Actio quanti minoris for defective construction upheld on appeal

12.1995.61Übriges Gericht28.04.1995Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A builder sued a contractor for defective facade insulation and obtained CHF 244,000 plus CHF 6,220 at first instance. The defendants appealed, arguing lack of proof of loss, mischaracterization of the claim, absence of prejudice because the plaintiff had not itself paid the repairs, and insufficient proof of the expert-report costs. The Court of Appeal held that the claim was properly treated as an actio quanti minoris, that repair costs could be used to determine diminution in value, that the defendants had not rebutted the relevant presumptions, and that the expert-report costs were sufficiently shown. The appeal was dismissed and costs were charged to the appellants.

Omnilex-Regeste

Art. 368 CO; actio quanti minoris in a contract for work; determination of diminution in value. The reduced price claim is governed by the relative method: the agreed remuneration is presumed to correspond to the objective value of the work, and, absent contrary indications, the diminution in value may be equated with reasonable repair costs (consid. 2-4). An imprecisely drafted petition does not defeat the claim if the pleadings and conclusions clearly indicate the election of the diminution remedy (consid. 1). The claim is contractual and does not depend on whether the client has actually borne the repair costs or suffered a recourse loss vis-à-vis third parties (consid. 5). Proven costs of a future-proof expert procedure may also be recovered when sufficiently documented (consid. 6).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1995.61

Data decisione, Autorità: 28.04.1995, IICCA

Incarto n. 12.95.00061

Lugano 28 aprile 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 491 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2, promossa con petizione 23 marzo.1988 da

__________ rappr. dall'avv. __________

contro

__________ e



rappr. dallo studio legale __________

con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 244’000.-- oltre accessori in conseguenza del contratto di appalto;

Domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 30 dicembre 1994 ha accolto;

Appellanti i convenuti, che con atto di appello del 27 gennaio 1995 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;

Mentre l’attrice con osservazioni del 3 marzo 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

    • se deve essere accolto l’appello
    • tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

A. Nel 1981 l’attrice, in qualità di impresaria generale, ha tra l’altro appaltato alla __________ le opere di isolazione delle facciate di alcuni stabili a __________ (doc. A).

Ritenendo difettosa l’opera eseguita, l’attrice ne ha a più riprese richiesto la riparazione, senza però ottenerla.

Essa nel 1986 ha chiesto l’allestimento di una perizia a futura memoria, rilasciata l’anno successivo, che ha quantificato in almeno fr. 242’000.-- il costo di risanamento degli stabili (doc. H), importo oggetto della presente causa, unitamente al costo della prova a futura memoria.

B. Nel proprio allegato di risposta i convenuti si sono opposti alla petizione eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva e la prescrizione o perenzione della pretesa attorea.

Essi hanno per il resto rilevato che l’attrice non avrebbe affatto subito un danno di fr. 244’000.--, in quanto la committente degli edifici non avrebbe fatto valere azione alcuna nei suoi confronti.

C. Con giudizio del 28 dicembre 1990, rimasto inimpugnato, il Pretore ha respinto le eccezioni di prescrizione e di carenza di legittimazione passiva.

D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che l’esistenza dei difetti sarebbe rimasta incontestata, come pure pacifica sarebbe la quantificazione in fr. 244’000.-- delle spese necessarie alla riparazione dei difetti.

Non potendosi affermare che l’attrice non ha subito pregiudizio di sorta, avendo essa al contrario pagato le riparazioni effettuate da terzi artigiani, nulla osterebbe all’accoglimento della petizione in ordine al predetto importo e a fr. 6’220.-- corrispondenti al costo della procedura di prova a futura memoria.

E. Con tempestivo gravame datato 27 gennaio 1995 i convenuti hanno chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.

Pur dovendosi ammettere la difettosità dell’opera a suo tempo fornita, non vi sarebbero in atti -a prescindere dalla criticabile perizia a futura memoria-sufficienti prove del fatto che l’entità del pregiudizio ammonterebbe effettivamente a fr. 244’000.--, ritenuto che dalle deposizioni dei testi __________ __________ e __________ si evincerebbe che furono eseguiti interventi di riparazione per soli fr. 150’000.--.

Vi sarebbe inoltre violazione dell’art. 368 CO dal momento che l’attrice, che si sarebbe sempre impropriamente espressa nel senso di chiedere il “risarcimento danni”, nelle conclusioni avrebbe postulato l’aggiudicazione del minor valore dell’opera, il quale non corrisponderebbe però ai costi di riparazione.

Inoltre, risulterebbe che l’attrice non ha subito pregiudizio alcuno, avendo la committente dell’opera preteso da lei la riparazione della stessa senza però operare alcun addebito o deduzione nei suoi confronti.

Parimenti, non sarebbe stato dimostrato che l’attrice abbia sopportato i costi della procedura di prova a futura memoria, così che anche questa sua pretesa sarebbe da respingere.

F. Nelle osservazioni del 3 marzo 1995 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

  1. In sede di petizione l’attrice si è espressa in maniera assai generica e giuridicamente impropria, postulando a più riprese il “risarcimento danni” (punto 10, pag. 6; punto 11, pag. 7; punto 14, pag. 9).

Nella replica essa ha nuovamente parlato di “risarcimento richiesto” (punto 9-10, pag. 14) e di “danni subiti” (punto 14, pag. 16), ma nel contempo si è alfine espressa con chiarezza per il minor valore dell’opera, il quale corrisponderebbe in sostanza a detti danni, e nel contempo al costo della riparazione (replica, punti 18 e 19, pag. 19).

La scelta dell’opzione costituita dall’actio quanti minoris è poi stata confermata nelle conclusioni (inequivocabile il punto 4).

L’attrice, dopo aver richiesto nella fase preprocessuale la riparazione gratuita, era sicuramente legittimata a determinarsi nuovamente data la mora dei convenuti nell’effettuazione della riparazione (per tante: II CCA 23 marzo 1995 in re M. e M. SA/C.; Gauch, Der Werkvertrag, 3. edizione, Zurigo, 1985, n. 1265, 1298 e 1301).

I convenuti, per loro parte, non sostengono che l’attrice si sarebbe nuovamente determinata in maniera differente dalla richiesta di minor valore prima della presente causa, così che la pretesa dell’attrice, pur se assai male formulata con la petizione, non può ritenersi estinta per questo motivo (analoga: II CCA 19 aprile 1995 in re R. snc/B. SA).

  1. Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, la cosiddetta actio quanti minoris, sia nel contratto di appalto che in quello di compravendita, va affrontata, per quanto è della determinazione del minor valore, in base al metodo del calcolo relativo, secondo cui la relazione tra la mercede (rispettivamente il prezzo) ridotta e quella pattuita tra le parti corrisponde alla relazione tra il valore oggettivo dell’opera difettosa (o della cosa venduta difettosa) e il suo valore senza difetto (DTF 116 II 313, 111 II 163, 88 II 414; II CCA 14 marzo 1994 in re F.G. SA/M.; Gauch, opera citata, n. 1176 e segg.; Giger, Berner Kommentar, n. 17 e segg. ad art. 205 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 7 e segg. ad art. 205 CO).

Va al proposito rilevato che, salvo contrarie risultanze, si presume che la mercede convenuta corrisponda al valore oggettivo dell’opera, e che in mancanza di indizi in senso opposto può altresì presumersi che il minor valore corrisponde al costo della riparazione (DTF 111 II 382; Rep. 1982, pag. 382; II CCA 13 febbraio 1995 in re N. e llcc./R. e llcc.).

  1. Nella specie, nessuno ha messo in dubbio la corrispondenza tra il valore oggettivo dell’opera e la mercede dell’appaltatrice, e nemmeno, a prescindere dalle contestazioni sull’ammontare, è seriamente stata posta in discussione l’equivalenza tra il minor valore e i costi di riparazione.

Gli stessi convenuti, del resto, ancora in sede di appello si limitano a delle generiche censure sul tema, senza però indicare alcun motivo concreto per derogare alle predette presunzioni, tant’è vero che essi stessi, pur consci di trovarsi nell’ambito di un’actio quanti minoris, propongono in via subordinata l’aggiudicazione di fr. 150’000.-- in quanto a loro parere corrispondenti all’effettivo costo delle riparazioni effettuate.

Se ne deve concludere per la liceità dell’aggiudicazione del costo di riparazione a valere quale minor valore dell’opera.

  1. I convenuti contestano l’assunto secondo cui il costo di riparazione (e di riflesso nella specie anche il minor valore) ammonterebbe a fr. 244’000.--, pur ammettendo nel contempo l’estensione dei difetti così come accertati dalla perizia a futura memoria (appello, punto 8, pag. 5).

Le doglianze sono infondate.

Posta l’esistenza dei difetti e ritenuto quanto esposto ai precedenti considerandi, non è sufficiente la generica critica all’operato del perito, che a mente loro avrebbe agito nell’ottica della determinazione dei costi di riparazione e non del minor valore, per sminuire la fedefacenza del suo referto.

Né può essere di rilevanza il fatto che le riparazioni effettivamente eseguite avrebbero avuto un costo di soli fr. 150’000.--, ritenuto che tale importo -lo ammettono gli stessi convenuti- è riferito al risanamento di solo 400/500 mq di facciate, e non di 1815 mq come previsto dal perito.

Tale rilievo è comunque addirittura dannoso per le tesi dei convenuti, che hanno espressamente ammesso le risultanze peritali sull’estensione dei difetti (appello, punto 8, pag. 5), poiché fa risultare un costo unitario effettivo di riparazione oscillante tra fr. 300.-- e fr. 375.-- al mq, mentre il perito ha globalmente previsto un costo di riparazione di soli fr. 134.40 al mq.

Deve infine essere osservato che il perito, oltre ai fr. 244’000.-- dedotti in causa riteneva necessari circa ulteriori fr. 50’000.-- per determinati lavori preparatori e accessori e per la direzione lavori (doc. H1, pag. 24, in fondo), cosi che la quantificazione del minor valore effettuata dal Pretore deve essere in definitiva ritenuta prudenziale.

  1. I convenuti sostengono poi che l’attrice non avrebbe subito pregiudizio perché non avrebbe concretamente pagato i lavori di riparazione.

La censura, per quanto fondata, non è rilevante.

Non va infatti dimenticato che l’attrice non agisce nei confronti dei convenuti in via di regresso, ovvero per farsi risarcire il pregiudizio subito nei confronti di terzi in conseguenza dell’inadempienza dell’appaltatrice, ma agisce invece direttamente nell’ambito del contratto di appalto esistito tra le parti.

In altri termini, il diritto dell’attrice al ripristino dell’equivalenza delle rispettive prestazioni contrattuali non dipende dalle conseguenze che essa ha dovuto affrontare a causa dell’inadempienza del partner contrattuale: la committente ha perciò diritto alla riduzione della mercede per il solo fatto che le è stata fornita un’opera difettosa, e questo anche se la committente, a sua volta appaltatrice nei confronti di terzi, nei rapporti con la propria committenza ha subito ripercussioni minori, o addirittura non è stata chiamata in causa per quegli stessi difetti.

  1. I convenuti, assai malvenuti su questo punto, contestano infine che l’attrice abbia realmente pagato le spese della procedura di prova a futura memoria.

Essi sembrano infatti dimenticare di aver ammesso (o di non aver contestato) nella risposta di causa l’esistenza di un pregiudizio dell’attrice di fr. 6’220.-- conseguente alla procedura di prova a futura memoria (cfr. petizione, punto 10, pag. 7 e risposta, punto 10, pag. 8 e 9), così che l’attrice, dopo aver debitamente documentato l’esattezza dell’importo richiesto (doc. H2, pag. 4), non era più tenuta a dimostrare il suo integrale pagamento (per un anticipo di fr. 1’500.-- cfr. doc. H2, pag. 4), il che è comunque da presumere secondo l’ordinario andamento delle cose.

Ne consegue la reiezione del gravame.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 14 dicembre 1994 di __________ e della Comunione ereditaria fu __________, composta da __________, __________ e __________ è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 3’950.--

b) spese fr. 50.--

T o t a l e fr. 4’000.--

già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico.

I convenuti rifonderanno all’attrice fr. 5’000.-- per ripetibili di appello.

III. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

contract for workdefective performancediminution in valuerepair costsburden of proofappellate costsexpert report

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal should be upheld and the first-instance judgment reversed

Extrahierter Entscheid

The appeal was unfounded and had to be rejected.

Extrahierte Begründung

The court found no error in the first-instance assessment of the defect claim, the quantification of the diminution in value, or the proof of the expert-report costs.

Kernrechtsfrage

Whether the plaintiff could invoke actio quanti minoris despite imprecise pleadings

Extrahierter Entscheid

Yes. The claim was sufficiently clear from the pleadings and conclusions as a claim for diminution in value.

Extrahierte Begründung

Although the petition used imprecise terminology such as damages, the reply and conclusions clearly chose the diminution-in-value remedy, which remained available after the defendants' failure to repair.

Kernrechtsfrage

Whether the diminution in value could be measured by repair costs and quantified at CHF 244,000

Extrahierter Entscheid

Yes. Repair costs could serve as the diminution in value, and the amount of CHF 244,000 was upheld.

Extrahierte Begründung

Under settled case law, the relative method applies; the contract price is presumed to equal the objective value of the work, and absent contrary indications repair costs may be presumed to equal the diminution in value. The defendants offered no concrete reason to depart from these presumptions.

Kernrechtsfrage

Whether the plaintiff suffered no prejudice because it had not itself paid the repair works

Extrahierter Entscheid

No. The diminution claim depended on the delivery of defective work, not on whether the plaintiff had recouped or paid third-party repair costs.

Extrahierte Begründung

The claim was contractual, aimed at restoring the equivalence of performances, and did not depend on the plaintiff's downstream relations with its own client or on actual out-of-pocket payment.

Kernrechtsfrage

Whether the CHF 6,220 costs of the future-proof expert proceeding were proven

Extrahierter Entscheid

Yes. The amount was sufficiently documented and did not require further proof of full payment.

Extrahierte Begründung

The defendants had effectively admitted or not contested this damage element, and the documentary evidence supported the amount; partial advance payment was also shown.

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