AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.21
Data decisione, Autorità:
15.07.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00021
Lugano
15 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 11'920 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa
con petizione 15 maggio 1992 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 28’499.65
oltre interessi in conseguenza del contratto di lavoro, domanda aumentata a fr.
30’529.65 in corso di causa;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 4 gennaio 1996 ha accolto per fr. 20’471.65 oltre
interessi;
Appellanti
entrambe le parti:
-
la
convenuta con atto di appello del 25 gennaio 1996 chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione;
-
l’attrice
con gravame datato 23 gennaio 1996 ne chiede invece la riforma nel senso di
ammettere la petizione per fr. 28’225.40 oltre interessi;
Letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di
questione
-
- se deve essere accolto
l’appello di __________ 2. - se deve essere accolto l’appello
__________ 3. - tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice
è stata assunta dalla convenuta a far tempo dal 2 gennaio 1991 per la durata di
un anno in qualità di farmacista, gerente e responsabile della __________ di
__________ (doc. A).
Il
20 agosto 1991 essa ha significato alla convenuta la disdetta per motivi gravi
del contratto di lavoro, dichiarandosi tuttavia disponibile a lavorare fino al
15 settembre per evitare la chiusura della farmacia (doc. U).
B. Con
la petizione l’attrice, ritenendo il licenziamento con effetto immediato
conseguente a gravi violazioni contrattuale della convenuta, ne ha chiesto la
condanna al pagamento di complessivi fr. 28’499.65 oltre interessi, importo
corrispondente al salario per settembre e ottobre, alla quota parte della
tredicesima mensilità, all’indennizzo delle ferie non godute e delle ore di
lavoro supplementare, alle quote per il secondo pilastro, alle maggiori spese
di trasferta per recarsi al nuovo posto di lavoro, al risarcimento delle spese
legali preprocessuali e del torto morale subito.
C. Nella
risposta del 4 febbraio 1993 la convenuta si è opposta alla petizione, contestando
l’esistenza di proprie violazioni contrattuali giustificanti la rescissione del
contratto di lavoro con effetto immediato, e sostenendo che di conseguenza
all’attrice nulla più sarebbe dovuto per nessun titolo.
D. L’attrice
in corso di causa ha rettificato il computo della propria pretesa a fr.
30’529.65 oltre interessi. Le parti hanno per il resto mantenuto le rispettive
tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nella
sentenza qui impugnata il Pretore ha ritenuto l’esistenza di gravi motivi
ascrivibili alla convenuta -segnatamente l’avallo del comportamento di
__________ altra dipendente della farmacia- giustificanti la disdetta con
effetto immediato del contratto di lavoro.
Sarebbero
di conseguenza dovuti i salari di settembre e ottobre 1991 per fr. 13’330.--,
la quota parte della tredicesima per fr. 5’541.65 e il premio per il secondo
pilastro di fr. 1’600.--, il tutto per fr. 20’471.65 oltre interessi.
F. Con
l’appello la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel
senso di respingere la petizione.
I
motivi indicati dall’attrice nella lettera di disdetta doc. U non
costituirebbero causa grave di licenziamento immediato, mentre nulla potrebbe
essere rimproverato alla convenuta in relazione ai rapporti tra l’attrice e la
dipendente __________, avendo questa tempestivamente reagito alle denunce
dell’attrice intervenendo presso la dipendente.
Altre
circostanze si sarebbero verificate molto tempo prima, e non potrebbero perciò
essere addotte quale motivo di rescissione.
G. Nel
proprio gravame l’attrice ha invece chiesto la riforma del giudizio impugnato
nel senso di ammettere le sue pretese per fr. 28’225.40 oltre interessi,
ritenendo che il Pretore avrebbe a torto negato le pretese per le maggiori
spese di trasferta, per le vacanze non godute e per le ore straordinarie, per
il patrocinio preprocessuale e per torto morale.
H. Delle
rispettive osservazioni delle parti ai gravami avversari, dei quali viene
postulata la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto
necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- In
base all’art. 337 CO, norma sostanzialmente immutata anche dopo la riforma
legislativa in vigore dal 1° gennaio 1989, “il datore di lavoro e il lavoratore
possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause
gravi”.
Presupposto
è quindi il sussistere di un motivo grave, cioè tale rendere oggettivamente
intollerabile la prosecuzione del contratto secondo il principio generale della
buona fede anche solo fino al prossimo termine ordinario di disdetta (art. 337
cpv. 2 CO; DTF 117 II 562, 111 II 245; Brühwiler, Handkommentar zum
Einzelarbeitsvertrag, Berna, 1978, pag. 201; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag,
5. edizione, Zurigo, 1992, n. 2 ad art. 337 CO).
Le
circostanze invocate per lo scioglimento del contratto con effetto immediato
devono essere esaminate dal giudice secondo il suo libero apprezzamento ed in
rapporto al singolo caso, alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla
durata del contratto, così come al genere e alla gravità dei rimproveri
sollevati (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 466; Rep. 1985, pag.
130).
Le
“cause gravi” dell’art. 337 CO vengono in linea di principio suddivise da
dottrina e giurisprudenza in due grandi categorie:
Tale
suddivisione non vuole essere esaustiva, in quanto anche “schwere Verfehlungen,
die das Arbeitsverhältnis an sich nicht berühren” possono essere considerate
causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht,
8. edizione, Zurigo, 1991, pag. 464).
Il
giudice non deve però prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui
che recede con effetto immediato dal contratto, ma la situazione oggettiva
venutasi a creare (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages,
in: BJM 1978, pag. 171 e segg.; Brühwiler, opera citata, pag.
201), ed esaminare se fosse impensabile poter esigere da colui che recede dal
contratto, se del caso adottando altri possibili provvedimenti (Rehbinder,
Berner Kommentar, n. 2 ad art. 337 CO), la continuazione dello stesso sino al
prossimo termine di disdetta (Guhl, opera citata, pag. 464).
Non
si può escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la rescissione
in tronco del rapporto di lavoro. La loro ripetizione deve però portare a una
situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto riguarda la fiducia
su cui deve fondarsi il rapporto contrattuale (DTF 116 II 150; Rehbinder,
ibidem). Inoltre, se del caso, il datore di lavoro deve aver avvertito, senza
successo, il lavoratore delle conseguenze del suo agire anticontrattuale (Rapp,
opera citata, pag. 176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern,
1981, pag. 27). In altre parole, dottrina e giurisprudenza dettano la regola
secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’art. 337 CO, quanto più lievi sono
le infrazioni, tanto più altri elementi devono concorrere a rendere
oggettivamente insostenibile la situazione tra le parti, in particolare la
ripetitività e una chiara minaccia da parte del datore di lavoro, qualora sia
lui a pronunciare la disdetta (DTF 117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; II
CCA 10 ottobre 1995 in re T./K. SA).
- Nel
caso di specie, gli atti di causa hanno messo in luce l’esistenza di rapporti
professionali e personali profondamente degradati tra l’attrice e la dipendente
__________ (deposizioni __________ __________, __________), conseguenti alle
difficoltà con le quali la signora __________ accettava l’autorità dell’attrice
e le direttive che ne costituivano l’espressione.
Questi
problemi risultano essersi verificati fin quasi dall’inizio del rapporto
contrattuale dell’attrice, tanto che essa già all’inizio di febbraio, ovvero
dopo un mese di lavoro, segnalava all’amministratore della convenuta delle
difficoltà con la signora Neri (doc. D).
Le
segnalazioni dell’attrice, sempre imperniate sul ruolo e l’atteggiamento in
farmacia della signora __________ sono proseguite ad intervalli regolari (doc.
E, F), e ad esse la convenuta ha dato risposta con la raccomandata del 14 marzo
1991 (doc. G), in cui a chiare lettere veniva fatto intendere all’attrice che
l’operato della signora __________ era da lei approvato, e che perciò occorreva
“mostrare il più sereno riguardo verso questa collaboratrice” e “lasciarla
autonoma”.
I
problemi con la signora __________ non sono però cessati (doc. H, I, L, M), e
altri se ne sono aggiunti, come l’episodio di metà giugno relativo alla mancata
chiusura della farmacia nonostante l’assenza dell’attrice (doc. P e Q).
Questo
particolare episodio ha indotto la convenuta a far interpellare l’attrice dal
proprio legale, a decidere di non proseguire il rapporto contrattuale oltre il
primo termine pattuito del 31 dicembre 1991 in quanto “i noti problemi si sono
acuiti”, e a ventilare all’attrice la possibilità di considerare uno
scioglimento consensuale anticipato del rapporto di lavoro (raccomandata doc. R
del 26 giugno 1991).
Di
conseguenza, anche l’attrice si è rivolta ad un legale, dichiarando per sua
voce in data 12 luglio 1991 che
“la
signorina __________ non ha mai avuto e non ha l’intenzione di rompere il
contratto ... essa intende continuare la sua attività, con competenza e
diligenza come ha sempre fatto, fino alla scadenza, ossia al 31 dicembre 1991,
tenuto conto della disdetta ricevuta. Evidentemente però qualora la __________
direttamente o indirettamente dovesse persistere nel creare gravi difficoltà,
la mia cliente sarà costretta a recedere dal contratto con effetto immediato
facendo valere il risarcimento del danno” (doc. S).
Il
14 agosto 1991 il legale della convenuta ha nuovamente scritto a quello
dell’attrice (doc. T) per ribadire la differenza di opinioni tra le parti in
materia di previdenza professionale (punto 1), per annunciarle l’avvenuta
assunzione di una nuova apprendista (punto 2) e per lamentarsi di non essere
stata tempestivamente avvisata dell’avvenuta chiusura della farmacia durante
mezza giornata per consentire la partecipazione ad un funerale (punto 3).
Con
scritto del 20 agosto (doc. U), il patrocinatore dell’attrice, con esplicito
riferimento alla precedente lettera di controparte, ha mantenuto le proprie
tesi riguardo al secondo pilastro (punto 1), ha giudicato anticontrattuale la
prospettata assunzione di un’apprendista (punto 2), ha fornito spiegazioni
sull’avvenuta chiusura (punto 3), ha ribadito che “la situazione intollerabile,
denunciata con le suddette mie lettere, non solo continua , ma peggiora. Così,
ad esempio, gli scorsi giorni la signora __________ ha qualificato la mia
cliente di “carogna”” (punto 4), e conseguentemente ha dichiarato di recedere
dal contratto con effetto immediato, dichiarandosi però disposta a continuare
la gerenza fino al 15 settembre 1991 (punto 5).
- A
mente di questa Camera, siffatto svolgimento dei fatti, sostanzialmente
confermato anche dalle deposizioni testimoniali, non permette di confermare il
fondamento della disdetta del contratto con effetto immediato pronunciata
dall’attrice.
3.1 Il
primo rilievo che si impone è che l’attrice ancora il 12 luglio 1991, pur
lamentando delle difficoltà, si dichiarava intenzionata a portare a termine la
durata contrattualmente prevista (doc. S).
Ne
deriva che, a mente sua, quanto avvenuto in precedenza, ivi compresi i dissidi
con la dipendente __________ (per quanto imputabili alla convenuta), non
giustificava ancora la disdetta immediata del contratto, e che perciò, a rigore
di logica, il fondamento di siffatta disdetta va ricercato anche in avvenimenti
successivi al 12 luglio 1991.
3.2 Vista
la lettera di licenziamento (doc. U), è addirittura manifesto che le divergenze
di cui ai punti 1-3 rivestono carattere meramente subordinato e non
giustificherebbero da sole, quand’anche le doglianze dell’attrice fossero
giustificate, lo scioglimento del contratto con effetto immediato.
Si
deve perciò ritenere che a mente della stessa attrice la causa del suo
licenziamento andrebbe ricercata nel peggioramento della già compromessa
situazione lamentata nelle precedenti lettere (punto 4).
Se
non che l’attrice non ha mai spiegato concretamente in quale modo dopo il 12
luglio 1991 si sia manifestato l’asserito ulteriore peggioramento della
situazione.
Fatto
salvo l’episodio in cui la signora __________ avrebbe tacciato l’attrice di
“carogna” -episodio per il quale l’attrice non risulta peraltro aver chiesto
alla convenuta di intervenire presso la dipendente, e per il quale non può perciò
accusarla di inadempienza nei suoi confronti-, l’attrice si è trincerata dietro
generiche ma inconcludenti affermazioni secondo cui “il clima regnante nella
farmacia __________ peggiorava sempre di più” e “la situazione si è deteriorata
sino al punto che ...” (petizione, punti 10 e 11, pag. 5), le quali se non
sviluppate non permettono però di valutarne l’effettivo fondamento.
Che
l’episodio in cui l’attrice sarebbe stata chiamata “carogna” dalla __________
non abbia di per sé importanza decisiva è del resto circostanza che anche
l’attrice riconosce, ammettendo di averlo menzionato solo a titolo
esemplificativo (replica, punto 11, pag. 15), mentre i veri motivi del
licenziamento risiederebbero nella “copertura” della signora __________ per
fini economici, nell’illegale apertura della farmacia, nell’aver impedito
all’attrice di svolgere il suo compito (replica, punto 12, pag. 15 e 16).
Ma
anche queste doglianze non conducono ad ammettere il fondamento del
licenziamento: l’episodio dell’apertura illegale risale al mese di giugno, e
non giustifica perciò una disdetta data in agosto; la copertura data alla
__________ e gli impedimenti all’esercizio coscienzioso della sua attività sono
anch’essi rimproveri vecchi, concernenti situazioni già note in luglio e
superate dalla dichiarazione della volontà di portare a termine il contratto.
Non
emerge invece dagli atti alcun elemento nuovo e di rilevante gravità, prossimo
nel tempo alla data della disdetta, tale da giustificarla (analoga situazione
in: II CCA 21 gennaio 1994 in re S./S. SA), così da far necessariamente
ammettere la sua mancanza di fondamento.
3.3 La
concludente conferma dell’inesistenza di una situazione oggettivamente
insostenibile tra le parti in causa è del resto deducibile dal comportamento
della medesima attrice: se la continuazione del rapporto contrattuale fosse
stata realmente inaccettabile, al punto di giustificare una disdetta ex art.
337 CO, essa non avrebbe proposto ed attuato la continuazione del rapporto di
lavoro per altri 26 giorni.
Tale
comportamento non è certo giustificabile dal desiderio “di evitare di cagionare
danni economici alla convenuta” (petizione, punto 11, pag. 5), in quanto si
tratterebbe semmai di danni che la convenuta con il proprio agire anticontrattuale
ha cagionato a se stessa, e per i quali l’attrice, se il licenziamento fosse
stato giustificato, non avrebbe dovuto rispondere e nemmeno preoccuparsi.
3.4 E’
in definitiva convincimento di questa Camera che la situazione tra le parti,
per quanto deteriorata, non era tale da impedire il proseguimento del rapporto
di lavoro sino al 31 dicembre 1991.
Questa
possibilità è stata implicitamente affermata dalla stessa attrice il 12 luglio,
e da allora non si riscontrano in atti circostanze nuove di effettiva gravità
tali da aver modificato la situazione precedente.
L’atteggiamento
tenuto dall’attrice dopo il licenziamento conferma ampiamente questa tesi: se
all’attrice è stato possibile proseguire il lavoro fino al 15 settembre, non si
vede perché ciò non sarebbe stato possibile anche sino al 31 dicembre.
-
L’accertamento
dell’inesistenza di motivi gravi a sostegno della rescissione del contratto con
effetto immediato pronunciata dall’attrice, comporta necessariamente la
reiezione del suo appello: non potendosi ammettere l’esistenza di una
violazione contrattuale da parte della convenuta, non vi è spazio per
pronunciare il risarcimento del danno pecuniario conseguente alla fine del
contratto di lavoro.
-
Da
tale accertamento non può tuttavia nemmeno conseguire la totale reiezione delle
pretese dell’attrice, così come a torto dato per scontato dalla convenuta.
La
mancanza di fondamento del licenziamento immediato non osta infatti, in assenza
di pretese compensatorie della convenuta, a che all’attrice venga riconosciuto
quanto di sua spettanza per le prestazioni effettuate fino al 15 settembre
1991, ovvero:
-
salario
dei primi 15 giorni di settembre fr. 3’325.--
-
tredicesima
mensilità fino al 15.9.1991 fr. 5’264.60
-
contributo
secondo pilastro fino al 15.9.1991 fr. 1’520.--
Totale fr.
10’109.60
In
parziale accoglimento dell’appello della convenuta, la sentenza pretorile è
perciò da riformare nel senso che la petizione può essere accolta unicamente
per fr. 10’109.60 oltre interessi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art.
148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
25 gennaio 1996 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 4 gennaio 1996 della Pretura del distretto di
Bellinzona è riformata nel modo seguente:
- La petizione è parzialmente accolta.
__________,
__________, è condannata a pagare ad __________, __________ fr. 10’109.60 oltre
interessi al 5% dal 30 settembre 1991.
- La
tassa di giustizia di fr. 900.-- e le spese di fr. 450.--, da anticipare
dall’attrice, restano a suo carico per 2/3 e per 1/3 sono a carico della
convenuta, alla quale l’attrice rifonderà fr. 1’300.-- per parte di ripetibili.
II. Le
spese della procedura di appello consistenti in
a) tassa
di giustizia fr. 780.--
b) spese fr.
20.--
Totale fr.
800.--
già
anticipati dalla convenuta, sono a carico delle parti per metà ciascuna,
compensate le ripetibili di appello.
III. L’appello
23 gennaio 1996 di __________ è respinto.
IV Le
spese della procedura di appello consistenti in
a) tassa
di giustizia fr. 480.--
b) spese fr.
20.--
Totale fr.
500.--
già
anticipati dall’attrice, restano a suo carico.
L’attrice
rifonderà alla convenuta fr. 700.-- per ripetibili di appello.
V. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster