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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.6
Data decisione, Autorità:
03.04.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00006
Lugano
3 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa per mercedi e salari inc. n. 31/95 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con
istanza 23 febbraio 1995 da
rappr.
dal __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi
fr. 19’699.-- in conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il
Pretore con sentenza 28 dicembre 1995 ha accolto per fr. 3’320.80 lordi;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello dell’8 gennaio 1996 con richiesta di
effetto sospensivo chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
respingere l’istanza;
Mentre
l’istante con osservazioni del 21 gennaio 1996 chiede la reiezione del gravame
con protesta delle ripetibili;
Richiamato
il decreto 11 gennaio 1996 del Presidente della Camera che ha conferito effetto
sospensivo al gravame;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. L’istante
è stata assunta dalla convenuta l’11 giugno 1994 in qualità di cameriera
dell’esercizio pubblico “__________ di __________, dove ha lavorato fino al 5
agosto 1994.
B. Con
l’istanza in rassegna, __________ sostiene di essere stata oggetto di molestie
sessuali da parte di ____________________ marito della gerente del ristorante
in questione, così che essa alla fine del turno serale del 5 agosto 1994 ha
dichiarato che non avrebbe ripreso il lavoro se non avesse ottenuto le scuse
del __________.
Il
responsabile della società convenuta le avrebbe detto di stare assente dal
lavoro per qualche giorno, ma in seguito la gerente le ha comunicato che non
l’avrebbe più ripresa.
Da
ciò la pretesa di fr. 4’699.80 per il salario di agosto e dei primi 10 giorni
di settembre, e di fr. 15’000.-- per torto morale.
C. La
convenuta all’udienza di discussione ha chiesto la reiezione dell’istanza.
L’istante
avrebbe senza motivo plausibile abbandonato il posto di lavoro, ragione per cui
avrebbe diritto unicamente a fr. 1’345.80, somma versatale seduta stante.
D. Nella
sentenza del 28 dicembre 1995 il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un
contratto di lavoro, non ha ammesso che la reazione da lei avuta la sera del 5
agosto 1994 potesse significare che essa intendeva rinunciare al rapporto di
lavoro, visto anche che già il giorno successivo, e poi in altre circostanze, essa
ha espresso il desiderio di continuare a lavorare.
Ne
conseguirebbe che il comportamento della convenuta, che le ha impedito la
ripresa del lavoro, sarebbe assimilabile ad un licenziamento in tronco privo di
giustificazione.
L’istante
potrebbe perciò rivendicare il salario fino al 10 settembre, data in cui ha
trovato un altro impiego, e il suo credito, dopo deduzione di quanto versato
dalla convenuta sarebbe di fr. 3’320.80 lordi, mentre del tutto infondata
sarebbe la pretesa di risarcimento dell’asserito torto morale.
E. Con
tempestivo gravame con richiesta di effetto sospensivo datato 8 gennaio 1996 la
convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di
respingere l’istanza in base alle considerazioni già espresse in prima sede,
secondo cui vi sarebbe stato abbandono del posto di lavoro da parte della
dipendente, o comunque che le parti, su iniziativa dell’istante, avrebbero
consensualmente sciolto il contratto di lavoro.
In
ogni caso, l’istante avrebbe trovato nuova occupazione già a partire dal 1°, e
non solo dal 10 settembre 1994, con il che sarebbe da ridurre in misura
corrispondente la somma da aggiudicarle.
F. Nelle
osservazioni del 21 gennaio 1996 l’istante ha chiesto la reiezione del gravame
sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
-
La
convenuta ripropone in questa sede la tesi secondo cui l’istante avrebbe
abbandonato il posto di lavoro, oppure avrebbe consensualmente sciolto il
contratto per il 5 agosto 1994.
-
L’ipotesi
dell’abbandono del posto di lavoro da parte della dipendente risulta nella
specie manifestamente infondata.
In
effetti, l’istante con il suo comportamento non ha affatto inteso lasciare in
maniera cosciente, intenzionale e definitiva il posto di lavoro (DTF 112
II 49; II CCA 15 marzo 1994 in re D./M. & Co; JAR 1994, pag.
229; Brühwiler, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, pag. 214), ma si
è limitata ad esprimere siffatta intenzione alla fine del suo turno di lavoro
in conseguenza di una discussione con il marito della gerente (II CCA 6
dicembre 1995 in re E./C.).
L’istante
ha del resto, e a più riprese, prontamente manifestato l’intenzione di
riprendere il lavoro (II CCA 23 marzo 1994 in re P./R. SA), e comunque
l’ipotesi dell’abbandono risulta esclusa già solo perché il responsabile della
società convenuta signor __________ (così la deposizione della gerente
__________) ha detto “di aspettare qualche giorno prima di prendere una
decisione definitiva” (II CCA 6 dicembre 1995 in re E./C.).
- Anche
se, come si è visto, l’abbandono del posto di lavoro non può essere sempre
considerato fatto comportante l’automatica fine del contratto, è altrettanto
vero che può essere messo fine al rapporto di lavoro, senza necessità di
disdetta, per accordo tra le parti, deducibile anche da atti concludenti (II
CCA 2 novembre 1995 in re L./M.; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 2
ad art. 335 CO).
In
concreto siffatto consenso non si è tuttavia manifestato, visto che, senza
addurre altre circostanze, la convenuta lo ravvisa nell’istante per il solo
motivo -già esaminato al considerando precedente- del di lei comportamento la
sera del 5 agosto 1994 (cfr. verbale di discussione, pag. 2 e 3).
A
non averne dubbi, tale atteggiamento dell’istante non solo non vale quale
abbandono unilaterale del posto di lavoro, ma nemmeno può essere considerato
come offerta di uno scioglimento consensuale e con effetto immediato del
contratto di lavoro.
Del
resto si sarebbe nella specie trattato di soluzioni praticamente identiche dal
punto di vista dell’istante, entrambe contrarie al suo desiderio -chiaramente
espresso nel comportamento immediatamente successivo l’episodio del 5 agosto-
di continuare a lavorare, consistendo l’unica differenza rilevante
nell’impossibilità per il datore di lavoro che consente alla scioglimento del
contratto di rivalersi sul lavoratore ex art. 337d CO.
-
Dovendosi
così escludere sia l’esistenza di un abbandono ingiustificato del posto di
lavoro da parte della dipendente, che l’estinzione del contratto per un accordo
consensuale delle parti, è evidente che lo stesso non può che essersi concluso
con un licenziamento in tronco da parte della convenuta (II CCA 6
dicembre 1995 in re E./C.), che può del resto essere desunto per atti
concludenti (II CCA 23 agosto 1993 in re H./A. SA; Rehbinder,
opera citata, n. 5 ad art. 335 CO), quali in concreto l’aver impedito
all’istante di riprendere il lavoro (deposizione __________).
-
Quale
causa grave, giustificante il licenziamento in tronco, la convenuta con le
conclusioni (punto 4, pag. 3) ha addotto le sberle date dall’istante, per sua
ammissione, al marito della gerente.
Il
rilievo è però infondato: dovendosi considerare l’ammissione dell’istante nel
suo complesso (art. 196 CPC), deve valere per vera anche la provocazione
consistente in un comportamento non urbano del marito della gerente, così da
destituire il comportamento censurato da motivo grave di licenziamento in
tronco.
In
assenza di migliori motivazioni, va tranquillamente confermata la decisione
pretorile di ritenere immotivato il licenziamento con effetto immediato
pronunciato dalla convenuta.
- La
convenuta contesta infine le conseguenze economiche dell’ingiustificato
provvedimento da lei adottato, sostenendo che l’istante avrebbe trovato una
nuova occupazione già a partire dal 1° settembre 1994 presso il
____________________ di ____________________ con il che il di lei credito
sarebbe di soli fr. 2’258.10 lordo.
Il
rilievo è in parte giustificato, visto che l’istante, contrariamente a quanto
da lei sostenuto ancora con le osservazioni all’appello (punto 5, pag. 4),
risulta aver percepito dalla nuova datrice di lavoro per il mese di settembre
del 1994 l’intero stipendio mensile pattuito di fr. 3’300.-- lordi (doc. I
richiamato).
Essa
poteva perciò pretendere dalla convenuta fr. 3’500.-- lordi per il salario del
mese di agosto, fr. 816.65 lordi per 7 giorni di ferie e di riposo non goduti
(pari a fr. 3’500.-- : 30 x 7), pacificamente riconosciuti dalla stessa
convenuta (doc. 2), e fr. 200.-- lordi per il minor salario ricevuto per il
mese di settembre rispetto a quello in vigore presso la convenuta, per un
totale di fr. 4’516.65 lordi.
Tolti
i fr. 1’440.90 lordi già versati dalla convenuta (doc. 2), l’effettivo credito
dell’istante ammonta a fr. 3’075.75 lordi.
Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Non
si prelevano tasse o spese. Le ripetibili seguono la preponderante soccombenza
della convenuta (art. 148 CPC), senza che la modica riduzione del credito
dell’istante possa influire sull’indennità per ripetibili attribuitale dal
Pretore.
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TOA
DICHIARA E PRONUNCIA
I. L’appello
8 gennaio 1996 __________ è parzialmente accolto.
La
sentenza 28 dicembre 1995 della Pretura di Locarno-Campagna è riformata nel
modo seguente:
-
In parziale accoglimento
dell’istanza, __________, è condannata a versare a __________, fr. 3’075.75
lordi.
e 3. Invariati.
II. Non
si prelevano tasse o spese per la procedura d’appello.
La
convenuta rifonderà all’istante fr. 350.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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