AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.136
Data decisione, Autorità:
30.09.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00136
Lugano
30 settembre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.266 (inc. n. 12'317) della Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con
petizione 18 novembre 1992 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui gli attori hanno
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di almeno fr. 100’000.-- oltre
interessi in conseguenza dei difetti dell’opera, domanda aumentata a fr.
211’825.-- oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dal
convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con
sentenza 4 giugno ha accolto per fr. 102’071.50 oltre interessi;
Appellante il convenuto,
che con atto di appello del 25 giugno 1996 chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere la petizione;
Mentre gli attori con
osservazioni del 17 settembre 1996 postulano la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di
questione
-
- se deve essere accolto
l’appello
-
- tassa di giustizia e
ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Gli attori nel 1988
hanno appaltato al convenuto la fornitura e posa costruzione di un capannone
prefabbricato sul fondo n. __________di __________ contro una mercede di fr.
327’000.--.
Ritenendo che il
convenuto, in ritardo sui termini di consegna pattuiti, abbia fornito un’opera
difettosa ed incompleta, con la presente causa essi postulano la riduzione
della mercede, il risarcimento delle spese sostenute per la parziale
eliminazione dei difetti, nonché il risarcimento di ogni danno subito.
B. Nella risposta del 29
gennaio 1993 il convenuto si è opposto alla petizione, negando sia l’asserita
ritardata consegna -sarebbero stati i committenti ad essere in ritardo nel
pagamento degli acconti sulla mercede-, che qualsivoglia difettosità
dell’opera.
Sarebbe invece stato il
convenuto a subire danni per fr. 91’517.60 in conseguenza del comportamento anticontrattuale
degli attori, importo posto in compensazione con l’eventuale credito della
parte avversaria.
C. Gli attori in sede di
conclusioni hanno aumentato la propria pretesa a fr. 211’825.-- oltre
interessi.
Le parti hanno per il
resto confermato le rispettive tesi ed eccezioni, contestando nel contempo
quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui
impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di
appalto, ha ritenuto che la ritardata consegna dell’opera sia stata dovuta al
ritardo da parte degli attori nel pagamento degli acconti sulla mercede, così
che non si potrebbe ritenere la mora del convenuto e perciò non lo si potrebbe
condannare a risarcire l’eventuale danno dovuto al mancato ossequio del termine
di consegna.
Il convenuto avrebbe però
consegnato un’opera incompleta e difettosa, laddove il difetto risiederebbe in
minor superficie e volume rispetto a quanto pattuito.
Per i lavori non
effettuati egli sarebbe tenuto al pagamento di complessivi fr. 27’544.--,
mentre per a seguito del difetto sarebbe da ritenere una diminuzione della
mercede di fr. 78’957.--, oltre a fr. 3’070.50 per le spese della perizia a
futura memoria.
Le pretese compensatorie
del convenuto sarebbero per loro parte fondate solo per fr. 7’500.--, dal che
l’accoglimento della petizione per fr. 102’071.50 oltre interessi.
E. Con l’appello il
convenuto ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di rigettare
ogni pretesa degli attori.
La petizione era in primo
luogo da respingere in ordine per la mancata indicazione del valore di causa,
così come eccepito dal convenuto con le conclusioni.
Quo alle opere non
eseguite, il vizio sarebbe stato notificato tardivamente, ed inoltre la
petizione non avrebbe rispettato i dettami di cui all’art. 165 CPC, non figurando
l’elenco delle opere non effettuate.
In ogni caso, l’omessa
sistemazione esterna si ridurrebbe al mancato sgombero di qualche metro cubo di
materiale, per il che non potrebbero essere attribuiti fr. 4’500.--, somma
relativa alla posa di un manto di asfalto, opera nemmeno prevista dal
contratto.
Le opere di sigillatura e
gli appoggi sarebbero stati correttamente eseguiti, e ad ogni modo non
sarebbero attendibili gli importi indicati dal perito (fr. 5’000.--/fr.
3’000.--) dichiaratosi non esperto del ramo, così che la pretesa non sarebbe
stata adeguatamente provata.
Anche la pretesa relativa
al supporto della soletta sarebbe infondata, trattandosi di opera non prevista
dal contratto di appalto doc. B, e comunque ogni eventuale pretesa sarebbe
compensata dall’avvenuta realizzazione del vano della soletta. Per la soletta
in sé, la perizia non ne avrebbe accertato in maniera inequivocabile la
necessità. Potrebbe esservi responsabilità del convenuto solo per il getto di
complemento, del costo di fr. 11’044.--, ma nemmeno questo importo sarebbe
dovuto, trattandosi di opera di rifinitura, esclusa nella fornitura di un
capannone grezzo, ed avendo gli attori optato per altra soluzione, ovvero
l’esecuzione di un betoncino vero e proprio.
Quo al minor valore per la
differenza di volumetria, sarebbero da disattendere le inaffidabili risultanze
peritali.
Della perizia a futura
memoria sarebbero da ritenere solo gli accertamenti concreti, ovvero le
misurazioni delle altezze, mentre per il resto il perito avrebbe illecitamente
anticipato temi di merito, che non erano di sua competenza. Il perito
giudiziario si sarebbe invece espresso sul minor valore senza conoscere il
contenuto del contratto di appalto, senza aver proceduto alle misurazioni, e
ritenendo il valore unitario relativo ad un capannone completo e non ad
un’opera grezza. Vero sarebbe comunque che non vi sarebbe alcuna minore altezza
dell’opera (semmai limitata al solo piano terra ma compensata dal maggior
volume al primo piano), di modo che la volumetria globale sarebbe conforme al
contratto e nulla sarebbe dovuto agli attori.
Nemmeno la differenza di
superficie, peraltro limitata, conferirebbe diritto agli attori, essendo la
stessa stata pattuita solo in via approssimativa.
Ogni pretesa degli attori
relativa ad asseriti difetti sarebbe comunque perenta in conseguenza della tardività
della notifica.
Quo infine alle pretese compensatorie
del convenute, le stesse dovevano in primo luogo essere considerate ammesse in
conseguenza della mancata presentazione della replica.
I richiesti interessi non
sarebbero questione già evasa in altra causa, trattandosi di interessi passivi
pagati dal convenuto alla propria banca a causa della mora degli attori, mentre
nell’altra causa sarebbero stati richiesti i soli interessi di mora.
Infine dovrebbe essere
ammessa la pretesa relativa al rifugio, trattandosi di imprevisto oggettivo, a
carico del committente, e non di opera non richiesta.
F. Nelle osservazioni
del 17 settembre 1996 gli attori hanno postulato la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto
necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
- Il convenuto,
invocando gli art. 13 e 165 CPC, sostiene in primo luogo che la petizione
andava respinta in ordine per la mancata indicazione del valore di causa.
A torto.
Il senso dell’art. 13 CPC
è infatti quello di stabilire quale sia il giudice competente per la
trattazione della causa, e con quale procedura (Cocchi/Trezzini, CPC, ad
art. 13, n. 3).
Ciò premesso,
l’indicazione fatta in petizione di un valore di almeno fr. 100’000.-- conduce
senza possibilità di errore alla procedura ordinaria appellabile, senza che
fosse necessario per il Pretore emanare un’ordinanza sull’argomento.
Né, con riferimento all’art.
165 CPC, il convenuto ha affermato di essere stato limitato nei propri diritti
di difesa dalla carente indicazione del valore di causa in sede di petizione,
il che è peraltro da escludere visto che l’eccezione non è stata sollevata con
la risposta, ma solo con le conclusioni.
Ne segue che essa è in
primo luogo irricevibile siccome tardiva (art. 78 CPC), ed inoltre ampiamente
pretestuosa.
- Pure infondata è la
tesi del convenuto, addotta per tutte le manchevolezze dell’opera ritenute dal
Pretore, secondo cui la notifica dei difetti sarebbe tardiva, essendo avvenuta
solo nel novembre del 1989, allorché i lavori erano terminati in luglio.
Infatti, non è il solo
fatto di cessare i lavori su di un cantiere che fa automaticamente decorrere il
breve termine di notifica dei difetti di cui all’art. 367 CO, occorre piuttosto
che al committente sia stata consegnata un’opera completa (DTF 118 II
149; II CCA 12 gennaio 1995 in re B. SA/Z., 9 dicembre 1994 in re P./I.
SA; Gauch, Der Werkvertrag, 4 edizione, Zurigo, 1996, n. 101-103).
A fronte delle
contestazioni degli attori sul tema -l’8 novembre 1989 essi lamentavano la
mancata ultimazione dell’opera, oltre che la sua difettosità, e ne rifiutavano
perciò la consegna (doc. P)- il convenuto per avvalorare l’eccezione di tardività
della notifica dei difetti era tenuto a dimostrare l’avvenuta consegna di
un’opera completa in data precedente a quella della lamentela, oppure che gli
attori ne avrebbero preso possesso nonostante la mancata formale consegna,
prova che egli non ha fornito.
- Sui lavori non
eseguiti
Preliminarmente il
convenuto ripropone una censura di natura procedurale fondata sull’art. 165
CPC, lamentando che gli attori non avrebbero precisato in petizione i lavori
che non sarebbero stati eseguiti, censura che va tuttavia disattesa da una
parte, come già detto, per non essere stata tempestivamente sollevata con la
risposta di causa (art. 78 CPC), e dall’altra per il fatto che l’eventuale
carenza della petizione non avrebbe in ogni caso potuto pregiudicare la difesa
dell’appaltatore, dal momento che questi ha lapidariamente affermato di aver
consegnato un’opera conforme alle regole dell’arte (risposta, pag. 5).
3.1 Il convenuto contesta
la deduzione di fr. 4’500.-- per la mancata esecuzione della sistemazione
esterna, asserendo di avere effettuato la “sistemazione e pulizia del terreno
primitivo” prevista dal contratto, fatto salvo lo sgombero di “qualche metro
cubo di materiale” (appello, pag. 8), e che in seguito il terreno, rimasto in
uno stato di totale abbandono, si sarebbe degradato.
La tesi è ai limiti del
temerario.
Le foto annesse alla
perizia a futura memoria (n. 6 a 13) permettono infatti di affermare con
certezza che, a prescindere dalla speculazione del convenuto sui termini
“sistemazione esterna” e “sistemazione e pulizia del terreno primitivo”, nulla
è stato da lui eseguito, e che la situazione di degrado risultante dalle foto
non è di sicuro frutto degli agenti atmosferici, tesi peraltro rimasta allo
stadio di puro parlato.
Né si può affermare sulla
base di questi irrefutabili accertamenti che l’importo previsto dal perito di
fr. 4’500.-- sia a prima vista eccessivo o inadeguato, oppure ancora, se la
perizia giudiziaria è stata letta con serietà (complemento, risposta a quesito
6), che esso riguardi opere di asfaltatura.
3.2 L’attore afferma
apoditticamente di avere affidato l’opera di sigillatura dei pannelli ad una
ditta specializzata. Siffatta affermazione non inficia di certo il contrario
accertamento effettuato dal perito (perizia a futura memoria, pag. 8), mentre
l’esistenza di un subappalto non scarica il convenuto della sua responsabilità
nei confronti degli attori, né egli del resto lo pretende.
Deve perciò di principio
essere compensata la mancata esecuzione di parte delle sigillature.
Il convenuto contesta
l’importo di fr. 5’000.-- indicato dal perito giudiziario (complemento, pag.
7), ritenendolo inattendibile.
La censura è in parte
fondata. Tale importo è infatti riferito “alle sigillature descritte nella
perizia __________ ” (audizione del perito, pag. 14). Tale perizia (pag. 8)
prendeva però in esame tre tipi di sigillature, di cui due (H2 e H3) ritenuti
non indispensabili (H2) o surrogabili con l’esecuzione della soletta di
complemento (H3).
Ne segue che l’indicazione
dell’importo di fr. 5’000.-- va rettificata e limitata al costo delle
sigillature mancanti nelle foto 14-16 della perizia a futura memoria, per un
costo stimato in via equitativa di fr. 1’000.--.
3.3 Analoghe censure
vengono sollevate per l’importo di fr. 3’000.-- attribuito per la carente o
mancata esecuzione degli appoggi e agganci delle pareti di facciata ai vari
appoggi e sostegni.
A mente di questa Camera
quanto stabilito dal perito deve in questo caso essere confermato.
Da un lato, contrariamente
al caso precedente, non si verifica la situazione in cui il perito ha ritenuto
anche il costo di lavori non indispensabili, e d’altro canto il perito in sede
di delucidazione orale (verbali, pag. 15), pur ammettendo che l’indicazione era
approssimativa e poteva essere stata stimata per eccesso, non ha ritenuto di
dover modificare l’importo.
In assenza di migliori
riscontri oggettivi, che il convenuto non ha saputo fornire, non si giustifica
perciò ancora di derogare dalla quantificazione effettuata dal perito.
3.4 Il convenuto si
aggrava contro l’attribuzione agli attori di fr. 3’500.-- per la completazione,
mediante la realizzazione di un appoggio sicuro, del vano eseguito nella
soletta del solaio intermedio (foto n. 2 e 3).
Sostiene che dal momento
che egli non era contrattualmente tenuto a realizzare il vano scala, non gli si
potrebbe rimproverare di non aver eseguito un appoggio sicuro.
La tesi è ampiamente
infondata.
In primo luogo ci si deve
chiedere se l’obbligo di realizzare un vano nella soletta (e con esso del
relativo adeguato sostegno) non debba essere ritenuto incluso nel contratto di
appalto. Infatti, tale particolare, seppure non esplicitamente menzionato nella
succinta descrizione tecnica dell’opera, è secondo l’ordinario andamento delle
cose un’ovvia necessità se si vuole accedere al piano rialzato del capannone, e
mal si comprenderebbe se in ossequio letterale al contratto si eseguisse la
soletta completa, lasciando al committente l’onere di ricavarvi successivamente
il passaggio.
Ma anche se così non
fosse, era comunque dato l’obbligo dell’appaltatore di provvedere alla
realizzazione del supporto della soletta. anche ammettendo, contro il normale
andamento delle cose, che egli abbia accettato di realizzare il vano a titolo
gratuito.
In tal caso si dovrebbe in
effetti ammettere la stipulazione tra le parti di un contratto innominato, al
quale applicare per analogia le norme sulla riduzione della responsabilità
previste per il contratto di donazione (II CCA 3 gennaio 1994 in re R. snc/B.
SA).
Ma anche in questa
eventualità sarebbe data la responsabilità del convenuto, dovendosi ravvisare
grave negligenza ai sensi dell’art. 248 cpv. 1 CO nell’agire di chi non
completa l’opera iniziata (seppure a titolo gratuito) lasciandola in uno stato
tale da essere soggetta al rischio di crollare (perizia a futura memoria, pag.
6).
Ne consegue l’obbligo del
convenuto al pagamento dei fr. 3’500.-- stabiliti dal perito, somma di per sé
non contestata, senza che si possa compensare questo importo con il valore di
quanto eseguito.
3.5 Secondo il convenuto
l’istruttoria non avrebbe dimostrato la necessità della soletta di complemento.
A torto: che tale opera
sia imprescindibile risulta infatti con tutta la necessaria chiarezza dalla
perizia a futura memoria (pag. 5 e 6).
Trattandosi di opera
indispensabile, diviene irrilevante la questione a sapere se essa sia o meno
stata indicata nella descrizione tecnica dell’opera, risultando già solo dal
fatto che essa è indispensabile la sua implicita inclusione nel novero di
lavori dovuti per una corretta esecuzione del contratto.
Quo al costo, il convenuto
riconosce che lo stesso sarebbe di fr. 11’044.--, ed in effetti questa è la
risultanza peritale (perizia giudiziaria, pag. 5 e 6), di modo che deve essere
rettificato l’importo di fr. 11’544.-- erroneamente indicato dal Pretore.
3.6 Il parziale
accoglimento delle tesi dell’appellante comporta la riduzione da fr. 27’544.--
a fr. 23’044.-- del credito degli attori per i lavori non eseguiti o
incompleti.
- Minor valore per
la differenza di volumetria
Il convenuto contesta sia
l’accertamento dell’esistenza di un minor volume che la quantificazione
dell’eventuale minor valore conseguente al contestato difetto.
4.1 Il perito a futura
memoria ha accertato in maniera inequivocabile (se non dal convenuto, ma per
evidenti fini di causa) che al piano terra del fabbricato vi è una minore
altezza del soffitto (pag. 9 e 10).
Essa è di m. 1.50 (m.
3.90 invece di m. 5.40 risultanti dal contratto doc. B) sotto il travone
centrale, e di m. 1.15 (m. 4.25 invece di m. 5.40) all’appoggio degli elementi
a doppio T.
Dovendosi necessariamente
ritenere come altezza utile quella minima, ne consegue l’avvenuto accertamento
di una minore altezza del piano terra di m. 1.5.
4.2 Il convenuto rileva
che l’altezza complessiva del fabbricato sarebbe conforme ai patti (o
addirittura superiore di 20 cm), così che il minor volume del piano terreno
sarebbe compensato da un equivalente maggior volume del piano rialzato.
Il rilievo non è
pertinente.
In primo luogo è
addirittura pacifico che, sia pure a parità di volume globale, la posa di un
soffitto ad un’altezza di 1.5 m inferiore a quella prevista costituisce una
grossolana discrepanza tra l’opera dovuta e quella fornita, ed è perciò un
grave difetto dell’opera a prescindere dalle sue conseguenze pratiche (Gauch,
opera citata, n. 1356 e segg.).
In secondo luogo
costituisce evidente nozione secondo la comune esperienza il fatto che
l’attività è di regola concentrata al piano terreno di un capannone, e non ai
piani rialzati. E’ perciò l’altezza del piano terra a determinare l’utilità
pratica di un capannone, e un difetto in questo ambito non è di certo
compensabile, come suggerisce a torto il convenuto, con un’eventuale maggiore
altezza del piano rialzato (appello, pag. 17 e 18), caratteristica priva, fino
a prova del contrario, di una reale valenza pratica.
4.3 Accertata l’esistenza
del difetto, occorre determinare quale sia la sua influenza sulla mercede
dovuta all’appaltatore.
Il Pretore ha quantificato
il minor valore sottraendo dalla mercede la quota parte relativa alla
volumetria mancante al piano terreno (759 mc, cifra in sé non validamente
contestata dal convenuto), ritenuta in fr. 90.-- al mc.
Il convenuto contesta
siffatta quantificazione, con argomenti in parte pertinenti.
Da una parte può in
effetti essere condivisa la decisione del Pretore di compensare la minore
volumetria del piano terreno con una corrispondente decurtazione della mercede
del costruttore (il che costituisce -contrariamente all’opinione del convenuto-
un parametro sicuramente oggettivo), ritenuto che, come si è detto
(consid.4.2), non è data compensazione per l’eventuale ma inutile maggior
volumetria del piano rialzato, e che agli attori non occorreva fornire alcuna
prova circa l’utilizzo previsto per il capannone o l’esistenza di un
pregiudizio concreto.
D’altra parte, come
rettamente osserva il ricorrente, non pare equa la riduzione della mercede in
misura superiore al costo presumibile della parte mancante del piano terreno:
stante un costo dell’opera di fr. 327’000.-- per complessivi mc 4’261 (ovvero
la metà del volume complessivo secondo la relazione tecnica), il costo per mc è
di fr. 76.75.
Dal che una riduzione
della mercede di fr. 58’253.-- (fr. 76.75 x 759 mc).
- Minor valore per la
differenza di superficie
Oltre al cennato difetto
costituito dalla minore altezza del piano terreno, il Pretore ha ammesso
l’esistenza del vizio costituito da una minor superficie del capannone di 26
mq, che avrebbe avuto come conseguenza un’ulteriore riduzione del volume.
Il convenuto non contesta
l’accertamento della minore superficie coperta di 26 mq rispetto a quella
contrattualmente pattuita (appello, pag. 21), ma ritiene di potersi
giustificare con il fatto che l’intera superficie del fondo sarebbe risultata
inferiore al previsto (mq 1087 invece di mq 1119) in conseguenza della
lottizzazione del terreno allestita dal geometra.
L’argomentazione è al
limite del comprensibile, e comunque irrilevante: il convenuto non spiega
infatti perché dalla minore superficie del terreno dovrebbe necessariamente
derivare una minore superficie della costruzione. Del resto, il fatto che vi
sarebbe stata colpa del geometra come pure la circostanza secondo cui il
convenuto sarebbe privo di colpe (rimasta comunque allo stadio di puro parlato)
non portano ad escludere la sua responsabilità per il minor valore dell’opera.
Anche in questo caso si
giustifica di defalcare dalla mercede fr. 76.75 per 118.3 mc mancanti (invece
dei fr. 90.-- al mc ritenuti dal Pretore), per un totale di fr. 9’080.--.
- Delle pretese risarcitorie
del convenuto
Il convenuto, infine, ripropone
alcune delle pretese risarcitorie già avanzate ai fini della compensazione
nella procedura di prima sede.
6.1 Va preliminarmente
respinto il suo argomento di natura procedurale, secondo il quale tali pretese,
sollevate con la risposta di causa, dovrebbero essere ritenute ammesse dagli
attori per il fatto che essi non hanno presentato l’allegato di replica.
Questa Camera ha infatti
più volte ribadito che dalla mancata presentazione della replica, allegato alla
qui introduzione non sussiste obbligo per la parte procedente, non può essere
dedotta l’ammissione dei fatti addotti con la risposta e delle domande ivi
formulate, con il che il convenuto rimane anche in tale eventualità gravato del
pieno onere della prova per quanto da lui sostenuto in risposta (II CCA
30 marzo 1994 in re R./R., 10 giugno 1994 in re T./R. SA in liq.).
6.2 Ciò premesso, va
sicuramente respinta siccome non provata la pretesa di fr. 32’071.60 per
interessi passivi pagati alla propria banca a seguito della mora degli attori
nel pagamento della mercede.
Il convenuto con il doc. 7
ha unicamente provato l’esistenza di un contratto di apertura di credito
stipulato con la __________, ma non anche di una sua situazione debitoria con
tale istituto, né tanto meno di aver pagato interessi passivi nella misura
addotta con l’unilaterale (e perciò irrilevante) conteggio doc. 8.
Non vi è perciò necessità
di approfondire le questioni a sapere se la pretesa non sia dovuta a causa
della difettosità dell’opera, che autorizzava gli attori in una certa misura a
trattenere la mercede (art. 82 CO), oppure se ed in quale misura nel presunto
credito del convenuto sarebbero da computare gli interessi di mora
attribuitigli nell’ambito della causa vertente sul pagamento del saldo della
mercede.
6.3 Non meno infondate
sono le censure alla decisione di non accordare il rimborso per le spese di
costruzione del rifugio antiaereo.
Il Pretore ha rettamente
stabilito che tale prestazione dell’appaltatore, quand’anche non menzionata
esplicitamente dal contratto non darebbe diritto ad alcuna retribuzione
supplementare in quanto si sarebbe trattato di una prestazione indispensabile
ai fini del corretto allestimento dell’opera dovuta.
La contraria tesi del
convenuto, secondo cui la questione del rifugio costituirebbe “un imprevisto
oggettivo” (appello, pag. 23), con implicito richiamo alla norma eccezionale di
cui all’art. 373 cpv. 2 CO. è priva di fondamento: questa Camera ha già
stabilito che le opere indispensabili al rispetto di precise disposizioni di legge
(nella specie quelle della LEPCi del 4 ottobre 1963) devono per loro natura
essere considerate prevedibili da un appaltatore normalmente cognito delle
norme in materia di edilizia, e perciò incluse nella mercede forfetaria (II
CCA 20 aprile 1993 in re M.C. SA/M.).
Per esse non è di
conseguenza dato alcun supplemento di mercede, non essendo la loro
realizzazione conseguente a “circostanze straordinarie che non potevano essere prevedute”
ai sensi della cennata norma.
- In conclusione, il
credito degli attori viene ridotto a fr. 85’947.50 oltre interessi, pari a fr.
23’044.-- per opere non eseguite, fr. 58’253.-- per la minore altezza del piano
terreno, fr. 9’080.-- per la minore superficie del capannone, fr. 3’070.50 per
le spese della procedura a futura memoria, con deduzione dei fr. 7’500.--
riconosciuti al convenuto dal Pretore per il costo della seconda proroga del
diritto di compera.
Ne segue il parziale
accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese
e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 25 giugno
1996 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
4 giugno 1996 della Pretura di Mendrisio-Nord è riformata nel modo seguente:
- La
petizione è parzialmente accolta.
__________,
è condannato a pagare a _________ e __________, fr. 85’947.50 oltre interessi
al 5% dal 18 novembre 1992.
§ Invariato.
- La
spese e la tassa di giustizia di fr. 4’500.-- sono a carico degli attori
per 3/5 e del convenuto per 2/5.
Gli
attori rifonderanno al convenuto fr. 2’000.-- per parte di ripetibili.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
1’950.--
b) spese fr.
50.--
T o t a l e fr.
2’000.--
già anticipati
dall’appellante, restano a suo carico per 5/6 e per 1/6 sono a carico degli
attori in solido.
Il convenuto rifonderà
agli attori complessivi fr. 2’000.-- per ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura
di Mendrisio-Nord.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster