AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.192
Data decisione, Autorità:
26.05.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00192
Lugano
26 maggio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare sul ricorso per nullità proposto l'8 ottobre 1996 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
il
dispositivo n. 2 del lodo 9 settembre 1996 pronunciato dall'arbitro avv.
__________, __________ nella procedura arbitrale promossa contro i ricorrenti
con petizione 24 marzo 1992 da
rappr.
da: avv. __________
rappr.
dall'avv. __________
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di
almeno fr. 1’680’000.-- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno
contrattuale;
Domanda
avversata da tutti convenuti, che hanno postulato l’integrale reiezione della
petizione, mentre i convenuti __________ e __________ hanno inoltre chiesto in
via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento di fr. 1’458’729.--
oltre interessi a titolo di risarcimento danni, domanda aumentata a fr.
5’148’629.-- oltre interessi in corso di causa;
L’arbitro
nel lodo del 9 settembre 1996 ha respinto la petizione e ammesso la riconvenzionale
per fr. 657’109.-- oltre interessi;
Ricorrenti
gli attori riconvenzionali, che con ricorso dell’8 ottobre 1996 postulano
l’annullamento del dispositivo n. 2 del querelato lodo, contenente il giudizio
sulla riconvenzionale;
Mentre
gli attori principali con osservazioni del 25 novembre 1996 chiedono la
reiezione del ricorso con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione:
-
- se
deve essere accolto il ricorso per nullità
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Le
parti nel 1988 hanno dato vita ad un progetto di attività economica consistente
nell’edificazione di uno stabile a __________ nel quale collocare un centro di
informatica con almeno 20 terminali attivi, indirizzato ai dichiaranti doganali
e destinato all’allestimento di tutti quei documenti doganali occorrenti per
l’assolvimento delle pratiche di importazione ed esportazione.
Per
disciplinare i ruoli e gli obblighi delle parti, queste hanno sottoscritto una
convenzione in data 27 ottobre 1988 (doc. B), ma all’atto pratico il progetto
non è stato realizzato se non limitatamente all’edificazione dello stabile,
mentre il centro di informatica non è mai divenuto operativo.
B. Gli
attori __________ e __________ avrebbero dovuto, a mente loro, occuparsi della
fornitura delle apparecchiature elettroniche e della gestione del centro
informatico.
In
petizione essi hanno sostenuto che ciò non si sarebbe realizzato in conseguenza
delle inadempienze dei convenuti, ragione per cui hanno chiesto il risarcimento
del danno, consistente in fr. 1’000’000.-- per mancato guadagno sulla fornitura
delle apparecchiature elettroniche e in fr. 20’000.-- al mese durante 5 anni,
così come previsto dalla convenzione doc. B.
C. Tutti
i convenuti nei rispettivi allegati responsivi si sono opposti alla petizione,
negando la propria asserita inadempienza e adducendo invece quella degli
attori.
e __________ avrebbero inoltre subito dei danni in conseguenza del
comportamento degli attori, consistenti in determinate spese da loro assunte in
vista della destinazione dello stabile a centro informatico, nel mancato
introito per la locazione di spazi occupati dalle attrezzature degli attori
nello stabile __________, dalla mancata locazione dello stabile medesimo ai
possibili utenti del centro informatico e dal minor valore dello stabile
medesimo in conseguenza del fatto che esso è stato appositamente concepito come
centro informatico, il tutto per almeno fr. 1’458’729.--, somma richiesta in
via riconvenzionale.
D. In
sede di conclusioni i convenuti __________ e __________ i hanno aumentato a fr.
5’148’629.-- la domanda riconvenzionale.
Le
parti hanno per il resto sostanzialmente confermato le rispettive tesi e
domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel
lodo qui impugnato l’arbitro ha ritenuto che la responsabilità per la mancata
realizzazione del centro informatico sarebbe ascrivibile agli attori, mentre
non vi sarebbe inadempienza da parte dei convenuti, così che la domanda
principale sarebbe da respingere.
Quo
alla riconvenzionale, le pretese ivi formulate sarebbero fondate per
complessivi fr. 2’259’109.-- oltre interessi.
Tuttavia,
avendo gli attori riconvenzionali postulato il risarcimento dell’interesse
positivo all’adempimento della convenzione a suo tempo sottoscritta, dal loro
pregiudizio dovrebbe essere dedotto quanto essi hanno risparmiato dalla mancata
esecuzione della stessa, ed in particolare l’importo di fr. 20’000.-- mensili
che la convenzione poneva a loro carico, per complessivi fr. 1’602’000.-- oltre
interessi.
Dal
che la reiezione della domanda principale e l’accoglimento della riconvenzionale
limitatamente a fr. 657’109.-- oltre interessi.
F. Con
il presente ricorso per nullità gli attori riconvenzionali chiedono
l’annullamento del dispositivo n. 2 del lodo, contenente il giudizio sulla riconvenzionale,
invocando l’art. 36 lit. f CIA.
L’arbitro
avrebbe rettamente quantificato in fr. 2’259’000.-- il pregiudizio subito dai
ricorrenti, ma vi avrebbe arbitrariamente dedotto la somma di fr. 1’602’000.--.
L’obbligo
dei ricorrenti al pagamento in favore degli attori di fr. 20’000.-- al mese
previsto dalla convenzione non sarebbe stato assoluto e dovuto in ogni caso, ma
sarebbe stato previsto solo a titolo di garanzia, alla quale con la
realizzazione del centro informatico verosimilmente non sarebbe stato
necessario ricorrere.
G. Delle
osservazioni 25 novembre 1996 degli attori, nelle quali essi chiedono la
reiezione del ricorso, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Il
ricorso per nullità nei confronti di un lodo arbitrale è un rimedio di diritto
di carattere straordinario che, come la cassazione, è proponibile solo e in
quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno o più motivi previsti
dalla legge (Rep. 1984, pag. 4; II CCA 28 aprile 1993 in re
P./C.; Guldener, Das schweizerische Zivilprozessrecht, pag. 478; Habscheid,
Droit judiciaire privé suisse, pag. 524).
A
questa Camera, per quanto investita del ricorso per nullità ai sensi dell’art.
36 lit. f CIA, compete l’obbligo di vagliare se la decisione querelata sia
inficiata di arbitrio siccome fondato su accertamenti di fatto palesemente in
contrasto con gli atti e le risultanze processuali o perché contenente una
manifesta violazione del diritto o dei termini di equità (Rep. 1985,
pag. 149; Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l’arbitrage, n.
93-95 ad art. 36 CIA; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht,
2. edizione, pag. 345 e segg.).
A
queste tre forme di arbitrio previste dal Concordato sull’arbitrato trova
applicazione la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale circa l’art. 4
Cost., secondo la quale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una
norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso, o quando contrasta in modo
intollerabile con il sentimento di giustizia e dell’equità (DTF 115 II
103, 105 Ib 436, 103 Ia 359; II CCA 7 giugno 1996 in re M. e llcc./B. e llcc.).
Stanti
queste premesse, il solo fatto che esista una soluzione alternativa preferibile
a quella adottata esclude la censura di arbitrio (Wehrli, Rechtsprechung
zum Schweizerischen Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit, pag. 36). In
questo caso l’autorità investita di un ricorso per nullità non può distanziarsi
dalla decisione querelata a meno che la stessa appaia insostenibile, in
evidente contraddizione con la motivazione fattuale o svestita di una motivazione
oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 Ia 114, 119 Ia 117, 119 Ia
32; II CCA 20 luglio 1994 in re Consorzio C./G.M. SA, 25 agosto 1992 in
re G./D. e llcc.; cfr. anche l’art. 3 cpv. 3 del Decreto Legislativo di
applicazione del concordato intercantonale del 17 febbraio 1991 che dichiara
applicabili le norme relative al ricorso per cassazione civile).
- Se
poi, come nella specie, le parti hanno conferito all’arbitro il mandato di
decidere in termini di equità, le possibilità di impugnare con successo il lodo
così pronunciato si riducono ulteriormente.
L’arbitro
può infatti validamente far capo a criteri equitativi secondo il suo libero
apprezzamento, e può di conseguenza addirittura derogare al diritto positivo
laddove il rigoroso rispetto del medesimo porterebbe ad una soluzione ritenuta
iniqua (II CCA 9 maggio 1988 in re U./G.).
La
manifesta violazione dei termini di equità è in altri termini un motivo di
nullità di applicazione estremamente restrittiva, che è data solo qualora il
lodo urti in maniera insostenibile il sentimento di giustizia (DTF 107 Ib
66 e 67, consid. 2c).
-
Il
ridotto potere di cognizione dell’Autorità di ricorso comporta per il
ricorrente un corrispondente onere di allegazione e motivazione della propria
impugnativa: non diversamente che in un ricorso di diritto pubblico (o un
ricorso per cassazione ex art. 327 e segg. CPC) il ricorrente non può limitarsi
alla generica affermazione dell’arbitrarietà della decisione impugnata, ma è
piuttosto è astretto, pena l’irricevibilità del gravame, alla dimostrazione con
un’argomentazione precisa del fatto che la decisione impugnata si fonda su
un’applicazione arbitraria della legge o, in concreto, dei termini di equità (DTF
120 Ia 373, 119 Ia 117).
-
Nel
caso di specie i ricorrenti ravvisano siffatta violazione nel computo in favore
degli attori sul totale del danno degli importi mensili previsti ai punti 3 e 4
della convenzione del 27 ottobre 1988 (doc. B), così come stabilito
dall’arbitro al considerando 14 del lodo impugnato.
Essi
non contestano il principio secondo cui nel computo dell’interesse positivo va
considerato il risparmio che la parte effettua per non dovere fornire la
propria prestazione contrattuale (ricorso, pag. 4), ma ritengono che nel caso
specifico l’arbitro abbia tenuto conto di importi che non costituivano la
prestazione contrattuale degli attori, ma unicamente una garanzia.
Tuttavia,
l’attenta lettura delle argomentazioni degli attori rivela che esse sono di
evidente natura appellatoria, dal momento che in sostanza è unicamente
contestata l’interpretazione sfavorevole agli attori data dall’arbitro a quelle
clausole contrattuali, mentre non è dato di sapere per quale motivo -a
prescindere dalle apodittiche affermazioni dei ricorrenti medesimi e dalla loro
soggettiva ma irrilevante insoddisfazione per il risultato- tale
interpretazione sarebbe arbitraria, o condurrebbe a conclusioni manifestamente
in urto con il sentimento di equità.
In
altre parole, anche volendo conferire eguale (o perfino maggiore) attendibilità
all’interpretazione della convenzione fatta dai ricorrenti rispetto a quella
dell’arbitro, non si potrebbe ancora per questo solo motivo concludere per
l’insostenibilità della tesi dell’arbitro a fronte del testo della convenzione
medesima che esplicitamente prevede pagamenti in favore degli attori alle
clausole 3 e 4.
L’arbitro
partendo dalla propria interpretazione della natura di quelle clausole ha poi
costruito dei conteggi basandosi su ipotesi relative al presumibile
funzionamento del centro informatico nel corso dei primi anni.
Tali
conteggi sono all’atto pratico rimasti incontestati, di modo che, una volta
ancora, non è possibile capire per quale motivo il lodo impugnato risulterebbe
arbitrario, oppure sarebbe stato violato in maniera grave il sentimento di
equità.
Non
potendosi ravvisare gli estremi dell’arbitrio nell’interpretazione fatta
dall’arbitro alla luce delle argomentazioni dei ricorrenti, ne deve conseguire
la reiezione del ricorso, ai limiti della ricevibilità in conseguenza della sua
natura manifestamente appellatoria.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza dei ricorrenti.
Per i quali motivi,
Richiamati l’art. 36 CIA e per le spese
gli art. 147 e segg. CPC e la LTG
dichiara e pronuncia
I. Il
ricorso per nullità 8 ottobre 1996 di __________ e __________ è respinto.
II. Le
spese e la tassa di giustizia, consistenti in:
a)
la tassa di giustizia fr. 6’950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 7’000.--
già
anticipati dai ricorrenti, restano a loro carico.
I
ricorrenti, in solido, rifonderanno agli attori complessivi fr. 10’000.-- a
titolo di ripetibili.
III. Intimazione a: -
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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