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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.199
Data decisione, Autorità:
05.12.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00199
Lugano
5 dicembre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.51 (inc. n. 2685) della
Pretura di Mendrisio-Sud, promossa con petizione 30 agosto 1993 da
rappr. da:
contro
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10’000.--
oltre accessori a titolo di prezzo della vendita;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 9/27 settembre 1996 ha respinto;
Appellante
l’attrice, che con atto di appello del 21 ottobre 1996 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione;
Mentre
la convenuta con osservazioni del 18 novembre 1996 postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto A. Il
24 luglio 1991 le parti hanno stipulato un contratto leasing in virtù del quale
l’attrice concedeva alla convenuta per 4 anni l’uso di una vettura VW Golf CL
70 Swiss Champion nuova, avente un prezzo di catalogo di fr. 19’470.--, contro
pagamento di un canone mensile di fr. 304.-- (doc. B).
B. Nel
luglio del 1992 la convenuta ha espresso alla __________, fornitrice del
veicolo concesso in leasing, il desiderio di eventualmente acquistare la
vettura in questione.
Il
24 luglio 1992 la __________ ha trasmesso alla convenuta una fattura di fr.
5’244.-- (doc. C), che essa ha regolarmente pagato.
C. Ritenendo
di essere incorsa in errore, perché il prezzo da pagare sarebbe stato di fr.
15’244.-- e non di soli fr. 5’244.--, l’attrice ha sollecitato la convenuta al
pagamento della differenza di fr. 10’000.-- (doc. D, E), importo che
costituisce l’oggetto della presente causa.
D. La
convenuta si è opposta alla petizione sostenendo di avere pagato in buona fede
il prezzo richiestole.
Si
sarebbe così perfezionato un contratto di compravendita per la nota vettura al
prezzo di fr. 5’244.--, di modo che l’attrice non potrebbe ora pretendere altro
invocando il proprio errore.
E. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, dopo apprezzamento degli elementi
istruttori, ha maturato il convincimento secondo cui le parti non avrebbero
concluso un contratto di compravendita al prezzo di fr. 15’244.--.
Il
teste __________ avrebbe esplicitamente deposto in tal senso, ma la sua
testimonianza risulterebbe contraddetta da tutta una serie di altri elementi,
così che in definitiva la tesi dell’attrice secondo la quale sarebbe esistito
consenso delle parti per l’importo di fr. 15’244.-- non sarebbe provata.
Dal
che la reiezione della petizione.
F. Con
tempestivo gravame datato 21 ottobre 1996 l’attrice ha chiesto la riforma della
sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione.
Il
Pretore avrebbe male valutato gli atti di causa, omettendo di considerare
l’avvenuta stipulazione del contratto al prezzo di fr. 15’244.--, così come
confermato dal teste __________.
La
convenuta non avrebbe del resto potuto in buona fede credere ad un prezzo di
soli fr. 5’244.--, manifestamente inferiore al reale valore del veicolo.
G. Delle
osservazioni 18 novembre 1996 della convenuta, che postula la reiezione
dell’appello protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario,
nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto 1. Nel
Codice di procedura civile ticinese, riservate successive modifiche di
dettaglio (art. 75 CPC) e i casi di restituzione in intero (art. 138 CPC), l’oggetto
della lite viene determinato nello stadio dello scambio degli allegati
introduttivi.
L’attore
con petizione ed eventualmente replica, e il convenuto con risposta ed
eventualmente duplica, devono pertanto sottoporre al giudice in forma compiuta
le proprie tesi di fatto, le domande, le eccezioni e le contestazioni (art. 78
CPC).
Dopo
tale stadio di procedura non è per principio più possibile addurre fatti od
eccezioni non sostenuti in precedenza, o sollevare contestazioni in precedenza
non formulate (per tante: II CCA 25 ottobre 1996 in re C. SA/Comune di
A.; Cocchi/Trezzini, CPC, n. 1, 2, 4, 13 ad art. 78).
Ne
consegue in particolare che se un determinato fatto, ancorché rilevante, non è
stato tempestivamente allegato da una delle parti, esso non diviene
automaticamente parte della realtà processuale di cui il giudice deve tenere
conto secondo le modalità previste dalla legge di procedura per il solo motivo
che esso è emerso da un’audizione testimoniale, da una perizia o
dall’assunzione di un qualsiasi altro mezzo di prova assunto durante la fase
istruttoria (Rep. 1989, pag. 110; II CCA 22 aprile 1994 in re F.
SA/F., 5 agosto 1993 in re R./B.).
Se
non sono date le premesse per un’istanza di restituzione in intero (art. 137 e
segg. CPC), o se la stessa non viene presentata, il fatto in questione rimarrà
estraneo a quelli da considerare ai fini del giudizio (II CCA 27 marzo
1996 in re I. SA/I. SA).
- L’attrice
procede nella presente azione di adempimento contrattuale per ottenere il saldo
del prezzo di compravendita (art. 184 CO).
In
una simile azione la parte che chiede l’adempimento sopporta l’onere della
prova dell’esistenza e del contenuto del contratto da adempiere (II CCA
4 novembre 1992 in re S. SA/T.), ovvero dell’esistenza di consenso sui suoi
punti essenziali, che nel caso della compravendita sono il prezzo e l’oggetto
della vendita (implicito in: II CCA 10 febbraio 1994 in re S./I. &
Co).
- L’esistenza
di consenso sull’oggetto della vendita è nel caso di specie pacifica, mentre
controversa è la questione a sapere se la convenuta abbia manifestato il
proprio accordo sul prezzo di fr. 15’244.--.
3.1 Nella
petizione (punti 3 e 4, pag. 2) l’attrice ha sostenuto la tesi fattuale secondo
cui la convenuta, intenzionata ad acquistare la vettura, avrebbe chiesto
all’attrice di conoscerne il prezzo, e l’attrice avrebbe perciò incaricato la
__________ sua rappresentante nell’occasione, di allestire il relativo
conteggio, che sarebbe poi stato comunicato alla convenuta con lo scritto del
24 luglio 1992 menzionante l’importo di fr. 5’244.-- (doc. D).
3.1.1 Tale
descrizione dei fatti è diametralmente diversa da quella riferita dal teste
__________, sentito il 14 aprile e il 3 ottobre 1994: se infatti egli nella
prima parte della sua prima deposizione sembra sostanzialmente confermare
quanto esposto in petizione (interessamento della convenuta, allestimento del
conteggio, invio postale del medesimo alla convenuta), seppure con modifica dei
ruoli (richiesta di acquisto fatta a __________ e non all’attrice, conteggio
allestito dall’attrice e non __________), nella seconda parte egli se ne
diparte, sostenendo l’esistenza di un accordo verbale, stipulato al telefono,
sull’importo di fr. 15’244.--.
Se
non che, per i motivi già descritti al considerando 1 questa parte della
testimonianza è irrilevante ai fini del giudizio, senza perciò necessità di
verificare l’apprezzamento del Pretore di questa prova nel suo complesso per
rapporto alle altre emergenze di causa.
E’
di conseguenza a titolo meramente abbondanziale che questa Camera può a prima
vista ritenere comunque condivisibili le perplessità del Pretore a fronte delle
discrepanze da lui puntualmente descritte al consid. 3 della sentenza
impugnata, alle quali si deve aggiungere quella, macroscopica, secondo cui
sarebbe inspiegabile il silenzio della petizione in proposito se l’accordo
contrattuale si fosse realmente perfezionato, come asserisce solamente il
teste, per mezzo di un semplice, diretto ed inequivocabile colloquio
telefonico.
3.1.2 Rimane
da chiedersi se non si possa ritenere che, come sembra suggerire la petizione
(punto 3, pag. 2), la convenuta abbia inteso vincolarsi all’acquisto già con il
suo primo contatto con l’attrice, lasciando a lei il compito di calcolare il
prezzo, ritenuto il consenso di massima sull’importo determinabile che sarebbe
scaturito dal computo del prezzo di catalogo, delle rate versate e del
deprezzamento della vettura.
Siffatta
tesi, peraltro non conforme all’ordinario andamento delle cose nel caso di un
acquisto di tale rilevanza, è tuttavia esplicitamente esclusa dalla prima parte
della prima deposizione del teste __________, che (riferendo questa volta su di
un fatto allegato in petizione) precisa che la convenuta “telefonò diverse
volte in garage per conoscere le condizioni di un eventuale acquisto del
veicolo”.
- Il
gravame è per contro fondato nella limitata misura in cui asserisce che la
convenuta non poteva in buona fede ritenere che una vettura del prezzo a nuovo
di fr. 19’470.--, a lei noto dal contratto doc. B, potesse da lei essere
definitivamente acquisita con il versamento di una dozzina di rate da fr.
304.-- e un pagamento a saldo di soli fr. 5’244.--.
Questa
circostanza è tuttavia priva di conseguenze pratiche nell’ottica di un’azione
di adempimento contrattuale, non potendosi confondere e sostituire la mancanza
di buona fede sul prezzo pagato -rilevante unicamente nell’ambito di un’azione
tendente alla risoluzione del contratto viziato dall’errore- con l’esistenza
dell’indispensabile consenso sul prezzo più elevato che l’attrice intendeva
chiedere.
Ne
deve seguire la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell’attrice (art. 148
CPC).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
21 ottobre 1996 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 580.--
b)
spese fr.
20.--
T
o t a l e fr.
600.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico. L’attrice rifonderà alla
convenuta fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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