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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.107
Data decisione, Autorità:
01.07.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00107
Lugano
- luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Giani, quest'ultimo in sostituzione
del
giudice Zali, astenuto
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella procedura sommaria di sfratto (inc. no. SF 95.00251 della Pretura di Lugano, Sezione 5) dipendente da istanza 24
novembre 1995 di
rappr.
dall'__________
contro
avente
per oggetto uno stabile adibito a carrozzeria sul mappale no. __________ RFD di
__________;
che il segretario
assessore ha accolto con decisione 9 maggio 1996;
appellante
il convenuto con atto 17 maggio 1996, chiedente la riforma del giudizio
impugnato, ovvero la reiezione dell’istanza di sfratto, con sospensione della
decisione impugnata e il carico di ogni spesa a controparte;
lette le
osservazioni all’appello, presentate dalla banca istante;
considera
in fatto e in
diritto
- Lo
stabile oggetto della lite, già di proprietà dei genitori dell’appellante, è
stato aggiudicato all’__________ nell’ambito dell’incanto __________.
L’iscrizione a Registro fondiario della nuova proprietaria è avvenuto l’11
luglio successivo.
E’
pacifico che il signor __________ ha ciò nonostante continuato ad occupare il
bene immobile, esercitandovi l’attività di carrozziere.
In
data 24 agosto 1995, la banca gli comunicava di aver preso atto dell’offerta
sua e di un suo socio di acquistare la proprietà, offerta che sarebbe stata
discussa entro l’8 settembre. Riguardo alla perdurante occupazione della
carrozzeria, la banca così si esprimeva: “.... considerato come non sia nostra
intenzione stipulare un contratto di locazione, tale occupazione le viene
concessa unicamente a titolo di comodato, per cui le assegniamo un termine con
scadenza 31 ottobre 1995 per mettere a nostra completa disposizione la
proprietà. In caso contrario ci vedremmo costretti ad avviare una procedura di
sfratto” (doc. C).
- L’istanza
si fonda sulla circostanza della perdurante occupazione dell’immobile, oltre il
termine del 31 ottobre 1995, considerato come ultimo giorno di validità del
comodato concesso al signor __________.
In
sede di contraddittorio, il convenuto si oppone al provvedimento richiesto,
sostenendo che la proposta di occupazione dell’immobile a titolo di comodato
non sarebbe mai stata da lui accettata, come non è mai venuto in essere nessun
rapporto di locazione: considera pertanto inapplicabili le disposizioni sullo
sfratto.
-
La
decisione del segretario assessore ritiene invece validamente pattuito un
contratto di comodato, già per il motivo che il convenuto ha espresso il suo
dissenso, per la prima volta, soltanto davanti al giudice; né, afferma il
segretario assessore, è provato che alla scadenza di quel contratto, esso
sarebbe stato rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo.
-
Con
l’appello -cui è stato concesso effetto sospensivo con decreto 20 maggio 1996-
il signor __________ afferma che, dopo il 12 giugno 1995, egli ha occupato il
capannone abusivamente, visto come non godesse di nessun permesso da parte
dell’__________.
Giustifica
il proprio silenzio alla comunicazione della banca 24 agosto 1995 (doc. C)
perché quell’offerta non aveva nessun valore: un comodato di tre mesi non gli
avrebbe nemmeno permesso di smontare i suoi macchinari d’officina; semmai
sarebbe stato interessato a una locazione a lungo termine; ma, conclude,
“meglio allora restare come abusivo, senza curarmi delle conseguenze”. Anzi,
visto come la banca aveva trattato la sua famiglia in un momento come
l’attuale, difficile per l’economia, “occupando il capannone ho inteso
protestare contro la banca... . Ho così compensato con un piccolo vantaggio
tutti i danni che l’__________ ci ha arrecato e continuerò a stare nel
capannone fino a quando troverò un’altra soluzione”.
Nega
che l’offerta della banca (doc. C) possa essere considerata vantaggiosa per
lui, tenuto conto della brevità del termine concessogli.
Delle
osservazioni dell’istante si dirà, se necessario, nel seguito.
- La
possibilità di chiedere al pretore lo sfratto è data in tutti i casi di cessata
locazione o affitto o comodato, quando non avviene la riconsegna della cosa
oggetto del contratto (art. 506 CPC).
Il
comodato è un contratto per cui il comodante si obbliga a concedere al
comodatario l’uso gratuito di una cosa, e questi a restituirgli la cosa stessa
dopo essersene servito (art. 305 CO). La legge fissa la fine del comodato nel
caso in cui non sia stato stipulato un termine fisso (art. 309 CO): se ne
deduce che le parti possono pattuire una durata del comodato.
- Nel
caso in esame il problema concerne la pattuizione stessa del preteso comodato.
In
vista della conclusione di un contratto la manifestazione della reciproca
volontà delle parti può essere espressa o tacita (art. 1 cpv. 2 CO); inoltre,
quando la natura particolare del negozio o le circostanze non importino
un’accettazione espressa, il contratto si considera conchiuso se entro un
congruo termine la proposta non è respinta (art. 6 CO). Si tratta di
fattispecie d’eccezione al principio qui tacet non consentire videtur.
Il silenzio a un’offerta -tale dev’essere considerato lo scritto della banca-
può, in altre parole, rappresentare consenso se -in conformità con il principio
dell’affidamento- l’offerente può essere in buona fede nella convinzione che
controparte reagirebbe in caso di disaccordo, e che questa, da parte sua, è in
grado di immaginare che l’offerente consideri il suo silenzio come consenso (Guhl/Merz/
Kummer, Das Schweizerische Obligationenrecht, ed. 6, p. 116).
Nei
casi contemplati dalla dottrina viene annoverato quello in cui l’offerta
dev’essere considerata oggettivamente vantaggiosa per chi la riceve (Honsell/Vogt/Wiegand,
Obligationenrecht I, art. 6, n. 12; Bucher E., Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, ed. 2, p. 135). Oppure quando v’è
un’accettazione incondizionata della prestazione dell’offerente da parte della
controparte: così ad esempio nel caso di accettazione di un tasso d’interesse
di fronte alla proroga di un mutuo già corrente, ecc. (Honsell/Vogt/Wiegand,
op. cit., ibidem, n. 19; Bucher, op. cit., p 136).
Nel
concreto, il signor __________, avvenuto il passaggio di proprietà del bene
immobile da lui occupato, non poteva, in buona fede, attendersi che controparte
accettasse tacitamente la sua rivendicazione di occupante abusivo. La banca era
pacificamente a conoscenza della situazione e quindi egli avrebbe dovuto
attendersi una decisione fra le alternative seguenti: offerta per una locazione
del capannone (che la banca esplicitamente ha però escluso), o fine
dell’occupazione a qualsiasi titolo. Inequivocabilmente è stata scelta questa
seconda alternativa, fissando la banca questa fine al 31 ottobre 1995, e
preannunciando persino l’eventualità della sfratto (doc. C).
Il
signor __________ non pretende di aver nessun titolo per condurre regolarmente
l’occupazione del capannone, anzi esplicitamente afferma di non aver voluto
legami contrattuali con la banca; la pattuizione riguarda pertanto soltanto il
periodo 12 giugno (o 11 luglio) - 31 ottobre 1995, durante il quale, secondo
l’ordinario andamento delle cose, la banca avrebbe potuto chiedere al signor
__________ un canone di locazione, oppure concedergli l’occupazione gratuita.
Questa
seconda alternativa, rappresenta per l’occupante soluzione oggettivamente ed
esclusivamente vantaggiosa, tenuto conto che egli comunque avrebbe dovuto
lasciare il capannone per il 31 ottobre; anzi, al punto che non si vede quale
ragionevole dissenso egli avrebbe potuto opporre all’offerta in questione.
Se
ne deve concludere che in virtù dell’art. 6 CO -tenuto conto dei principi
dottrinali esposti- le circostanze non comportavano un’accettazione espressa
dell’offerta di occupare per un certo periodo il bene immobile nella forma del
comodato; contratto che dev’essere considerato concluso tacitamente, ovvero in
base alla sola offerta del comodante e al silenzio del comodatario.
L’applicazione
delle norme sullo sfratto da parte del segretario assessore della pretura -in
sé non oggetto di censura- trovano pertanto conferma anche in questa sede.
Per questi motivi,
richiamati per le
spese gli art. 148 segg. CPC, la LTG e la TOA
pronuncia
-
L’appello
17 maggio 1996 di __________ è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 200.-, anticipati
dall’appellante, restano a suo carico.
Egli
verserà inoltre alla __________ a la somma di fr. 200.- a titolo di indennità
ripetibili.
- Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, Sezione 5.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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