AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.133
Data decisione, Autorità:
21.03.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00133
Lugano
21 marzo 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile
inc. n. OA.94.76 della Pretura del
distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 28 gennaio 1994 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 59'681.30
oltre interessi a titolo di mercede dell'appaltatrice;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento di fr.
52'639.15 oltre interessi a titolo di risarcimento danni;
Il
Pretore con sentenza 3 giugno 1996 ha accolto la petizione e respinto la riconvenzionale;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello 24 giugno 1996 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la
domanda riconvenzionale;
Mentre
l'attrice con osservazioni 24 luglio 1996 postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili;
Letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti, posti a giudizio i seguenti punti di
questione
-
- se
deve essere accolto l'appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto A. Con
contratto d'appalto concluso in data 30 marzo 1993 (doc. A) la convenuta,
rappresentata dalla direttrice dei lavori __________, ha incaricato l’attrice
dell’esecuzione delle opere di palificazione necessarie alla costruzione del
vano dell’ascensore nell'ambito della trasformazione del __________, contro una
mercede di fr. 78’714.40.
B. Dopo
l'esecuzione da parte dell’attrice delle opere di consolidamento e
impermeabilizzazione, in occasione dei lavori di scavo per la realizzazione
degli ascensori si sono verificate infiltrazioni d'acqua dal sottosuolo che
hanno reso necessari ulteriori lavori da parte dell’attrice, segnatamente nuove
iniezioni di cemento ed iniezioni di silicati, che hanno causato un costo
finale dell'opera di fr. 135'582.20, così come risulta dalle fatture doc. B, C
e D.
C. Stanti
le contestazioni della convenuta in merito alle fatture emesse, l’attrice ha
chiesto l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale ex art. 837 e segg. CC,
sostituita da una garanzia bancaria per l'importo di fr. 59'681.30 di cui alle
fatture doc. C e D.
La
fattura doc. B è stata integralmente pagata.
D. Con
la petizione in esame l'attrice ha postulato la condanna della convenuta al
pagamento del saldo residuo di fr. 59'681.30 oltre interessi, chiedendo nel
contempo la liberazione in suo favore della garanzia bancaria emessa a garanzia
del suo credito.
In
sostanza l'attrice sostiene di avere adempiuto correttamente al contratto e di
avere eseguito i lavori supplementari su incarico della DL per ovviare ad
infiltrazioni d'acqua imprevedibili in quanto causate da una particolare
morfologia del sottosuolo non rilevata mediante il sondaggio preliminare.
E. La
convenuta si è opposta alla petizione sostenendo che la mercede pattuita
sarebbe da ritenere fissa, cioè senza possibilità di aumento della mercede nel
caso di modifica della quantità fornita. L'attrice avrebbe inoltre violato
l'obbligo di verificare la composizione del sottosuolo e di notificare alla
committente eventuali difficoltà d'esecuzione dell'opera.
Le
opere supplementari sarebbero comunque da considerare a regia, così che in
assenza di bollettini di lavoro firmati dalla direzione lavori non potrebbero
venire riconosciute e retribuite.
Stante
la violazione contrattuale da parte dell’attrice, essa dovrebbe risarcire alla
convenuta la somma di fr. 52'639.15 oltre interessi, importo corrispondente ai
maggiori costi derivati dalla temporanea sospensione dei lavori e dalla
modifica del programma e delle modalità di lavoro delle altre imprese presenti
sul cantiere.
F. L’attrice
si è opposta alla riconvenzionale, ribadendo la totale correttezza del suo
operato.
Nelle
successive comparse scritte le parti hanno confermato le rispettive tesi e
domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
G. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un
contratto di appalto, ha in primo luogo stabilito che all'attrice non incombeva
alcun particolare obbligo di verifica del terreno. Tale verifica sarebbe
comunque stata effettuata, e dopo l’esame delle risultanze la direzione lavori
avrebbe impartito l’ordine all’attrice di procedere nei modi previsti dal
capitolato. L'attrice avrebbe perciò agito quale semplice ditta esecutrice,
subordinata agli ordini impartiti dalla direzione lavori, da lei correttamente
eseguiti, senza avere particolari facoltà decisionali.
Non
potendosi imputare all’attrice alcuna violazione contrattuale, nemmeno la
violazione dell’obbligo di informazione, la convenuta dovrebbe di principio
pagare la mercede dell’intervento straordinario, non potendosi in particolare
ammettere in base al contratto la pattuizione di una mercede globale e
dovendosi ammettere la fondatezza della pretesa nonostante l’assenza della
firma della committente su alcuni bollettini di lavoro.
Dal
che l’accoglimento della petizione, eccezion fatta per il tasso degli interessi
di mora ridotto al 5%, e la reiezione della
riconvenzionale.
H. Con
l’appello la convenuta chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione e di accogliere la riconvenzionale.
A
mente dell'appellante l'appaltatrice avrebbe violato diversi obblighi di
diligenza e notifica giusta gli art. 364 e 365 CO, segnatamente quello di
annunciare preventivamente il sorpasso sproporzionato del preventivo, così come
le circostanze che pregiudicano l'esecuzione tempestiva e conforme dell'opera.
Conseguentemente l'appellata non solo avrebbe perso il diritto ad una maggior
retribuzione, ma sarebbe altresì tenuta a risarcire alla committente il danno
causatole.
L'appellante
sostiene inoltre che la sottoscrizione dei bollettini a regia sarebbe, secondo
quanto pattuito tra le parti, una condizione indispensabile per la loro
validità, motivo per cui, basandosi le prestazioni contestate su bollettini non
controfirmati dalla DL, il rifiuto del pagamento delle relative prestazioni
sarebbe giustificato.
Da
ultimo l'appellante contesta il termine di decorrenza degli interessi moratori,
sostenendo che essi non potrebbero iniziare a decorrere prima della scadenza
del termine di pagamento delle fatture.
I. Delle
osservazioni 24 luglio 1996 dell'attrice, che postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se del caso, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto 1. A
questo stadio della causa non vi è contestazione sul fatto che il rapporto
intercorso tra le parti è un contratto di appalto al quale tornano applicabili
le norme SIA 118, edizione 1977, a più riprese espressamente invocate dalla
convenuta nella risposta di causa.
La
convenuta, inoltre, non sostiene più l’avvenuta pattuizione di una mercede
globale, e riconosce invece, come rettamente ritenuto dal Pretore, che le parti
hanno contrattualmente previsto una mercede fondata su prezzi unitari (cfr.
appello, pag. 4).
- Rimangono
invece da esaminare le censure dell'appellante relative all’asserita violazione
da parte dell’attrice dei propri doveri di diligenza sanciti dagli art. 364 e
365 CO nonché dall'art. 25 della norma SIA 118, non annunciando alla
committente il sorpasso dei costi e le circostanze che avrebbero pregiudicato
l'esecuzione tempestiva e conforme dell'opera.
Le
generiche contestazioni della convenuta su questi argomenti devono però essere
tutte respinte.
2.1 L’art.
25 cpv. 3 della norma SIA 118 stabilisce che l’imprenditore è tenuto ad
esaminare i piani a lui consegnati e il terreno destinato alla costruzione solo
quando il committente non è rappresentato da una direzione dei lavori, non è
qualificato o non ha fatto ricorso ai consigli di una persona qualificata.
Inoltre, se durante l’esecuzione dei lavori l’imprenditore constata discrepanze
o altri difetti, è tenuto ad avvisare tempestivamente la direzione dei lavori e
a renderla attenta sulle possibili conseguenze negative.
Nella
misura in cui l’invocazione della convenuta di questa norma vuole alludere alla
questione dell’esame preventivo del terreno mediante sondaggio, non si può che
rinviare alle calzanti argomentazioni del giudizio pretorile, rimaste all’atto
pratico inimpugnate. Risulta così che di comune accordo con la direzione lavori
la composizione del terreno è stata analizzata con un sondaggio preliminare,
previsto nel capitolato d'appalto e -in assenza di riscontri contrari- da
ritenere eseguito secondo le regole dell’arte, dal quale non sono emerse
circostanze particolari e che del resto è stato giudicato sufficiente dalla
stessa direzione lavori (teste __________, verbale 27 giugno 1995, pag. 3
seg.).
Nella
misura in cui l’invocazione va invece intesa come un rimprovero
all'appaltatrice di non avere annunciato le circostanze che pregiudicavano
un'esecuzione tempestiva e conforme dell'opera (cioè le infiltrazioni d’acqua),
essa è comunque infondata.
Il
succitato art. 25 cpv. 3 della norma SIA 118 rinvia in effetti esplicitamente
al cpv. 1, secondo cui l’obbligo di notifica viene meno ove si tratti di fatti
di cui la direzione lavori ha preso conoscenza o dei quali essa doveva prendere
conoscenza anche senza l'avviso dell’appaltatore.
Nella
fattispecie concreta la direzione lavori era stata informata circa le
infiltrazioni d'acqua dall'impresa __________, addetta agli scavi, e aveva
immediatamente concordato con l'appaltatrice le modalità d'intervento (teste
__________, verbale 27 giugno 1995, pag. 4), e comunque il primo giro di
iniezioni, come da distinta opere (doc. A), era stato effettuato nei termini
contrattualmente previsti (teste __________, loc. cit., pag. 2).
2.2 Non
meno infondato è il rimprovero della mancata notifica dell’aumento dei costi.
In
primo luogo occorre premettere che la mercede complessiva era suscettibile di
variazioni a dipendenza delle quantità di materiale effettivamente utilizzato e
delle prestazioni eseguite, di modo che un sorpasso dei costi non costituiva
una violazione contrattuale e, tanto meno, una circostanza che doveva essere
annunciata alla committente. Risulta inoltre che l'intervento supplementare è
stato ordinato dalla direzione lavori, la quale era evidentemente ben cosciente
(o avrebbe dovuto esserlo) che esso avrebbe comportato un ulteriore onere
finanziario (teste __________, verbale pag. 2).
2.3 In
assenza di qualsivoglia riscontro probatorio, all'appaltatrice non può nemmeno
essere imputato un eccessivo dispendio di prestazioni, censura di per sé
possibile anche in caso di pattuizione di prezzi unitari (Honsell/Vogt/Wiegand,
OR I, 2. edizione, Basilea, 1996, n. 21 ad art. 364 CO). Non è pertanto
calzante il riferimento della convenuta alla sentenza DTF 96 II 58 e
segg., seppure in tema di impermeabilizzazione del sottosuolo, nella quale
all’appaltatrice era stato misconosciuto il diritto a parte della retribuzione
non già per una violazione dell’obbligo di informazione, ma per il fatto che
parte delle iniezioni era stata effettuata in maniera contraria alle regole
dell’arte (pressione eccessiva delle iniezioni e densità insufficiente della
miscela iniettata: DTF citata, consid. 2, pag. 61 in fine), violazione
per la quale, come si è detto, non sussiste in concreto indizio alcuno.
- L'appellante
eccepisce inoltre che secondo le disposizioni contrattuali (pto. 4.02
disposizioni generali, pto. 1.9 distinta opere) i bollettini a regia darebbero
diritto al pagamento soltanto se controfirmati dalla direzione lavori.
Orbene,
dalle clausole in questione, contrariamente alla tesi della convenuta, non si
evince che la mancata sottoscrizione dei bollettini di lavoro comporti il non
riconoscimento delle prestazioni eseguite.
Ma
anche se così fosse, l'atteggiamento dell'appellante costituirebbe abuso di
diritto (venire contra factum proprium) dal momento che i lavori supplementari
non sono stati eseguiti su iniziativa dell'appaltatrice ma su esplicito
incarico della direzione lavori, che ha verificato i relativi bollettini di
lavoro e le fatture emesse, ritenendole conformi alle prestazioni fornite ed ai
prezzi di mercato (teste __________, verbale 27 giugno 1995, pag. 3, verbale 17
ottobre 1995, pag. 2).
Al
contrario, proprio in conseguenza dell’ammissione della direzione lavori, la
pretesa dell’attrice non solo è da ritenere formalmente ammissibile, ma
addirittura è da considerare provata nella sostanza (II CCA 27 febbraio
1997 in re B. SA/B. e llcc., 15 maggio 1996 in re P./W., 26 aprile 1996 in re
P./H.).
- Il
gravame è unicamente fondato nella limitata misura in cui esso contesta la data
di decorrenza degli interessi moratori. Questi ultimi vanno infatti corrisposti
a far tempo dalla costituzione in mora del debitore, che ha luogo mediante interpellazione
del creditore (art. 102 cpv. 1 CO).
Orbene,
nella fattispecie concreta l'interpellazione del creditore non può ritenersi
avvenuta mediante l'istanza di iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale,
procedura che tende alla costituzione di una garanzia reale e non al pagamento
del credito, ritenuto comunque che a quel momento non era ancora scaduto il
termine di pagamento di 30 giorni previsto dalle fatture.
Considerato
che le fatture sono state emesse il 23 novembre 1993, gli interessi moratori
non possono pertanto venire pretesi prima del 23 dicembre 1993, così come
esplicitamente richiesto dall’appellante (punto 8, pag. 7).
- Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame, limitatamente al termine di
decorrenza degli interessi moratori.
L'esito
della procedura d'appello non consente di derogare alla ripartizione di spese e
ripetibili stabilita dal Pretore, e giustifica l’accollo alla convenuta di
tutti gli oneri della procedura di appello.
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I.
L'appello 24 giugno 1996 della __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 3 giugno 1996 della Pretura di Lugano, sez. 1, è
riformata nel modo seguente:
- La petizione è parzialmente accolta.
__________,
è condannata a versare a __________, fr. 59'681.30 oltre interessi al 5 % dal
23 dicembre 1993.
§ Tosto
cresciuta in giudicato la presente sentenza, la __________, libererà a favore
della __________, la garanzia no. __________, del 14.1.1994, per l'importo di
fr. 59'681.30 oltre interessi al 5 % dal 23.12.1993.
-
-
- Invariati.
II. Le
spese della procedura d'appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1'550.-
b)
spese fr. 50.-
Totale fr. 1'600.-
già
anticipati dalla convenuta, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere
all'attrice fr. 2'700.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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