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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.53
Data decisione, Autorità:
28.04.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00053
Lugano
28 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dai giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 4408 della Pretura di Locarno-Città,
promossa con petizione 20 aprile 1993 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
Comunione
dei comproprietari della PPP di cui al fondo __________di __________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 9’850.-- oltre interessi a titolo di mercede
dell’appaltatrice;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 3 gennaio 1995 ha
accolto;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del
23 gennaio 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione;
L’attrice non ha presentato osservazioni all’appello.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. All’inizio del 1990 __________ __________ ha appaltato
all’attrice l’esecuzione delle opere di cui ai doc. B e C contro una mercede di
complessivi fr. 9’850.--, somma rimasta impagata e oggetto della presente
causa.
B. L’attrice ha convenuto la Comunione dei comproprietari
della proprietà per piani, ritenendo che sia stata lei, per mezzo di
__________, proprietario di tutte le quote di comproprietà fino al 1989 e
ritenuto comunque rappresentante dei comproprietari, ad appaltare le opere in
questione.
C. La parte convenuta si è opposta alla petizione negando
di avere commissionato all’attrice l’esecuzione di qualsivoglia opera, ritenuto
comunque che si sarebbe trattato di opere atte solo ad abbellire l’oggetto o a
renderne più comodo l’uso.
D. Del giudizio qui impugnato il Pretore ha constatato
che dagli atti non emergerebbe in maniera evidente per conto di chi __________
ha appaltato le opere all’attrice.
Si
potrebbe però ritenere, senza cadere in arbitrio, che il predetto studio di
architettura fosse al corrente dell’identità dell’amministratrice del
condominio (in concreto la __________) e che l’attrice potesse perciò in buona
fede ammettere di essere stata incaricata da persona che aveva il potere di
farlo, così che sarebbe lecito concludere per l’esistenza di un rapporto
contrattuale diretto tra le parti qui in causa.
Ciò
varrebbe però unicamente per i lavori utili e necessari di cui al doc. B,
mentre per i lavori di rivestimento della cabina, e come tali di abbellimento
(doc. C), andrebbe ammesso il diritto dell’attrice ad un’indennità ex art. 672
CC, indennizzo in concreto pari all’intero importo fatturato.
Da ciò
l’accoglimento della petizione.
E. Con
tempestivo gravame datato 23 gennaio 1995 la convenuta ha chiesto la riforma
della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
Non si
potrebbe in alcun caso ammettere l’esistenza di un rapporto contrattuale tra le
parti, né potrebbe essere ammessa una responsabilità extracontrattuale della
convenuta ex art. 671 e 672 CC.
Errata,
infine, anche la decorrenza degli interessi di mora.
F. L’attrice
non ha presentato osservazioni al gravame della parte avversaria.
Considerato
in diritto:
- Dagli atti risulta che l’edificio suddiviso in regime
di PPP è stato costruito nei primi anni 60 (cfr. estratto RF richiamato), e che
fin da allora vi era un ascensore posato dalla ditta attrice (deposizione teste
__________).
E’
inoltre assodato (deposizione teste __________) che dal 1988 fino al 1990, cioè
fino all’esecuzione delle opere in questione, non fu più eseguito alcun
intervento di manutenzione, così che l’ascensore non era più funzionante,
tant’è vero che all’attrice venne espressamente richiesto “di mettere in
funzione l’impianto” (teste __________), cosa che essa ha fatto.
- Il Pretore ha fondato la propria sentenza sulla tesi
giuridica secondo cui per la parte di opere utili e necessarie vi sarebbe stato
un rapporto contrattuale diretto tra le parti in causa, mentre per le opere di
abbellimento la convenuta dovrebbe rispondere in base all’art. 672 CC.
Si
tratta di una tesi infondata.
Se in
effetti -secondo il ragionamento del Pretore- vi era tra le parti un contratto
di appalto per almeno parte delle opere eseguite, non può essere ammessa
l’applicazione dell’art. 672 CC per eventuali opere non comprese nel consenso
contrattuale (DTF 99 II 138; Gauch, Der Werkvertrag, 3. edizione,
n. 887).
- E’ invece da ritenere che se tra le parti qui in causa
esistesse un contratto di appalto vertente sull’opera eseguita, la convenuta
dovrebbe pagare la mercede dell’attrice indipendentemente da qualsiasi
distinzione tra opere necessarie, utili o di abbellimento.
Questo
sarebbe in particolare da ammettere se l’appalto fosse stato conferito
dall’amministratore della proprietà per piani (all’epoca la __________),
dovendosi in tal caso ammettere, come rettamente osserva il Pretore, la facoltà
dell’amministratore di vincolare la comunione dei comproprietari.
Dovendosi
però decidere dell’esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, l’incompletezza
dell’istruttoria esperita su questo punto non consente di confermare il
giudizio pretorile.
Non può
in effetti non essere rilevata la negligenza dell’attrice, che pur avendo incoato
un’azione contrattuale ha omesso di far assumere le testimonianze delle persone
direttamente coinvolte nel conferimento contrattuale -segnatamente i
responsabili della __________e della __________ - che avrebbero permesso di
stabilire se tra le parti in causa contratto vi è stato.
Gli
indizi disponibili depongono per l’apparente estraneità della __________ alla
questione (deposizioni __________e __________), così che, in assenza di
migliori elementi, la tesi di un contratto tra le parti qui in causa non
risulta preferibile all’unica altra verosimile secondo l’ordinario andamento
delle cose, per la quale l’appalto sarebbe stato conferito dal precedente
proprietario __________.
- La parte convenuta indica a più riprese che il
rapporto contrattuale di appalto esisterebbe tra l’attrice e il precedente
proprietario dell’edificio __________, notoriamente insolvente e stipulante in
prima persona oppure rappresentato dallo studio di architettura __________
(cfr. risposta, pag. 2; duplica, pag. 2 e 3; cfr. anche il doc. G).
Sempre
secondo la convenuta, dall’inesistenza di un rapporto contrattuale tra lei e la
convenuta, deriverebbe automaticamente la reiezione della petizione, il che
però non è necessariamente vero.
Infatti,
anche in assenza di rapporto contrattuale, si deve tenere conto del fatto che
l’intervento dell’attrice ha determinato un arricchimento nella misura in cui
vi è stata una miglioria o è stato procurato allo stabile un maggior valore (DTF
71 II 242; II CCA 21 agosto 1992 in re T. SA/M.).
Nel
caso di specie, nonostante la contraria opinione della convenuta, è
indiscutibile che la possibilità di utilizzare un ascensore in precedenza non
operativo costituisce una notevole miglioria per un edificio.
La
convenuta, del resto, non ha nemmeno tentato di sostenere la contraria tesi
secondo cui essa non avrebbe affatto desiderato la revisione dell’impianto, o
che la stessa sarebbe stata per lei dannosa o in contrasto con i suoi progetti
(cfr. Gauch, opera citata, n. 888). Né d’altro canto essa si è opposta
all’esecuzione dei lavori, o li ha in seguito in qualche modo contestati, o
ancora ha affermato di non servirsi dell’ascensore ripristinato dall’attrice.
L’arricchimento
in questione è da considerare indebito ai sensi degli art. 62 e segg. CO ed è
in concreto costituito dall’aumento degli attivi del beneficiario conseguente
all’intervento dell’attrice (Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen
Obligationenrechts, 3. edizione, Zurigo, 1974, vol. 1, pag. 474).
- Non potendo l’attrice ottenere la mercede dall’asserito
committente, fallito, ben si giustifica che essa agisca contro il proprietario
per l’aumento di valore procuratogli con la ristrutturazione (Rep. 1984,
pag. 357).
Siffatta
azione dell’appaltatore nei confronti del proprietario, sia che la si consideri
nell’ottica dell’art. 62 CO oppure in quella dell’art. 672 CC, è soggetta al
termine di prescrizione relativa di un anno, decorrente dal compimento
dell’opera (Rep. citato).
La
convenuta si lamenta di non aver potuto eccepire tempestivamente la
prescrizione per il fatto che la parte attrice nei propri allegati introduttivi
non avrebbe precisato di valersi della responsabilità extracontrattuale della
convenuta medesima (appello, punto 4.1, pag. 7).
Si
tratta di una doglianza ingiustificata: la convenuta ha infatti fin dall’inizio
sostenuto la tesi dell’inesistenza di rapporti contrattuali tra le parti, di
modo che un’analisi giuridica della situazione da lei stessa prospettata non
poteva che condurla ad analizzare l’eventualità di una sua responsabilità
extracontrattuale, e come tale soggetta ad un breve termine relativo di
prescrizione. La mancata eccezione di prescrizione è perciò in definitiva
riconducibile ad una leggerezza della convenuta stessa, e non alla carente
esposizione del diritto della parte attrice, ritenuto l’obbligo per il giudice
di applicare d’ufficio le norme giuridiche calzanti, prescindendo dall’errata
motivazione fornita dalla parte (art. 87 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art.
87, n. 2, 3, 4, 8).
- La convenuta, ciò nondimeno, non soccombe alla pretesa
extracontrattuale dell’attrice per un altro motivo: ai considerandi precedenti
si è parlato dell’indebito arricchimento del proprietario dello stabile in
conseguenza dei lavori da lui non ordinati, e della possibilità di agire nei
confronti del proprietario se il committente è insolvente.
Orbene,
la convenuta con ogni evidenza non è la proprietaria del fondo, che appartiene
piuttosto ai singoli comproprietari, i quali sono perciò gli arricchiti nella
fattispecie.
Benché
una simile soluzione sia per certi versi insoddisfacente, la convenuta per
consolidata giurisprudenza non è senz’altro processualmente identificabile con
l’insieme dei singoli comproprietari (DTF 111 II 458 e segg.; Jdt. 1989,
pag. 162 e segg.), così che la pretesa dell’attrice, in quanto fondata
sull’indebito arricchimento, deve essere respinta per carenza di legittimazione
passiva, questione di diritto materiale che deve essere rilevata d’ufficio
anche se non sollevata dalla convenuta (II CCA 6 aprile 1995 in re C. srl/S.
e S. SA e riferimenti).
Ne
devono conseguire, ai sensi dei considerandi, l’accoglimento del gravame e la
riforma del giudizio pretorile nel senso di respingere la petizione.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la
TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
23 gennaio 1995 della Comunione dei comproprietari della PPP di cui al fondo
__________di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 3 gennaio 1995 della Pretura di Locarno-Città è
riformata nel modo seguente:
-
La
petizione è respinta.
-
Le
spese, con una tassa di giudizio di fr. 800.--, sono a carico dell’attrice, che
rifonderà alla convenuta fr. 1’500.-- per ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti
in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T o t a
l e fr. 500.--
già
anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attrice, che rifonderà alla
convenuta fr. 500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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