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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.171
Data decisione, Autorità:
14.11.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00171
Lugano
14 novembre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa civile appellabile OA.95.2 (inc. no. 1936/95) della Pretura del Distretto di Vallemaggia, promossa
con petizione 10 gennaio 1995 da
__________ patr. Dall'avv. __________
Contro
__________ patr. Dallo studio legale __________
con cui
l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10'000.--
oltre interessi a titolo di minor valore della cosa venduta, domanda aumentata
a fr. 13'632.-- oltre interessi in corso di causa;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 4 settembre 1996 ha respinto;
Appellante
l'attrice, che con atto di appello del 19 settembre 1996 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso ammettere la petizione per fr. 13'632.-- oltre
interessi;
Mentre
la convenuta con osservazioni del 24 ottobre 1996 chiede la reiezione
dell'appello con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
se deve essere accolto l'appello
-
tassa di giustizia e ripetibili.
Ritenuto
in fatto
A. L'attrice
il 5 maggio 1989 ha acquistato dalla convenuta il fondo n__________ di
__________, sul quale era in costruzione una casa unifamiliare.
Ritenendo
l'esistenza di un difetto occulto, consistente nel cattivo funzionamento del
caminetto del soggiorno, l'attrice con la petizione ha chiesto la condanna
della venditrice alla rifusione del minor valore dell'immobile, stimato in fr.
10'000.-- oltre interessi.
B. Nella
risposta del 6 marzo 1995 la convenuta si è opposta alla petizione.
Dopo
qualche mese dall'acquisto della casa l'attrice espresse qualche perplessità
circa il funzionamento del camino, ma il problema fu risolto per mezzo della
sostituzione del camignolo, opera pagata dalla convenuta.
Dopo
di allora, nessuna obiezione fu sollevata per quasi 4 anni, così che le
lamentele dell'attrice sarebbero irrimediabilmente tardive.
La
convenuta ha comunque contestato sia l'esistenza del preteso difetto, che
l'ammontare del minor valore della casa venduta.
C. L'attrice
in corso di causa ha aumentato la propria pretesa a fr. 13'632.-- oltre
interessi.
Le
parti hanno per il resto mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando
nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Il
Pretore nel giudizio impugnato, ritenuta l'esistenza tra le parti di un
contratto di compravendita immobiliare, ha accertato la difettosità del
caminetto in questione.
Egli
ha nondimeno respinto la petizione, non essendoci in atti la prova di una
tempestiva notifica dei difetti da parte dell'attrice dopo la sostituzione del
comignolo, avvenuta ancora nell'inverno 1990/1991. convenuta,
E. Con
l'appello l'attrice chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di
condannare la convenuta al pagamento di fr. 13'632.-- oltre interessi.
Stante
la natura occulta del difetto al camino, non vi sarebbe alcun obbligo di
verifica a carico del compratore, il quale dovrebbe unicamente segnalare il difetto
non appena lo scopre.
Sarebbe
perciò irrilevante il fatto che il difetto si sia manifestato nell'inverno
1991/1992 oppure in quello successivo, dovendosi comunque ammettere che
l'acquirente l'ha segnalato alla venditrice subito dopo averlo constatato, il
che sarebbe in concreto avvenuto non appena il signor __________ spiegò le
possibili cause dei difetti del camino.
Quand'anche
la notifica fosse stata tardiva, la petizione sarebbe comunque da accogliere in
conseguenza della cattiva fede del costruttore, che avrebbe scientemente
dissimulato il difetto.
F. Nelle
osservazioni del 24 ottobre 1996 la convenuta postula la reiezione del gravame
sulla scorta di considerazioni che, se del caso, verranno riprese nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto
- A
questo stadio della causa non vi è più contestazione sul fatto che il camino
della casa venduta dalla convenuta all'attrice era gravato da difetti che ne
compromettevano il regolare funzionamento, e che esso non ha funzionato correttamente
nemmeno dopo l'intervento della convenuta che, a seguito delle lamentele
dell'attrice, ha provveduto alla sostituzione del comignolo.
Le
parti e il Pretore ritengono che il punto focale della fattispecie posta a
giudizio risieda nella questione a sapere se vi sia stata una tempestiva
notifica del difetto di funzionamento constatato dopo il predetto intervento di
riparazione.
La
questione si pone in realtà in termini differenti.
-
Va
infatti in primo luogo constatato che le parti, stante il cattivo funzionamento
del camino della casa venduta, derogando alla norma dispositiva di cui all'art.
205 CO si sono accordate per l'eliminazione del difetto mediante riparazione, i
cui costi sono stati assunti dalla convenuta (cfr. risposta, punto 2, pag. 2).
-
Nonostante
la riparazione, il camino in questione non ha iniziato a funzionare
correttamente.
Il
perito __________ è stato assai esplicito nell'individuare la causa di questa
situazione: così come è stato costruito il camino non può funzionare già solo
perché la canna fumaria, sottodimensionata, non è in alcun modo adeguata alle
dimensioni del caminetto e, di riflesso, dei locali della casa.
In
queste circostanze, è pacifico che l'intervento di riparazione messo in atto
dalla convenuta non aveva alcuna possibilità di successo. Non si è perciò
verificata la situazione in cui un difetto è stato eliminato ed in seguito ne è
apparso un altro, ma al contrario quella in cui chi era tenuto a prestare
garanzia non è riuscito ad eliminare il difetto originariamente notificatogli.
- La
conseguenza, dal profilo giuridico della situazione fin qui descritta è che non
si può ammettere la perenzione dei diritti dell'attrice in conseguenza dell'asserita
tardività della notifica del difetto riscontrato ancora dopo la sostituzione
del comignolo, mentre deve essere ritenuta l'inadempienza della convenuta del
proprio obbligo di riparare correttamente il camino della casa da lei venduta.
Non
si vede infatti, già solo dal profilo della buona fede, come possa essere
tutelabile l'atteggiamento di quella parte che dapprima promette la riparazione
gratuita ed in seguito, non riuscendoci, eccepisce la tardività della denuncia
della di lui inadempienza (in tal senso: II CCA 12 settembre 1995 in re
C. srl/A. & G. snc, 29 dicembre 1994 in re W./G.).
Ne
consegue perciò che, stante l'inadempienza della convenuta nell'effettuazione
della riparazione gratuita e il suo rifiuto a procedere ad ulteriori interventi
(esplicito il doc. E), l'attrice poteva legittimamente postulare in
sostituzione di tale prestazione l'aggiudicazione del minor valore dell'oggetto
venduto (analogo per il contratto di appalto: II CCA 22 aprile 1994 in
re C./F. SA, 20 luglio 1992 in re S./R. SA).
- Per
costante giurisprudenza, la cosiddetta actio quanti minoris va affrontata, per
quanto è della determinazione del minor valore, in base al metodo del calcolo
relativo, secondo cui la relazione tra il prezzo ridotto e quello convenuto
corrisponde alla relazione tra il valore oggettivo della cosa difettosa ed il
suo valore senza difetti (DTF 111 II 163, 88 II 414; II CCA 22
ottobre 1996 in re B./V., 28 aprile 1995 in re L. AG/K. e llcc.; Giger, Berner
Kommentar, n. 17 e segg. ad art. 205 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n.
7 e segg. ad art. 205 CO).
In
questo ambito si presume però, salvo prova contraria, che il prezzo convenuto
corrisponda al valore oggettivo della cosa, e in mancanza di indizi in senso
contrario si può altresì presumere che il minor valore corrisponda al costo
della riparazione (DTF 117 II 550; Rep. 1982, pag. 388; II CCA
27 novembre 1993 in re H. SA/G.).
- Nel
caso di specie, fatte salve le del tutto generiche e perciò inconferenti
contestazioni della convenuta (risposta, pag. 4; conclusioni, pag. 6 e 7;
osservazioni all'appello, pag. 8), nessun elemento in atti depone contro le due
suddette presunzioni. E' del resto normale che nel caso di una costruzione
nuova tali presunzioni rispondano di regola all'effettiva situazione (cfr.
invece per una casa di vecchia costruzione: II CCA 13 febbraio 1995 in
re N./R.).
Ne
consegue che la pretesa dell'attrice, confortata dalle univoche e
sufficientemente attendibili risultanze peritali (cfr. risposta a domanda 2),
può trovare accoglienza per il costo di riparazione, quantificato in fr. 12'800.--
più IVA al 6,5%, il tutto per fr. 13'632.--.
Gli
interessi al 5% su tale somma possono decorrere, come richiesto, dal 10 gennaio
1995, data di inoltro della petizione.
Ne
segue l'accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza della
convenuta (art. 148 CPC).
Nella
commisurazione delle ripetibili di appello si tiene tuttavia conto, quale
fattore di riduzione, che l'accoglimento del gravame è avvenuto in base a
considerazioni del tutto differenti da quelle in esso sollevate.
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello
19 settembre 1996 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 4 settembre 1996 della Pretura del Distretto di Vallemaggia
viene così riformata:
- La petizione è accolta.
__________,
__________, è condannata a pagare a __________, __________ fr. 13'632.-- oltre
interessi al 5% dal 10 gennaio 1995.
- La
tassa di giustizia di fr. 600.-- e le spese, da anticipare dall'attrice, sono a
carico della convenuta, che rifonderà all'attrice fr. 1'200.-- per ripetibili.
II. Le
spese della procedura d'appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 330.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 350.--
già
anticipati dall'attrice, sono a carico della convenuta, che rifonderà
all'attrice fr. 400.-- per ripetibili d'appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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