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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.216
Data decisione, Autorità:
20.12.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00216
Lugano
20 dicembre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. DI.95.1044
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 promossa con istanza 4 luglio
1995 da
entrambi
rappr. dall’ avv. __________
contro
in materia di locazione
(creditoria) che il Segretario Assessore ha parzialmente accolto con sentenza
21 ottobre 1996.
Appellante la parte convenuta la quale, con atto di
appello 8 novembre 1996, chiede che in riforma del primo giudizio la pretesa
creditoria delle controparti venga integralmente respinta;
mentre gli appellati, con risposta 16 dicembre 1996,
chiedono che l’appello venga dichiarato tardivo rispettivamente respinto nel
merito e con appello adesivo di pari data postulano l’accoglimento integrale
delle loro pretese e la riforma dell’importo per ripetibili loro riconosciuto
dal primo giudice;
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che, nelle cause in
materia di locazione come quella che ci occupa, il termine per proporre appello
nei confronti della sentenza di prima sede è di 10 giorni (art. 411 cpv. 2
CPC);
che la sentenza 21 ottobre
1996 del Segretario Assessore è stata spedita alle parti, per raccomandata, lo
stesso giorno ed è stata regolarmente distribuita alla ditta istante il giorno
successivo 22 ottobre 1996, come appare dalle risultanze della ricerca postale
fatta eseguire da questa Camera;
che, di conseguenza, il
termine per ricorrere ha iniziato a decorrere il giorno 23 ottobre ed è
scaduto, dal momento che il primo termine coincideva con un giorno riconosciuto
festivo (venerdi 1 novembre), il prossimo giorno feriale (art. 131 cpv. 3 CPC)
ossia lunedi 4 novembre 1996;
che l’appello spedito l’8
novembre 1996 si rivela tardivo e come tale inammissibile;
che l’inammissibilità
dell’appello principale comporta lo stesso risultato per quello adesivo (Cocchi/Trezzini,
CPC ad art. 314 n.6) che, per questo motivo, nemmeno torna conto intimare alla
controparte;
Per i quali motivi
vista per le spese la TG
pronuncia
-
L’appello 8 novembre
1996 di __________. è inammissibile perché tardivo.
-
La tassa di
giustizia di Fr. 80.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 100.-) già anticipati
dall’appellante rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte
Fr. 200.- per ripetibili.
-
L’appello adesivo 16
dicembre 1996 è inammissibile.
-
Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, sez. 5
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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