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Numero d'incarto:
12.1996.212
Data decisione, Autorità:
06.12.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00212
Lugano
6 dicembre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. DI.96.405
della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con istanza 26 agosto 1996
da
__________ rappr. dall’ avv. __________
contro
__________ rappr. dall’ avv. __________
in
materia di contratto di locazione (contestazione della disdetta, competenza
territoriale) che il Segretario-assessore, con decisione 18 ottobre 1996, ha
respinto per incompetenza territoriale.
Appellante
l’istante la quale, con appello 31 ottobre 1996, chiede che la sentenza del
primo giudice venga riformata nel senso di riconoscere la sua competenza per
territorio a giudicare e la causa rinviatagli per il giudizio sul merito della
controversia.
Mentre
la controparte, con osservazioni 25 novembre 1996, postula la reiezione
dell’appello.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
-
Con modulo ufficiale
del Canton Ticino per la notifica della disdetta (art. 266l cpv. 2 CO) del 18
aprile 1996 (doc. G) la __________ ha posto fine al contratto di sublocazione
in essere con la __________, e di cui alla convenzione tra le parti del 31
marzo 1992 (doc. A), riguardante i locali occupati dal negozio __________ in
via __________ a __________
-
La __________ ha
presentato, il 14 maggio 1996, un’istanza di contestazione della disdetta
rispettivamente di protrazione della sublocazione all’Ufficio di conciliazione
in materia di locazione di Bellinzona.
L’ufficio di
conciliazione, dopo aver sentito le parti, ha accolto l’eccezione di
incompetenza territoriale, sollevata dalla __________ e fondata su di una
proroga di foro a __________ contenuta nella convenzione doc. A, e si è
dichiarato incompetente a conoscere la vertenza (doc. I).
- L’istante si è
allora rivolta alla Pretura di Bellinzona, nei trenta giorni di cui all’art.
274f cpv. 1 CO, chiedendo l’annullamento della decisione dell’Ufficio di
conciliazione ed il rinvio degli atti allo stesso Ufficio per la decisione di
merito, subordinatamente l’annullamento della disdetta e, in via ancor più
subordinata, la protrazione della locazione.
All’udienza di discussione
la convenuta ha sollevato, in ordine, l’incompetenza per ragioni di territorio
della Pretura di Bellinzona e si è opposta alle domande di merito dell’istanza.
Le parti hanno chiesto al
giudice di voler preliminarmente decidere la questione della competenza e
questi, con decisione 18 ottobre 1996, ha ritenuto valida ed operante la
proroga di foro contenuta nella convenzione di sublocazione sottoscritta dalle
parti ed ha respinto l’istanza per incompetenza territoriale dell’autorità
giudiziaria adita.
- Con tempestivo
appello l’istante chiede che, in riforma del primo giudizio, venga accertata,
in reiezione della relativa eccezione di controparte, la competenza della
Pretura di Bellinzona.
Dei motivi
dell’appellante, così come di quelli contrari della parte appellata contenuti
nelle osservazioni 25 novembre 1996, si dirà, se del caso, nel seguito
dell’esposizione di diritto.
- L’ Ufficio di
conciliazione, qualsiasi sia la forma del suo intervento (conciliativo o
decisionale), è competente per adottare decisioni preliminari riguardanti la
sua competenza territoriale (Higi, Zürcher Kommentar, ad art. 274a n.
98). Ma dal momento che per l’art. 274f CO non è possibile ricorrere al giudice
che se la decisione dell’Ufficio di conciliazione riguarda il merito del
litigio ci si deve porre il problema a sapere attraverso quali vie procedurali
la parte che non consente con la decisione pregiudiziale dell’Ufficio può far
ulteriormente valere le sue ragioni. Alcuni autori ritengono che quando
l’autorità di conciliazione non entra in materia, come è accaduto nel caso
concreto, la parte soccombente non può far ricorso al giudice ma deve agire
secondo le regole della procedura cantonale (SVIT-Kommentar, ad art.
274e n. 12 e 274f n. 6; Rapp, Autorités et procédure en matière de bail
à loyer, 8e Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 1994, pag. 16). Il
Tribunale federale ha ritenuto che le parti ad un litigo sulla locazione hanno
il diritto di ottenere un giudizio da un tribunale ordinario dotato di pieno
potere cognitivo e che ciò deve valere, non solo per le decisioni di merito, ma
anche per quelle questioni procedurali che trovano fondamento e sono regolate
nel diritto federale (DTF 117 II 241 per quanto riguarda le spese e le
ripetibili a carico della parte temeraria; DTF 121 III 266 per quanto
riguarda la decisione di non entrata in materia).
Nel nostro ordinamento
cantonale non è prevista alcuna autorità di ricorso - diversamente che nel canton
Neuchâtel (RJN 1994, 73) ma allo stesso modo come nel canton Zurigo (mp
1991, 198; MRA 1995, 221) - e la cosa ben si spiega con il fatto che
l’Ufficio di conciliazione non è un’autorità giudiziaria e le sue decisioni non
sono altro che delle proposte di decisione che possono essere accettate ed
assumono allora forza di cosa giudicata oppure, per non renderle tali,
impongono alla parte che non vi consente l’avvio di una procedura giudiziaria,
indipendente da quanto si è sviluppato, in materia di argomentazioni e di
prove, avanti all’Ufficio (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, ad art. 404 n.
3).
Ne consegue che l’unica
possibilità per rimettere in discussione la problematica relativa alla
competenza territoriale decisa dall’Ufficio di conciliazione e che riguarda una
questione di diritto federale (art. 274b CO) risiede (per rispettare anche
l’esigenza della piena cognizione dell’autorità giudiziaria che nel nostro
ordinamento non è mai data, nemmeno nelle procedure a carattere sociale, dalle
previste autorità di impugnazione: appello e cassazione civile) nel far ricorso
al giudice nel termine di trenta giorni dell’art. 274f CO, così come
correttamente ha fatto la qui appellante, con la successiva possibilità di
impugnare il giudizio del Pretore (art. 411 CPC).
Altro problema che si
potrebbe porre è quello a sapere se il Pretore, qualora accertasse la propria
competenza territoriale e quindi di riflesso anche quella dell’Ufficio di
conciliazione, può decidere sul merito della lite senza che l’Ufficio abbia
constatata la mancata intesa tra le parti o abbia deciso nei casi previsti
dalla legge, oppure deve ritornare gli atti all’Ufficio perché provveda alle
sue incombenze (come sembra suggerire Higi, op. cit., ad art. 274a n. 99
in fine). La questione può essere lasciata aperta poiché nel caso qui
sottoposto a giudizio non si pone dal momento che, come appare dai considerandi
che seguono, la decisione di incompetenza territoriale del primo giudice deve
essere confermata.
-
L’appellante non
nega, a ragione, che sia possibile, per principio, prorogare preventivamente il
foro per quel che riguarda eventuali litigi derivanti dalla locazione di locali
commerciali (Cocchi, Aspetti procedurali del nuovo diritto di locazione
in Rep. 1990, 73). Sostiene invece che il legislatore
ticinese, con gli art. 20 e 27 L cantonale di applicazione delle norme federali
in materia di locazione e 404 CPC che prevedono, anche per i locali
commerciali, il foro del luogo di situazione della cosa locata, ha istituito un
foro esclusivo che non è lecito prorogare (art. 22 cpv. 3 CPC). Non torna
conto discutere sull’ improrogabilità o meno del foro del luogo di situazione
dell’immobile secondo le norme procedurali ticinesi poiché tali disposizioni
valgono unicamente nei rapporti intracantonali e non possono essere opposte ad
una parte al contratto di locazione domiciliata fuori cantone (Higi, op.
cit., ad art. 274b n. 34), come in concreto la parte convenuta ed appellata.
La proroga convenzionale del foro contenuta nella convenzione doc. A è così
valida ed operante nei rapporti contrattuali tra le parti che derivano da
quella stessa convenzione.
-
L’appellante ritiene
che, in ogni caso, la controparte, facendo uso del modulo ufficiale per la
notifica della disdetta valido nel canton Ticino ed indicante gli Uffici di
conciliazione ticinesi quali autorità competenti alle quali possono essere
indirizzate le contestazioni della disdetta, ha rinunciato a prevalersi della
proroga di foro contenuta nella convenzione di sublocazione.
Non è necessario decidere
quale formulario cantonale di notifica della disdetta andava utilizzato nel
caso di specie poiché la conseguenza dell’utilizzo di un formulario sbagliato o
dell’inosservanza dell’indicazione corretta del competente Ufficio di
conciliazione risiede nella nullità del provvedimento notificato con quel
formulario carente (Higi, op. cit., ad art. 266l n. 24; mp 1991,
176). Non può invece essere, come vorrebbe l’appellante, la dimostrazione della
rinuncia al foro prorogato. Infatti per rinunciare, anche in forma tacita, a
quella disposizione contrattuale, rispettivamente per rinunciare a sollevare,
in giudizio, la relativa eccezione occorre che vi sia incompatibilità assoluta
fra il comportamento della parte e la volontà della stessa di insistere nella
sua eccezione. Ora un tale atteggiamento va riconosciuto nel fatto che la parte
inizia una procedura avanti ad un foro diverso da quello prorogato oppure vi
entra in lite senza eccepire l’incompetenza, oppure ancora se dichiara expressis
verbis, ancor prima dell’inizio della procedura giudiziaria, di non volersi
prevalere del foro prorogato. Il semplice uso di un formulario, che è
obbligatorio utilizzare per legge, senza porsi il problema dell’eventuale
incongruenza tra le indicazioni prestampate delle autorità di conciliazione
competenti e le conseguenze, in materia di competenza territoriale, della
clausola contrattuale di proroga non può, in mancanza di altri e diversi
indizi, permettere di dedurre che la parte convenuta vi abbia consapevolmente
rinunciato; e nemmeno che la controparte, in buona fede, abbia potuto ritenere,
ricevendo quella notifica di disdetta, che tale fosse l’interpretazione da
darle con riferimento alla questione del foro prorogato. A maggior ragione, in mancanza
di una palese volontà in tal senso, nell’ambito di una problematica giuridica
di non immediata interpretazione e soluzione.
Per i quali motivi
visti gli art. 274a e seg. CO
e, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello 31
ottobre 1996 di __________ è respinto.
-
La tassa di
giustizia di Fr. 250.- e le spese di Fr. 50.- (totale
Fr.
300.-) già anticipate dall’appellante rimangono a suo
carico con l’obbligo
di rifondere a controparte Fr. 500.- per
ripetibili d’appello.
- Intimazione a:
-__________ __________ Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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