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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.303
Data decisione, Autorità:
26.02.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00303
Lugano
26 febbraio 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa, Zali
segretario:
Petrini,
segretario
sedente
per giudicare nella causa ordinaria inc.
n. 7074 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con istanza 25 febbraio
1993 da
(avv.
contro
(avv.
__________ o)
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 450.--
oltre interessi;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che in
via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’istante al pagamento di fr.
2’443.-- a titolo di risarcimento danni, domanda aumentata a fr. 32’433.-- in
corso di causa;
Il
Pretore con sentenza 20 ottobre 1995 ha respinto sia l’istanza che la domanda riconvenzionale;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 9 novembre 1995 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la riconvenzionale per fr. 27’433.--
oltre interessi;
Mentre
l’istante con osservazioni del 9 gennaio 1996 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. L’istante,
di professione maniscalco, procede per l’incasso di due sue fatture in relazione
a prestazioni fornite al cavallo di nome “__________ ” di proprietà della convenuta.
B. Con
memoriale datato 23 marzo 1993 la convenuta ha sostenuto che l’istante avrebbe
male eseguito la limatura e la ferratura degli zoccoli del suo cavallo, il che avrebbe
reso necessario l’intervento di altro artigiano e del veterinario, con un pregiudizio
complessivo di fr. 2’433.--, ivi compreso l’indennizzo per non aver potuto
cavalcare durante 56 giorni, somma richiesta in via riconvenzionale.
Con
un successivo memoriale datato 3 dicembre 1993 la convenuta ha aumentato la
propria pretesa a fr. 32’433.-- in conseguenza del fatto che le condizioni di
“__________ ” si sarebbero aggravate, tanto da renderne necessario
l’abbattimento.
C. L’istante
si è opposto alla riconvenzionale sostenendo la correttezza del proprio operato,
e negando perciò sia il danno che l’esistenza di un nesso causale tra l’opera
da lui fornita e il danno medesimo.
D. Nel
giudizio impugnato il Pretore, posta l’applicabilità alla specie delle norme
sul contratto di appalto, ha ritenuto la pretesa dell’istante sarebbe da
compensare con il costo dell’intervento del secondo maniscalco, così che egli
nulla più potrebbe pretendere.
Non
essendo tuttavia stato dimostrato che il cavallo sarebbe morto in conseguenza
dell’imperfetta ferratura eseguita dall’istante, anche le pretese della
convenuta sarebbero da respingere.
E. Con
tempestivo gravame datato 9 novembre 1995 la convenuta ha chiesto la riforma
della sentenza pretorile nel senso di accogliere la riconvenzionale per fr.
27’433.-- oltre interessi.
Sarebbero
date tutte le premesse per il risarcimento, in particolare anche il necessario
nesso di causalità tra l’agire dell’istante e il danno, e questo per il motivo
che il cavallo non aveva mai avuto alcun problema fino al suo intervento.
Sarebbe
comunque eccessiva l’indennità per ripetibili aggiudicata dal Pretore
all’istante.
F. Nelle
osservazioni del 9 gennaio 1996 il convenuto ha chiesto la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto
necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. L’art.
8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto
l’obbligo di provare detta circostanza (per tante: II CCA 3 febbraio
1995 in re M./F.).
In
conseguenza di questa norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto
costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito
l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
Nel
rispetto di questo principio, il giudice cantonale valuta poi nel modo previsto
dal diritto procedurale, secondo il suo libero convincimento secondo l’art. 90
CPC, quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a
farlo, e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (DTF
84 II 33, 80 II 298; Rep. 1989, pag. 440; Kummer, opera citata,
n. 64 ad art. 8 CC).
- Un
primo punto focale della presente vertenza è a questo stadio della causa la questione
a sapere se la convenuta abbia dimostrato che la pretesa cattiva esecuzione
della ferratura del cavallo “__________ ” da parte dell’istante sia in un
rapporto di causalità adeguata con il danno di cui essa chiede il risarcimento.
La
risposta deve essere negativa.
La
convenuta, in effetti, con l’appello in rassegna più che censurare
concretamente la sentenza pretorile si limita a riproporre in maniera acritica
la propria versione dei fatti, quella a lei conveniente, sostenendola mediante
l’arbitraria estrapolazione di singole parti del materiale istruttorio.
Vero
è invece, come meglio si dirà nei successivi considerandi, che l’esame globale
delle risultanze dell’istruttoria esperita permette di escludere che sia stata
fornita la prova certa del fatto che l’operato dell’istante sarebbe stato la
causa, o anche solo la concausa della morte del cavallo “__________ ”.
- La
perizia, riscontro che in conseguenza della competenza e della neutralità
dell’esperto che la redige gode di accresciuta forza probatoria, esclude nelle
proprie conclusioni l’esistenza di una relazione sull’imperfetta ferratura
eseguita dall’istante e i malanni subiti dal cavallo (pag. 6).
Pur
ritenuto che il perito non ha potuto valersi di elementi di valutazione del
tutto oggettivi, si tratta comunque di un primo importante riscontro contrario
alle tesi della convenuta.
- Il
dott. __________, che ha esaminato il cavallo dopo che esso è stato ferrato
dall’istante, non vi ha riscontrato alcuna conseguenza patologica della
ferratura ed ha invece diagnosticato problemi alla muscolatura della schiena
(verbali, pag. 8).
Il
dott. , il quale ha assunto in cura il cavallo “ ” a
partire dall’aprile del 1993, nella propria deposizione -come ha evidenziato la
convenuta- non ha escluso che in linea teorica un’errata ferratura, assieme ad
altre cause, avrebbe potuto provocare i malanni in questione, ma all’atto pratico
ha escluso che l’eventuale cattiva ferratura eseguita dall’istante abbia
provocato la grave affezione di “__________ ”, o anche solo che essa abbia
scatenato un’affezione preesistente, per il concreto motivo che detta ferratura
è stata sostituita già dopo 4 o 5 settimane (verbali, pag. 16; cfr. anche il
doc. L), opinione questa alla quale ha pienamente aderito anche il perito
giudiziario (perizia, pag. 6).
Ne
consegue che, a prescindere dalle predette affermazioni di carattere generale
espresse dal dott. __________la testimonianza dei due veterinari non ha in
alcun modo confortato la tesi della convenuta.
- La
mancanza della prova diretta e certa della tesi della convenuta -che non è corroborata
nemmeno dagli altri elementi istruttori qui non direttamente menzionati- non è
sanabile con il ragionamento da lei proposto (appello, pag. 9), secondo il
quale il rapporto di causalità tra l’agire dell’istante e i malanni del cavallo
potrebbe essere costruito in via deduttiva per esclusione, ovvero partendo
dalla considerazione per la quale il cavallo sarebbe stato in perfette
condizioni prima dell’intervento dell’istante.
Siffatto
modo di ragionare è in effetti improponibile in presenza di situazioni -come
quelle legate alla salute di una persona o di un animale- che presentano
innumerevoli variabili e grandi incognite, tra le quali la possibilità del
repentino manifestarsi di gravi affezioni, covate per diverso tempo in forma
del tutto asintomatica.
Ciò
premesso, è comunque possibile -contrariamente all’opinione della convenuta-
sollevare legittime riserve circa le condizioni di salute del suo cavallo prima
dell’intervento dell’istante in ragione della sua non più verde età di 14 anni,
e dell’accresciuto sforzo causatogli da una vita dedicata alle competizioni
(cfr. deposizioni __________, pag. 3; __________, pag. 8; perizia, pag. 6), a
migliore riprova dell’ininfluenza dell’operato dell’istante.
- Se
ne deve concludere, come rettamente fatto dal Pretore, per la mancanza della
necessaria prova del nesso causale adeguato, anche nella limitata ottica della
sola concausa, ovvero dell’aver facilitato il verificarsi del danno (“begünstigt”,
cfr. Brehm, Berner Kommentar, n. 125 ad art. 41 CO), tra l’agire
dell’istante e il danno di cui la convenuta chiede il risarcimento.
Tanto
basta per confermare la totale reiezione delle sue pretese.
- A
titolo abbondanziale va comunque detto che a prima vista devono essere formulate
ampie riserve sull’ammontare dell’asserito danno.
In
questa sede la convenuta chiede infatti l’attribuzione di fr. 27’433.-- oltre
interessi senza specificare a quale titolo, ritenuto però che verosimilmente si
tratta della sua pretesa iniziale di fr. 2’433.--, aumentata del preteso valore
del cavallo di fr. 25’000.--, senza più la richiesta di fr. 5’000.-- per torto
morale.
Proprio
la pretesa di fr. 25’000.-- per il cavallo, fondata sulle asserzioni della
teste __________(doc. 8 e sua rogatoria), è fonte di più di una perplessità,
posto che il cavallo aveva raggiunto aveva oramai una certa età ed era
oltretutto costato all’acquisto solo fr. 8’000.-- (teste __________, pag. 5).
Parimenti,
anche la richiesta di fr. 1’680.-- per 56 giorni di mancato uso del cavallo
sembra a prima vista non corrispondere ad un reale danno pecuniario, e sarebbe
perciò priva di possibilità di accoglimento.
- Rimane
da stabilire se il Pretore abbia ecceduto il proprio ampio potere di apprezzamento
nell’attribuire all’istante fr. 4’500.-- di ripetibili per l’azione riconvenzionale.
La
risposta deve anche in questo caso essere negativa.
Stante
il valore di causa di fr. 32’433.--, l’onorario del patrocinatore secondo l’art.
9 TOA -norma riconosciuta come applicabile dalla stessa convenuta (appello,
pag. 13)- si fisserebbe tra l’8 e il 15% di tale importo, ossia tra fr.
2’594.-- e fr. 4’865.--.
Essendosi
il Pretore determinato entro tali limiti, anche se verso il limite superiore,
la sua decisione non risulta censurabile, atteso che la causa si è svolta per
intero e che la stessa non appare di difficoltà inferiore alla norma (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 150, n. 19).
Non
può che conseguirne la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello
9 novembre 1995 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 780.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 800.--
già
anticipati dall’appellante restano a suo carico.
La
convenuta rifonderà all’istante fr. 2’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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