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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.299
Data decisione, Autorità:
26.02.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00299
Lugano
26 febbraio 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa, Zali
segretario:
Petrini,
segretario
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. OA.94.564 della Pretura
del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 16 luglio 1993 da
(patrocinata
dallo studio legale __________)
contro
(patrocinate
dallo studio legale __________)
con cui
l’attrice ha chiesto l’annullamento della deliberazione dell’assemblea degli
azionisti della __________ del 18 maggio 1993 con cui è stato approvato lo
statuto della SA, con particolare riferimento all’art. 6, lesivo della parità
di trattamento tra gli azionisti;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 13 ottobre 1995 ha respinto;
Appellante
l’attrice, che con atto di appello del 3 novembre 1995 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione;
Mentre
la convenuta con osservazioni del 28 dicembre 1995 chiede la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. L’assemblea
generale straordinaria della __________ del 18 maggio 1993 ha approvato la modifica
dello statuto della società, adottando quello di cui al doc. K 5, in
particolare limitando il precedente generalizzato diritto di prelazione degli
azionisti alla sola cessione di azioni a terzi (nuovo art. 6 dello Statuto).
B. Con
la presente causa l’attrice ne postula l’annullamento ai sensi dell’art. 706
CO, ritenendo in particolare che il suo art. 6 sia lesivo dei diritti degli
azionisti e provochi delle manifeste disparità di trattamento.
Un
altro motivo di annullamento risiederebbe nel fatto che l’azionista di maggioranza,
signora __________, deterrebbe in modo abusivo ed indebito le azioni mediante
le quali ha esercitato il diritto di voto
C. Nella
risposta del 4 novembre 1993 la convenuta si è opposta alla petizione contestando
l’asserita violazione del principio della parità di trattamento, e
sottolineando per il resto l’ininfluenza delle questioni attinenti alla
successione di __________, aperta nel lontano 1974.
D. Le
parti hanno in seguito confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel
contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha respinto la petizione, negando che l’art.
6 dello statuto preveda una disuguaglianza di trattamento tra gli azionisti o
una limitazione infondata dei loro diritti, e ritenendo affatto irrilevanti le
tematiche di natura successoria addotte dall’attrice.
F. Con
l’appello in rassegna l’attrice ha chiesto la riforma della sentenza pretorile
nel senso di accogliere la petizione, ribadendo in sostanza la tesi secondo cui
l’art. 6 dello statuto lederebbe i diritti degli azionisti, in particolare
nell’ambito dei rapporti interni tra i membri della famiglia __________.
G. Nelle
osservazioni del 28 dicembre 1995 la convenuta ha chiesto la reiezione del
gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno
riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. Il
contestato art. 6 dello statuto recita:
“Gli azionisti, discendenti diretti della signora
__________ e del defunto __________, hanno un diritto di prelazione
nell’acquisto di azioni, in proporzione alle azioni da essi possedute, ma solo
qualora un azionista intendesse vendere tutte o parte delle proprie azioni ad
un terzo estraneo alla famiglia.
Un azionista intenzionato ad alienare le proprie
azioni ad un terzo estraneo alla famiglia, deve offrirle prima agli altri
azionisti. Se alcuni di essi rinunciano al diritto di acquistare le azioni, gli
altri azionisti disposti ad acquistarle potranno farlo in proporzione alle azioni
da essi possedute in quel momento.
Ogni rinuncia deve essere comunicata per iscritto
all’azionista che offre le azioni entro 10 (dieci) giorni dalla data di
ricezione dell’offerta. Ogni azionista che rinuncia al suo diritto di acquisto
deve informare gli altri azionisti nello stesso periodo di tempo.
Gli azionisti disposti ad acquistare tutte o parte
delle azioni poste in vendita devono comunicare la loro intenzione entro dieci
giorni, per iscritto, agli azionisti offerenti.
Il consiglio di amministrazione può rifiutare
l’iscrizione del nuovo azionista nel libro degli azionisti qualora non fossero
state rispettate le norme statutarie per il trasferimento e in caso di motivi
gravi.”
- Nell’ottica
dell’esame della parità di trattamento tra gli azionisti (art. 706 cpv. 2 cifra
3 CO), la contestata disposizione sembra prevedere un trattamento differenziato
unicamente nella misura in cui il diritto di prelazione sembra essere riservato
a quelli di loro che sono inoltre “discendenti diretti della signora __________
e del defunto __________ ”, e questo evidentemente a scapito della stessa
signora __________ e di eventuali (al momento non ve ne sono) altri azionisti
estranei alla famiglia .
Non
è però questo aspetto ad essere oggetto delle doglianze dell’attrice.
Per
il resto, come rettamente ha osservato il Pretore, la cennata norma non
contiene di per sé alcuna formale discriminazione dell’attrice rispetto agli
altri azionisti, con il che essa è corretta dal profilo dell’art. 706 cpv. 2
cifra 3 CO.
-
L’attrice,
in effetti, dal profilo formale contesta una norma il cui tenore letterale non
è nei suoi confronti discriminante, ma all’atto pratico vuole soprattutto
criticare ed inibire la modifica della situazione precedente in tema di diritto
di prelazione, e questo per il suo soggettivo timore che l’avvenuto
allentamento di tale diritto la possa escludere dall’eventuale alienazione
della propria quota da parte dell’azionista di maggioranza.
-
L’art.
706 cpv. 2 CO prevede che possono essere contestate anche le deliberazioni
dell’assemblea generale che sopprimono o limitano i diritti degli azionisti in
violazione della legge o dello statuto (cifra 1), o che più in generale
sopprimono o limitano incongruamente i diritti degli azionisti (cifra 2).
-
La
stessa attrice non sostiene, a giusta ragione, la violazione di norme di legge,
non esistendo prescrizioni che impongono alla società anonima di prevedere dei
diritti di prelazione a favore di determinati azionisti, o che vietino la
soppressione o la riduzione di simili diritti, non trattandosi in concreto di
diritti acquisiti (Nobel, Aktienrechtiche Entscheide, 2. edizione,
Zurigo, 1991, pag. 250-252).
Del
resto, se sotto l’egida del precedente diritto della società anonima
l’iscrizione nello statuto di patti di prelazione tra azionisti era tollerata (DTF
85 II 202), il nuovo diritto in vigore dal 1° luglio 1992 sembra essere
decisamente andato nella direzione di ammettere una maggiore trasferibilità dei
titoli nominativi (per quelli non quotati in borsa cfr. l’art. 685b cpv. 7 CO),
tanto da far sorgere dubbi in parte della dottrina circa la legalità di una
simile prassi (Böckli, Das neue Aktienrecht, Zurigo, 1992, n. 752-757; Troxler,
Die Vinkulierung nicht-kotierter Aktien, in: Der Schweizer Treuhänder 1-2/96,
pag. 55).
Oltre
a non esservi violazione di norme legali, non può parimenti essere sostenuta la
violazione di norme statutarie, essendo avvenuta l’osteggiata decisione proprio
nella qualificata forma della modifica dello statuto (FF 1983, vol. 2,
pag. 859), modifica messa in atto in maniera formalmente corretta, né l’attrice
pretende in proposito il contrario.
- Resta
da esaminare se la modifica statutaria abbia soppresso o limitato incongruamente
i diritti degli azionisti.
6.1 La
fattispecie si avvera allorché la maggioranza, servendosi del diritto di voto,
limita o sopprime i diritti degli azionisti per perseguire fini propri,
estranei a quelli della società. In tal caso la deliberazione sociale
costituisce abuso di diritto ex art. 2 cpv. 2 CC, il che non può ovviamente
essere tutelato (FF 1983, vol. 2, pag. 860; Böckli, opera citata,
n. 1906).
Occorre
tuttavia tener conto del fatto che alla società compete un ampio margine di
apprezzamento (FF 1983, vol. 2, pag. 860), onde evitare che il giudizio
si trasformi in un inammissibile esame di opportunità delle decisioni
societarie (DTF 100 II 392 e 393; Meier-Hayoz/Forstmoser, Grundriss
des schweizerischen Gesellschaftsrechts, 7. edizione, Berna, 1993, pag. 294).
6.2 La
decisione di sopprimere il diritto di prelazione nell’ambito dei rapporti tra
gli azionisti non appare di per sé contraria o incompatibile con gli interessi
della società.
Al
contrario, essa permette di evitare che in caso di uscita dell’azionista di
maggioranza si crei a causa dell’esercizio dei diritti di prelazione una
situazione in cui vi sarebbero tre azionisti di pari peso, situazione che
potrebbe incidere negativamente sulla governabilità della società.
E’
inoltre ipotizzabile, trattandosi di azienda di famiglia, il caso in cui solo
parte (o eventualmente solo uno) degli attuali azionisti di minoranza possieda
le specifiche attitudini necessarie alla conduzione dell’azienda, così da
rendere teoricamente vantaggiosa per gli scopi sociali l’attribuzione in suo
favore di una maggiore partecipazione azionaria (cfr. in tal senso la
deposizione del teste __________, dalla quale risulta che il solo __________ è
attivo in ditta).
All’atto
pratico, si può concordare con l’attrice sul fatto che l’impugnata decisione assembleare
rende teoricamente possibile il trapasso di tutta o parte della quota
dell’azionista di maggioranza a uno o più degli altri attuali azionisti ad
esclusione degli altri, senza che essi possano più invocare il diritto di
prelazione.
Questa
eventualità non basta però da sola a fondare l’azione dell’attrice, in assenza
di elementi concreti (che dall’incarto non risultano) per i quali si possa
ritenere che la modifica è stata effettivamente adottata allo specifico scopo
di impedire proprio a lei la futura acquisizione di parte della partecipazione
della madre, e che cumulativamente siffatta soluzione non sarebbe consona agli
interessi della società.
In
definitiva, si deve concludere che la decisione impugnata è forse opinabile dal
soggettivo punto di vista dell’attrice, ma non riveste per quanto è dato di
sapere quel carattere abusivo da far ritenere intollerabile la riduzione dei
diritti degli azionisti insita nell’allentamento del diritto di prelazione,
ritenuto anche, come si è detto, l’orientamento legislativo nel senso di una
maggiore trasmissibilità dei titoli nominativi (art. 684 e segg. CO).
Ne
consegue la reiezione del gravame.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello
3 novembre 1995 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’450.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1’500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attrice
rifonderà alla convenuta fr. 2’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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