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Numero d'incarto:
12.1995.328
Data decisione, Autorità:
01.04.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00328
Lugano
- aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. LA 95.116
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 promossa con istanza 23 agosto
1995 da
__________ rappr. dall’ avv. __________
contro
__________ rappr. dall’ avv. __________
in
materia di contratto di locazione (risarcimento danni) che il Segretario
Assessore, con decisione 7 dicembre 1995, ha respinto in ordine siccome
intempestiva.
Appellante
la parte istante la quale, con atto d’appello 19 dicembre 1995, chiede la
riforma del primo giudizio nel senso di accogliere integralmente la domanda con
la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 8’667.25 oltre
interessi al 7% dal 4 gennaio 1995.
Mentre
la controparte, con osservazioni 19 gennaio 1996, postula la conferma del primo
giudizio sulla questione d’ordine rispettivamente, nel merito, la reiezione
della domanda risarcitoria.
Letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in
diritto
-
Dopo
aver adito l’ufficio di conciliazione in materia di locazione, __________ ha
convenuto in causa la __________, sua locataria di un ufficio nello stabile
__________ di via __________ a __________ dall’inizio 1992 a fine 1994, per
vederla condannata a versarle l’importo di Fr. 8’667.25 oltre interessi a
titolo di risarcimento danni (Fr. 541.- per sostituzione cilindri a seguito
della mancata riconsegna di tutte le chiavi e Fr. 8’126.25 per partecipazione
alla sostituzione della moquette logorata oltre la normale usura).
-
Terminata
l’istruttoria di causa il primo giudice, con la sentenza qui impugnata, ha
respinto l’istanza poiché intempestiva essendo, a suo dire, stata introdotta
dopo trascorso il termine perentorio di 30 giorni dalla mancata intesa tra le
parti avanti all’Ufficio di conciliazione.
Da
qui l’appello dell’istante che contesta qualsiasi tardività nel presentare la
domanda al giudice e che chiede l’accoglimento nel merito delle proprie
rivendicazioni confrontandosi con le osservazioni della controparte che, a sua
volta, insiste per la tardività dell’allegato introduttivo di causa
rispettivamente per la reiezione delle domande risarcitorie formulate nei suoi
confronti.
Dei
motivi delle parti si dirà per quanto necessario nei considerandi che seguono.
- Il
termine di trenta giorni previsto dall’art. 274f CO per adire il giudice dopo
la mancata conciliazione avanti al competente ufficio in materia di locazione
inizia a decorrere il giorno successivo all'udienza in cui si é accertata la
mancata conciliazione (cfr. per tutti II CCA 24 agosto 1993 e I CCTF
21 febbraio 1994 M.-F. c. M.) ritenuto che questo termine perentorio di trenta
giorni per ricorrere al giudice laddove l'ufficio interviene come autorità
conciliativa, al di fuori della casistica riguardante la determinazione del canone
di locazione, rappresenta un termine di procedura il cui mancato rispetto non
comporta la perenzione del diritto sostanziale ma solamente l'irricevibilità
dell'azione giudiziaria (II CCA 3 maggio 1995 N. c. G.; II CCA
14 luglio 1995 B. c. S.; RFJ 1994, 302).
3.1. Nel
caso concreto le parti hanno partecipato ad un’udienza avanti all’ufficio di
conciliazione, a seguito di istanza in tal senso della __________, il 6 giugno
1995. In quell’occasione, come appare dal verbale (doc. C), esse non si sono
limitate a tentare una conciliazione. Infatti l’istante ha chiesto che
venissero posti a carico della convenuta i costi determinati dai danni che le
addebitava mentre la __________ si opponeva in via principale alla pretesa
della controparte e chiedeva, in via subordinata, qualora l’Ufficio di
conciliazione ritenesse l’usura della moquette superiore al normale la sua
condanna limitata al pagamento dell’eccedenza dell’uso normale; le parti hanno
altresì prodotto la documentazione a sostegno delle loro argomentazioni e
l’ufficio di conciliazione ha preannunciato la sua decisione (“L’Ufficio
deciderà” come indicato in calce al verbale doc. C).
Il
27 luglio 1995 l’Ufficio di conciliazione ha deciso, comunicandolo alle parti,
di non decidere poiché non vi era nessuna sua competenza al proposito mancando
il presupposto del deposito delle pigioni (art. 259g e seg. CO) e qualsiasi
pretesa della locatrice di rifarsi sul deposito di garanzia (art. 37 cpv. 3 L
cantonale in materia di locazione).
3.2. Indipendentemente
dalla conformità dell’operato dell’Ufficio sta il fatto che, da quello che si
può ragionevolmente intendere dallo svolgersi dei fatti, tutti si attendevano
una decisione sul merito della controversia con eventuale possibilità di
portare la questione davanti al giudice per evitare che il giudizio
dell’Ufficio potesse passare in giudicato (art. 274f cpv. 1 prima frase CO). In
attesa del preannunciato giudizio dell’Ufficio la parte istante, che quello
attendeva per poi decidere il da farsi a dipendenza dell’esito, non poteva mai
pensare di essere ugualmente costretta di riproporre le proprie pretese al
giudice anche se era pacifico che la mancata conciliazione si era verificata
all’udienza del 6 giugno 1995. Ma la procedura avanti all’Ufficio, proprio per
l’atteggiamento di questi, non era terminata come lo sarebbe invece stato se
fosse stata semplicemente accertata la mancata conciliazione.
La
situazione qui all’esame é ben diversa da quella citata dal primo giudice e
ripresa dalla II CCA 24 agosto 1993 in re M.-F. c. M. poiché allora la mancata
conciliazione venne chiaramente accertata all’udienza e la successiva decisione
irrita dell’Ufficio, dalla quale si voleva far decorrere il termine di trenta
giorni, riguardava la designazione della parte che avrebbe dovuto farsi
istante nella procedura giudiziaria che avrebbe potuto seguire alla mancata
intesa.
Non
si può allora seguire la conclusione del Segretario Assessore e l’istanza,
inoltrata nei trenta giorni dalla ricevuta della decisione dell’Ufficio del 27
luglio 1995, deve essere ritenuta tempestiva. Ciò anche per il fatto della sola
conseguenza procedurale del non rispetto del termine in questione che non può
essere caricata alle parti per un’iniziale sbagliata impostazione processuale
dell’Ufficio di conciliazione.
- L’istanza
é così tempestiva e ricevibile con la conseguenza che questa Camera deve
esaminare, essendosi svolta in prima sede la completa istruttoria di merito, le
domande in pagamento dell’istante nei confronti della convenuta anche se il
primo giudice, per l’esito che ha ritenuto di dover dare alla causa, non le ha
affrontate.
Nel
diritto processuale ticinese, infatti, l’appello ha incontestabilmente effetto devolutivo
(art. 307 e segg. CPC; Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione
del codice di procedura civile ticinese, pag. 96): ne discende che, una volta
impugnata la decisione di primo grado, l’intera vertenza viene trasmessa per
giudizio all’autorità superiore (II CCA 13 febbraio 1995 in re H. SA/S.
SA e 18 marzo 1996 in re T. c. M.L. Inc.).
Tale
soluzione non comporta evidentemente una violazione del principio del doppio
grado di giurisdizione che, come è noto, assicura un duplice esame della
controversia da parte di due diversi giudici. Il duplice esame non deve infatti
essere inteso come duplice esame del merito: l’esigenza della legge è in
particolare soddisfatta quando questo esame abbia portato a una decisione del
giudice, qualunque essa sia. Così potrà avvenire che il giudice di primo grado
abbia ritenuto di non poter decidere il merito perché sussisteva una causa di
nullità, improcedibilità, ecc.; il giudice di appello, andando in contrario
avviso, potrà e dovrà decidere la causa nel merito, senza che per questo si
incorra in violazione del principio del doppio grado di giurisdizione. Solo in
casi tassativamente determinati, quando il giudice di appello rilevi un errore
o un vizio della sentenza o del processo di primo grado in base ai quali si può
ritenere che il primo giudizio sia interamente mancato -ciò che pacificamente
non accade nel caso che ci occupa- si deve rinviare la causa al primo giudice (Satta,
Diritto processuale civile, 10. edizione, Padova, 1987, pag. 458; Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo, 1958, pag. 501 e 502; Sträuli/Messmer,
Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, Zurigo, 1982, n. 5 ad § 270
ZPO).
-
L’istante
pretende la rifusione della spesa per la sostituzione del cilindro delle porte
non avendo la convenuta, a fine locazione, restituito tutte le chiavi a suo
tempo consegnatele. La convenuta insiste nell’aver invece riconsegnato tutte le
chiavi ricevute. La convenuta che prova di aver riconsegnato 4 chiavi
(affermazione della rappresentante dell’istante all’udienza avanti all’Ufficio
di conciliazione per una chiave, doc. C; ricevuta doc. H per due chiavi e
scritto doc. G per una chiave) afferma, in sede giudiziaria, di averne
ricevute, all’inizio della locazione, appunto solo quattro mentre in sede di
conciliazione non contesta di averne ricevute invece cinque. Ma l’affermazione
di aver ricevuto due chiavi il 3 ottobre 1991 e due successivamente (vedi
osservazioni allegate al verbale 5 ottobre 1995) si scontra con il contenuto
della dichiarazione di ricevuta, a firma __________ come é facile desumere
dalla corrispondenza della convenuta in atti, di data 3 ottobre 1991 che indica
la consegna di 3 chiavi (doc. E; in originale quale doc. AV2 dell’Ufficio di
conciliazione)). Una quindi manca e la conseguente spesa di Fr. 541.-, non
contestata, va addebitata alla conduttrice.
-
Con
riferimento alla problematica della moquette si ha dall’istruttoria che la
sostituzione é costata 12’000.- franchi (doc. S), che l’usura oltre la norma
coinvolgeva 4 locali su 5 dei quali era composto l’ufficio (constatazione
perito comunale, doc. O; originale doc. AV1 dell’Ufficio di conciliazione) e
che il degrado del rivestimento appariva nelle zone dove erano presumibilmente
collocati i posti di lavoro e nei punti di percorrenza dei corridoi
(constatazione perito comunale e fotografie allegate al suo rapporto), che una
pulizia approfondita della moquette con l’ausilio di macchinari appositi non
aveva permesso di togliere alcune macchie nere in corrispondenza di due
scrivanie ed una forse di caffè all’entrata (deposizione teste __________) e
che per il resto la moquette presentava segni di normale usura (ancora teste
__________.
Tenuto
conto della durata di una moquette in un ufficio di 8 anni (10 anni - 20% come
alle tabelle in SVIT-Kommentar ad art. 267-267a CO n. 27) si ha che, come
correttamente indica il perito comunale, solo il 62,5% del danno totale
potrebbe essere caricato alla locataria la rimanenza riguardando il
deprezzamento a carico della locatrice: quindi eventualmente Fr. 7’500.-. Ma
ancora un locale non presentava macchie per cui si giustificherebbe
un’ulteriore riduzione di almeno 1/5 (Fr. 1’500.-) con la conseguenza che il
danno da addebitare alla locataria non potrebbe, per principio, essere
superiore a Fr. 6’000.-. Ma qualche riserva deve essere pur fatta rispetto ad
una piena responsabilità della locataria per l’usura anormale che non può
esserle caricata interamente se sol si pensi che il perito comunale la
individua nei tratti di percorrenza del personale e dei clienti e nei posti di
lavoro attorno alle scrivanie: se la moquette si rovina per il continuo
camminare probabilmente si deve intuire che non era particolarmente adatta per
un ufficio percui qualche responsabilità nel senso di addossarsi almeno una
parte dell’usura straordinaria intervenuta per un utilizzo che, salvo le
macchie, può essere considerato, in assenza di prove contrarie, come
confacente. Certo che la presenza di macchie indelebili, anche se di limitata
superficie, comporta la sostituzione del rivestimento di tutto il locale. Per
queste considerazioni con una valutazione, in mancanza di altri riscontri, de bono
et aequo, questa Camera ritiene di determinare in Fr. 4’000.- la parte di danno
a carico della società convenuta.
- L’istanza
di __________ può allora essere accolta per complessivi Fr. 4’541.- oltre
interessi al 5% (art. 104 CO) a far tempo dal 13 marzo 1995 ultima data per la
quale l’istante ha atteso il versamento delle sue pretese (doc. U).
Le
spese di prima e seconda istanza sono a carico delle parti in ragione di metà
ciascuna, compensate le indennità ripetibili.
Per i quali motivi
vista per le spese la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
19 dicembre 1995 __________ è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza
7 dicembre 1995 del Segretario Assessore della Pretura di Lugano, sez. 4 viene
così riformata:
-
L’istanza
é parzialmente accolta e di conseguenza la __________ in liquidazione é
condannata a pagare alla __________ l’importo di Fr. 4’541.- oltre
interessi al 5% dal 13 marzo 1995.
-
Tassa di giustizia in complessivi Fr. 450.- e spese
sono a
carico
di metà per parte, compensate le ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello in Fr. 500.- di cui Fr. 450.- per tassa di
giustizia e Fr. 50.- per spese, già anticipati dall’appellante, sono a carico
delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 4
Per la seconda Camera
civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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