AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.36
Data decisione, Autorità:
03.09.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00036
Lugano
3 settembre 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 2250
della Pretura del distretto di Leventina promossa con petizione 31 marzo 1993
da
rappr.
dall’ avv. __________
contro
rappr.
dall’ avv. __________
con cui
la parte attrice ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr.
150’900.-, oltre interessi e fr. 503.- di commissione, e il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta al P.E. no__________del 26 agosto 1991
dell’UEF di Faido, il tutto con protesta di spese e ripetibili;
Domanda
avversata dalla controparte e che il Pretore, con sentenza 18 gennaio 1996, ha
integralmente respinto.
Appellante
l’attrice la quale, con atto di appello 5 febbraio 1996, chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la sua petizione,
caricando spese e ripetibili alla controparte.
Mentre
la convenuta, con osservazioni 7 marzo 1996, chiede la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti.
Ritenuto
in fatto: A. In
data 13 giugno 1990 è stata emesso a nome della ditta __________ un vaglia
cambiario per l’importo di FF. 600’000.-- all’ordine della __________, di
__________. La firma dell’emittente è stata falsificata dal signor __________,
gerente della __________, il quale ha contemporaneamente avallato con propria
firma e timbro della __________ la cartavalore.
La
__________ (__________di __________ ha scontato in data 5 luglio 1990 il titolo
alla __________ l, dopo che il signor __________ le aveva garantito tramite
telefax, su carta intestata della __________ di sua gerenza, la solida
situazione economica della __________ (doc. F). L’istituto bancario parigino è
di conseguenza subentrato nella posizione creditoria della __________, fallita
pochi mesi dopo (doc. 3).
Alla
scadenza del vaglia cambiario, inizialmente prevista al 14 settembre 1990 e
successivamente prorogata fino al 30 ottobre 1990, la __________ si è opposta
al pagamento del vaglia presentato per l’incasso asserendo primariamente che
l’avallo era privo di validità visto che il suo gerente è unicamente competente
a vincolare la propria banca con firma collettiva a due (cfr. estratto del
registro di commercio, doc. E).
B. La
__________ ha promosso istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione 15 novembre
1991, respinta dal Pretore. In sede di appello la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello ha confermato la decisione del giudice di prime cure
osservando che il vaglia cambiario non costituisce nella fattispecie un valido
riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per carenza di potere di rappresentanza
del signor __________.
C. Con
la petizione che ci occupa l’attrice ha promosso azione creditoria nei
confronti della __________ chiedendo da un lato il pagamento di fr.150’900.--,
oltre interessi al 6% dal 30 ottobre 1990, e fr. 503.-- di commissione e
d’altro lato il rigetto definitivo dell’opposizione al menzionato precetto
esecutivo.
Il
Pretore ha respinto la petizione sottolineando la carente facoltà di
rappresentanza del signor __________Ha giudicato che tale difetto non è stato
sanato dalla buona fede di parte attrice, non avendo questa agito con
l’attenzione che le circostanze le imponevano.
D. Con
tempestivo appello l’attrice postula la riforma del querelato giudizio, nel
senso di accogliere integralmente la sua petizione.
Ribadisce
la propria buona fede riguardo il potere di rappresentanza del signor
__________; chiede pertanto che questa trovi protezione nella fattispecie con
conseguente validità del vaglia cambiario.
In
via subordinata postula l’applicazione dell’art. 899 cpv. 3 CO, che statuisce
la responsabilità della società cooperativa per atti illeciti commessi dai
propri organi.
E. Delle
osservazioni 7 marzo 1996 della parte appellata, nelle quali essa chiede la
conferma del giudizio di primo grado protestando spese e ripetibili, si dirà,
per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1.
Bisogna innanzitutto esaminare se il signor __________ abbia validamente
vincolato la convenuta mediante l’avallo da lui firmato.
1.1. Il
gerente della __________ è organo formale della società cooperativa __________
(cfr. statuti del 1974, artt. 1 e 11). Ad esso trovano applicazione analogica
le disposizioni sulla rappresentanza di cui agli art. 32 e seg. CO ed in
particolare quelle concernenti la protezione di terzi in buona fede (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel,
Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, §21, N. 8).
È
accertato che il signor __________ aveva solo avuto facoltà di rappresentanza
collettiva a due e che nel caso concreto non era legittimato a rappresentare
individualmente la convenuta.
Esclusa
la ratifica a posteriori dell’avallo da parte della convenuta (art. 38 CO), bisogna
esaminare se l’assenza di autorizzazione sia stata sanata giusta l’art. 33 cpv.
3 CO, secondo cui, se il rappresentato comunica la facoltà di rappresentanza,
in realtà inesistente, ad un terzo, la sua estensione in confronto di
quest’ultimo è giudicata a norma dell’avvenuta comunicazione.
1.2. Tale
norma presuppone la comunicazione della facoltà di rappresentanza dal rappresentato
al partner contrattuale. Questa può essere esplicita oppure tacita, può
manifestarsi mediante comportamento attivo o anche passivo. Indispensabile è comunque
che la controparte contrattuale abbia potuto interpretare l’atteggiamento del
rappresentato, secondo il principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC), come
una sua comunicazione della facoltà di rappresentanza da lui concessa al
rappresentante (Giger, Vollmachtsmitteilunge Art. 33 Abs. 3 OR - Voraussetzungen
für den Vertrauensschutz, in: Recht 1995, s. 31; cfr. anche la recensione di Künzle,
in: AJP 1994, p. 1464 s.). Occorre in altri termini sottolineare che
l’interpretazione oggettiva del partner contrattuale in favore
dell’autorizzazione a rappresentare individualmente non può basarsi sul solo
comportamento del rappresentante; è bensì necessario che questa poggi su elementi
oggettivi attribuibili al rappresentato.
Innanzitutto
va analizzato se l’assunzione quale dirigente implichi normalmente
l’autorizzazione a concedere avalli individualmente e se ciò costituisca di
conseguenza una indiretta comunicazione a terzi di tale facoltà del dirigente.
Per
il caso concreto si evidenzia che la rappresentanza collettiva a due
costituisce la prassi nel mondo bancario elvetico (Zäch, Commentario
bernese, ad art. 33 CO, N. 64). Del resto questa consuetudine elvetica, nel
caso non fosse stata nota all’attrice, trova conferma nell’iscrizione a
registro fondiario della convenuta. In proposito si osserva che in base al
principio della pubblicità positiva del registro di commercio, vige la finzione
legale secondo cui ogni persona, compresi gli stranieri (OR-Eckert, art.
933 CO, N. 6), è a conoscenza di quanto iscritto a registro di commercio (art.
933 cpv. 1 CO). Se ne deduce che la sola assunzione di un gerente non può in
ogni caso venire interpretata, secondo il principio dell’affidamento (art. 2
CC), come una comunicazione alla controparte contrattuale della facoltà di
rappresentanza concessa al gerente.
1.3. È
ipotizzabile che il partner contrattuale abbia inteso il comportamento del
rappresentato come una comunicazione di una autorizzazione alla rappresentanza
speciale e specifica che superi quella concessa abitualmente dagli istituti
bancari.
Ma
non avendo le parti avuto rapporti contrattuali precedenti l’indifferenza della
convenuta non può costituire una tacita comunicazione di facoltà di
rappresentanza. Il comportamento passivo in una sola circostanza non è in grado
di creare la buona fede nella parte attrice (DTF 120 II 254 ). L’attrice
non poteva sapere se la concessione di avalli o l’obbligarsi del signor
__________ per la sua banca con firma individuale costituiva comportamento
abituale, indisturbato e di conseguenza accettato da parte della convenuta.
Inoltre
l’iscrizione a registro di commercio del potere di rappresentanza collettiva a
due riduce la libertà d’interpretazione del partner contrattuale. Questi deve
infatti, secondo il principio della buona fede, essere leggermente più attento
e valutare in particolare se l’indicazione del ridotto potere di
rappresentanza indicata a registro non corrisponda al vero.
Anche
l’uso di timbri della società convenuta non è parimenti in grado di generare
la buona fede dell’attrice ai sensi dell’art. 33 cpv. 3 CO poiché si tratta di
materiale di libero accesso a tutti gli impiegati di una società ed in
particolar modo ad impiegati subalterni (DTF 120 II 206, con rimando a DTF
39 II 91). La possibilità d’utilizzo dei timbri concessa dalla società al
signor __________ non può perciò avere significato particolare agli occhi
dell’attrice.
Le
singole circostanze dell’atteggiamento di parte convenuta, come del resto la
sua valutazione complessiva (DTF 120 II 206), non legittimano di
conseguenza il sorgere della convinzione da parte dell’attrice che la convenuta
abbia dato al __________ una competenza maggiore di quella risultante dal
registro di commercio.
Se
ne conclude che l’art. 33 cpv. 3 CO non trova applicazione nella fattispecie
con conseguente invalidità dell’avallo.
1.4. A
titolo abbondanziale si osserva che l’art. 33 cpv. 3 CO presuppone, oltre alla
comunicazione della facoltà di rappresentanza dal rappresentato a terzi, la
buona fede del partner contrattuale ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 CC (DTF
120 II 202; Zäch, op. cit., ad art. 33 CO, N. 155 s.). Questa norma
statuisce infatti una parziale protezione della buona fede del partner
contrattuale nel senso di una distribuzione del rischio per la mancante facoltà
di rappresentanza (DTF 120 II 201).
Nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa è incompatibile con
l’attenzione che le circostanze permettevano di esigere da chi se ne prevale
(art. 3 cpv. 2 CC). Nel caso concreto, ritenuto che la __________ non si è
minimamente preoccupata della validità dell’avallo apposto sul vaglia cambiario
presentatole da scontare, limitandosi a richiedere via telefax informazioni
circa la solidità della __________, e che la __________ di __________ è
un’istituto bancario poco noto, non si può far altro che concludere nel senso
che l’attrice si è comportata negligentemente con conseguente negazione della
sua buona fede (art. 3 cpv. 2 CC) e inapplicabilità, anche per questo motivo,
dell’art. 33 cpv. 3 CO.
- Stabilita
l’invalidità dell’avallo, resta da esaminare la seconda argomentazione sollevata
dall’appellante, solo in sede di appello, con la quale postula la condanna
della controparte al risarcimento del danno ex art. 899 cpv. 3 CO. Dal punto di
vista procedurale va sottolineato che - indipendentemente a sapere se tale
nuova domanda sia ammissibile o meno a dipendenza del fatto che, tra l’altro ,
non ha fatto oggetto di contraddittorio in prima sede - la controparte nulla ha
eccepito al proposito, anzi l’ha ritenuta ammissibile, e di conseguenza deve
essere esaminata e decisa. Infatti l'inammissibilità di una nuova richiesta di
giudizio che non soddisfa le formalità dell'art. 74 CPC e dell'art. 76 CPC non
può essere sollevata d'ufficio dal giudice poiché i motivi di nullità sono
esaustivamente elencati nell'art. 142 CPC ma, per essere sanzionata con
l'annullabilità dell'art. 143 CPC, deve essere censurata dalla parte (II
CCTF 3 novembre 1994 Ruf-Hoegstedt c. Ruf).
2.1. La
disposizione dell’art. 899 cpv. 3 CO, che statuisce la responsabilità di
società cooperative, quale la __________ (cfr. statuti del 1974, art. 1), per
danni che una persona a cui è affidata la gestione o la rappresentanza di essa
ha cagionato con atti illeciti commessi nell’esercizio d’incombenze sociali,
corrisponde all’art. 722 CO valido per le società anonime (OR-Watter,
art. 899 CO, N. 4) e riprende la normativa più generale della responsabilità
della persona giuridica derivante dalla conclusione dei negozi giuridici o da
altri atti o omissioni dei suoi organi di cui all’art. 55 cpv. 2 CC.
La
responsabilità della società presuppone che sia soddisfatto il nesso di occasionalità
ossia il requisito particolare del cagionamento del danno da parte del responsabile
nell’adempimento delle sue incombenze (OR-Watter, art. 722 CO, N.
1), che nel caso concreto appare pacifico (cfr. per il caso simile della falsificazione
della firma del secondo rappresentante collettivo OR-Watter, art. 722
CO, N. 10) per il fatto che il tutto è stato possibile per posizione di tale soggetto rivestita all'interno della
cassa. Non è necessario che l’organo sia autorizzato a rappresentare la
società e nemmeno che abbia agito nell’interesse di quest’ultima (DTF 105
II 289).
Per
il resto devono essere soddisfatti i presupposti della responsabilità
delittuale di cui all’art. 41 CO. Non torna però conto chinarsi su questi
problemi poiché l’attività illecita del gerente, che per attuarla si è servito
della propria posizione lavorativa, esorbitava dai limiti delle sue competenze
in maniera tale da essere oggettivamente riconoscibile all’attrice (cfr.
consid. 1.2 e 1.4) la cui negligenza al proposito ha contribuito a rendere
possibile la produzione del danno con la conseguenza che ogni eventuale obbligo
di risarcimento a carico della convenuta decade (art. 44 cpv. 1 CO; OR-Watter,
art 722 CO, N. 10).
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG e la TOA
dichiara e
pronuncia:
I. L'appello
del 5 febbraio 1996 della __________ è respinto.
II. La
tassa di giustizia di fr. 2’950.-- e le spese di fr. 50.-- per la procedura di
appello, già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo
di rifondere a controparte Fr. 3’000.- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione
a :
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Leventina.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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