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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.295
Data decisione, Autorità:
12.03.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00295
Lugano
12 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria
appellabile inc. n. OA.94.353 (2339) della Pretura di Mendrisio-Sud promossa con petizione
10 giugno 1991 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 846’549.--
oltre accessori;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il
Segretario assessore con sentenza 3 ottobre 1995 ha respinto;
Appellante
l’attrice, che con atto di appello del 24 ottobre 1995 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre
il convenuto con le osservazioni del 4 dicembre 1995 chiede la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve essere accolto
l’appello
-
- tassa di giustizia e
ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Nel
1980 le parti hanno avviato rapporti contrattuali, nel senso che la ditta
attrice ha operato investimenti per conto del convenuto dopo che questi aveva
aperto un conto presso di lei.
Ritenendo
che tali investimenti abbiano condotto in data 26 aprile 1984 ad una situazione
di passività del conto per U$ 326’221.--, l’attrice invocando le norme sul
mandato ha chiesto la condanna del convenuto alla rifusione di tale importo,
corrispondente alla somma dedotta in causa.
B. Nella
risposta del 24 ottobre 1991 il convenuto si è opposto alla petizione,
sostenendo di avere inteso incaricare l’attrice dell’effettuazione di una
normale amministrazione patrimoniale, e non dell’esecuzione di operazioni
speculative sul mercato dei metalli.
L’attrice
avrebbe perciò in sostanza agito in maniera negligente e senza l’autorizzazione
del convenuto, che nemmeno veniva informato, così che essa nulla potrebbe
pretendere a copertura dell’asserita perdita.
C. Le
parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel
contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Segretario assessore, posta l’applicabilità delle
norme del CO che regolano il contratto di mandato, ha ritenuto che le parti
avrebbero concluso un mandato di amministrazione di depositi fiduciari secondo
le condizioni stabilite dal doc. PPP e quelle in vigore presso le banche
svizzere.
L’attrice
avrebbe in più punti violato queste disposizioni, così che il convenuto non
dovrebbe rispondere delle spese da lei sostenute.
E. Con
tempestivo gravame datato 24 ottobre 1995 l’attrice ha chiesto la riforma della
sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione.
Il
primo giudice avrebbe ritenuto a torto l’esistenza di un mandato generale di
amministrazione valevole anche per le operazioni speculative effettuate dal
convenuto.
Per
tali operazioni vi sarebbero piuttosto state delle precise istruzioni impartite
telefonicamente dal convenuto, così come riferito dal teste __________.
Ne
discenderebbe l’inesistenza delle asserite negligenze dell’attrice, con il che
le sarebbe dovuto il saldo passivo accumulato dal convenuto sul proprio conto.
F. Delle
osservazioni 4 dicembre 1995 del convenuto, nelle quali egli chiede la
reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario,
nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
-
Il
gravame dell’attrice è incentrato sulla tesi secondo la quale il convenuto, in
deroga a quanto risultante dalla documentazione contrattuale (doc. A, OOO,
PPP), avrebbe impartito telefonicamente gli ordini di esecuzione delle
operazioni speculative che hanno portato il suo conto alla situazione di
passività della quale l’attrice chiede il risarcimento.
-
In
applicazione della norma generale di cui all’art. 8 CC, è pacifico che l’attrice
sopporta l’onere della prova dell’esistenza delle istruzioni che il convenuto,
che contesta la circostanza (risposta, pag. 6), le avrebbe impartito.
In
altri termini, proprio per il fatto che l’attrice nega l’esistenza di un
consenso globale del convenuto nella forma di un mandato generale di
amministrazione (o comunque l’applicabilità dell’eventuale mandato a questo
tipo di operazioni speculative), essa deve conseguentemente dimostrare
l’esistenza del consenso contrattuale del convenuto all’esecuzione di ogni
singola operazione costitutiva nelle sue conseguenze del credito dedotto in
causa.
- Il
teste __________, direttore dell’attrice fino al 1982, ha riferito che il
convenuto avrebbe effettivamente “operato con precise istruzioni” nel settore
dei contratti a termine sui metalli, e che “nel momento più intenso
dell’attività i contatti telefonici con __________ avvenivano quasi ogni
giorno”.
Secondo
il teste (pag. 2 del verbale), le operazioni così ordinate avrebbero
inizialmente causato delle perdite, mentre in seguito sarebbe stato possibile
ritornare ad una situazione di pareggio.
A
questo punto il teste avrebbe subordinato la continuazione delle operazioni
all’afflusso di nuovi fondi sul conto del convenuto, il quale avrebbe eluso la
richiesta trasmettendo le istruzioni a tale __________ durante l’assenza del
teste per il servizio militare.
- Da
tale generica deposizione, nella quale nemmeno si tenta di descrivere il campo
della pretesa attività del convenuto (al teste non risultano essere stati ostensi
i documenti relativi alle operazioni), non si può tenere per provato che il
convenuto abbia realmente ordinato proprio le operazioni che gli si vogliono
addebitare.
Inoltre,
dalla deposizione si desume che la conoscenza diretta del teste riguarda
operazioni che si sono concluse in una situazione di sostanziale pareggio,
mentre delle operazioni che hanno portato al preteso scoperto avrebbe semmai
dovuto riferire __________, che non è tuttavia stato indicato quale teste.
Quanto
il __________ riferisce su queste altre operazioni sembra perciò essere frutto
di una conoscenza indiretta, ottenuta per il tramite di terze persone, così che
la testimonianza è sul tema inconferente (II CCA 11 agosto 1995 in re
V./C.; 27 aprile 1995 in re H./G.).
L’apprezzamento
nel suo complesso di questa prova, l’unica fornita sul tema, porta questa
Camera a concludere per la mancata dimostrazione della richiesta da parte del
convenuto dell’effettuazione delle operazioni che gli vengono addebitate in
questa sede.
- L’attrice
sostiene che si potrebbe comunque dedurre la tacita ratifica del convenuto
all’effettuazione delle transazioni in questione dal suo atteggiamento passivo
a fronte della documentazione contabile messa a sua disposizione.
Si
tratta di una tesi infondata.
5.1 Di
principio è evidente che la sola circostanza di non reagire subito ad una
fattura o a un estratto conto che si ritengono sbagliati non significa ancora
accettazione giusta l’art. 6 CO (DTF 112 II 500, 88 II 89; SJ
1981, pag. 41; Rep. 1988, pag. 273).
E’
però altrettanto evidente che il principio per cui il destinatario di una
fattura erronea o eccessiva, o di un estratto conto errato, non è tenuto a
reclamare immediatamente trova i propri limiti nei canoni della buona fede (II
CCA 18 ottobre 1995 in re G. srl/A. snc; Rep. citato).
La
giurisprudenza ha in particolare ritenuto che il principio dell’affidamento
imponga a colui che nell’ambito di un persistente rapporto contrattuale riceve
dalla controparte una fattura errata o che non lo riguarda o che comunque egli
non intende riconoscere, di sollevare delle obiezioni entro un termine
ragionevole, in difetto di che il suo silenzio può senz’altro essere
interpretato come una tacita accettazione (Rechenschaftsbericht TG 1989,
n. 6, pag. 73; ZR 1977, n. 137, pag. 311 e segg.; Kramer/Schmidlin,
Berner Kommentar, n. 123 ad art. 6 CO).
Analoghe
considerazioni possono valere nel caso dell’invio di estratti conto, posto però
che nel caso di un rapporto di conto corrente occorre inoltre tenere conto
dell’effetto novatorio risultante dalla chiusura e dal riconoscimento del saldo
(art. 117 cpv. 2 CO; II CCA 15 dicembre 1995 in re E. SA/C.S.).
5.2 Nel
caso di specie, la corrispondenza riguardante il conto in questione non veniva
regolarmente inviata al convenuto, ma per espressa volontà delle parti rimaneva
depositata presso l’attrice (doc. A, pag. 1), così che non vi è la prova che il
convenuto ne abbia preso effettiva conoscenza prima dell’avvio del presente
contenzioso (doc. YY, CCC), e l’abbia perciò lasciata incontestata per lungo
tempo.
5.3 Anche
se così fosse, un eventuale atteggiamento passivo del convenuto potrebbe al
limite comportare la ratifica concludente da parte sua delle operazioni che
hanno portato alla perdita del capitale investito, ma non anche l’accettazione
tacita della venuta in essere di un nuovo rapporto contrattuale -non
prospettato all’inizio- in virtù del quale l’attrice di fatto finanziava per
conto del cliente la continuazione delle attività speculative anche dopo la
perdita del capitale iniziale.
Da
un lato va infatti rammentato che l’attribuzione di un positivo significato
concludente al silenzio della parte va limitato all’ambito di un persistente e
medesimo rapporto contrattuale (cfr. sopra il consid. 5.1; cfr. anche Rep.
1988, pag. 272 e segg., in cui il silenzio della durata di 5 anni era
assimilabile all’accettazione tacita di una singola fattura nel quadro di un
reciproco e ininterrotto rapporto di affari con più di 150 fatture), mentre
nella specie l’attrice chiede il rimborso di denaro che essa in pratica
pretende di avere mutuato al convenuto per permettere la continuazione delle
operazioni dopo la consunzione dell’avere del suo conto corrente, aggiungendo
con ciò una nuova componente contrattuale sicuramente estranea al rapporto
originario tra le parti.
D’altra
parte va pure ritenuto che la concessione di credito non garantito (a maggior
ragione nel caso di operazioni speculative) esula dai normali doveri del
commissionario in materia di titoli (II CCA 17 settembre 1993 in re T.
SA/G.; Fellmann, Berner Kommentar, n. 52 e 67 ad art. 402 CO), così che
al preteso silenzio del convenuto si vorrebbe in definitiva attribuire la
ratifica di affari che, oltre ad esulare dal rapporto iniziale, sono anche
indubbiamente inusuali per quel genere di operazioni.
Non
si può che giungere alla conclusione che la tesi dell’attrice rappresenta un
tentativo di applicare l’art. 6 CO in una maniera troppo estensiva,
incompatibile con il tenore e il significato giuridico della norma.
Il
convenuto non ha perciò accettato o riconosciuto gli estratti conto a lui
destinati -e questo indipendentemente da quanto unilateralmente riportato dagli
estratti conto medesimi-, e non è di conseguenza debitore della somma
richiesta.
Ne
consegue la reiezione del gravame ai sensi dei considerandi.
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
24 ottobre 1995 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 7’950.--
b) spese fr.
50.--
T
o t a l e fr. 8’000.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attrice
rifonderà al convenuto fr. 8’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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