Untimely challenge to rent increase upheld as effective

12.1996.245Übriges Gericht30.12.1996Dismissed

Zusammenfassung

A tenant appealed the dismissal of his request to declare abusive a 1.42% rent increase linked to a road-improvement contribution. The Court of Appeal held that the 10 March 1994 rent increase had not been challenged within the 30-day period before the conciliation authority, so it had become effective. The tenant’s payment of rent under reservation did not cure the lateness. The appeal was therefore summarily dismissed, and costs of CHF 100 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 270b CO; challenge of rent increase or unilateral disadvantageous modification within 30 days; effect of failure to contest in time. The tenant must bring the challenge before the conciliation authority within the statutory time limit. If no timely challenge is filed, the increase or modification becomes effective ipso iure, unless the measure is void ab initio. A mere reservation when paying rent does not replace the formal challenge. Where untimeliness is manifest, the appellate court may dismiss the appeal at the preliminary stage under Art. 313bis CPC; costs follow the event under Art. 148 CPC.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1996.245

Data decisione, Autorità: 30.12.1996, IICCA

Incarto n. 12.96.00245

Lugano IN_DATA_DECISIONE

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa -inc. no. DI.96.00458 della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con istanza 7 ottobre 1996 da


contro

__________ rappr. da __________

con cui l’istante ha chiesto che fosse accertata l’abusività dell’addebito dell’1.42% inerente i contributi viari di miglioria e contenuto nella notifica dell’aumento del canone di locazione del 10 marzo 1994, e che di conseguenza il conteggio per le pigioni a partire dal 1° luglio 1996 fosse adeguato in tal senso;

domande cui la convenuta si è opposta e che il Segretario Assessore con sentenza 4 dicembre 1996 ha integralmente respinto;

appellante la parte istante con atto ricorsuale 16 dicembre 1996, con cui postula l’accoglimento dell’istanza e chiede che le pigioni vengano adeguate con effetto retroattivo al 1° luglio 1994;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto in fatto e in diritto

che a far tempo dal 1° gennaio 1985 __________ conduce in locazione un appartamento di 4 locali al II. piano, interno 9, dello stabile sito in Via __________ a __________, di proprietà di __________ (doc. P);

che in data 10 marzo 1994 la locatrice ha notificato al conduttore un aumento della pigione da fr. 1’216.- a fr. 1’228.-, ritenuto da un lato un incremento dell’indice del costo della vita del 4.06%, una partecipazione degli inquilini al contributo comunale per la costruzione dell’impianto di canalizzazione e di depurazione dell’1.12% ed al contributo di miglioria per la rete viaria __________ dell’1.42% nonché un aumento delle spese accessorie, e dall’altro una riduzione del tasso ipotecario pari all’8.26% (doc. A);

che l’11 giugno 1996, su richiesta dell’inquilino (doc. D), la pigione è stata ridotta a fr. 1’194.-, tra l’altro, a seguito della diminuzione dei tassi ipotecari al 5% (doc. F);

che il 21 giugno 1996 l’inquilino, ritenendo che i tassi di riferimento erano scesi al 4.75%, si è nuovamente rivolto alla locatrice chiedendole di rivedere il conteggio 11 giugno, senza tuttavia ottenere soddisfazione (doc. H);

che egli ha pertanto adito l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione, chiedendo la riduzione della pigione in quanto il tasso ipotecario era sceso al 4.75% (doc. G) e contestando la validità dell’addebito dell’1.42% quale partecipazione al contributo di miglioria per la rete viaria __________, inserito dalla controparte nel conteggio del 10 marzo 1994 (doc. M);

che, fallito il tentativo di conciliazione, __________ ha adito il Pretore postulando nuovamente che fosse accertata l’abusività dell’addebito dell’1.42%;

che con sentenza 4 dicembre 1996 il Segretario Assessore ha respinto l’istanza, rilevando come l’aumento della pigione comunicato il 10 marzo 1994, non essendo stato contestato davanti all’Ufficio di conciliazione entro i 30 giorni dalla sua notifica, era divenuto efficace, per cui la presente contestazione era senz’altro tardiva;

che con atto ricorsuale 16 dicembre 1996 l’istante postula nuovamente l’accoglimento dell’istanza, chiedendo inoltre l’adeguamento delle pigioni con effetto retroattivo al 1° luglio 1994;

che la richiesta del ricorrente non può essere accolta, essendo del tutto chiaro -come per altro correttamente rilevato dal giudice di prime cure- che la contestazione relativa all’addebito per il contributo di miglioria non è tempestiva;

che, in effetti, giusta l’art. 270b CO il conduttore può contestare innanzi all’autorità di conciliazione entro 30 giorni dalla comunicazione la liceità dell’aumento della pigione (cpv. 1) e le modifiche che il locatore ha introdotto unilateralmente a svantaggio del conduttore (cpv. 2);

che la mancata contestazione nel termine comporta automaticamente la validità dell’aumento o della modifica unilaterale (SVIT, Schweizerisches Mietrecht, Zurigo 1991, N. 11 ad art. 270b CO; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, 2. ed., Basilea 1996, N. 2 ad art. 270b CO; Zihlmann, Das Mietrecht, 2. ed., Zurigo 1995, p. 195; Tercier, Les contrats spéciaux, 2. ed., Zurigo 1995, N. 2050 e 2054), a meno che -ciò che però non è il caso nella fattispecie- l’aumento o la modifica unilaterale stessa non siano nulli (Lachat/Micheli, Le nouveau droit du bail, 2. ed., Losanna 1992, p. 193);

che l’aumento della pigione dell’1.42% quale partecipazione al contributo di miglioria per la rete viaria __________, notificato dalla locatrice il 10 marzo 1994, poteva e doveva pertanto essere contestato al più tardi entro il 10 aprile 1994 -ciò che per stessa ammissione del ricorrente non è tuttavia avvenuto-, di modo che la sua contestazione nel giugno 1996 davanti all’Ufficio di conciliazione e nell’ottobre 1996 davanti al Pretore risulta senz’altro tardiva;

che il fatto che le successive pigioni fossero state pagate dall’inquilino “con riserva” (cfr. doc. B, C; non essendo questi convinto di dover contribuire per tali migliorie), non può in alcun modo supplire alla formale e tempestiva contestazione davanti all’Ufficio di conciliazione;

che il gravame deve pertanto essere respinto già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, senza che sia necessario intimarlo alla controparte per le eventuali osservazioni;

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I.

L’appello 16 dicembre 1996 __________ è respinto.

II.

Le spese della procedura ricorsuale di complessivi fr. 100.- (con una tassa di giustizia di fr. 90.- e con le spese di fr. 10.-) sono poste a carico del ricorrente.

III.

Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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