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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.62
Data decisione, Autorità:
28.05.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00062
Lugano
28 maggio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa appellabile inc. n. 12'557 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa
con petizione 16 agosto 1994 da
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 82’525.50.-- oltre
interessi e la condanna della convenuta al pagamento di fr. 50’685.60 oltre
interessi, domanda aumentata a fr. 66’985.60 oltre interessi in corso di causa;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr.
63’386.45 oltre interessi;
Il
Pretore con sentenza 19 febbraio 1996 ha respinto la petizione e ammesso la riconvenzionale
per fr. 62’836.45 oltre interessi;
Appellante
l’attore, che con atto di appello dell’11 marzo 1996 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione e di respingere la riconvenzionale;
Mentre
la convenuta con osservazioni del 26 aprile 1996 chiede la reiezione del
gravame, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. L’attore
in data 11 novembre 1993 ha firmato due estratti conto emessi dalla convenuta
relativi a forniture in suo favore della convenuta stessa rimaste impagate
(doc. A e B inc. 372/94).
In
base a questi documenti la convenuta per complessivi fr. 82’525.50 oltre
interessi ha ottenuto con sentenza 5 luglio 1994 della Pretura del distretto di
Bellinzona il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto
esecutivo a suo tempo intimato all’attore.
B. Con
la petizione che ci occupa l’attore ha chiesto il disconoscimento di tale
debito, asserendo di poterlo compensare con un proprio credito di fr.
120’000.-- per mancato guadagno provocato dall’atteggiamento anticontrattuale
della convenuta, che gli avrebbe sottratto un importante cliente, e di
complessivi fr. 13’211.10 persi dall’attore per trattenute effettuate dai suoi
clienti per difetti della merce fornita dalla convenuta o per ritardi nelle
forniture.
Ne
deriverebbe un saldo in favore dell’attore di almeno fr. 50’585.60 oltre interessi,
somma di cui egli ha chiesto il pagamento.
C. Nella
risposta del 27 settembre 1994 la convenuta si è opposta alla petizione,
contestando la propria pretesa inadempienza e negando in particolare di avere
mai concluso un accordo con il quale essa si asteneva dal fare concorrenza
all’attore.
Non
solo l’asserito credito dell’attore sarebbe inesistente, ma oltre alle
forniture oggetto dell’esecuzione egli dovrebbe pagarne altre per fr. 63’386.45
oltre interessi, somma richiesta in via riconvenzionale.
D. L’attore
si è opposto alla riconvenzionale, sostenendo che anche questo importo potrebbe
essere compensato con il proprio maggiore credito.
E. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’implicita ammissione da parte
dell’attore di tutti i crediti della convenuta, ha ritenuto che egli non abbia
provato l’avvenuta stipulazione di un patto di non concorrenza tra le parti,
dal che seguirebbe la reiezione della pretesa per mancato guadagno, peraltro
non provata.
Le
pretese per ritardate o difettose forniture sarebbero invece fondate unicamente
per fr. 550.--, relativi ad un episodio nel quale l’attore avrebbe
tempestivamente notificato il difetto alla convenuta.
Da
ciò la reiezione della petizione e l’accoglimento della riconvenzionale per fr.
62’836.45 oltre interessi.
F. Con
tempestivo gravame datato 11 marzo 1996 l’attore ha chiesto la riforma del
giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione e respingere la riconvenzionale.
Egli
ha ribadito la tesi dell’esistenza di un danno risarcibile di fr. 136’300.--
conseguente alla violazione da parte della convenuta dell’accordo di non
concorrenza, e di fr. 13’211.10 per le deduzioni sofferte dai suoi clienti per
ritardi e difetti della merce della convenuta.
Quo
ai fr. 63’386.45 della riconvenzionale, la convenuta non avrebbe ossequiato
l’onere della prova a suo carico, di modo che tale pretesa sarebbe da
respingere.
G. Delle
osservazioni 26 aprile 1996 della convenuta, nelle quali essa chiede la
conferma del giudizio di primo grado protestando spese e ripetibili, si dirà,
per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
- Sul
tema, in sé decisivo, dell’esistenza dei suoi asseriti crediti compensatori di
fr. 136’300.-- per violazione del divieto di concorrenza e di fr. 13’211.10 per
ritardate e difettose forniture (punti 1 e 2 dell’appello, pag. 5), l’attore
non formula alcuna critica alla sentenza del Pretore, ma si limita ad asserire
apoditticamente la verità delle sue tesi.
1.1 Questo
vale in specie per la centrale questione dell’esistenza stessa del patto di non
concorrenza, negata dal Pretore con convincente motivazione, patto del quale
l’attore sembra dare per scontata l’esistenza, senza tuttavia saper formulare
una critica ragionevole all’operato del primo giudice e, ovviamente, senza
saper indicare le emergenze istruttorie che attesterebbero la verità della sua
tesi.
Su
tale questione l’appello è perciò non solo infondato, ma addirittura nullo per
mancanza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lit. f CPC; Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 309, n. 3).
Dovendosi
necessariamente confermare l’inesistenza dell’asserita pattuizione, non può che
seguirne la reiezione della pretesa risarcitoria di fr. 136’300.--, senza
necessità di indagare sulla di lei consistenza.
1.2 A
riguardo della pretesa di fr. 13’211.10, le medesime argomentazioni valgono per
l’accertamento pretorile dell’avvenuta perenzione dei diritti di garanzia
dell’attore in conseguenza dell’omessa notifica degli asseriti difetti.
Su
tale questione l’appello è in effetti totalmente silente, di modo che lo stesso
-non affermandosi l’avvenuta tempestiva notifica- è nella migliore delle
ipotesi infondato alla luce dell’art. 201 CO (o 367 CO se si volesse ammettere
un contratto di appalto), e altrimenti nullo ex art. 309 cpv. 2 lit. f CPC.
- Manifestamente
infondata è anche la censura relativa all’asserita mancata dimostrazione da
parte della convenuta della pretesa fatta valere in via riconvenzionale.
A
non averne dubbi, l’affermazione dell’attore di voler compensare tale pretesa
con il proprio preteso credito (risposta riconvenzionale, pag. 14) vale quale
piena ammissione dell’esistenza di tale pretesa (per tante: II CCA 11
settembre 1995 in re A. AG/B. SA), di modo che, come rettamente ritenuto dal
Pretore, la convenuta non era tenuta a fornire alcuna prova supplementare circa
l’esistenza e l’ammontare del credito implicitamente ammesso dalla controparte.
Ne
consegue la reiezione del gravame, di evidente natura dilatoria, nella misura in
cui esso è ricevibile.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC),
ritenuto che la somma di fr. 2’000.-- viene ritenuta adeguata al limitato
sforzo occorso alla convenuta per la redazione delle osservazioni all’inconsistente
appello.
Per i quali motivi, richiamati l’art.148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
11 marzo 1996 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 2’450.--
b)
spese fr.
50.--
T
o t a l e fr. 2’500.--
già
anticipati dall’attore, restano a suo carico.
L’attore
rifonderà alla convenuta fr. 2’000.-- per ripetibili di appello .
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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