AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.157
Data decisione, Autorità:
21.03.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00157
Lugano
21 marzo 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa -inc. no. 12'543
della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con petizione 28 luglio
1994 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto
al pagamento di fr. 209’213.80 oltre interessi (a titolo di risarcimento danni
e torto morale);
domanda avversata dal convenuto che ha postulato
l’integrale reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 20 agosto
1996 ha accolto limitatamente a fr. 19’606.90;
appellante la parte convenuta con atto di appello 12
settembre 1996, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che
la petizione sia integralmente respinta, protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi;
mentre l’attore con osservazioni 17 ottobre 1996 ha
postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Il 3 agosto 1991
__________ è scivolato sull’uscio del suo esercizio pubblico -un bar con
pasticceria a __________ - cadendo in torsione: egli ha sentito un forte dolore
al ginocchio ed alla coscia sinistra. Come risulterà solo molto più tardi, si
trattava della rottura del tendine del muscolo quadricipite, lesione che
necessitava un trattamento chirurgico.
B. In assenza del
proprio medico di famiglia dr. __________, __________ si è immediatamente
recato al pronto soccorso dell’Ospedale __________, dove venne visitato dal
medico assistente dr. __________: effettuata una radiografia che escludeva
fratture ossee, quest’ultima gli somministrò degli antidolorifici e lo congedò
con una prognosi di 6 giorni di riposo, diagnosticando una semplice contusione
al ginocchio.
Perdurando i dolori ed
essendo impossibilitato a camminare normalmente, l’8 agosto egli si ripresentò
al pronto soccorso: in quest’occasione venne visitato dal capo-clinica dr.
__________, il quale tuttavia non si distanziò dalla precedente diagnosi,
limitandosi a prescrivergli, oltre ad alcuni medicamenti, un ulteriore periodo
di riposo.
La situazione non essendo
migliorata, il 13 agosto __________ si recò dal suo medico di famiglia, nel
frattempo rientrato dalle vacanze: questi constatò una lesione tendino-muscolare,
per cui prese immediatamente contatto con l’Ospedale __________ per effettuare
una sonografia, che venne eseguita l’indomani dal radiologo dr. __________: la
stessa evidenziò una rottura del muscolo del vasto laterale, lesione che non
necessitava di un intervento chirurgico.
Preso atto del referto sonografico,
il dott. _________ chiese tuttavia al primario dell’Ospedale __________ dr.
__________ di esaminare eventualmente l’opportunità o meno di un intervento
chirurgico di ricostruzione: nella sua visita del 21 agosto il primario si
accorse che la lesione era più grave di quanto era sembrato dalla sonografia,
diagnosticando la rottura del tendine del muscolo quadricipite: egli spiegò
quindi al paziente che si imponeva un intervento chirurgico, da effettuarsi al
più presto.
__________, amareggiato e
deluso dal personale dell’Ospedale __________, prima di dare il suo consenso
all’operazione decise tuttavia di sottoporsi ad un secondo parere
specialistico. Su consiglio del suo medico di famiglia, egli si rivolse perciò
al dr. __________, il quale il 5 settembre decise di sottoporlo ad una
risonanza magnetica: ritenendo che la rottura del quadricipite fosse limitata a
1/3 circa del suo volume, il medico gli sconsigliò l’intervento chirurgico,
optando per contro per una terapia funzionale di tipo conservativo, combinata
con sedute di fisioterapia.
C. Solo nel corso
dell’estate 1992, allorché egli venne inviato dal suo medico di famiglia presso
l’Ospedale __________ per ulteriori esami, fu chiaro che la lesione del tendine
era pressoché totale e che un intervento chirurgico riparatorio non era oramai
più possibile (doc. A1).
__________, a seguito
dell’infortunio, ha perso parecchia mobilità alla gamba sinistra, ha difficoltà
a salire e scendere le scale; egli ha dovuto abbandonare la sua attività
lucrativa quale pasticciere, essendo impossibilitato a stare in piedi a lungo
(doc. V) e recentemente gli è stata riconosciuta una rendita AI nella misura
del 50% (doc. L1).
D. Con petizione 28
luglio 1994 __________ ha chiesto la condanna dell’__________ -cui l’Ospedale
__________ appartiene- al pagamento di
fr. 209’213.80 oltre interessi.
L’attore rimprovera al
personale dell’Ospedale _______tutta una serie di errori terapeutici, da parte
della dr. __________ e del dr. __________ per aver diagnosticato una semplice
contusione, da parte del dr. __________ per aver riscontrato solo una lesione
del vasto laterale, come pure da parte del primario dr. __________: ammesso, ma
non concesso, che quest’ultimo abbia effettivamente consigliato di operare, era
infatti giustificato che l’attore in una tale situazione, viste anche le
vicissitudini da lui subite presso l’ospedale, si rivolgesse ad un altro
specialista per un secondo parere; a suo dire, in ogni caso, a quel momento un
intervento chirurgico di ricostruzione ormai non sarebbe più stato efficace. Il
danno di cui l’attore chiede pertanto il risarcimento viene così quantificato:
fr. 100’000.- per la diminuzione del suo reddito futuro in conseguenza
dell’impossibilità di continuare l’attività di pasticciere e di gerente di bar,
fr. 50’000.- per aver dovuto vendere l’esercizio pubblico al di sotto del suo
prezzo reale, fr. 5’000.- per le spese mediche e di viaggio, fr. 4’213.80 per
le spese legali precedenti l’inoltro della presente causa, nonché fr. 50’000.-
quale indennità per torto morale, fermo restando infine che al giudice veniva
lasciata la valutazione circa il riconoscimento di un ulteriore importo per
l’eventuale peggioramento della situazione in futuro.
E. Con risposta 19
ottobre 1994 il convenuto ha postulato l’integrale reiezione della petizione,
protestando spese e ripetibili.
Egli afferma
preliminarmente che l’azione qui in esame sarebbe perenta, siccome introdotta
oltre i 6 mesi dal rifiuto della sua assicurazione RC al risarcimento; le
presunte violazioni dell’arte medica commesse dal personale dell’ospedale non
potevano comunque essere considerate gravi ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LResp,
il che escludeva pure una sua responsabilità. In ogni caso i presunti, ma contestati,
errori commessi dagli assistenti e dal capo-clinica erano stati sanati nel
momento in cui il primario dr. __________ aveva infine fornito una diagnosi
corretta: a quel momento, infatti, un intervento chirurgico era ancora
possibile e sicuramente destinato a buon esito; il fatto che l’attore abbia
invece voluto rivolgersi ad un altro specialista, il quale violando le regole
dell’arte gli aveva consigliato di non farsi operare, consiglio che il paziente
ha puntualmente fatto proprio, è inoltre una circostanza tale da rompere
l’eventuale nesso causale tra le presunte violazioni commesse nell’ospedale ed
il danno intervenuto.
Quanto alle singole posizioni di danno, il convenuto esclude in via abbondanziale
che un’invalidità generale del 18% possa comportare un’incapacità di guadagno
apprezzabile, la stessa essendo per altro compensata dal riconoscimento di
eventuali rendite AI; nega la necessità della vendita dell’esercizio pubblico e
la perdita a seguito della sua alienazione e infine osserva che l’indennità
richiesta per torto morale era palesemente eccessiva.
F. In replica e in
duplica, come pure in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente
riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative, contestando
quelle di controparte.
G. Con sentenza 20
agosto 1996 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato
il convenuto al pagamento di fr. 19’606.90.
Il giudice di prime cure,
dopo aver respinto l’eccezione di perenzione sollevata dal convenuto, ha
precisato che l’esigenza di una violazione grave delle norme dell’arte medica,
prevista dall’art. 7 cpv. 2 LResp, sia stata relativizzata dalla più recente
giurisprudenza. Nel caso di specie era a suo giudizio chiaro che al convenuto
potesse essere rimproverato un errore dell’arte medica e ciò in un primo luogo
per l’errata diagnosi e terapia prescritta non tanto dai medici assistenti
bensì dal capo-clinica dr. __________ e successivamente per l’incompleta
informazione che il primario dr. __________ avrebbe dato al paziente
(segnatamente per quanto riguardava l’urgenza dell’intervento chirurgico e le
conseguenze in caso di sua assenza); l’errata diagnosi da parte del dr.
__________, seppur causale, non era comunque tale da comportare un’interruzione
del nesso di causalità, mentre d’altro canto nessuna responsabilità poteva
essere attribuita all’attore per aver deciso di non sottoporsi all’intervento
chirurgico, siccome confortato dal parere del dr. __________, scosso dalle
vicissitudini avute nell’Ospedale _________ e non debitamente informato dal
primario. Ciò premesso, la responsabilità per l’infortunio doveva essere
attribuita per 1/2 a carico del convenuto e per 1/2 a carico del dr.
__________.
Quanto alle singole
posizioni di danno, il giudice ha respinto quella per la presunta diminuzione
di reddito, quella per la perdita a seguito della vendita dell’esercizio
pubblico, come pure quella per un eventuale futuro peggioramento della
situazione; egli ha tuttavia riconosciuto quella di fr. 5’000.-, seppur non
documentata, per le spese mediche e di viaggio, nonché quella di fr. 4’213.80
per le spese legali preprocessuali; a ciò andava aggiunta un’indennità di fr.
30’000.- per torto morale, il che, tenuto conto della responsabilità del 50% a
carico del convenuto, comportava la sua condanna al pagamento di complessivi
fr. 19’606.90.
H. Con appello 12
settembre 1996 il convenuto chiede la riforma del querelato giudizio nel senso
che la petizione sia integralmente respinta, protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi.
L’appellante contesta di
essere responsabile, sia pure parzialmente, del danno patito dall’attore: a suo
dire, la rottura del tendine del quadricipite sarebbe innanzitutto una lesione
talmente rara e talmente difficile da diagnosticare per cui il suo mancato
tempestivo riconoscimento da parte dei medici dell’ospedale non poteva
configurare una violazione grave dell’arte medica e con ciò innescare un sua
responsabilità ex art. 7 cpv. 2 LResp. Oltre a ciò, era evidente che gli
eventuali errori commessi in precedenza erano stati sanati dalla diagnosi del
primario dr. __________, il quale inoltre aveva chiaramente informato il
paziente circa la necessità dell’intervento chirurgico; il fatto che il dr.
__________ abbia poi dato un secondo parere (errato) e che il paziente abbia
perciò rinunciato all’operazione consigliata, era in ogni caso tale da
interrompere il nesso causale tra l’infortunio e l’asserita errata diagnosi
iniziale.
In via del tutto abbondanziale,
il risarcimento per le spese mediche e di viaggio non poteva essere
riconosciuto, in quanto le stesse non erano state minimamente documentate;
mentre l’indennità per torto morale riconosciuta in prima sede risultava
decisamente sproporzionata per raffronto alla (relativa) sofferenza patita
dall’attore.
I. Delle osservazioni
17 ottobre 1996 della parte attrice con cui si postula la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
- È a ragione che
l’appellante contesta l’accertamento pretorile secondo cui il primario dr.
__________ non avrebbe debitamente informato il paziente, in particolare non
essendo stato provato dal convenuto -cui incombeva l’onere della prova- che il
medico avesse spiegato la necessità dell’intervento chirurgico e le conseguenze
in caso di una sua assenza.
Che il primario abbia
proposto l’effettuazione di un intervento chirurgico è stato da un lato provato
dai documenti versati agli atti e meglio dal certificato medico 26.8.1991 del
dr. __________ (allegato sub doc. D1) e dalla lettera 5.9.1991 del dr.
__________ al dr. __________ (cfr. la documentazione richiamata presso
quest’ultimo) e dall’altro dalle testimonianze: così, in particolare, il teste
dr. __________ ricorda come l’attore ebbe a riferirgli che “il medico visitò
nuovamente il paziente giungendo alla conclusione che si doveva operare”
(verbale p. 6), mentre lo stesso dr. __________, oltre ad aver indicato la
necessità dell’intervento nella cartella clinica dell’attore (cfr. doc. A p.
2), in sede testimoniale ha confermato che “in questa visita ho riscontrato il
tipico reperto della rottura del tendine del muscolo quadricipite del femore
della gamba sinistra: ho detto ciò al paziente durante la mia visita” (verbale
p. 9). Quanto alla necessità dell’intervento ed all’urgenza dello stesso, è
risultato che durante quella visita egli ebbe modo di informare l’attore “sulle
conseguenze terapeutiche: ho cioè detto al signor __________ che era necessario
operare e che non si doveva attendere a lungo ... avevo spiegato al signor
__________ che il tendine era rotto e che bisognava operare” (verbale p. 9).
Per rimettere un po’ di
ordine, è perciò pacifico che vi sia stato un errore di diagnosi -e con ciò di
terapia- da parte dell’assistente dr. __________, del capo-clinica dr.
__________ e del radiologo dr.
__________ (perizia p. 24 e 28); è però altrettanto vero che la situazione è
stata in seguito ripristinata dalla corretta diagnosi fornita dal primario dr.
__________ (perizia p. 24; cfr. perizia extragiudiziale doc. F1 p. 5): a quel
momento, 18 giorni dopo l’infortunio, l’intervento chirurgico proposto dal
primario era ancora possibile e, se effettuato, con tutta probabilità era
destinato a un buon esito (perizia p. 23 e 33; doc. F1 p. 5).
- Il perito
giudiziario ha ritenuto che al primario dr. __________ andasse semmai
rimproverata una carenza di comunicazione nei confronti del paziente (“manque
de communication”, perizia p. 28), nella probabile ipotesi non aver gestito in
maniera ottimale le relazioni personali con quest’ultimo, già deluso dal fatto
che la sua lesione era stata in precedenza banalizzata dai medici dell’Ospedale
__________: a suo dire, infatti, il primario avrebbe innanzitutto rimproverato
il paziente per essersi presentato in ospedale solo dopo 18 giorni
dall’incidente dicendogli che ormai non si poteva fare più niente; solo in un
secondo momento, sentite le rimostranze del paziente e vista la cartella
clinica, si sarebbe accorto che questi si era già presentato in due occasioni
al pronto soccorso: esaminandolo, il dr. __________ si sarebbe infine accorto
degli errori di valutazione commessi in precedenza dai suoi colleghi
d’ospedale, il che lo avrebbe contrariato (perizia p. 24 e 25, cfr. anche la
testimonianza __________, verbale p. 6).
In presenza di una tale
violazione di carattere “comunicativo” da parte del primario, oltre che in
presenza degli errori di diagnosi e di terapia dell’assistente, del capo-clinica
e del radiologo, il perito ha concluso per attribuire ai medici dell’Ospedale
__________, e con ciò all’Ente convenuto, una responsabilità del 40% per il
sinistro subito dall’attore (perizia p. 28).
2.1 Può senz’altro essere
ritenuto assodato che a quel momento la situazione “comunicativa” fosse
leggermente alterata. Lo stesso dr. __________, pur non ricordando l’episodio
del rimprovero al paziente per il ritardo di 18 giorni con cui si sarebbe
presentato in ospedale, ha infatti chiaramente ammesso che la situazione era
“abbastanza tesa” (verbale p. 9), in particolare in quanto il paziente “era
piuttosto risentito per il fatto che la lesione non gli era stata diagnosticata
nelle visite al pronto soccorso mentre da me si sentiva dire che era necessario
operare”, tanto è vero che “sentendosi dire ciò, l’attore si dimostrò
titubante” (verbale p. 9 e 10).
2.2 L’accertamento
peritale non può tuttavia essere seguito laddove il perito giunge alla
conclusione che tale situazione, combinata con i precedenti errori di diagnosi,
implicherebbe una responsabilità del convenuto, oltretutto nella misura di un
buon 40%.
È infatti evidente che la
conclusione cui è giunto il perito è di natura giuridica e non è perciò di sua
competenza, esulando dalle questioni prettamente mediche. Questa Camera ha già
avuto modo di precisare che il fatto che il perito si sia espresso su questioni
giuridiche non può esplicare alcun effetto pratico: infatti ogni qualvolta
l’esperto giudica esorbitando dal suo campo di sapere specifico, il suo parere
non è più di scienza peritale, bensì rappresenta l’opinione di un laico
qualsiasi (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 6 ad art. 253; IICCA 19
dicembre 1994 in re R. e T./P. SA).
Nel caso di specie, a
giudizio di questa Camera, la “carenza di comunicazione”, pacificamente
riscontrata, non ha tuttavia alcuna conseguenza per l’eventuale riconoscimento
di una responsabilità a carico dell’Ente convenuto, non essendo assolutamente
causale per il danno che ne è seguito; è infatti chiaro che, seppur in una
forma che non è esente da critiche, il primario ha correttamente informato il
paziente sia sulla necessità dell’intervento chirurgico, sia sulle conseguenze
di una sua assenza; l’attore è stato quindi correttamente orientato sulla
situazione clinica, cosicché avrebbe potuto tranquillamente decidere se aderire
o meno al consiglio formulatogli.
2.3 L’unica conseguenza
della “carenza comunicativa” appena accertata è invece la perdita di fiducia
del paziente : ciò in ogni caso era inevitabile, già per il semplice fatto che
il primario aveva provveduto a modificare e a correggere le diagnosi formulate
in precedenza dall’assistente, dal capo-clinica e dal radiologo dell’ospedale.
Nel caso in cui la fiducia
tra il medico ed il paziente viene meno, il primo non può forzare la mano al
secondo, tentando di convincerlo oltre misura ad acconsentire all’intervento
chirurgico; la decisione spetta in ultima analisi al solo paziente, che la
prenderà con tutta tranquillità in base alla sua convinzione (“Selbstbestimmungsrecht”).
In mancanza di fiducia è comunque buona cosa che il medico consigli al paziente
di rivolgersi ad un collega per un ulteriore consulto (Thélin, La responsabilité
civile du médicin, Losanna 1943, p. 47).
D’altro canto, una volta
spiegata la situazione al paziente, a quest’ultimo va lasciato il tempo per decidere
come agire, tempo che se del caso gli permetterà di discutere della questione
con i parenti o con altri medici (Giesen, Artzhaftungsrecht, 4. ed., Tübingen
1995, p. 204 e seg.).
La decisione del paziente
di far capo nel caso di specie ad un secondo parere è perciò del tutto
comprensibile, giustificata (perizia p. 25 e 26, doc. F1 p. 5) e legittima.
Scopo del secondo parere è
evidentemente quello di dare al paziente maggiori elementi per decidere in
merito ad un’operazione e di tranquillizzarlo, tanto più se il secondo referto
giunge al medesimo risultato del primo; la situazione si fa invece problematica
se i due pareri risultano contraddittori, non essendovi evidentemente alcuna
presunzione di correttezza dell’uno piuttosto che dell’altro: in un tal caso al
paziente spetta un ulteriore ruolo attivo, cioè chiarire sulla base di criteri
oggettivi quale dei due pareri sia quello più affidabile, il che avverrà
valutando l’esperienza dei medici intervenuti, chiedendo un confronto tra loro
e, perché no, sottoponendosi eventualmente ad un ulteriore esame
(superperizia).
- Nel caso concreto,
la perizia giudiziaria conclude che il dr. __________, autore del secondo
referto, ha sbagliato la diagnosi, mal valutando la situazione clinica del
paziente e mal interpretando la risonanza magnetica effettuata dal dr.
_________ (perizia p. 26 e 28).
Avendo consigliato di non
operare (operazione che a quel momento era ancora possibile e che con buone
probabilità si sarebbe risolta con la completa guarigione del paziente: cfr.
perizia p. 23, 26, 30 e 31 e doc. F1 p. 5), la violazione dell’arte medica da
lui commessa appare causale per il danno insorto all’attore ed è valutata
grave, in quanto lo specialista da un lato era a conoscenza del fatto che il
dr. __________ nel caso specifico aveva consigliato l’operazione (cfr. la
lettera 5.9.1991 del dr. _________ al dr. __________) e dall’altro sapeva che
si trattava di un secondo parere che per il paziente -che egli sapeva
estremamente deluso (verbale p. 5)- era verosimilmente determinante. Egli ha
invece erroneamente considerato che la risonanza magnetica accertasse un danno
limitato ad 1/3 del volume del muscolo quadricipite, quando dal rapporto del
dr. _________ del 9.9.1991 (allegato tra i documenti richiamati presso il dr.
__________) non si menzionava alcuna percentuale; d’altro canto, pur
confrontato con un risultato che contraddiceva la tesi del primario
dell’Ospedale __________, neppure ha ritenuto di contattarlo per eventuali
chiarimenti (teste dr. __________, verbale p. 7).
- Confrontato con un
parere opposto a quello rilasciato dal dr. __________, l’attore ha deciso di
seguire quello del dr. __________: egli non si è preoccupato di chiedere un
confronto tra i 2 medici o di chiedere un’eventuale superperizia; d’altro canto
non vi erano neppure elementi oggettivi che facessero ritenere maggiormente
attendibile il referto del dr. __________ piuttosto che il parere del dr.
__________: va anzi sottolineato che quest’ultimo aveva una maggiore esperienza
(se non altro avendo 13 anni in più del collega) ed era oltretutto il primario
di chirurgia in un importante ospedale, mentre il collega era sì uno
specialista in chirurgia, ma soprattutto per quanto riguardava la mano.
Certo, a favore del
rapporto _________ potrebbe aver giocato il fatto che questi aveva indicato al
paziente di essersi avvalso della collaborazione del dr. _________ (cfr. doc. B
e C “abbiamo concordato ...”), ma tale errore nella formazione della volontà
del paziente -perché di errore si tratta, in quanto si è appurato che l’esame
della risonanza magnetica è avvenuto senza l’ausilio di quel collega, assente
in vacanza (perizia p. 25 e 26)- è semmai stato condizionato dal dr. _________
stesso e non è certo ascrivibile all’Ospedale __________; potrebbe fors’anche
aver giocato a favore del referto __________ il fatto che i pazienti sono
inconsciamente indotti a seguire un consiglio che eviti loro di farsi operare,
ma di tale eventuale circostanza sarebbe semmai responsabile l’attore stesso e
non l’Ente convenuto, tanto più che è stato provato che l’operazione specifica
non comportava particolari rischi, né era ritenuta particolarmente dolorosa
(perizia p. 33).
-
Visto quanto
precede, se ne deve concludere che la diagnosi e l'indacazione terapeutica del
dr. _________ nonchè la colpa concomitante dell’attore per aver preferito la
presa di posizione di questo medico, sono sicuramente tali da interrompere il
nesso di causalità tra le violazioni commesse dai medici dell’Ospedale
_________ ed il danno subito dal paziente.
-
In accoglimento
dell’appello si impone perciò di respingere la petizione, senza che sia
ulteriormente necessario esaminare la fondatezza delle altre censure sollevate
con il gravame (segnatamente quella relativa alla necessità di una violazione
grave e quelle inerenti le singole posizioni di danno).
La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 12
settembre 1996 dell’_________ è accolto e di conseguenza la sentenza 20
agosto 1996 della Pretura del distretto di Bellinzona viene così riformata:
-
La petizione è
integralmente respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 2’500.- e le spese di fr. 5’500.-, con saldo da
anticipare dall’attore, sono poste integralmente a suo carico. Egli rifonderà
al convenuto fr. 12’500.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 550.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 600.-
da anticiparsi
dall’appellante, vanno caricate alla parte appellata, che rifonderà alla
controparte fr. 1’000.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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