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Numero d'incarto:
12.1996.42
Data decisione, Autorità:
03.04.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00042
Lugano
3 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa per mercedi e salari inc. n. 39/94 spec. della Pretura del distretto di Leventina, promossa con
istanza 13 giugno 1994 da
__________ rappr. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 11’700.--
lordi in conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il
Pretore con sentenza 2 febbraio 1996 ha respinto;
Appellante
l’istante, che con atto di appello del 12 febbraio 1996 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza;
Mentre la
convenuta non ha presentato osservazioni nel termine assegnatole.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Considerato
in fatto ed in diritto
-
che
tra i presupposti processuali che il giudice deve esaminare d’ufficio, in ogni
stadio della causa, vi è quello della capacità delle parti (art. 97 cifra 4
CPC);
-
che
la capacità processuale spetta a tutte le persone fisiche e giuridiche che
hanno l’esercizio dei diritti civili (art. 12 CC e 38 CPC);
-
che
dottrina e giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che le scuole e gli
ospedali pubblici non dispongono della capacità di essere parte (II CCA
15 novembre 1995 in re V./Ospedale __________; Rep. 1983, pag. 312 in re
Ospedale __________; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese,
Zurigo, 1989, pag. 16);
-
che
nel caso di specie la causa è stata pacificamente promossa nei confronti della
__________;
-
che
l’istituto convenuto era in precedenza un ospedale (cfr. sentenza impugnata, consid.
4);
-
che
con decreto legislativo del 18 aprile 1988 esso è stato conglobato nell’Ente
Ospedaliero Cantonale (cfr. sentenza impugnata, ibidem);
-
che
la parte convenuta non gode perciò della capacità di essere parte, che invece
compete all’Ente Ospedaliero Cantonale stesso (art. 2 della legge sugli
ospedali pubblici del 20 dicembre 1982, in seguito: LO), il quale a sua volta agisce
attraverso i suoi organi, ovvero il Consiglio di amministrazione, la Conferenza
ospedaliera, il Direttore dell’ente, i Consigli ospedalieri e l’Assemblea dei
delegati dei comuni (art. 15 LO);
-
che
il rapporto di lavoro dal quale l’istante trae diritto è in ogni caso iniziato
il 1° aprile 1992 (doc. O), e quindi posteriormente all’assunzione
dell’istituto convenuto da parte dell’Ente Ospedaliero Cantonale;
-
che
la mancanza della capacità di essere parte della convenuta rende nulla
l’istanza, e con essa l’intera procedura svolta e da essa dipendente, ivi
compresi la sentenza impugnata e l’atto di appello, per difetto di un
presupposto processuale (art. 142 cpv. 1 lit. a CPC);
-
che
per questo giudizio non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili;
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’istanza
13 giugno 1994 di __________ è dichiarata nulla, e con essa tutti gli atti
dell’incarto 39/94 spec. della Pretura del distretto di Leventina, ivi compresi
la sentenza 2 febbraio 1996 e l’appello 12 febbraio 1996.
II. Per
il presente giudizio non si prelevano tasse o spese e non si assegnano
ripetibili.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Leventina.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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