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Numero d'incarto:
12.1996.142
Data decisione, Autorità:
22.08.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00142
Lugano
22 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. SF.96.00122
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 promossa con istanza di
sfratto 17 maggio 1996 da
rappr.
dallo studio commerciale __________
contro
che
il Pretore, con decreto 10 luglio 1996, ha accolto.
Ed
ora sull’appello 16 luglio 1996 della convenuta che chiede la riforma della
decisione del Pretore nel senso di respingere la domanda di sfratto, mentre la
controparte, con osservazioni 16 agosto 1996, postula la reiezione
dell’appello.
Considerato
in
fatto ed in diritto
che la parte istante è
indicata quale “eredi __________ ” e di conseguenza si deve concludere che
l’azione è promossa da una comunione ereditaria;
che la comunione
ereditaria, che non è persona giuridica (DTF 116 Ib 449 consid. 2a), non
possiede la capacità di essere parte (DTF 102 II 397, 93 II 14, 79 II
115; Rep. 1985, pag. 142; Ottaviani, Le parti nel processo civile
ticinese, Zurigo, 1989, pag. 14);
che ne consegue che
l’azione civile promossa da una comunione ereditaria in quanto tale, ovvero
senza alcuna indicazione -ancorché parziale- circa i nominativi delle persone
che la compongono, è da considerare alla stregua di un’azione anonima, non
essendo stata fornita alcuna reale spiegazione su chi sia in realtà la parte
del processo (ICCTF 7 aprile 1992 in re Eredi fu M./H.);
che è poi del tutto
pacifico che nel nostro ordinamento processuale l’azione anonima non è in alcun
modo proponibile (II CCA 28 maggio 1993 in re R./Galleria AAA), e va di
conseguenza respinta in ordine, facendo difetto un presupposto processuale (art.
97 cifra 4 CPC, art. 99 cpv. 2 CPC);
che l’esame dei
presupposti processuali va compiuto d’ufficio dal giudice in ogni stadio di
causa così come avviene, nel caso concreto, da questa Camera indipendentemente
dal fatto che la parte appellante non vi ha fatto cenno;
che, essendo il difetto di
un presupposto processuale un esplicito motivo di nullità (art. 142 cpv. 1 lit.
a CPC), questa Camera non può che dichiarare d’ufficio nulli non solo il
decreto impugnato, ma anche l’istanza e tutti i successivi atti della causa, in
quanto da essa necessariamente dipendenti.
che, per quanto riguarda
le spese, non essendo possibile stabilire chi sia la parte istante ed
appellata, le stesse vanno messe a carico dello studio commerciale che ha
redatto l’istanza applicando per analogia le norme di diritto federale in
materia di ricorso al Tribunale federale (art. 18 cpv. 3 PC cui rinvia l’art.
40 OG; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire,
vol. V, n. 2 ad art. 156, in particolare pag. 144 e rinvii);
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L’istanza di sfratto 17
maggio 1996 di Eredi __________ è dichiarata nulla e con essa tutti i
successivi atti di procedura, compreso il decreto 10 luglio 1996 del Pretore di
Lugano, sez. 5.
-
La tassa di giustizia in
Fr. 80.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 100.-), già anticipati
dall’appellante sono a carico dello studio commerciale __________.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, sez. 5
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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