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Numero d'incarto:
12.1996.162
Data decisione, Autorità:
13.12.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00162
Lugano
13 dicembre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.94.01070 della Pretura del distretto di
Lugano, Sezione 3 promossa con petizione 19 maggio 1993 da
patr.
dall’avv. __________
Contro
tutti
patr. dall’ avv. __________
con cui l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti
al pagamento di fr. 11'100.- oltre accessori a titolo di onorario
dell'architetto;
domanda che il Pretore, con sentenza 31 luglio 1996,
ha respinto.
Appellante l'attore il quale, con atto di appello 20
settembre 1996, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
accogliere la petizione;
mentre i convenuti con osservazioni 24 ottobre 1996
chiedono la reiezione del gravame.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Considerato
in
fatto ed in diritto
- Nel corso del mese di novembre 1990 l'attore ha
allestito un progetto di massima per l'edificazione di due case d'abitazione
sul mappale no. __________di _________ e di proprietà dei convenuti.
L'attore,
dopo aver richiamato invano il saldo della fattura emessa in data 22 gennaio
1993 per le prestazioni d'architetto effettuate, con petizione 19 maggio 1993
ha postulato la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 11'100.- oltre
accessori.
-
I
convenuti resistono alla petizione sostenendo in sostanza di non aver mai
conferito all'attore l'incarico di allestire un progetto di massima, bensì di
aver richiesto una semplice quantificazione indicativa dei costi di
un’eventuale edificazione. L'attore invece avrebbe proceduto di sua iniziativa
all'allestimento di un plastico e di una bozza di progetto assumendosi il
rischio delle relative spese. È pure contestata l'ammissibilità del
litisconsorzio facoltativo nonché il rapporto di debitori solidali tra i
coniugi.
-
L'attore,
dal canto suo, ribadisce in replica di avere ricevuto l'incarico di elaborare
un progetto di massima e che gli accordi intercorsi tra le parti raffiguravano
gli estremi del contratto d'appalto. I convenuti sarebbero receduti dal
contratto e quindi tenuti giusta l'art. 377 CO ad indennizzarlo per il lavoro
eseguito poiché non avrebbero provato che fosse stato concluso un contratto a
titolo gratuito. L'attore osserva inoltre che per prestazioni fornite da un
professionista qualificato vige la presunzione dell'obbligo di retribuzione.
-
Con
sentenza 31 luglio 1996 il Pretore ha respinto integralmente la petizione.
In
sostanza il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'attore non ha provato di
avere ricevuto un mandato di progettazione nei termini pretesi. I piani
allestiti non rientrerebbero nel concetto di studio tecnico che, secondo
giurisprudenza, darebbe diritto ad una remunerazione. Essi costituirebbero
invece dei lavori preparatori che rientrerebbero nei costi generali legati ad ogni
attività commerciale. A mente del Pretore il plastico sarebbe stato allestito
dall'attore, di sua iniziativa, allo scopo di convincere più efficacemente i
potenziali clienti e non darebbe quindi diritto ad alcuna retribuzione.
- Con
atto di appello 20 settembre 1996 l'attore chiede la riforma del giudizio
pretorile.
Sostanzialmente
egli ribadisce che l'incarico, in consi-derazione delle informazioni
dettagliate e dei desideri espressi dai convenuti, non si limitava ad una stima
approssimativa dei costi, ma riguardava l'allestimento di un progetto di
massima. Tra le parti sarebbe quindi stato concluso un contratto di architetto.
Secondo
l'appellante vi sarebbe responsabilità solidale dei coniugi giusta l'art. 166
cpv. 2 CCS. Le comunioni coniugali potrebbero inoltre essere convenute in
giudizio in litisconsorzio facoltativo, trattandosi di una pretesa derivante da
un atto giuridico comune ai sensi dell'art. 42 CPC.
Con
osservazioni 24 ottobre 1996 gli appellati sosten-gono di non avere mai
conferito all'appellante l'incarico di allestire un progetto di massima, bensì
di avergli chiesto di formulare delle proposte ed, in particolare, di abbozzare
un preventivo nelle grandi cifre per una costruzione avente la superficie di
cui al doc. A. L'appellante avrebbe elaborato il progetto di massima ed il
modello in sagex di sua iniziativa e dunque a sue spese.
Gli
appellati contestano inoltre la responsabilità solidale dei coniugi, non avendo
le mogli agito in rappresen-tanza dei rispettivi mariti. Non potrebbe nemmeno
esservi un litisconsorzio facoltativo, poiché da parte dei convenuti non vi è
stato un conferimento comune di un incarico del tipo preteso dall'appellante.
- L'incarico
di eseguire dei progetti senza impegno da parte del committente non implica, di
per sé, la gratuità delle prestazioni fornite dall'architetto, ma unicamente la
libertà del committente di utilizzare o meno i progetti e, in caso di
esecuzione degli stessi, di conferire la direzione lavori ad altra persona (Schaumann,
Rechtsprechung zum Architektenrecht, Friborgo 1989, pag. 66, nota 125; DTF
64 II 9 anche in Rep. 1939, pag. 16).
La
questione di sapere se la progettazione comporti o meno la gratuità della
prestazione, deve essere risolta innanzitutto secondo il principio della buona
fede nei rapporti commerciali (Rep. 1939, pag. 16 segg.; Rep.
1987, pag. 211; II CCA 26 agosto 1994 in re G./M. SA, pag. 5).
Colui
che intende farsi assegnare l'esecuzione di un'opera, assume il rischio di
sostenere inutilmente le spese di promozione e di elaborazione dell'offerta. Il
committente può essere tenuto al pagamento delle spese di progettazione
relative all'offerta quando siano di non indifferente portata tecnica e non
possano, in base al principio della buona fede nei rapporti commerciali, essere
ritenute semplici informazioni illustranti l'offerta (Rep. 1987, pag.
211).
Il
Tribunale federale ha di recente confermato tale giurisprudenza affermando che,
salvo accordi contrari, i costi delle trattative preliminari devono essere
assunti dall'appaltatore, anche se non gli vengono assegnati i successivi
lavori. Tuttavia colui che nell'ambito delle trattative destinate alla
conclusione del contratto d'appalto totale, chiede all'appaltatore uno studio
preliminare che va ben oltre i lavori necessari ad allestire una semplice
offerta per stabilire il costo dell'opera preventivata, non può sottrarsi
all'obbligo di remunerare l'appaltatore sostenendo di non aver poi accettato
l'offerta globale (DTF 119 II 41; II CCA 26 agosto 1994 in re
G./M. SA, pag. 5).
- Nel
caso in esame, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, è fuori
dubbio che il progetto di massima (doc. M) ed il modello in sagex (doc. I)
allestiti dall'appellante costituiscano già uno studio preliminare di una certa
portata tecnica ed abbiano quindi raggiunto uno stadio tale da escludere, sulla
base del principio della buona fede nei rapporti commerciali, la tesi della
gratuità stabilita dalla succitata giurisprudenza.
Vi
è però da esaminare se l'appellante abbia effettuato di sua iniziativa più di
quanto richiesto dagli appellati, al fine di agevolare la fase di acquisizione,
oppure se il progetto allestito corrispondeva effettivamente al tenore degli
accordi intercorsi tra le parti. A tal proposito va ricordato che l'onere
della prova circa l'ottenimento di un incarico di progettazione a titolo
oneroso incombe all'architetto (Schaumann, Rechtsprechung zum Architektenrecht,
2ª ed., Friborgo 1989, pag. 19, no. 41; Baurecht, 4/92, pag. 93, no. 153 a).
Nella
prima ipotesi l'architetto sarebbe tenuto a sopportare le spese per i lavori
spontaneamente effettuati nella speranza di favorire l'attribuzione definitiva
dell'incarico di progettazione. In tal caso l'operato dell'appellante andrebbe
quindi trattato alla stessa stregua di un'attività preliminare di natura
promozionale senza diritto a retribuzione alcuna.
Seguendo
la seconda ipotesi gli appellati sarebbero invece tenuti a pagare
all'architetto il progetto di massima ed il plastico. Questi ultimi infatti,
come visto sopra, pur non risultando dalle emergenze istruttorie la pattuizione
di un compenso, sono di una portata tale da non poter essere considerati
prestazioni a titolo gratuito.
- Orbene,
gli appellati in sede di interrogatorio formale hanno tutti confermato -senza
la minima contraddizione- di non aver richiesto all'appellante di allestire un
progetto di massima, bensì una valutazione dei costi di edificazione in base
alle esigenze espresse (doc. A), nonché uno schizzo per rendersi conto dello
stile di lavoro adottato dall'architetto (cfr. verbale interrogatorio formale
__________, ad 4.5 e 4.6; __________, ad 3.3; __________, ad 4.4 e 4.5;
__________, ad 3.3).
Gli
appellati hanno altresì affermato di non sapere come l'appellante lavorasse,
non avendo quest'ultimo presentato alcun suo progetto precedente (verbale
interrogatorio formale __________, ad 4.6), nonché di avere contattato, sulla
base dei desiderata contenuti nel doc. A, più architetti (verbale
interrogatorio formale __________, ad. 3.3). Risulta pertanto alquanto
inverosimile la tesi secondo la quale gli appellati avrebbero incaricato, oltre
ad altri architetti interpellati, un architetto a loro professionalmente
sconosciuto, di allestire un progetto di massima con i costi che esso
comportava. Dal doc. F si evince piuttosto che l'appellante li aveva
rassicurati circa i costi preliminari, lasciando intendere che essi sarebbero
stati a suo carico.
Si
può quindi dedurne, conformemente al principio della buona fede nei rapporti
commerciali, che l'appellante abbia di sua iniziativa oltrepassato il dispendio
lavorativo necessario per l'allestimento di una valutazione dei costi e di uno
schizzo, così come richiesti dagli appellati, nella speranza di agevolare e
promuovere il conferimento dell'incarico di progettazione, assumendosene le
relative spese.
Da
ultimo e a titolo abbondanziale va osservato, con il Pretore, che il fatto che
l'appellante abbia atteso quasi due anni dalla lettera 11 febbraio 1991 (doc.
C), con la quale gli appellati gli hanno restituito le bozze di progetto, prima
di fatturare le sue prestazioni (doc. D), costituisce un ulteriore indizio in
tal senso.
In
ogni caso, anche indipendentemente dagli indizi contrari, non è provato agli
atti di causa che i convenuti abbiano conferito all’architetto l’incarico di
preparare ed allestire quelle prestazioni per le quali egli ne postula ora il
pagamento.
- Considerato
che l'azione è materialmente infondata si rende superfluo l'esame delle
eccezioni riguardanti l'ammissibilità del litisconsorzio facoltativo, nonché la
qualificazione dei coniugi quali debitori solidali.
Ne
consegue la reiezione del gravame con tassa di giustizia, spese e ripetibili
che seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati, per le spese, l’art. 148 CPC
e la TG
dichiara e pronuncia
-
L'appello
20 settembre 1996 di __________ è respinto.
-
Le spese della procedura d'appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.-
b)
spese fr. 50.-
Totale fr. 450.-
già
anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere
agli appellati fr. 500.- per ripetibili di appello.
- Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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