelle in generale)
Il
convenuto ha notificato difetti alle piastrelle fin dal 24 luglio 1991 (doc.
D), e gli attori hanno del resto ben presto ammesso la sussistenza di tale
difetto (cfr. per es. i doc. F e G).
Ne
deve seguire la conferma di tutti gli importi attribuiti dal Pretore per questo
motivo (fr. 3’210.-- per la sostituzione di parte delle piastrelle, fr.
5’450.-- minor valore per il difetto estetico e fr. 150.-- di minor valore per
le piastrelle del bagno, consid. 11.1 e 11.5), non potendosi in particolare
condividere l’opinione dei convenuti secondo cui un difetto estetico non
costituirebbe difetto dell’opera, oppure quella -contraria a chiari
accertamenti peritali- secondo cui detto difetto nemmeno esisterebbe.
Quesito
9 (appartamento al piano terreno)
Dei
difetti ai bagni e alle piastrelle si è già detto, mentre il difetto della
maniglia della porta d’entrata risulta notificato con il doc. 5.
Il
taglio del giunto tra l’intonaco delle pareti e quello del soffitto si rende
necessario in conseguenza dei difetti alle piastrelle del bagno (perizia, pag.
14), ed è perciò da computare.
Non
risulta invece essere stata notificata la mancanza di una soglia, vanno perciò
dedotti fr. 30.--.
Quesito
10 (scala interna)
I
problemi di livello sono stati evidenziati. Corrette perciò le attribuzioni di
minor valore, peraltro di modesta entità (complessivi fr. 170.--).
Quesito
11 (locale lavanderia)
La
mancata imbottitura della doccia è stata notificata, così come la necessità di
fissare correttamente la griglia a pavimento e i problemi di umidità, in
conseguenza dei quali il perito indica il ritinteggio del locale.
Non
risulta invece esserci stata precedente notifica del difetto costituito
dall’utilizzo di un cassero inadeguato per l’esecuzione del calcestruzzo. Ne
segue una riduzione del minor valore di fr. 55.-- (perizia, pag. 25).
Quesito
12 (locale tecnico )
Per
il locale tecnico non vi è stata alcuna particolare notifica.
Può
perciò essere ammessa unicamente la pretesa per lo stipite fuori piombo,
giustamente sollevata per l’insieme dei serramenti, mentre sono da respingere
quelle relative all’uso di intonaco grezzo anziché di quello tinteggiato (minor
valore fr. 120.--, perizia, pag. 25), e all’utilizzo di un diverso tipo di
cassero (fr. 75.--).
Quesito
13 (locali sotto la terrazza)
Il
convenuto ha notificato sia i problemi legati alla presenza di umidità (cfr. p.
es. la risposta riconvenzionale), da cui il parziale rifacimento
dell’isolazione (perizia, pag. 26), che la necessità di verniciare la porta
esterna (doc. 5). Le pretese vanno perciò confermate.
Quesito
14 (garage)
La
cattiva esecuzione del garage è stata una delle prime lamentele del convenuto
(doc. 5, 10), peraltro ammessa dagli attori (doc. 8).
I
difetti devono essere ritenuti come tempestivamente notificati.
Quesito
15 (terrazza esterna)
Anche
questi difetti sono tra i primi ad essere stati segnalati. Sia le carenze delle
ringhiere, che la presenza di pareti fuori squadra e, come già detto, i difetti
delle piastrelle, sono stati notificati. Ne segue che i relativi importi di cui
alla pag. 26 della perizia devono essere confermati.
Quesito
16 (scala d’accesso)
La
verniciatura del parapetto metallico è a suo tempo stata richiesta (doc. 5 e
10), non così l’otturazione dei fori eseguiti erroneamente per la posa del
parapetto medesimo. Dalla pretesa del convenuto vanno perciò dedotti fr. 50.--.
Quesito
17 (giardino)
Non
risulta la notifica del difetto del chiusino del pozzetto del rubinetto
esterno. Ne segue una deduzione di fr. 50.--.
Globalmente
il credito compensatorio del convenuto va ridotto in misura di fr. 1’380.--.
Gli
interessi sul saldo favorevole agli attori di fr. 2’024.-- decorrono dal 24
dicembre 1991, data della prima messa in mora (doc. N), non essendo
l’esigibilità di questo importo inibita dalla parziale difettosità dell’opera (II
CCA 30 aprile 1993 in re G. & Co/P. e G. SA).
Ne
segue in tale misura il parziale accoglimento del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la preponderante soccombenza degli
attori.
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
25 marzo 1996 di __________ e __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza i considerandi 1 e 2 della sentenza 29 febbraio 1996 della Pretura
del distretto di Bellinzona sono riformati nel modo seguente:
- La petizione è parzialmente accolta.
__________,
è condannato a pagare a __________ e __________, fr. 2’024.-- oltre interessi
al 5% dal 24 dicembre 1991.
- La
tassa di giustizia di fr. 900.-- e le spese di fr. 4’350.--, sono a carico
degli attori per 12/13 e del convenuto per 1/13.
Gli
attori rifonderanno al convenuto fr. 2’400.-- per parte di ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 850.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 900.--
già
anticipati dagli appellanti, restano a loro carico per 12/13 e per 1/13 sono a
carico del convenuto.
Gli
attori rifonderanno al convenuto fr. 1’700.-- per ripetibili parziali di
appello.
III. Intimazione: - __________;
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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