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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.41
Data decisione, Autorità:
25.04.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00041
Lugano
25 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 4893
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 9
agosto / 8 settembre 1995 da
__________ rappr. dall’ avv. __________
contro
__________ rappr. dall’ avv. __________
in
materia di disconoscimento del debito e creditoria che il Pretore, con sentenza
30 gennaio 1996 ha respinto in ordine per incompetenza territoriale del giudice
adito.
Appellante
l’attore il quale, con atto di appello 9 febbraio 1996, chiede che il primo giudizio
venga riformato nel senso che l’eccezione di incompetenza territoriale del
giudice venga respinta e di conseguenza la petizione ammessa in ordine.
Mentre la
controparte, con osservazioni 4 marzo 1996, postula la reiezione dell’appello.
Letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato
in fatto ed in diritto
-
__________,
a seguito di una sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione riguardante
un credito di Fr. 21’000.- vantato nei suoi confronti dalla __________ ed
emanata dal Pretore di Locarno-Città in data 4 agosto 1995 (inc. R 180/95, doc.
A), ha inoltrato allo stesso Pretore, il successivo 9 agosto 1995, un’azione di
disconoscimento del debito (doc. B) ponendo in compensazione con il credito
avverso una sua superiore contropretesa di Fr. 47’430.05.
-
La
petizione di disconoscimento del debito era redatta in lingua tedesca e di
conseguenza il Pretore ha assegnato all’interessato un termine di 30 giorni per
presentare l’atto in modo conforme alle norme della procedura ticinese (doc.
C).
Nel
termine assegnatogli l’attore, questa volta patrocinato da un legale, ha
introdotto, l’8 settembre 1995, la petizione che ci occupa con la quale ha
chiesto di giudicare l’inesistenza del debito di Fr. 21’000.- e la condanna
della convenuta a pagargli l’importo di Fr. 26’430.05.
La
parte convenuta, con l’allegato di risposta 22 novembre 1995, ha eccepito in
ordine l’incompetenza territoriale del Pretore indicando al proposito che
l’attore aveva “recentemente trasferito il proprio domicilio a __________.
- Con
la sentenza impugnata il Pretore ha protetto l’eccezione di incompetenza
territoriale:
-
per
quanto riguarda la domanda intesa alla condanna della convenuta al pagamento di
Fr. 26’430.05 stante il domicilio di quest’ultima oltre Gottardo, quindi fuori
dalla giurisdizione della Pretura di Locarno-Città, in applicazione dell’art.
59 Cost.;
-
per
quanto riguarda invece la domanda di disconoscimento del debito, pur ammesso il
foro dell’esecuzione, poiché se il debitore dopo l’avvio della procedura di
rigetto cambia il suo domicilio la causa di disconoscimento deve essere
proposta al nuovo domicilio; al proposito ha affermato che dagli atti di causa
traspariva come l’attore fosse domiciliato a __________
- L’appellante,
anche se nella domanda di appello chiede genericamente che venga riconosciuta
la competenza del Pretore di Locarno-Città, si limita a censurare le
argomentazioni che riguardano il suo cambiamento di domicilio (avvenuto dopo
l’inoltro dell’azione) e quindi il foro della domanda di disconoscimento del
debito senza nulla dire al proposito della carenza di foro relativa alla
domanda creditoria.
Ne
segue che per questa parte della decisione pretorile l’appello risulta
inammissibile e l’incompetenza del Pretore per l’azione creditoria giudicata
definitivamente e, del resto, anche correttamente.
- Il
giudice competente per decidere della causa di disconoscimento del debito è
quello del foro dell’esecuzione al momento dell’introduzione dell’azione e non,
se il debitore ha nel frattempo cambiato domicilio, quello del tribunale dove
l’esecuzione è stata introdotta ed il rigetto pronunciato (ZBJV 1974,
520).
Il
Pretore partendo da questa massima e acquisito che l’attore era domiciliato a
__________ ne ha accertato i presupposti per concludere per la sua
incompetenza. Tuttavia il cambiamento di domicilio dopo l’introduzione
dell’esecuzione deve però avvenire, per poter giungere all’esito dato alla
causa dal Pretore, prima dell’introduzione dell’azione di disconoscimento del
debito. Se l’azione di disconoscimento è introdotta al foro dell’esecuzione
successivi cambiamenti di domicilio del debitore-attore non possono più avere
rilevanza alcuna poiché l’introduzione della petizione determina la litispendenza
e la prevenzione del foro (art. 23 e 167 CPC).
L’accertamento
del Pretore attorno al momento del cambiamento di domicilio dell’attore si
fonda su vaghi indizi tanto è vero che afferma che __________ è “ora”
domiciliato a __________ quasi che abbia inteso essere determinante il
domicilio effettivo anche solo al momento dell’emanazione della sentenza. Dagli
atti di causa, se appariva che il cambiamento c’era stato, non appariva invece
quando esattamente. Indipendente dall’onere della prova attorno a questa
circostanza, dovendo il giudice intervenire d’ufficio quando il foro è
inderogabile (art. 97 cifra 3 CPC) - l’ammessa proroga di foro in materia di
disconoscimento del debito potendo essere pattuita prima dell’introduzione
della causa ma non ammessa se la parte convenuta entra nel merito della lite
senza eccepire la competenza del giudice adito trattandosi di foro esclusivo (art.
20 e 22 cpv. 3 CPC) - era necessario, da parte sua, un accertamento preciso
prima di decidere.
Vi
ha provveduto, d’ufficio, questa Camera, in applicazione degli art. 322 litt.
a) CPC, 88 litt. a) CPC e 242 cpv. 2 e 3 CPC, ottenendo dal Comune di
__________ puntuale risposta (vedi comunicazione del 22.4.1996 intimata alle
parti) nel senso che l’attore “ha trasferito il suo domicilio da __________ a
__________ il 30.09.1995”.
Ed
allora quando ha introdotto, all’inizio di agosto 1995, la petizione di
disconoscimento era ancora domiciliato a __________ e tale era il foro
dell’esecuzione con la conseguenza che il Pretore di Locarno-Città era
competente per occuparsene. In tal senso, in accoglimento dell’appello, va
riformato il primo giudizio.
Per i quali motivi
visti, per le spese l’art. 148 CPC e la
vigente TG
dichiara e pronuncia
I. In
accoglimento dell’appello 9 febbraio 1996 la sentenza 30 gennaio 1996 del
Pretore di Locarno-Città viene così riformata:
-
L’eccezione
di incompetenza territoriale è respinta per quanto riguarda il petitum 1. della
petizione mentre è accolta per quanto riguarda invece il petitum 2.
-
Le
spese con tassa di giudizio di Fr. 1’000.- sono poste a carico di metà per
parte, compensate le ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia Fr. 450.-
b)
spese Fr. 50.-
Fr.
500.-
già
anticipati dall’appellante sono a carico della controparte che gli rifonderà
ancora Fr. 300.- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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