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Numero d'incarto:
12.1996.47
Data decisione, Autorità:
08.05.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00047
Lugano
8 maggio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 2564
della Pretura del distretto di Riviera promossa con petizione 1 marzo 1991 da
__________ rappr. dall’ avv. __________
contro
__________ c/o Ufficio __________
con
la quale l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento
dell’importo di Fr. 149’066 oltre interessi al 5% dal 1 gennaio 1991 e che il
Pretore, con decreto 29 dicembre 1995, ha stralciato dai ruoli, per mancanza
d’interesse della lite, caricando all’attore la tassa di giustizia di Fr. 100.-
e le spese di Fr. 60.- .
Appellante
l’attore il quale, con atto di appello 18 gennaio 1996, chiede che il primo
giudizio venga riformato nel senso che la causa è stralciata dai ruoli per
acquiescenza della parte convenuta con conseguente sua formale condanna al
pagamento dell’importo fatto valere in giudizio, delle tasse e spese di
giudizio e delle ripetibili.
Mentre
la controparte non ha presentato osservazioni all’appello.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che la vertenza
giudiziaria riguardante una pretesa creditoria, derivante da contratto di
lavoro, di __________ nei confronti della __________ è rimasta sospesa, in
virtù degli art. 207 LEF e 106 CPC, a seguito della dichiarazione di
fallimento della società convenuta;
che la sospensione ha
preso fine dieci giorni dopo la seconda adunanza dei creditori (art. 207 cpv. 1
LEF) che ha avuto luogo il 7 dicembre 1994;
che, in quell’occasione, i
creditori hanno deciso di rinunciare a proseguire la causa in oggetto (cfr.
lettera 4 gennaio 1995 dell’UEF di Riviera alla Pretura);
che, a seguito di ciò, il
Pretore, con decreto 29 dicembre 1995, ha stralciato la causa dai ruoli
“essendo venuto meno ogni interesse nella lite”, caricando le spese all’attore;
che con l’appello
all’esame l’attore chiede invece che il decreto di stralcio venga pronunciato
per acquiescenza con la conseguente condanna della convenuta al pagamento del
credito oggetto della causa, alle spese ed alle ripetibili;
che il motivo per il quale
il Pretore ha stralciato la causa si rifà a quelli previsti dall’art. 351 cpv.
1 CPC e l’appellabilità di una tale decisione è pacifica diversamente da quanto
avviene per lo stralcio dovuto a intervenuta transazione, ritiro dell’azione e
acquiescenza (art. 352) che ha portata meramente dichiarativa (Rep. 1985,
145) ma che dovrebbe, anche questo tipo di decisione, rendere ricevibile un
gravame quando la contestazione riguarda l’esistenza stessa della situazione
processuale che ha portato allo stralcio (ICCA 13 ottobre 1994 G. c.
B.);
che quando la massa
fallimentare rinuncia a proseguire il processo nel quale il fallito è parte
convenuta (e quindi debitore) il credito litigioso è considerato come
riconosciuto nell’ambito del fallimento ed i creditori non hanno più la
possibilità di contestarne l’ammissione nella graduatoria anche se la causa
rimane formalmente ancora pendente (DTF 109 III 31; Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, ed. 1993, pag. 299);
che per quanto concerne la
sorte del processo in corso vengono sostenute due teorie contrapposte: la
rinuncia della massa pone fine al processo equivalendo a riconoscimento della
pretesa del creditore oppure, al contrario, il fallito può riprendere il suo
ruolo di convenuto nel processo poiché la rinuncia della massa pone fine alla
perdita del potere di disporre dei suoi beni da parte dello stesso fallito (
vedi per la problematica Gilliéron, op. cit., loc. cit.; DTF 61
III 170 consid. 1; BlZR 1970 n. 28 pag. 84);
che, trattandosi di
fallimento di una società che conduce alla dissoluzione della stessa ed alla
sua liquidazione con conseguente radiazione dal registro di commercio (art. 736
e seg. CO, art. 746 CO), mal si concilia la possibilità concreta per la fallita
di continuare nella procedura giudiziaria percui si deve concludere che il
processo dev’essere stralciato dai ruoli per acquiescenza;
che tale conclusione porta
a modificare in tal senso l’impugnato decreto del Pretore con il conseguente
addebito di tasse, spese e ripetibili (da calcolare a seconda del valore di
causa e tenuto conto che la procedura, per quanto riguarda l’intervento del
patrocinatore dell’attore è giunta a termine con la presentazione delle
conclusioni) a carico della società convenuta e non dell'attore, né della massa
fallimentare che ha rinunciato ad intervenire in causa;
che per la particolarità
della fattispecie non si prelevano tasse o spese di giudizio di seconda sede;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L’appello è
accolto e di conseguenza il decreto 29
dicembre 1995 del Pretore
di Riviera è così modificato:
- La causa inc. no.
2564 è stralciata dal ruolo per
acquiescenza.
- La tassa di Fr.
100.- e le spese in Fr. 60.- sono a carico
della parte
convenuta che rifonderà a controparte Fr.
9’000.- per
ripetibili.
II. Non si prelevano
tasse o spese per la procedura d’appello;
l’appellata verserà all’appellante
Fr. 300.- per ripetibili
d’appello.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla
Pretura del distretto di Riviera.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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