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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.152
Data decisione, Autorità:
02.10.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00152
Lugano
2 ottobre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa a procedura accelerata OA.96.245 della Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con
petizione 1 aprile 1996 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha contestato la graduatoria del fallimento della __________,
chiedendo che il credito del convenuto, riconosciuto in 5. classe per fr.
474’242.-- venga escluso dalla graduatoria;
E ora
sull’istanza di edizione di documenti da terzi presentata il 21 maggio 1996 dal
convenuto;
Istanza
avversata dall’attrice e respinta dal Segretario assessore con decreto 8 agosto
1996;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 2 settembre 1996 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza di edizione;
Mentre
l’attrice nelle osservazioni del 23 settembre 1996 postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti
Posti i seguenti
punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice
con la petizione contesta la graduatoria del fallimento della __________,
chiedendo che ne venga escluso il credito del convenuto di fr. 474’472.-- per prestazioni
di progettazione e direzione lavori (limitatamente agli impianti sanitari, di
riscaldamento e di ventilazione) nell’ambito dei lavori di edificazione e
ristrutturazione sui fondi n. __________e __________ di __________.
B. Il
21 maggio 1996 il convenuto ha formulato istanza di edizione di documenti nei
confronti dell’arch. __________ , chiedendo l’edizione di “tutta la
documentazione relativa ai progetti alla direzione lavori per gli impianti
sanitari, gli impianti di ventilazione e gli impianti di riscaldamento relativi
all’edificazione e ristrutturazione degli edifici sulle part. no. __________e
__________RFD di __________, nonché tutta la documentazione relativa alla
liquidazione dello __________.”
Da
tali documenti, a mente del convenuto, risulterebbe il fondamento della sua
pretesa contrattuale, che meriterebbe integrale conferma nella graduatoria
contestata.
C. Nelle
proprie osservazioni l’attrice ha chiesto la reiezione dell’istanza, rilevando
che il mezzo di prova dell’edizione di documenti non potrebbe essere
utilizzato, come nella specie dal convenuto, per sopperire alle proprie
negligenze nella produzione di documenti.
Trattandosi
di documentazione in possesso del convenuto medesimo, egli non ne potrebbe
chiedere l’edizione da terzi.
L’istanza
riguarderebbe inoltre documenti non comuni, e sarebbe formulata in maniera
eccessivamente generica, e perciò non ammissibile.
L’arch.
__________ non ha formulato osservazioni all’istanza di edizione.
D. Il
Segretario assessore nel decreto impugnato ha respinto l’istanza sostenendo che
non si tratterebbe di documenti comuni alle parti in causa, né di documenti di
cui il convenuto potrebbe richiedere la consegna per legge o per contratto, e
nemmeno si potrebbe inferire se la documentazione in questione sia di proprietà
del convenuto.
E. Delle
argomentazioni dell’appellante, che chiede la riforma del querelato decreto nel
senso di accogliere l’istanza di edizione, e di quelle dell’attrice, che
postula invece la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Il
terzo non ha per sua parte formulato osservazioni.
Considerato
in diritto:
- L’art.
206 CPC prevede che ogni parte è in diritto di richiedere all’altra la
produzione di documenti in suo possesso:
-
se
ne sia proprietaria o comproprietaria o se il detentore vi sia obbligato per
legge o per contratto (cifra 1);
-
se si tratti di documenti redatti per un interesso comune alle parti o
attestanti i loro reciproci diritti ed obblighi, ritenuto che le
corrispondenze relative ad un affare comune o fra le parti ed
un intermediario sono comuni (cifra 2).
Secondo
l’art. 211 cpv. 1 CPC i terzi possono essere tenuti alla produzione dei
documenti che sono in loro possesso nei casi in cui può esservi tenuta la
controparte.
- Il
Segretario assessore nel decreto impugnato ha negato l’esistenza del requisito
della comunanza in primo luogo per il fatto che la documentazione in questione
riguarderebbe i rapporti tra il convenuto e la fallita e non le parti qui in
causa.
Si
tratta di motivazione manifestamente errata.
E’
infatti addirittura evidente che in conseguenza della particolarità dell’azione
giudiziaria in contestazione della graduatoria, la causa può venire in essere
tra soggetti giuridici che non hanno mai avuto alcun tipo di legame fra di
loro, in quanto il procedente -nella misura in cui contesta il credito altrui (art.
250 cpv. 2 LEF, seconda frase) fa proprie le ragioni della società fallita
nell’intento di alleviarne la situazione debitoria risultante dagli asseriti
crediti di altri creditori, che vengono perciò contestati nell'ambito della
causa.
E’
perciò ovvio che il requisito della comunanza ai sensi dei dell’art. 206 CPC è
dato allorché i documenti di cui si è chiesta l’edizione riguardano i rapporti
tra il fallito e il creditore il cui credito è oggetto di contestazione, mentre
non occorre che tali documenti siano comuni alle parti in causa, circostanza il
cui verificarsi, come si è detto, è peraltro poco probabile.
Deve
di conseguenza essere ritenuta comune ex art. 206 cifra 2 CPC tutta la
documentazione attestante i rapporti contrattuali esistiti tra la fallita e il
qui convenuto, senza che più occorra chinarsi sull’esame delle condizioni
previste all’art. 206 cifra 1 CPC.
- Secondo
l’attrice, alla richiesta di edizione osterebbe il fatto che il convenuto
sarebbe in possesso della documentazione richiesta, così che la procedura di
edizione verrebbe da lui abusata al fine di sanare la propria negligenza nella
condotta processuale.
Il
rilievo è di principio pertinente, e aderente alla costante giurisprudenza in
materia di edizione di documenti (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 206, n.
9).
Prima
di applicarlo al caso di specie ci si deve però chiedere se sia da ritenere con
la necessaria certezza che il convenuto possiede la documentazione da lui
richiamata.
- Da
un lato si deve considerare che non è inusuale che il progettista (e direttore
dei lavori) di singole opere nel contesto di un grande cantiere consegni la
documentazione da lui allestita alla direzione generale dei lavori, e perciò al
committente.
Altre
copie di tale documentazione possono risultare necessarie nell’ambito della
procedura di rilascio della licenza edilizia o -ad esempio- delle eventuali
trattative volte all’ottenimento del finanziamento dell’opera.
D’altro
lato, a prescindere dall’esistenza di un obbligo contrattuale e/o legale del
progettista in tal senso, addotto dall’attrice per la prima volta con le
osservazioni all’appello (pag. 4, mentre nelle osservazioni all’istanza essa si
era limitata a rilevare l’incontestabile evidenza del suo possesso), e perciò irritualmente
(art. 321 CPC), è comunque verosimile ritenere che il progettista conservi
copia del proprio lavoro, e delle significative corrispondenze ad esso
relative, specie se egli, come in questo caso, non ha ancora incassato la
propria mercede.
A
mente di questa Camera il dubbio sul possesso dei documenti non può senz’altro
essere risolto a sfavore del convenuto: la sola verosimiglianza del possesso
non può infatti essere posta alla base di una decisione suscettibile di
limitarne il diritto alla difesa, mentre d’altro canto la decisione di
ammettere l’istanza non comporta per l’attrice alcun pregiudizio sostanziale,
né risulta essere contraria a legittimi interessi del terzo, che difatti non ha
sollevato obiezioni particolari.
- Va
infine rilevato che l’indicazione globale della documentazione è in questo caso
dettata dalla particolare natura della documentazione medesima.
Essa
è perciò giustificata alla luce delle circostanze, e non osta a che i documenti
richiesti siano nel loro complesso identificabili come quelli attinenti al
progetto in questione, senza che dalla mancata indicazione di ogni singolo
piano o documento, che avrebbe costituito nella specie uno sterile esercizio di
stile, si possa dedurre un’illecita volontà esplorativa da parte del convenuto,
intento che del resto nemmeno l’attrice ha ravvisato nell’attitudine di
controparte (cfr. osservazioni 22 luglio 1996, pag. 2).
Ne
segue l’accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell’attrice (art. 148
CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
2 settembre 1996 dell’ing. __________ è accolto.
Di
conseguenza il decreto 8 agosto 1996 del Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Nord
sull’istanza di edizione di documenti 21 maggio 1996 dal terzo arch. __________
o, è riformato nel modo seguente:
- L’istanza di edizione è accolta.
Di
conseguenza è fatto ordine all’arch. __________ o, di produrre entro 30 giorni
alla Pretura di Mendrisio-Nord, per quanto in suo possesso, tutta la
documentazione relativa ai progetti e alla direzione lavori per gli impianti
sanitari, gli impianti di ventilazione e gli impianti di riscaldamento relativi
all’edificazione e ristrutturazione degli edifici sulle part. no. __________e
__________di __________, nonché la documentazione relativa alla liquidazione
dello studio di ingegneria __________.
- Le
spese e la tassa di giustizia di 100.-- sono a carico dell’attrice, che
rifonderà al convenuto fr. 150.-- per ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 80.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 100.--
da
anticipare dall’appellante, sono a carico dell’attrice, che rifonderà al
convenuto fr. 200.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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