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Numero d'incarto:
12.1996.153
Data decisione, Autorità:
22.10.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00153
Lugano
22 ottobre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa inc. no.EF.96.00800
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, in materia di
riconoscimento di decisione estera, promossa con istanza 11 giugno 1996 da
rappr.
dall’ avv. __________
contro
rappr.
dallo studio legale __________
con cui l’istante ha
chiesto che fosse riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera la sentenza 8
novembre 1995 del Tribunale di Sondrio che condannava il qui convenuto al
pagamento dell’importo di Lit. 60’000’000 oltre interessi legali dalla domanda
al saldo ed alle spese ed indennità per complessive Lit 7’505’500;
domanda che il Pretore ha accolto con
pronunciato 29 agosto 1996;
da cui l’opposizione 6
settembre 1996 del convenuto che ha chiesto la reiezione dell’istanza di
exequatur, protestando spese e ripetibili.
Sentite le parti all’udienza del 17
ottobre 1996.
Letti ed esaminati gli atti ed i
documenti prodotti.
Considerato
in fatto ed in diritto
-
Con istanza 11
giugno 1996 __________ ha postulato il riconoscimento e l’ottenimento della
dichiarazione di esecutività in Svizzera ai sensi dell’art. 31 della
Convenzione di Lugano (in seguito detta ConvLug.) della sentenza emanata l’8
novembre 1995 dal Tribunale civile di Sondrio con la quale __________ è stato
condannato a pagargli Lit. 60’000’000 oltre interessi, spese ed accessori.
-
Nella
propria decisione del 29 agosto 1996 il Pretore, data l’applicabilità alla
fattispecie della Convenzione di Lugano, ha ritenuto che la sentenza italiana
fosse perfettamente conforme alle esigenze poste dalla convenzione stessa: il
giudizio estero era infatti esecutivo, non appariva contrario all’ordine
pubblico svizzero, era stato regolarmente notificato alla convenuta
contumaciale e non violava in alcun modo le disposizioni dell’art. 28 ConvLug..
Da qui l’accoglimento dell’istanza.
-
Con
opposizione 6 settembre 1996 __________ ha chiesto la reiezione dell’istanza. A
suo dire il giudice italiano ha dedotto la sua competenza dall’art. 5 cifra 1 ConvLug.
(foro dove l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita) e
di conseguenza può avvalersi della riserva prevista all’art. 1bis del
protocollo n. 1 annesso alla ConvLug. Per questa norma infatti la
Confederazione Svizzera si è riservata il diritto di non riconoscere, né
eseguire una decisione resa in un altro Stato contraente, se al momento della
proposizione dell’azione il convenuto era domiciliato in Svizzera, se la
competenza del giudice che aveva reso la decisione si fondava unicamente
sull’art. 5 cpv. 1 ConvLug. e purché il convenuto avesse sollevato opposizione
contro l’eventuale riconoscimento in Svizzera, senza in precedenza aver
rinunciato ad avvalersi di tale possibilità. Essendo date, in concreto, tutte
le relative condizioni d’applicazione della riserva si oppone all’exequatur.
-
All’udienza
di discussione del 17 ottobre 1996 il convenuto ha confermato la propria
opposizione nei termini esposti nel suo allegato scritto.
L’istante
ha per contro concluso per la reiezione dell’opposizione dal momento che la
riserva di cui all’art. 1bis del protocollo n. 1 annesso alla ConvLug. non
avrebbe alcuna pertinenza nella specie. Infatti la competenza del giudice
italiano, trattandosi di un litigio derivante da responsabilità del falsus
procurator e quindi di natura delittuale e non contrattuale, sarebbe radicata
sulla norma dell’art. 5 cifra 3 ConvLug. che istituisce il foro, in materia di
delitti o quasi-delitti, del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto.
Nella
replica e duplica orale le parti hanno mantenuto le rispettive tesi e domande,
contestando nel contempo quelle della parte avversa.
- Secondo
l’art. 31 cpv. 1 ConvLug., le decisioni rese in uno Stato contraente e quivi
esecutive, sono eseguite in un altro Stato contraente dopo essere state ivi
dichiarate esecutive su istanza della parte interessata.
L’art.
32 ConvLug. stabilisce la competenza del giudice del rigetto dell’opposizione
per le decisioni di condanna al pagamento di una somma di denaro.
Ai
sensi dell’art. 34 ConvLug. il giudice adito (ovvero in Ticino il Pretore in
virtù dell'art. 513b cpv. 1 CPC) statuisce entro breve termine senza consentire
alla parte convenuta di presentare osservazioni. Ciò se l’istante si limita a
chiedere il riconoscimento della sentenza estera per poter, eventualmente,
beneficiare dell’effetto sorpresa mentre se vuole ottenere, sempre sulla base
della sentenza straniera, il rigetto definitivo dell’opposizione interposta ad
un precetto l’esecutività della sentenza straniera fa parte dell’esame
preliminare nella procedura abituale di rigetto (CEF 4 maggio 1995 __________
c. __________; Stoffel, Das Verfahren zur Anerkennung handelsrechtlicher
Entscheide nach dem Lugano-Übereinkommen in SZW 1993, 115 n. 2.1).
L’istanza
può essere rigettata solo per uno dei motivi previsti dagli art. 27 e 28
ConvLug., senza però che avvenga un riesame del merito della decisione
straniera, principio peraltro già previsto dall’art. 29 ConvLug..
Secondo
l’art. 36 cpv. 1 ConvLug., se l’esecuzione viene accordata, la parte contro cui
viene fatta valere può proporre opposizione nel termine di un mese dalla
notificazione della decisione e di due mesi se risiede in uno Stato contraente
diverso da quello della decisione che accorda l’esecuzione.
La
decisione sull’opposizione spetta in Ticino alla Camera civile del Tribunale di
appello (art. 513b cpv. 3 CPC; IICCA 17 maggio 1995 in re C. S.p.A./S.).
- Dall’esame della
sentenza italiana non risulta espressamente in base a quale norma di legge il
Tribunale di Sondrio si sia a suo tempo dichiarato competente per conoscere del
litigio proposto contro una persona svizzera residente in Svizzera. In tale
situazione spetta al giudice dell'esecuzione interpretare quali norme abbiano
potuto radicare questa competenza (II CCA 10 maggio 1996 L.M. SpA c.
B.C. SA).
La sentenza italiana ha
condannato il convenuto _________ a risarcire il danno causato all’attore
_________ per aver agito nei confronti di questo, affidandogli un mandato di
mediazione, quale falsus procurator di una società immobiliare; il tutto in
applicazione dell’art. 1398 CCI che recita come “colui che ha contrattato come
rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà
conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per
avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto” dove la
responsabilità prevista configura un’ipotesi di culpa in contrahendo ed ha
natura extracontrattuale (Pescatore-Ruperto, Codice civile annotato, ad
art. 1398 n. 4; per la natura delittuale dell’atteggiamento del rappresentante
senza poteri vedi anche, per il diritto svizzero, Zäch, Berner
Kommentar, ad art. 39 CO n. 32 e le sentenze del Tribunale federale, il quale
ha ultimamente lasciata aperta la questione pur applicando i termini di
prescrizione per gli atti illeciti, ivi citate). Il Tribunale di Sondrio
avrebbe così potuto radicare la propria competenza in virtù dell’art. 5 cifra 3
ConvLug. e non spetta all’autorità giudiziaria di esecuzione della sentenza
straniera, per il principio del divieto generale del controllo della competenza
del giudice dello Stato d’origine (art. 28 cpv. 4 e art. 34 cpv. 2 ConvLug.),
verificare tale competenza (Broggini, La Convenzione di Lugano:
introduzione e interpretazione; la competenza giurisdizionale in Rep. 1992,
pag. 86).
Non è per nulla pensabile
che il tribunale italiano, proprio perché ha giudicato una fattispecie
ritenuta non contrattuale bensì extracontrattuale (del resto non riconosce a
carico del convenuto l’adempimento di un obbligo ma il risarcimento di un danno
a dipendenza della responsabilità del convenuto così come vuole una definizione
comunitaria, in applicazione della convenzione di Bruxelles, della materia
delittuale: cfr. Gaudemet-Tallon, Les Conventions de Bruxelles et de
Lugano, Parigi 1993, pag. 132), avesse potuto fondare la propria competenza
sull’art. 5 cifra 1 ConvLug. Ne discende che la riserva dell’art. 1bis del
protocollo n.1 annesso alla ConvLug., unica possibilità non di verifica della competenza
ma di rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione (Broggini, op. cit.,
pag. 95) non è applicabile alla fattispecie concreta.
- Ne discende la
reiezione dell’opposizione e la conferma, anche se con altra motivazione, della
decisione di riconoscimento ed esecutività del Pretore.
Tassa di giustizia, spese
e ripetibili seguono la soccombenza.
Per quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L’opposizione 6
settembre 1996 di __________ nei confronti della decisione 29 agosto 1996 che
riconosce e dichiara esecutiva in Svizzera la sentenza 8 novembre 1995 del
Tribunale civile di Sondrio in re __________ c. __________ è respinta.
-
Le spese della
presente procedura consistenti in
-tassa di giustizia Fr.
250.-
-spese Fr.
50.-
Totale Fr.
300.-
da anticiparsi
dall’opponente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte
Fr. 400.- per ripetibili.
- Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
di Locarno-Città, Locarno
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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