AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.39
Data decisione, Autorità:
18.11.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00039
Lugano
18 novembre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa -inc. no. OA.94.00232 (già 81/1993) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1-
promossa con petizione 18 giugno 1993 da
contro
con
cui l’attrice ha chiesto la condanna delle convenute in solido al pagamento di
fr. 232’509.40 oltre interessi al 13%, nonché il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta ai PE no. __________ e __________dell’UE di Lugano
(saldo del prezzo di vendita);
domande
cui le convenute si sono opposte e sulle quali il Pretore con sentenza 10
gennaio 1996, rettificata in data 17 gennaio 1996, si è così pronunciato:
- La
petizione è parzialmente accolta.
La __________. è condannata a versare all’attrice l’importo
di fr. 225’646.70 oltre interessi al 10% dal 7.3.92 al 18.3.92 su fr. 13’487.-,
dal 19.3.92 al 25.3.92 su fr. 24’885.-, dal 26.3.92 al 16.4.92 su fr. 58’825.-,
dal 17.4.92 al 26.4.92 su fr. 71’283.-, dal 27.4.92 su fr. 83’850.-, e dal
9.5.92 al 15.5.92 su fr. 15’975.-, dal 16.5.92 al 27.5.92 su fr. 20’670.-, il
28.5.92 su fr. 27’595.-, dal 29.5.92 al 5.6.92 su fr. 48’646.-, dal 6.6.92 al
13.6.92 su fr. 71’499.-, dal 14.6.92 al 24.6.92 su fr. 83’595.-, dal 25.6.92 all’
1.7.92 su fr. 95’189.-, dal 2.7.92 al 15.7.92 su fr. 129’642.-, dal 16.7.92 su
fr. 141’794.-.
__________ è condannata a versare all’attrice, in solido con
la __________, l’importo di fr. 141’795.- oltre interessi al 10% dal 9.5.92 al
15.5.92 su fr. 15’975.-, dal 16.5.92 al 27.5.92 su fr. 20’670.-, il 28.5.92 su
fr. 27’595.-, dal 29.5.92 al 5.6.92 su fr. 48’646.-, dal 6.6.92 al 13.6.92 su
fr. 71’499.-, dal 14.6.92 al 24.6.92 su fr. 83’595.-, dal 25.6.92 all’ 1.7.92
su fr. 95’189.-, dal 2.7.92 al 15.7.92 su fr. 129’642.-, dal 16.7.92 su fr.
141’794.-.
-
Per gli importi di cui al punto precedente sono
rigettate le opposizioni interposte ai PE ni __________e __________dell’UE di
Lugano.
-
La tassa di giustizia in fr. 4’800.-, da
anticipare dalla parte attrice, rimane a suo carico per fr. 1’200.- e per il
resto è a carico della __________ in ragione di fr. 2’400.- e della __________
per fr. 1’200.-.
La __________ verserà alla __________ fr. 6’500.- di
ripetibili. Le ripetibili tra __________e __________ rimangono compensate.
Appellanti
le parti convenute con atto di appello 7 febbraio 1996 con cui chiedono la
riforma del querelato giudizio nel senso di escludere la condanna solidale
__________ per gli importi dovuti dalla __________ con la conseguente conferma
dell’opposizione interposta al PE __________; il tutto, protestando spese e
ripetibili di primo e secondo grado (eventualmente a carico della convenuta
__________);
mentre
la parte attrice con osservazioni 15 marzo 1996 ha postulato la reiezione del
gravame, con la protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in
fatto
A. Nel
corso del 1992 la __________. ha fatturato alla __________ rispettivamente alla
__________ tutta una serie di forniture di marmo e granito per un ammontare di lit.
205’251’740 (doc. B). Inizialmente le singole fatturazioni avvenivano a nome
della __________, mentre in un secondo momento, a seguito di uno scritto in cui
la stessa ditta richiamandosi ad una presunta “modifica della ragione sociale”
invitava la controparte ad intestarle alla __________ (doc. E, F), vennero per
l’appunto inviate a nome di quest’ultima.
Tali
fatture essendo rimaste impagate, si è resa necessaria la presente causa.
B. Con
petizione 18 giugno 1993 __________ ha chiesto la condanna in solido di
__________ e __________ al pagamento di fr. 232’509.40 (il corrispettivo di lit.
205’251’740) oltre interessi al 13%, nonché il rigetto in via definitiva delle
opposizioni interposte rispettivamente ai PE no. __________e __________ dell’UE
di Lugano (doc. K, L).
Mentre,
a suo dire, era pacifico che l’importo relativo alle fatture dovesse esserle
riconosciuto, la responsabilità solidale delle due convenute era senz’altro
data in quanto la __________ e la __________ avevano agito consciamente o
inconsciamente nei suoi confronti come una società semplice, in cui i due
partner collaboravano ad un medesimo obiettivo, cioè all’acquisto di partite di
marmo e di granito: le stesse avevano del resto sempre agito dando
l’impressione di essere un’unica società, in cui indistintamente l’una o
l’altra poteva procedere all’ordinazione ed al ritiro della merce; con lo
scritto di cui al doc. E la __________ non aveva per altro comunicato di
ritirarsi dagli affari, bensì si era limitata ad indicare che la fatturazione
sarebbe stata curata dalla __________
C. Con
risposta 12 ottobre 1993 le due convenute si sono opposte alla petizione,
contestando da un alto l’esistenza di ordinazioni di merce da parte loro e
dall’altro che eventualmente dalle stesse si potesse desumere la qualità e la
quantità del materiale ordinato; una loro responsabilità solidale era comunque
esclusa, in quanto esse, pur collaborando, non avevano mai costituito alcuna
società semplice; nel caso di condanna della __________ a versare determinati
importi all’attrice, è stato infine posto in compensazione un credito di fr.
5’915.20 (doc. 2), da lei vantato nei confronti della controparte.
D. In
replica e in duplica, come pure in sede conclusionale le parti si sono
sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative,
contestando quelle di controparte.
E. Con
sentenza 10 gennaio 1993 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione,
ha condannato la __________ al pagamento di fr. 225’646.70 oltre interessi al
10% e la __________ in solido con l’altra convenuta, al pagamento di fr.
141’795.- oltre agli interessi, somme per le quali sono state rigettate in via
definitiva le opposizioni interposte ai PE; la tassa di giustizia di fr.
4’800.- è stata attribuita all’attrice nella misura di 1/4, alla convenuta
__________ pure nella misura di 1/4 e per 1/2 alla __________, mentre per
quanto riguardava le ripetibili quest’ultima è stata condannata a versare
all’attrice fr. 6’500.-, atteso che le ripetibili tra l’attrice e la __________
sono state invece compensate.
Il
giudice di prime cure ha innanzitutto appurato che, per quanto atteneva alla
problematica del materiale fornito, i documenti allegati agli atti costituivano
senz’altro ordinazioni, tanto è vero che la merce è stata regolarmente ritirata
ed accettata; in assenza di lamentele o di contestazioni quo alla qualità ed
alla quantità della merce fornita, era evidente che gli importi fatturati erano
di principio senz’altro dovuti alla venditrice. Egli ha quindi accertato che le
merci oggetto delle prime 5 fatture del 1992 vennero in realtà ordinate dalla
sola __________, mentre che le altre lo furono per il tramite della
__________.: in tali circostanze i rispettivi pagamenti dovevano andare a
carico dell’una (le prime 5 fatture), rispettivamente dell’altra (per le
rimanenti fatturazioni); nondimeno, egli ha ritenuto che la __________ dovesse
rispondere solidalmente anche dei pagamenti dovuti dalla __________: in
effetti, pur non emergendo dagli atti di causa elementi tali da poter ritenere
l’esistenza di un rapporto di società semplice tra le due ditte, con lo scritto
4 marzo 1992 (doc. E) la __________ aveva indotto controparte a ritenere di
avere ancora a che fare con la medesima società, seppur sotto la nuova ragione
sociale di __________ ciò che però in realtà non era: in virtù dell’apparenza
suscitata da questa errata informazione, si imponeva pertanto di ritenerla
solidalmente vincolata. Per il resto, la contropretesa di fr. 5’915.20 non è
stata ammessa, siccome tale importo era già stato posto in compensazione a suo
tempo (doc. P); il credito in lit. a favore dell’attrice è stato trasformato in
franchi svizzeri al tasso di cambio, incontestato, in vigore nel dicembre 1992;
mentre per quanto riguarda il saggio degli interessi di mora, stante l’applicazione
del diritto italiano alla particolare questione, lo stesso è stato determinato
nella misura del 10%.
In
data 17 gennaio 1996 il Pretore, correggendo una svista riscontrata nel
dispositivo N. 1, ha provveduto ad annullare la prima sentenza ed a rimetterne
alle parti un’altra, debitamente corretta.
F. Con
appello 7 febbraio 1996 le convenute hanno chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso di escludere la condanna solidale della __________ per gli
importi dovuti dalla __________, con la conseguente conferma dell’opposizione
interposta al PE no. __________il tutto, protestando spese e ripetibili di
primo e secondo grado.
Dopo
aver contestato il fatto che __________ sia stata condannata al pagamento delle
fatture __________e __________, semmai di pertinenza di __________ A., gli
appellanti hanno contestato l’assunto pretorile, secondo cui tra le due ditte
convenute si era costituito un vincolo di solidarietà, atteso che con la
dicitura “cambiamento di ragione sociale” si sarebbe ingenerato nell’attrice la
falsa convinzione che una società si fosse fusa all’altra: tale circostanza, a
loro dire, non era in effetti per nulla provata e la stessa controparte,
producendo gli estratti RC delle due società (doc. C, D), aveva dimostrato di
sapere che le stesse erano tuttora esistenti; in ogni modo, anche a voler
seguire la tesi del Pretore, solo la “nuova società” avrebbe dovuto rispondere
integralmente dei debiti e non certo la __________, la quale non aveva eseguito
gli ordini e non era intestataria delle fatture: pertanto tra le due convenute
non poteva sussistere alcun vincolo di solidarietà e la petizione nei confronti
della __________ andava integralmente respinta.
G. Delle
osservazioni 15 marzo 1996 della parte attrice con cui si postula la reiezione
del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei
successivi considerandi.
Considerando
in diritto
- Nelle
sue osservazioni all’appello l’attrice contesta innanzitutto la tempestività
del gravame, osservando che lo stesso avrebbe dovuto essere inoltrato entro i
20 giorni dalla notificazione della sentenza 10 gennaio 1996 e non -come
invece risulta essere- dalla ricezione di quella rettificata, recante la data
del 17 gennaio 1996.
La
censura non può essere accolta.
1.1 Questa
Camera ha recentemente avuto modo di precisare (IICCA 5 dicembre 1995 in
re B. SA/A. e llcc.) che la domanda di correzione di semplici errori di calcolo
e di scritturazione contenuti in una sentenza di cui all’art. 339 CPC non é,
anche se sistematicamente si ritrova nella parte del codice di rito che
riguarda i mezzi di impugnazione, un ricorso contro la sentenza stessa, tanto é
vero che é senz’altro possibile farvi capo anche per una sentenza oramai
cresciuta in giudicato (Rep. 1932, 557): ne consegue che la parte
soccombente che non accetta l’esito del giudizio -per questioni di fondo e non
per il solo errore di calcolo o di scritturazione- deve impugnare, nei termini,
la sentenza e far valere, oltre alle ragioni di sostanza, anche gli errori correggibili.
Non é quindi pensabile che, per l’esistenza di un semplice errore di calcolo o
di scritturazione, una parte che ne chiede la correzione ai sensi dell’art. 339
CPC possa poi essere riammessa nei termini di impugnazione a far tempo
dall’intimazione della sentenza corretta; eventualmente tale possibilità
potrebbe riguardare unicamente la problematica dell’irregolarità che è stata
così corretta. Nulla muta il fatto che il cpv. 2 dell’art. 339 CPC preveda che
in caso di disaccordo tra le parti la domanda debba essere proposta nella forma
per l’interpretazione delle sentenze: tale rinvio si riferisce infatti alla
sola procedura che regola l’incidente (introduzione della domanda e
contraddittorio), ma non riguarda il termine per proporlo (art. 334 CPC: entro
20 giorni dalla notificazione della sentenza) -dal momento che, come visto, é
esperibile anche per sentenze definitive-, né le conseguenze relative al
decorso dei termini per appellare (art. 335 CPC; cfr. IICCA 11 settembre
1996 in re M./M. con rif.).
1.2 Il
caso concreto presenta tuttavia alcune particolarità che impongono di
discostarsi dai principi appena esposti.
Dagli
atti di causa non risulta infatti -nonostante l’affermazione in tal senso della
parte appellata (osservazioni p. 2)- che le convenute abbiano effettivamente
inoltrato una formale istanza di rettifica ai sensi dell’art. 339 CPC (che,
come tale, avrebbe dovuto essere registrata a protocollo), a seguito della
quale il Pretore avrebbe quindi provveduto ad emanare una nuova decisione. Non
è pertanto arbitrario concludere che nella fattispecie la rettificazione sia
avvenuta d’ufficio da parte del primo giudice in applicazione dell’art. 82 CPC,
e non su richiesta di una parte, come invece sarebbe stato il caso per la
procedura di cui all’art. 339 CPC.
D’altro
canto, avendo il giudice di prime cure provveduto ad annullare la sentenza
recante l’errore di scritturazione e ad intimarne un’altra corretta -ancora
contrariamente ai disposti dell’art. 339 CPC che in un caso del genere imponeva
semplicemente di notificare alle parti copie corrette e nuove-, è chiaro che il
termine per un’eventuale appellazione debba decorrere dalla notifica di
quest’ultima, la prima sentenza essendo stata annullata (e non avendo perciò
più alcuna efficacia); il tutto, su iniziativa del giudice.
- La
parte appellata osserva che nella dichiarazione d’appello e nella motivazione
dello stesso gli appellanti si sono limitati a contestare l’esistenza di un
vincolo di solidarietà tra loro, mentre che nel “petitum” essi hanno concluso
semplicemente per la reiezione della petizione nella misura in cui era diretta
nei confronti della convenuta __________. A suo dire, ne discende che nella
misura in cui si doveva riconoscere l’esistenza di un debito della __________, era
comunque superfluo esaminare il problema della solidarietà, quest’ultima
essendo data automaticamente, poiché il giudice civile non poteva giudicare
“ultra petita”.
Vero
è che nella dichiarazione di appello gli appellanti hanno impugnato unicamente
la questione relativa alla solidarietà, mentre nel “petitum” hanno postulato la
reiezione della petizione per quanto riguardava la __________ Atteso che nella
motivazione del gravame gli appellanti hanno in pratica sviluppato il solo tema
della carenza di solidarietà, è tuttavia chiaro che la richiesta formulata nel
“petitum” debba essere intesa nel senso che la modifica del dispositivo N. 1
era chiesta in questa sola ottica; la richiesta di reiezione della petizione
verso la __________, pur risultando chiaramente dal “petitum” d’appello, non è
per contro sorretta da una (altrettanto chiara) dichiarazione di appello e,
oltretutto, non è stata sufficientemente sostanziata -tranne, forse, laddove
gli appellanti lamentavano il fatto che il Pretore avesse posto a carico della
__________ le 2 fatture __________2 e __________, successive allo scritto di
cui al doc. E- con la conseguenza che la stessa non può essere presa in
considerazione.
- Oggetto
dell’appello è perciò principalmente la questione a sapere se tra le due
convenute esistesse, come accertato dal Pretore ma contestato dagli appellanti,
un vincolo di solidarietà nei confronti dell’attrice.
3.1 Il
giudice di prime cure aveva espressamente escluso che le due ditte convenute
avessero costituito una società semplice: tale assunto non è stato contestato
né nell’appello, né nelle osservazioni allo stesso, per cui non può più essere
rimesso in discussione in questa sede, siccome del tutto pacifico (ICCA
25 giugno 1984 in re O./O.; IICCA 16 ottobre 1992 in re O./G., 12 luglio
1993 in re L./P. e P., 10 febbraio 1994 in re E./R.).
3.2 A
giudizio del Pretore, a giustificare il riconoscimento di una responsabilità
solidale tra le due convenute era unicamente l’apparenza suscitata nell’attrice
dalla __________ con gli scritti di cui ai doc. E ed F, in virtù dei quali la
__________ non costituirebbe altro che la nuova ragione sociale della stessa
__________, ciò che però in realtà non era.
Il
giudizio di prime cure non può essere condiviso.
L’esistenza
di un obbligo solidale tra più debitori è data unicamente per contratto, oppure
per legge (art. 143 CO; Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht
- Allgemeiner Teil, 6. ed., Zurigo 1995, Vol. II, N. 3813).
Ora,
innanzitutto, nel caso di specie è chiaro che le due convenute non hanno
assolutamente dichiarato all’attrice di obbligarsi ciascuna all’adempimento
dell’intera obbligazione, il che esclude pacificamente l’esistenza di un
accordo contrattuale tra loro. D’altro canto, neppure ricorrono le premesse per
ammettere una solidarietà ex lege, che sarebbe data segnatamente nel caso di
applicabilità degli art. 50 CO, 51 CO, 308 CO, 403 CO, 478 CO, 566 CO, 752 CO,
759 CO, 827 CO, 916 CO, 1044 CO, 342 cpv. 2 CC, 603 cpv. 1 CC, (Gauch/Schluep,
op. cit., N. 3815 e segg.); nemmeno è pensabile una responsabilità solidale
fondata sull’art. 544 cpv. 3 CO (Gauch/Schluep, op. cit., N. 3815) o
ancora sull’art. 181 cpv. 2 CO (Gauch/Schluep, op. cit., N. 3818):
mentre l’eventualità dell’esistenza di una società semplice è infatti già stata
esclusa più sopra (cons. 3.1), la norma relativa all’assunzione di un
patrimonio o di un’azienda da parte di una terza persona non può assolutamente
trovare applicazione nella fattispecie, da un lato non essendo stato provato
che vi sia stata una tale cessione di attivi e passivi da parte della
__________ a favore della __________ e dall’altro in quanto dalla semplice
lettura della comunicazione di cui ai doc. E ed F l’attrice non poteva (ancora)
concludere in buona fede che la società anonima avesse ripreso i debiti e i
crediti della società in nome collettivo (Gauch/Schluep, op. cit., N.
3747 con numerosi rif.), non bastando al proposito la dicitura circa una
“modifica della ragione sociale”.
- Il
mancato riconoscimento di un legame di solidarietà tra le due convenute impone
pertanto di modificare in tal senso il dispositivo N. 1. D’ufficio, questa
Camera provvede pure a riformare il medesimo dispositivo, laddove la __________
era stata condannata al pagamento di fr. 225’646.70 e la __________ di fr.
141’795.- (oltretutto questi ultimi con l’accessorio della solidarietà): è
infatti contrario ad ogni logica che l’attrice possa pretendere da entrambi una
somma complessiva di fr. 367’441.70 di fronte ad una richiesta petizionale di
soli fr. 232’509. 40 (seppur chiesti in solido); è perciò chiaro che a carico
di ciascun debitore debbano andare unicamente le fatture di loro competenza,
quindi alla __________la somma di fr. 83’851.70 e alla __________ l’importo di
fr. 141’795.-.
Contrariamente
a quanto ritenuto dagli appellanti, il dispositivo N. 2 non necessita per
contro alcuna modifica, nonostante la parziale riforma dispositivo del N. 1 e
ciò, per la sua particolare formulazione.
Nel
nuovo dispositivo N. 3, relativo alle spese e alle ripetibili, da un lato si
tiene conto del fatto che l’attrice è risultata soccombente per la questione
relativa alla solidarietà, ma che dall’altro essa ha comunque visto
riconosciuto in maniera pressoché integrale il proprio credito (seppur
suddiviso tra i due debitori); d’altro canto, in virtù dell’art. 148 cpv. 2 CPC
appare giustificato aumentare il grado di soccombenza della __________
(modifica che per altro gli appellanti stessi avevano postulato in via
subordinata nel gravame) e di ridurre quello a carico della __________,
restando invece sostanzialmente invariato quello a carico dell’attrice. Per gli
stessi motivi l’indennità per ripetibili dovuta dalla __________ viene fissata
in fr. 2’000.- mentre quella tra l’attrice e la __________ viene compensata.
- Ne
discende il parziale accoglimento dell’appello ai sensi dei considerandi.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la pressoché totale
soccombenza della parte appellata (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
7 febbraio 1996 di __________ e __________ la sentenza 17 gennaio 1996 della
Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, è così riformata:
- La petizione è parzialmente accolta.
La
____________________è condannata a versare all’attrice l’importo di fr.
83’851.70 oltre interessi al 10% dal 7.3.92 al 18.3.92 su fr. 13’487.-, dal
19.3.92 al 25.3.92 su fr. 24’885.-, dal 26.3.92 al 16.4.92 su fr. 58’825.-, dal
17.4.92 al 26.4.92 su fr. 71’283.-, dal 27.4.92 su fr. 83’850.-.
La
__________ è condannata a versare all’attrice l’importo di fr. 141’795.- oltre
interessi al 10% dal 9.5.92 al 15.5.92 su fr. 15’975.-, dal 16.5.92 al 27.5.92
su fr. 20’670.-, il 28.5.92 su fr. 27’595.-, dal 29.5.92 al 5.6.92 su fr.
48’646.-, dal 6.6.92 al 13.6.92 su fr. 71’499.-, dal 14.6.92 al 24.6.92 su fr.
83’595.-, dal 25.6.92 all’ 1.7.92 su fr. 95’189.-, dal 2.7.92 al 15.7.92 su fr.
129’642.-, dal 16.7.92 su fr. 141’794.-.
-
Per
gli importi di cui al punto precedente sono rigettate le opposizioni interposte
ai PE ni __________ e __________ dell’UE di Lugano.
-
La
tassa di giustizia in fr. 4’800.-, da anticipare dalla parte attrice, rimane a
suo carico per fr. 1’200.- e per il resto è a carico della __________ in
ragione di fr. 1’200.- e della __________ per fr. 2’400.-.
La
__________. verserà alla __________ fr. 2’000.- a titolo di ripetibili
parziali. Le ripetibili __________ e __________ rimangono compensate.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 480.-
b)
spese fr. 20.-
Totale fr. 500.-
da
anticiparsi dagli appellanti, sono poste a carico della parte appellata.
Quest’ultima rifonderà agli appellanti fr. 500.- a titolo di indennità.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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