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Numero d'incarto:
12.1995.280
Data decisione, Autorità:
12.03.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00280
Lugano
12 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria inc. n. 12'507 della Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con
petizione 17 marzo 1994 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui gli attori
hanno chiesto:
- La petizione è accolta e di
conseguenza il signor __________, è condannato a pagare:
al signor __________, fr.
31’397.70 oltre int. al 5% dal 1.9.1989;
alla signora __________, fr.
7’849.40 oltre int. al 5% dal 1.9.1989;
alla signora __________, fr.
2’289.40 oltre int. al 5% dal 1.9.1989;
al signor __________, fr.
2’289.40 oltre int. al 5% dal 1.9.1989;
alla
signora __________, fr. 2’289.40 oltre int. al
5% dal 1.9.1989;
- Protestate
spese e ripetibili singolarmente per ogni parte attrice.
Domande
avversate dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il
Pretore con sentenza 15 settembre 1995 ha respinto;
Appellanti
gli attori, che con atto di appello del 9 ottobre 1995 chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre
il convenuto con osservazioni dell’8 novembre 1995 chiede la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. A
mente degli attori, membri come il convenuto della comunione ereditaria della
fu __________, il convenuto nel 1989 si sarebbe impegnato nei loro confronti a
procurare il consenso di sua sorella __________ o, anch’essa coerede di quella
successione, alla vendita a __________ al prezzo di fr. 350’000.-- del fondo n.
__________di __________, unico attivo di rilievo della successione medesima.
B. Il
necessario consenso non sarebbe stato fornito, e la vendita al __________
sarebbe perciò sfumata.
Il
fondo sarebbe stato venduto il 18 marzo 1993 ad altra persona al minor prezzo
di fr. 230’000.--.
Il
minor ricavato avrebbe danneggiato gli attori, a seconda del grado di
parentela, nella misura indicata nella richiesta di condanna.
Essendo
a mente loro tale danno ascrivibile ad inadempienza contrattuale o atto
illecito del convenuto, gli attori procedono con la presente causa.
C. Nell’allegato
di risposta il convenuto ha negato di essersi assunto qualsivoglia impegno
diretto a titolo personale, ed ha perciò declinato ogni responsabilità per il
danno conseguente all’atteggiamento della sorella.
Né
potrebbe essere ammesso il compimento di un illecito da parte sua, atteso che
la relativa azione sarebbe comunque prescritta.
D. Le
parti hanno in seguito confermato le proprie tesi e domande, contestando nel
contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha escluso che il convenuto si sia assunto un
impegno personale all’ottenimento dell’autorizzazione alla vendita della
sorella, in quanto tale impegno sarebbe stato assunto collettivamente da tutti
i firmatari del doc. E, da cui la reiezione dell’azione in quanto fondata su un
inesistente contratto.
Nemmeno
potrebbe essere ammessa la tesi dell’atto illecito, mancandone le necessarie
premesse ed essendo la relativa azione oramai prescritta.
Da
ciò l’integrale reiezione della petizione.
F. Con
tempestivo gravame datato 9 ottobre 1995 gli attori hanno chiesto la riforma
della sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione.
La
corretta interpretazione della volontà dei firmatari degli atti pubblici doc. C
ed E consentirebbe di ammettere che il convenuto si era effettivamente
impegnato a produrre la procura della sorella.
La
circostanza risulterebbe anzitutto dalla lettera scritta il 18 luglio 1989
dall’avv. __________ in rappresentanza del convenuto stesso (doc. P), dalla
reazione dei coeredi della stirpe __________ (doc. L), e dal fatto che il
notaio avv. __________ richiese la procura di __________ direttamente al
convenuto (doc. H).
Inoltre
i testi __________ e __________ avrebbero confermato l’esistenza di tale
obbligo del convenuto.
Sarebbero
infine realizzati anche i presupposti dell’azione per atto illecito, che non
sarebbe per nulla prescritta, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore.
G. Nelle
osservazioni dell’8 novembre 1995 il convenuto ha chiesto la reiezione del
gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno
riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Gli
attori ribadiscono in questa sede la tesi dell’esistenza di un impegno contrattuale
del convenuto dei loro confronti.
A
mente loro (cfr. la petizione, punto 5, pag. 5), tale impegno sarebbe stato
assunto una prima volta con la firma dell’atto di promessa di vendita
immobiliare del 13 maggio 1988 (doc. C), e ribadito in seguito il 9 settembre
1988 con la firma della proroga dei termini del primo atto (doc. E).
- Nell’atto
di promessa di compravendita immobiliare del 13 maggio 1988 (doc. C) quali
promittenti, come è necessario, vengono indicati tutti i membri della comunione
ereditaria in questione.
Solo
una parte di essi, e tra questi il convenuto, è però comparsa avanti al notaio
rogante, con la generica indicazione che i comparenti rappresentavano gli altri
eredi “.. e meglio come alle procure che i rappresentanti si impegnano a
presentare per conto della comunione ereditaria..” (doc. C, fol. 2).
Identica
dicitura è utilizzata nell’atto di proroga (doc. E, fol. 2).
-
In
un simile caso le norme sulla rappresentanza diretta -peraltro non invocate
esplicitamente- non conferiscono alcun diritto agli attori. Infatti, se da una
parte è vero che il convenuto ha inteso agire quale rappresentante della
sorella, e che questa in sostanza ha rifiutato di ratificare la promessa di
compravendita stipulata dal fratello, il convenuto non può essere ritenuto
responsabile quale falsus procurator per il motivo che gli attori sapevano che
egli agiva con l’esplicita riserva della ratifica da parte del rappresentato (art.
39 cpv. 1 CO in fine; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner
Teil, 2. edizione, nota 29 a pag. 604).
-
Nell’ottica
degli attori, si potrebbe pensare che il convenuto impegnandosi a presentare la
procura della sorella abbia inteso promettere in maniera per lui vincolante la
prestazione di un terzo (art. 111 CO).
Se
questo sia il caso, va deciso determinando alla luce del principio
dell’affidamento la circostanze della stipula e interpretando di conseguenza la
volontà delle parti.
- A
mente di questa Camera, nel dubbio non si può ancora ammettere che la
formulazione adottata dal notaio debba assumere il significato meno favorevole
al convenuto.
L’istruttoria
non ha in effetti chiarito le circostanze che hanno condotto alla firma della
promessa di vendita, né sono stati spiegati i rapporti tra le varie persone che
sono comparse con il ruolo di sedicenti rappresentanti dei coeredi, ritenuto
che lo stesso atto notarile è silente in proposito.
Le
deposizioni in atti costituiscono per loro parte solo un indizio indiretto in
favore della tesi per cui dal rapporto di parentela esistente si dovesse
implicitamente ammettere che era il convenuto a doversi occupare della procura
della di lui sorella.
Ma
anche in tal caso, si ritiene che la formulazione adottata dal notaio non sia
stata sufficientemente precisa ed incisiva per poter ammettere l’esistenza di
un vincolante impegno ex art. 111 CO.
In
assenza di migliori e diverse prove, la volontà del convenuto era da intendere
come unicamente volta al compimento dei necessari passi per procurare al notaio
la formalizzazione di una già esistente volontà di vendita delle persone
rappresentate, e non invece come tesa a garantire l’esistenza nella sorella
dell’indispensabile volontà alla vendita, che sembrava piuttosto essere da
tutti sottintesa già al momento della comparsa dei “rappresentanti” avanti al
notaio.
Giuridicamente
il convenuto sembra perciò aver piuttosto accettato un mandato ex art. 394 e
segg. CO con il quale si è impegnato a rendersi attivo nella ricerca di un
documento di procura formalmente necessario, e non un ben più impegnativo ruolo
di garante ex art. 111 CO con il quale assumersi la responsabilità
dell’eventuale non disponibilità della sorella alla vendita (Honsell/Vogt/Wiegand,
OR I, n. 10 e 13 ad art. 111 CO; Bucher, ibidem).
La
conseguenza di questa differenziazione è che il convenuto non deve rispondere
dell’interesse positivo per il caso -verificatosi- di mancato conseguimento del
risultato voluto (Honsell/Vogt/Wiegand, opera citata, n. 18 ad art. 111
CO), ma unicamente per la mancata o la negligente esecuzione del mandato, la
quale non gli è però in concreto imputabile, risultando manifestamente la
mancata concessione della procura in questione come frutto di una precisa
volontà della signora __________ (doc. 5), e non come l’effetto dell’inazione
del convenuto.
- Siffatto
convincimento di questa Camera non viene per nulla stravolto dagli elementi di
mera apparenza evidenziati dagli appellanti nel loro gravame.
Infatti,
il solo fatto che il convenuto avrebbe firmato gli atti pubblici in
rappresentanza della sorella, risultante secondo gli attori dalla lettera
dell’avv. __________ doc. P, nulla muta alla sostanza del discorso fatto al
considerando precedente.
Parimenti,
l’addotta reazione degli eredi della stirpe di __________ (appello, pag. 5)
costituisce pallido indizio dell’esistenza di un impegno del convenuto, senza
però precisarne in alcun modo la natura.
Lo
stesso vale evidentemente anche per il fatto che il notaio rogante abbia
indirizzato le richieste della procura mancante al convenuto piuttosto che ad
altri eredi (appello, pag. 5 e 6) e per le deposizioni dei testi (appello, pag.
6).
Se
ne deve concludere, come risolto dal Pretore, per l’inesistenza di un dovere di
risarcimento del convenuto fondato sull’inadempienza ad un obbligo
contrattuale.
- Gli
attori ritengono date anche le premesse di un azione fondata sulle norme
sull’atto illecito.
A
torto.
Il
preteso illecito risiederebbe a mente loro nell’omessa comunicazione ai coeredi
del contenzioso che l’opponeva alla sorella in merito alle eredità di famiglia
(petizione, pag. 6; appello, pag. 7).
La
commissione di un illecito per mezzo di un’omissione è però pensabile
unicamente qualora esista a carico del danneggiante un obbligo giuridico,
eventualmente derivante da una “Garantenstellung”, ad agire in favore del leso
(DTF 115 II 19; Brehm, Berner Kommentar, n. 56 ad art. 41 CO), il
che non è qui il caso, né del resto gli attori indicano il possibile fondamento
di un siffatto obbligo.
Allo
stesso modo - senza che più occorra chinarsi sugli altri presupposti o
sull’eventuale prescrizione dell’azione- sarebbe inoltre da negare l’esistenza
di nesso causale adeguato tra il supposto illecito e il danno, essendo
l’asserito danno la possibile conseguenza del dissidio esistente tra il
convenuto e la sorella, ma non certo la conseguenza dell’omessa comunicazione
di tale dissidio.
In
altre parole, quand’anche il convenuto avesse informato i coeredi della
situazione, nulla permette di ritenere che il paventato danno non si sarebbe
comunque verificato, non bastando evidentemente la sola comunicazione
dell’esistenza della lite a scongiurare la possibilità del rifiuto della
sorella del convenuto di sottoscrivere la necessaria procura.
- Si
rileva infine che i procedenti agiscono in situazione di litisconsorzio
facoltativo ai sensi dell’art. 42 CPC. Ognuno di essi, infatti, presenta una
sua personale pretesa nei confronti del convenuto, fondata sul medesimo
complesso di fatti e atti giuridici.
Tuttavia,
delle 5 pretese avanzate dagli attori solo quella di __________ concerne un
importo superiore a fr. 8’000.--, per il quale è di principio dato il rimedio
dell’appello.
Ne
segue che dal profilo strettamente formale solo il suo appello sarebbe ricevibile,
mentre i gravami degli altri attori avrebbero dovuto essere trasmessi alla
Camera di cassazione civile di questo tribunale la quale, stante il suo
limitato potere di cognizione e l’esigenza per i ricorrenti di invocare e
sostanziare dei precisi motivi di cassazione, li avrebbe dichiarati
irricevibili, oppure -a maggior ragione rispetto alla presente decisione,
emanata con libera latitudine di giudizio- li avrebbe comunque respinti nel
merito.
Si
può pertanto prescindere, per economia di giudizio, dal sanzionare l’agire
irrituale degli altri attori.
Ne
consegue, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
9 ottobre 1995 di __________, __________, __________, __________ e __________ è
respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1’000.--
già
anticipati dagli appellanti, restano a loro carico.
Gli
attori rifonderanno alla convenuta complessivi fr. 2’000.-- per ripetibili di
appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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