AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.141
Data decisione, Autorità:
22.10.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00141
Lugano
22 ottobre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella procedura accelerata di
contestazione della graduatoria OA.96.383 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con
petizione 10 aprile 1996 da
rappr.
dallo studio legale __________
contro
Massa
fallimentare __________
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attore ha proposto a giudizio
le seguenti domande:
“1. La
petizione è ammessa,
§ Di conseguenza la graduatoria
nel fallimento contro __________, depositata a partire dal 1° aprile 1996, è
modificata nel senso che all’attore __________ è riconosciuto un credito
integrale di fr. 262’124.50 nell’ipotesi in cui la Massa fallimentare
subentrata negli obblighi del fallito, dichiari di acquistare l’inventario del
__________.
1.1 In via subordinata, qualora la
Massa fallimentare rinunci all’acquisto, essa è obbligata a restituire al
signor __________, l’intero inventario e a rifondergli l’importo di fr. .... a
titolo di risarcimento danni.”
Domande sulle quali la convenuta si è
espressa nei termini seguenti:
“1. il credito insinuato di Frs.
262’124’50 viene riconosciuto come secondo graduatoria depositata ossia come
credito collocato secondo art. 219 LEF in Va classe.
- è
oramai decaduto ogni diritto di proprietà del Sig. __________ sull’inventario.”
Il Pretore con sentenza 4 luglio 1996 ha
statuito:
“1. Nella graduatoria del fallimento
__________ è ammesso a favore del signor __________, un credito di fr.
262’124.50 collocato in V classe.
§ Ogni
altra o diversa domanda dell’attore è respinta.
- La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1’000.-- sono a carico
dell’attore.”
Appellante
l’attore, che con atto di appello del 15 luglio 1996 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere le richieste di petizione;
Gravame sul quale
la convenuta non si è espressa;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. Il
1° aprile 1996 è stata depositata la graduatoria del fallimento di __________,
(doc. P), nella quale figura alla posizione 9 dei crediti chirografari un
credito di fr. 262’124.50 dell’attore relativo a “Inventario __________ ”.
B. Secondo
quanto narrato in petizione, il credito insinuato dall’attore deriverebbe dal
contratto da lui stipulato con il fallito il 14 febbraio 1991 (doc. A), con il
quale egli avrebbe preso in locazione per la durata di 5 anni dei locali da
adibire ad esercizio pubblico sul fondo n. __________di __________.
Tale
contratto avrebbe tra l’altro previsto (clausola n. 4, pag. 3) che in caso di
disdetta anticipata della locazione il locatore sarebbe stato obbligato ad
acquistare l’inventario dell’esercizio pubblico al prezzo stabilito dal “Wirteverband”.
Sempre
secondo l’attore, la locazione sarebbe cessata il 30 novembre 1994, mentre
l’inventario sarebbe stato stimato nell’aprile 1995 dalla Fiduciaria della
Federazione svizzera degli esercenti, che avrebbe concluso per un valore di fr.
262’124.50.
L’acquisto
dell’inventario, che sarebbe perciò rimasto di proprietà dell’attore, non si
sarebbe però mai perfezionato in quanto il fallito non avrebbe pagato il prezzo
previsto, né avrebbe messo in atto il suo obbligo di acquisto.
Tale
obbligo di acquisto graverebbe ora la massa fallimentare, la quale sarebbe
perciò tenuta a pagare l’inventario. In caso contrario l’inventario dovrebbe
essere restituito all’attore, che potrebbe di conseguenza vantare una pretesa
di risarcimento danni, da quantificare in via peritale.
Dal
che le richieste di giudizio trascritte in ingresso.
C. Nella
risposta del 22 aprile 1996 la parte convenuta ha sostenuto la tesi secondo cui
la vendita dell’inventario dall’attore al fallito si sarebbe automaticamente
perfezionata con la fine anticipata del contratto di locazione. Il fallito
sarebbe pertanto divenuto il solo proprietario dell’inventario, e l’attore
potrebbe unicamente vantare un credito corrispondente al prezzo di acquisto,
così come riconosciutogli con la graduatoria.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che dagli atti si potrebbe
dedurre l’avvenuta stipulazione tra l’attore e il fallito di un contratto di
vendita circa l’inventario in questione, in virtù del quale il fallito ne
sarebbe divenuto proprietario mentre l’attore potrebbe vantare un credito di
fr. 262’124.50, così come riconosciutogli dall’amministrazione del fallimento,
con il che sarebbe da respingere ogni altra sua pretesa.
E. Con
l’appello l’attore postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di
ammettere le domande di cui alla petizione sulla scorta -in sostanza- delle
medesime argomentazioni esposte nel processo di prime cure e delle quali, se
necessario, si dirà più avanti.
La
convenuta non ha per sua parte presentato osservazioni all’appello dell’attore.
Considerato
in diritto
- La
contestazione della graduatoria è possibile in via di reclamo fondato sull’art.
17 LEF per violazione di prescrizioni procedurali, o con azione basata sull’art.
250 LEF quando ne sia contestato il contenuto di diritto materiale.
Scopo
di quest’ultima azione può essere quello di accertare se un credito debba o
meno essere considerato nella liquidazione del fallito, se sia corretto
l’importo insinuato, il rango attribuito alla pretesa, o ancora se il credito
sia o meno garantito da un diritto di pegno (DTF 114 III 110 e segg.; II
CCA 6 maggio 1993 in re B. e llcc./U.; CEF 19 ottobre 1987 in re
U./UEF di Biasca; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht,
5. edizione, 1993, pag. 369 e 370; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite
et concordat, 3. edizione, 1993, pag. 338 e segg.).
- Nel
caso che ci occupa l’attore risulta aver manifestamente disatteso la natura e
la funzione dell’azione di contestazione della graduatoria ex art. 250 LEF.
2.1 Premesso
infatti che egli procede per contestare la collocazione del proprio asserito
credito, la sua azione ha senso solo se volta all’ottenimento di uno dei
seguenti risultati (art. 250 cpv. 2 LEF; Ammon, opera citata, § 46, n.
48, pag. 371):
a) riconoscimento di un credito non
ammesso in graduatoria;
b) riconoscimento
integrale di un credito il cui importo è stato ammesso in graduatoria per un
importo ridotto;
c) riconoscimento
del credito in un rango migliore di quello attribuitogli;
d) riconoscimento
dell’esistenza di un diritto di pegno a garanzia totale o parziale del credito
insinuato.
Nel
caso di specie è invece a prima vista evidente che non si pone alcuno di questi
problemi, non risultando contestazioni circa l’importo, il rango o eventuali
pegni sul credito dell’attore.
2.2 Egli
ravvisa piuttosto il punto focale delle proprie contestazioni nella circostanza
secondo cui -a mente sua- non esisterebbe a tutt’oggi un valido contratto di
compravendita al riguardo dell’inventario del __________.
La
questione, nell’ambito dell’azione di contestazione della graduatoria, è in
realtà a ben vedere del tutto priva di rilevanza:
-
se
il contratto di compravendita esiste, all’attore spetta il credito relativo al
prezzo di acquisto nell’esatta misura riconosciutagli in graduatoria, così che
l’azione è in concreto priva di oggetto;
-
se
il contratto di compravendita non esiste, la sua stipulazione da parte della
Massa fallimentare, così come sembra chiedere l’attore, non è certo il
possibile oggetto di un’azione di contestazione della graduatoria.
Inoltre,
il credito iscritto in graduatoria a titolo di prezzo della vendita (doc. M)
non ha in tal caso motivo di esistere.
Al
suo posto l’attore potrebbe eventualmente vantare una pretesa risarcitoria
conseguente al mancato contratto, ma le sue adduzioni in merito sono rimaste
allo stadio di puro parlato, al punto che egli nemmeno è stato capace di
quantificare siffatta pretesa (cfr. l’inammissibile petitum subordinato 1.1 di
petizione, riproposto con l’appello).
Se
la compravendita non è avvenuta, si può inoltre porre il problema della
proprietà sull’inventario in questione, ma anche in questo caso non si tratta
di questione da esaminare nell’ambito di un’azione di contestazione della
graduatoria, ma invece in un’azione di rivendicazione (art.
242 LEF).
Il
Pretore non doveva, né poteva perciò esprimersi nei considerandi della sentenza
impugnata (che comunque non acquisiscono forza di cosa giudicata: II CCA
17 giugno 1994 in re F./C. e llcc) circa la questione del diritto di proprietà
sull’inventario. Tale problematica potrà essere riproposta a giudizio
dall’attore non appena la Massa fallimentare -che vi è tenuta senza possibilità
di sottrarvisi, con facoltà per l’attore di reclamo e azione di responsabilià
in caso di ulteriore inadempienza (art. 5 e segg., 17 LEF)- gli avrà assegnato
il termine di cui all’art. 242 cpv. 2 LEF.
Non può che conseguirne la
reiezione del gravame nella misura in cui esso è ricevibile.
Le spese e la tassa di
giustizia seguono la soccombenza dell’attore (art. 148 CPC).
Alla convenuta, che non ha
presentato osservazioni all’appello, non vengono tuttavia attribuite ripetibili
di questa sede.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 15 luglio
1996 di __________ è respinto.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
580.--
b) spese fr.
20.--
T
o t a l e fr. 600.–
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura
di Locarno-Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster