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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.251
Data decisione, Autorità:
26.09.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00251
Lugano
26 settembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 11'587 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio
nord promossa con petizione 11 ottobre 1989 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
__________ rappr. dallo studio legale __________
con
la quale si chiedeva la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di
Fr. 23’526.- oltre interessi e spese a titolo di residuo di prezzo di
compravendita di un immobile e di mercede d’appalto.
Ed
ora sull’appello 20 settembre 1995 della parte attrice nei confronti del
dispositivo II. della decisione 26 luglio 1995 con la quale, facendo seguito ad
una domanda dell’attrice di nullità del referto peritale, il Pretore ha così
pronunciato:
I. E' ordinata in causa
una perizia.
II. A perito è designato
l'arch. __________, __________, __________, il quale dovrà
rispondere ai quesiti e controquesiti peritali.
III. Il periodo procederà indilatamente nei propri incombenti
eseguendo ogni accertamento utile e necessario, rispondendo ai quesiti e controquesiti
peritali, previa convocazione delle parti.
IV. Egli presenterà l'eventuale referto completivo in 3 copie
entro tre mesi dall'intimazione del presente decreto.
V. Il perito dovrà prestare la propria opera secondo scienza e
coscienza e con perfetta imparzialità, attendendosi al compito affidatogli,
sotto le comminatorie dell'art. 307 CPS.
Letti
ed esaminati gli atti di causa
Considerato
in
fatto ed in diritto
che la parte attrice ha
chiesto al Pretore di dichiarare la nullità della perizia allestita in causa
dall’arch. __________ per il fatto che il perito ha esperito dei sopralluoghi
alla sola presenza della parte convenuta ed ha fatto capo a dichiarazioni della
stessa parte raccolte in occasione dei sopralluoghi senza richiederne l’autorizzazione
al giudice;
che con la decisione qui
impugnata il Pretore dopo aver constatato che l’agire del perito era contrario
al principio del contraddittorio non ne ha tratto conclusioni attorno alla
nullità o meno del referto peritale ma si é limitato ad incaricare nuovamente
lo stesso perito affinché, dopo aver convocato entrambe le parti per i suoi
incombenti, abbia a procedere all’allestimento della perizia individuata nel
dispositivo IV della decisione quale “eventuale referto completivo”;
che con l’atto di appello
che ci occupa la parte attrice si limita a criticare la designazione del
precedente perito poiché lo stesso, con il suo atteggiamento si é dimostrato
parziale, si é fatto influenzare dalla convenuta e ha compiuto accertamenti in contrasto
con la realtà fattuale di causa;
che infatti si chiede la
nomina di un nuovo altro perito;
che la nomina del perito
giudiziale é un atto di procedura del giudice che avviene nelle forme
dell’ordinanza senza possibilità di appello (art. 95 cpv. 1 CPC) ma riservata
la facoltà per le parti di chiederne la ricusa (Cocchi, Appunti sul tema
della perizia giudiziaria nel processo civile in Rep. 1994, 165);
che l’appello in questione
deve quindi essere dichiarato irricevibile;
che tuttavia lo stesso
deve essere inteso quale istanza di ricusa del perito nuovamente designato e
come tale rinviato al Pretore affinché abbia a pronunciarsi al proposito nelle
forme e nei modi di cui agli art. 27 e seg. CPC;
che non torna conto qui
esprimersi sull’assenza, nella decisione pretorile, di un dispositivo
sull’accoglimento o meno dell’eccezione di nullità della perizia che sarebbe,
come tale, impugnabile in appello siccome da emanarsi nelle forme del decreto (art.
145 e art. 96 CPC) e sull’opportunità per il primo giudice di rimediarvi
formalmente;
che l’esito scontato
dell’appello permette di deciderlo già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art.
313bis CPC ,
Per
i quali motivi
dichiara
e pronuncia
- L’appello 20 settembre 1995 é respinto siccome
irricevibile.
§ Esso é
ritornato al Pretore affinché abbia a trattarlo quale istanza di ricusa del
perito.
-
Non si prelevano tasse o spese
-
Intimazione a: -__________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Nord
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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