AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.1995.247
Data decisione, Autorità:
15.04.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00247
Lugano
15 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa (inc. no. 6296
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna) promossa con petizione 5
settembre 1990 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
__________ rappr. dall’avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto che alla ditta convenuta fosse fatto ordine di eseguire
tutta una serie di interventi a valere quale riparazione gratuita per i difetti
riscontrati a seguito dell’edificazione di una casa unifamiliare sul mappale n.
__________ RFD di __________ nonché la condanna di controparte a risarcirgli le
spese per l’allestimento della prova a futura memoria;
petizione
integralmente avversata dalla convenuta che con risposta e domanda riconvenzionale
25 novembre 1990 ha a sua volta chiesto la condanna di controparte al pagamento
di fr. 18’307.35 oltre interessi, somma aumentata in sede conclusionale a fr.
38’307.35 oltre accessori;
domanda riconvenzionale
cui l’attore si è opposto;
sulle quali il Pretore con sentenza 11
agosto 1995 si è così pronunciato:
- La petizione è accolta.
Di conseguenza
a) È
fatto ordine alla convenuta __________ e _________di procedere, entro 6 mesi
dalla crescita in giudicato di questa sentenza e sotto le comminatorie
dell’esecuzione effettiva (art. 490 CPC), all’esecuzione dei lavori seguenti
sul fondo no. __________ RFD di __________
-
scavo
su tutto il perimetro della costruzione fino al pozzo perdente per la completazione
del drenaggio come al modulo di offerta. Esecuzione secondo le regole; 5 cm
minimo sotto il giunto tra fondazione e muro; ml 75 come previsto in capitolato
-
modulo di offerta fino al pozzo perdente (in tutti i casi a quota inferiore
al sopra fondazione),
-
a dipendenza degli
accertamenti a scavo aperto:
. completazione
del drenaggio con formazione della guscia di supporto (bauletto) con pendenze
adeguate
. formazione
della guscia impermeabile nel giunto di ripresa fra fondazioni e muri come per
tutti i giunti di lavoro
. raccordo
dell’impermeabilizzazione __________, __________ o simile fino al tubo di
drenaggio
. posa
di lastre filtranti contro le pareti esterne perimetrali (fornitura e posa di
quelle mancanti)
. posa
di bauletto di ghiaia filtrante 40/80 mm sopra i tubi di drenaggio,
e
meglio come alla perizia 15.10.1993 del perito giudiziale ing. __________;
§. Il
costo delle suddette opere (fornitura di materiale e lavoro) è a carico
dell’impresa convenuta, eccetto quello della fornitura (non la posa) del nuovo
(idoneo) materiale filtrante di riempimento, che resta a carico dell’attore.
b) La
convenuta è tenuta a versare all’avv. __________ la somma di fr. 5’110.- oltre
interessi al 5% dal 15 gennaio 1987.
§. Le
spese e la tassa di giustizia di fr. 1’200.-, da anticipare dall’attore, sono a
carico della convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 3’500.- per
ripetibili.
- In
parziale accoglimento della riconvenzione, l’avv. , verserà alla
ditta__ __________, l’importo di fr. 8’307.35 oltre interessi al 5%
dal 27 novembre 1985.
§. Le
spese e la tassa di giustizia di fr. 800.-, da anticipare dalla convenuta, sono
a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
Appellante
la parte convenuta con atto di appello 20 settembre 1995 con cui si postula la
riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione venga integralmente
respinta e la riconvenzionale accolta, con la protesta di spese e ripetibili di
primo e secondo grado;
mentre
l’attore con osservazioni 23 ottobre 1995 ha chiesto la reiezione del gravame e
la conferma del primo giudizio, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto
A. Con
contratto 7 marzo 1980 l’avv. __________ ha appaltato alla ditta __________. le
opere da capomastro relative all’edificazione di una casa unifamiliare sul
mappale no. __________RFD di __________ (doc. A): il contratto tra le parti
prevedeva tra l’altro una remunerazione forfetaria dell’impresa.
L’opera
venne portata a termine nel dicembre 1980.
B. Ben
presto, il proprietario ebbe a constatare la presenza di umidità nel piano cantinato,
la quale si lasciava apparentemente ricondurre a un’incompleta o comunque a
un’inadeguata esecuzione delle opere di impermeabilizzazione e dei drenaggi.
Richiesta
di risanare l’opera, l’impresa ha declinato ogni responsabilità, ciò che ha
portato alla presente causa.
C. Con
petizione 5 settembre 1990 l’avv. __________ ha chiesto che alla ditta
____________________fosse fatto ordine di eseguire tutta una serie di
interventi a valere quale riparazione gratuita per i difetti riscontrati
nell’ambito dell’edificazione del mappale n. __________RFD di __________,
nonché che la stessa fosse condannata a rimborsargli fr. 5’110.- (doc. T)
relativi alle spese per l’allestimento della prova a futura memoria.
L’attore
rimprovera in sostanza a controparte di non aver realizzato a regola d’arte i
drenaggi: in particolare, i tubi di drenaggio con i relativi pozzetti non erano
stati eseguiti (o lo erano stati solo parzialmente), non vi era alcuna traccia
dello strato drenante e da ultimo l’impresa avrebbe mancato di posare parte
delle lastre filtranti, circostanze che erano state evidenziate dalla perizia a
futura memoria (doc. O).
D. Con
risposta e domanda riconvenzionale 25 novembre 1990 la convenuta si è opposta
alla petizione e a sua volta ha chiesto la condanna di controparte al pagamento
di fr. 18’307.35 oltre interessi.
Dopo
aver preliminarmente sollevato l’eccezione di perenzione e di prescrizione
delle pretese attoree, la convenuta ha negato ogni sua responsabilità in merito
ad eventuali difetti dell’opera, sostenendo in particolare di essersi attenuta
a quanto previsto dal contratto ed alle direttive date dalla direzione lavori,
alla quale semmai andava caricata la responsabilità per come vennero eseguiti i
drenaggi; per quanto riguardava invece la posa delle lastre filtranti, la
stessa costituiva una semplice posizione eventuale del capitolato, che in
seguito si concordò di non eseguire.
Le
somme di cui si chiede il pagamento in via riconvenzionale si riferiscono a una
parte della mercede contrattuale tuttora insoluta (fr. 10’000.-), nonché alla
remunerazione per l’esecuzione fuori contratto di un deposito attrezzi separato
dalla casa (fr. 8’307.35, doc. 14).
E. Nelle
successive comparse scritte le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle
loro precedenti allegazioni ed impugnative contestando quelle di controparte:
in sede conclusionale, l’attore ha meglio precisato in cosa dovevano consistere
le riparazioni gratuite a suo favore, mentre la convenuta ha aumentato a fr.
38’307.35 le sue richieste di cui alla domanda riconvenzionale, con la
motivazione che la mercede insoluta non ammontava a fr. 10’000.- bensì a fr.
30’000.-.
F. Con
sentenza 11 agosto 1995 il Pretore, in accoglimento dell’azione principale, ha
condannato la convenuta ad eseguire tutta una serie di interventi di
riparazione alla costruzione di proprietà dell’attore, ritenuto che il costo di
tali opere (fornitura di materiale e lavoro) era a carico dell’impresa, tranne
quello relativo alla fornitura (ma non alla posa) del nuovo materiale di
riempimento.
Il
giudice di prime cure ha innanzitutto accertato che il diritto dell’attore alla
riparazione gratuita non era perento, in quanto da un lato i difetti erano stati
notificati entro il termine di 2 anni dalla fine dei lavori (cfr. doc. C) e
dall’altro le parti avevano pattuito una garanzia di 10 anni; egli ha parimenti
respinto l’eccezione di prescrizione, atteso che il termine quinquennale di
prescrizione previsto dalle norme SIA 118 era stato validamente interrotto
nell’ottobre 1985 (doc. F) e nel giugno 1990 (doc. G). Nel merito, egli ha
osservato come la riparazione dei difetti nelle modalità indicate dal perito
giudiziario si imponeva, trattandosi oltretutto di posizioni già previste dal
contratto, mentre per quanto riguardava le lastre filtranti, le stesse andavano
pure fornite e posate, dato che la realizzazione di tale posizione eventuale
venne successivamente ed esplicitamente concordata; d’altro canto, non era
stato assolutamente provato che le omissioni nel posare parte dell’isolazione,
i drenaggi e tutto quanto in connessione con i lavori di impermeabilizzazione
fossero imputabili alla direzione lavori: nondimeno, atteso che la posa del
materiale di riempimento (non idoneo) era stata espressamente ordinata da
quest’ultima, si giustificava caricare alla committenza il costo del nuovo
materiale filtrante.
Per
quanto riguarda le pretese finanziarie, il Pretore ha posto a carico della
convenuta la somma di fr. 5’110.-, corrispondente al costo della perizia a
futura memoria (doc. T), mentre a carico dell’attore è stato posto l’importo di
fr. 8’307.35, relativo alla mercede per la costruzione del deposito attrezzi.
Le altre pretese di cui alla riconvenzionale sono state per contro respinte:
mentre l’estensione della domanda da fr. 10’000.- a fr. 30’000.- è stata
considerata proceduralmente inammissibile, il giudice ha pure escluso che la
convenuta potesse pretendere l’importo di fr. 10’000.-, ritenendo che tale somma
fosse già stata soluta dall’attore, segnatamente in margine alla convenzione 7
luglio 1982 (doc. D).
G. Con
appello 20 settembre 1995 la convenuta ha postulato la riforma del querelato
giudizio nel senso che la petizione venisse integralmente respinta e la riconvenzionale
accolta, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado.
Dopo
aver preliminarmente contestato la rilevanza probatoria delle testimonianze
__________ e __________, l’appellante con riferimento al giudizio sull’azione
principale ha ribadito che se i drenaggi vennero eseguiti solo parzialmente,
ciò dipese dalla direzione lavori, per cui la responsabilità per le
infiltrazioni d’umidità andava posta a carico di quest’ultima; la stessa aveva
inoltre fatto in modo che venisse posato del materiale filtrante non idoneo,
causa principale delle infiltrazioni stesse; quanto alle lastre filtranti, la
loro posa non poteva evidentemente esserle imposta, dato che si trattava di una
posizione eventuale, di cui non era mai stata pattuita l’esecuzione effettiva;
le pretese di controparte erano in ogni caso perente, non risultando agli atti
la prova circa una tempestiva notifica dei difetti, e comunque in via
subordinata prescritte; oltretutto, l’attore non avrebbe potuto nemmeno
chiedere la riparazione gratuita dei difetti, non avendo mai assegnato alla
controparte un preventivo termine per rimediarvi.
Per
quanto riguardava infine le pretese collaterali di risarcimento, l’appellante
ha osservato che il costo della prova a futura memoria doveva essere ripartito
tra le parti in base alla soccombenza nell’azione di merito; per quanto
atteneva alle pretese della riconvenzionale, mentre quella di fr. 8’307.35 era
pacifica, doveva essere riconosciuta anche quella di fr. 10’000.- (la sua
estensione a fr. 30’000.- è stata per contro abbandonata), non risultando
affatto che l’attore avesse in qualche modo soluto tale importo.
H. Delle
osservazioni 23 ottobre 1995 della parte attrice con cui si postula la
reiezione del gravame e la conferma del giudizio di prime cure si dirà, se
necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
-
Come
correttamente rilevato dal giudice di prime cure e pacificamente ammesso dalle
parti, al contratto di appalto in esame rispettivamente alle conseguenze
riguardanti la garanzia per difetti dell’opera sono applicabili le norme SIA
118, come all’espresso rinvio contenuto nel contratto stesso (art. 1 lett. e,
doc. A). Tali norme sono vincolanti, per le parti al contratto, alla stregua di
leggi od ordinanze (Gauch, Der Werkvertrag, Zurigo 1985, N. 238 e seg.; IICCA
21 ottobre 1994 in re D./D. SA).
-
L’appellante
ritiene innanzitutto che l’attore non poteva pretendere la riparazione gratuita
di eventuali difetti, non avendo mai assegnato il termine di cui all’art. 169
SIA 118 per rimediare ad eventuali inconvenienti.
La
censura è del tutto infondata.
2.1 Nell’ambito
delle norme SIA 118 i diritti del committente nel caso di difetti dell’opera
sono dettagliatamente regolati dall’art. 169.
In
virtù del cpv. 1 di tale disposizione, per ogni difetto il committente può far
valere dapprima unicamente il diritto all’eliminazione del danno da parte
dell’imprenditore entro un termine conveniente; se tuttavia questi non elimina
i difetti entro tale termine, il committente ha il diritto di scegliere fra le
seguenti soluzioni: 1. insistere ed esigere le migliorie solo se tali lavori
non comportano spese esorbitanti in confronto al suo interesse all’eliminazione
del difetto, oppure farle eseguire da un terzo o ancora intraprenderle egli
stesso, a spese dell’imprenditore; 2. esigere una riduzione del prezzo
corrispondente al minor valore dell’opera, oppure 3. recedere dal contratto.
Giusta il cpv. 2 del medesimo articolo, se l’imprenditore si rifiuta
espressamente o risulta chiaramente incapace di procedere alla miglioria, il
committente può esercitare i diritti previsti al cpv. 1 cifra 1-3 già prima
della scadenza del termine per la miglioria (cfr. Gauch, op. cit., N.
1953 e segg.; IICCA 19 dicembre 1994 in re R. e T./P. SA).
In
base alla giurisprudenza sviluppatasi in margine all’art. 368 CO, il
committente è, di principio, legato alla scelta di uno dei mezzi di difesa
sopra citati, tosto che ne ha dato comunicazione all’appaltatore. Si tratta
infatti di un diritto costitutivo unilaterale, per cui la dichiarazione
relativa al suo esercizio, in un senso o nell’altro, è irrevocabile e per
principio implica necessariamente la rinuncia definitiva alle alternative
scartate (DTF 116 II 311, 109 II 41, 107 III 108 e riferimenti; Rep.
1985, p. 133; IICCA 7 gennaio 1992 in re Z./E., 15 luglio 1991 in re
R./R. SA; Gauch, op. cit., N. 1097, 1192 e 1290). Nel campo
d’applicazione delle norme SIA, a maggior ragione, data l’esistenza di una
presunzione a favore della scelta della riparazione dei difetti (Gauch, Kommentar
zur SIA Norm 118 (in seguito citato: Gauch, SIA), Zurigo 1991, N. 4 ad art
169), si dovrà ammettere che il committente è vincolato da tale scelta (IICCA
19 dicembre 1994 in re R. e T./P. SA).
In
entrambi i casi, il diritto di scelta del committente viene ripristinato
unicamente qualora l’appaltatore sia in mora con l’esecuzione dei lavori di
riparazione, se tali lavori si rivelano oggettivamente impossibili, se
nonostante la loro esecuzione l’opera permane difettosa (IICCA 2
novembre 1993 in re A. SA/B. S.n.c.; Gauch, op. cit., N. 1265, 1298 e
1301), oppure ancora, in virtù dell’art. 2 CC, se in conseguenza di particolari
circostanze non vi è altro mezzo per ripristinare l’equivalenza delle
reciproche prestazioni contrattuali (IICCA 22 aprile 1994 in re C./F.
SA, 11 agosto 1993 in re G./P.; DTF 107 II 348).
2.2 Nel
caso di specie è di meridiana evidenza che l’attore nella petizione ha
postulato a chiare lettere la riparazione gratuita dell’opera, come del resto
aveva sempre preteso anche in precedenza (cfr. ad esempio le richieste
formulate in sede di conciliazione, doc. F e G): ne discende la sostanziale
ammissibilità della richiesta petizionale.
L’eccezione
sollevata dall’appellante, secondo cui l’attore non potrebbe (ancora)
pretendere la riparazione dell’opera non avendo mai assegnato il termine di cui
all’art. 169 SIA 118 per rimediare agli eventuali inconvenienti, non merita
accoglimento, poiché da un lato -in base a quanto precisato sopra-
l’assegnazione del termine era in concreto del tutto inutile, avendo
l’appaltatore chiaramente lasciato intendere che non si sarebbe assunto la
responsabilità per i difetti (cfr. doc. G inc. 354 PC richiamato e l’esito
delle istanze di conciliazione) e che a maggior ragione non avrebbe quindi
provveduto alle riparazioni (Gauch, SIA, N. 34 ad art. 169), dall’altro
poiché quel termine è stato comunque assegnato dall’attore, pedissequamente
alla richiesta di riparazione di cui alla petizione (il che è senz’altro
conforme alla norma in esame, tanto è vero che la dottrina -Gauch, SIA,
N. 6 ad art. 169- ammette che lo stesso possa essere addirittura assegnato
anche dopo la richiesta di riparazione gratuita).
- L’appellante
ritiene anche che l’attore non avrebbe notificato i difetti relativi alle opere
di impermeabilizzazione ed ai drenaggi nel termine di 2 anni dalla consegna
dell’opera, di modo che i diritti per la garanzia dei difetti sarebbero
inesorabilmente perenti. A torto.
3.1 L’art.
173 SIA 118 prevede che durante il periodo di garanzia di due anni il
committente può far valere, in ogni momento, i diritti derivanti
dall’accertamento dei difetti di qualsiasi natura: il termine di garanzia è da
intendersi come termine di notifica, durante il quale il committente può efficacemente
notificare all’appaltatore qualsiasi difetto che abbia riscontrato. Una volta
trascorso il termine di garanzia, il committente perde il diritto di segnalare
i difetti; egli conserva tuttavia tutti i suoi diritti per i difetti già
segnalati durante il periodo di garanzia e ciò fino allo spirare del termine di
prescrizione di 5 anni (art. 178 SIA 118; IICCA 21 ottobre 1994 in re
D./D. SA).
3.2 È
pacifico che nel caso di specie i lavori di costruzione terminarono il 21
dicembre 1980, come previsto nel contratto (doc. A): ne discende che, per
essere tempestivi, gli eventuali difetti dovevano essere notificati all’impresa
entro il 21 dicembre 1982, ciò che è sicuramente avvenuto.
Dagli
atti di causa si è infatti potuto evincere che già nel gennaio 1982 la
convenuta venne convocata dalla direzione lavori in merito a “lavori di
ripristino delle canalizzazioni e delle isolazioni esterne”: in particolare,
nel corso della riunione indetta per il 21 gennaio 1982, presenti i
rappresentanti della direzione lavori e dell’impresa, venne tra l’altro
stabilito che la ditta appaltatrice avrebbe provveduto a risolvere i problemi
d’infiltrazione mediante la posa dei tubi di drenaggio, di uno strato filtrante
e delle lastre porose filtranti (doc. D inc. 354 PC); anche se in seguito
l’impresa si rifiutò di eseguire le opere concordate (doc. G inc. 354 PC),
l’episodio evocato è importante, poiché evidenzia come all’appaltatore già a
quel momento erano stati comunicati tutti i difetti dell’impermeabilizzazione e
del drenaggio. Anche il doc. C, nella misura in cui vi si menzionano “la
mancata posa dei tubi di drenaggio, lastre filtranti, eventuale manchevole isolazione
di muri di fondazione in beton”, può essere considerato una valida e tempestiva
notifica di difetti: che tale scritto non sia mai stato trasmesso all’impresa,
trattandosi di un semplice “progetto”, è stato chiaramente sconfessato dalla
stessa convenuta, la quale ha prodotto una lettera a lei indirizzata cui per
l’appunto era stato allegato tale “progetto” (doc. 3). Se ciò ancora non
bastasse, va osservato che ancor prima della scadenza del termine biennale di
perenzione le parti avevano sottoscritto la convenzione 7/7/1982 (doc. D), che
faceva espresso riferimento alla lettera-progetto di cui al doc. C; contrariamente
a quanto assunto -per altro irritualmente per la prima volta in questa sede (art.
321 cpv. 1 lett. b CPC)- dall’appellante, non è assolutamente vero che quella
convenzione sia nulla in quanto da un lato non fu possibile (doc. 5) ottenere
la garanzia assicurativa prevista nel suo punto 2 e dall’altro in quanto i
signori __________ non avrebbero sottoscritto l’impegno complementare 26/7/1982
(doc. D) o ancora per il fatto che la loro eventuale firma sulla stessa (doc.
7) sarebbe stata ininfluente, il relativo documento non essendo mai stato
consegnato alla controparte: nella procedura di conciliazione l’attore ha
infatti chiaramente provato il contrario, versando agli atti l’originale della
convenzione 26/7/1982, regolarmente sottoscritta dai signori __________ (doc. T
inc. 354 PC).
Di
qui l’infondatezza della censura.
- L’appellante
ha poi affermato che le pretese attoree andavano comunque respinte, siccome
prescritte. Anche tale censura risulta infondata.
4.1 Analogamente
all’art. 371 cpv. 2 CO, l’art. 180 SIA 118 prevede che i diritti del
committente per la garanzia dei difetti si prescrivono in 5 anni dalla consegna
dell’opera (IICCA 29 marzo 1996 in re Comune di O./ L. e llcc.)
4.2 L’appellante,
pur sollevando anche in sede di appello tale eccezione, non l’ha minimamente
sostanziata, di modo che già per questo motivo la stessa va respinta. Ciò
s’impone del resto anche nel merito, atteso che l’attore in due occasioni e
meglio il 28 ottobre 1985 (doc. F) ed il 20 giugno 1990 (doc. G) ha introdotto
un’istanza di esperimento di conciliazione, che per costante giurisprudenza
comporta l’interruzione del termine di prescrizione ai sensi dell’art. 135 CO (Cocchi/Trezzini,
CPC, N. 1 ad art. 354).
- In
merito alla presunta difettosità dell’opera, l’appellante, dopo aver contestato
le testimonianze __________ e __________, assevera che la mancata (parziale)
posa dei tubi di drenaggio, dello strato filtrante, delle lastre porose e del
materiale di riempimento idoneo non poteva esserle imputata, ma andava
attribuita alla direzione lavori -e quindi alla committenza- che in sede
esecutiva avrebbe optato a favore di tali soluzioni meno costose.
5.1 Preliminarmente
va esaminata la censura con cui l’appellante contesta la rilevanza probatoria
delle testimonianze __________ e __________, i quali -a suo dire- non sarebbero
dei testi imparziali, il primo essendo dipendente dello studio che aveva curato
la direzione lavori, il secondo avendo motivi di astio nei confronti della
stessa ditta convenuta.
Per
costante giurisprudenza, qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire
dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di
dipendenza con una delle parti o per altri motivi, la credibilità delle sue
dichiarazioni può essere intaccata unicamente se è accertata una grave
discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale al cospetto degli
elementi di fatto desumibili da altre prove: il giudice può infatti fare
astrazione dal contenuto di una testimonianza solo quando la stessa risulti inveritiera
o poco credibile (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 19 ad art. 90; IICCA
23 agosto 1994 in re Q. e llcc./A. SA e llcc., 15 settembre 1994 in re
B./B.-A., 29 febbraio 1996 in re O. SA/F.).
Ora
nella fattispecie non vi è assolutamente motivo di ritenere che il rapporto di
subordinazione con la direzione lavori possa aver indotto il teste __________ a
dare una versione distorta dei fatti, né d’altro canto è stata minimamente
provata l’asserita esistenza di motivi di astio tra il teste __________ e la
convenuta; oltre a sollevare il dubbio (soggettivo) di parzialità dei testi, lo
stesso appellante non ha per altro indicato motivi concreti (ad esempio
contraddizioni, incongruenze con le altre risultanze istruttorie) che possano
rendere poco credibili le loro deposizioni: ne discende che le stesse, nella
misura in cui permetteranno al giudice di fondare il proprio convincimento,
potranno senz’altro essere tenute in considerazione.
5.2 Dalle
predette testimonianze si è così potuto inequivocabilmente accertare che la
mancata (parziale) posa dei tubi di drenaggio, dello strato filtrante e delle
lastre porose venne decisa e messa in atto dall’impresa convenuta, di sua
iniziativa ed all’insaputa della direzione lavori, approfittando di un ponte
infrasettimanale o comunque in occasione di un fine-settimana: il teste
__________ ha infatti riferito come il capo-cantiere “mi ha confermato di aver
ricevuto l’ordine dall’impresa di chiudere lo scavo attorno alla casa senza
posare tutto quanto era previsto dal capitolato” (verbale, p. 6), mentre il
teste __________, a sua volta, ha precisato come il signor __________ della
ditta convenuta “mi disse che voleva approfittare del fatto che lo studio
d’architettura faceva il ponte per poter fare il riempimento senza posare né il
drenaggio né le lastre filtranti... Il lunedì seguente mi sono recato sul
cantiere e ho potuto constatare che il riempimento era stato eseguito” (verbale
p. 8).
5.3 In
considerazione di quanto precede e, con riferimento alle singole richieste di
riparazione formulate dall’attore, si può pertanto osservare quanto segue:
a) La
posa e la fornitura dei tubi di drenaggio era chiaramente prevista dal
capitolato alle pos. 2.04, 2.05, 2.06 e 2.07 (doc. B p. 26, doc. O p. 10).
La
mancata completa realizzazione della relativa opera -pacifica e comunque
comprovata (doc. 2 p.2, doc. O p. 10 e 13; testi __________ p. 5 e 6,
__________ p. 8 e 9; perizia p. 5 e complemento perizia p. 6)- è pertanto
imputabile alla sola appaltatrice, che è quindi tenuta ad ovviare a sue spese
al difetto.
b) La
fornitura e la posa di uno strato filtrante per la copertura dei tubi di
drenaggio era pure prevista dal capitolato alle pos. 1.08 - 3 (doc. B p. 23,
doc. O p. 10; teste __________ p. 5): lo stesso non è stato posato (doc. O p.
11, doc. P), di modo che -analogamente a quanto indicato per i tubi di
drenaggio- la relativa opera è a carico dell’impresa.
c) La
posa di lastre filtranti -inizialmente prevista nel capitolato come una
posizione “eventuale” (pos. 3.06a, doc. B p. 30)- venne in seguito concordata
con la direzione lavori (testi __________ p. 6 e 7, __________ p. 12 e 13):
anche questa posizione tuttavia non venne realizzata nella sua completezza
(doc. O p. 11 e 13, doc. 2 p. 4; perizia p. 6 e 7, complemento perizia p. 6;
testi __________ p. 6 e __________ p. 8 e 9), di modo che si impone porre a
carico dell’impresa l’intervento riparatorio.
d) Su
preciso ordine della direzione lavori il perimetro del cantinato venne reinterrato
con materiale di ripiena: il teste __________ a p. 7 del verbale ha precisato
come con i doc. 8 e 9 “la ditta __________ aveva fatto un’offerta per
utilizzare un materiale alluvionale per il riempimento; noi come studio di
architettura abbiamo risposto che non potevamo accettare quell’offerta e si
poteva benissimo utilizzare il materiale esistente sul posto, poiché la posa
del drenaggio, delle lastre filtranti e dell’impermeabilizzazione avrebbero
garantito l’infiltrazione normale dell’acqua, indipendentemente dal materiale usato
per il riempimento”. Ora, dato che l’istruttoria ha provato che quel materiale
in realtà non era idoneo (doc. O p. 15 e 16, doc. 2 p. 2) per cui si imponeva
la sua sostituzione con dell’altro maggiormente filtrante, è chiaro che il
costo di tale intervento e non solo di quello relativo alla fornitura del nuovo
materiale -come invece stabilito dal Pretore- debba andare a carico della committenza
(doc. O p. 15), costituendo tra l’altro una miglioria rispetto a quanto
inizialmente previsto; in ogni caso, tale difetto era inoltre imputabile alla
sola direzione lavori, che per limitare i costi aveva rifiutato la proposta
dell’impresa volta alla posa di materiale migliore (doc. 9).
Limitatamente
a questa posizione si impone quindi di riformare il giudizio di prime cure
(dispositivo 1a §).
- L’appellante
chiede inoltre una diversa redistribuzione fra le parti del costo per
l’allestimento della perizia a futura memoria (fr. 5’110.-), nonché della tassa
di giustizia, delle spese e delle ripetibili relative all’azione principale.
Nel
caso di specie, la parziale riforma del giudizio di primo grado in merito alla
fornitura ed alla posa di un nuovo materiale di riempimento -il cui costo, come
detto (cons. 5.3d) va caricato alla committenza- giustifica una diversa
ripartizione delle spese giudiziarie per l’azione principale, che vengono
pertanto caricate per 4/5 alla convenuta e per 1/5 all’attore (dispositivo 1b
§). Le spese per l’allestimento della prova a futura memoria -che per costante
giurisprudenza vanno caricate alle parti in base al diritto procedurale
cantonale e pertanto, di regola, in considerazione della rispettiva soccombenza
(IICCA 17 dicembre 1993 in re CE/A. Co., 10 febbraio 1994 in re E./R.,
10 maggio 1994 A.-D./B. e llcc.)- vengono ripartite secondo il medesimo
criterio e in riforma del dispositivo 1b saranno quindi a carico della
convenuta unicamente nella misura di fr. 4’088.- (4/5 di fr. 5’110.-).
- Con
riferimento alla domanda riconvenzionale, l’appellante postula nuovamente la
condanna di controparte al pagamento di una somma di fr. 10’000.- a titolo di
mercede -a suo dire- tuttora insoluta. A ragione.
È
innanzitutto pacifico che nel doc. C l’attore ha ammesso di essere debitore di
fr. 28’000.- nei confronti della convenuta a dipendenza delle opere d’appalto e
di quelle supplementari; nel doc. D, sottoscritto dalle parti in relazione alla
liquidazione dei lavori di capomastro contrattuali e supplementari, è stato
quindi precisato che i loro rapporti venivano liquidati sulla base del menzionato
doc. C, ritenuto tuttavia che la somma di fr. 28’000.- a suo tempo indicata
veniva ora rettificata in fr. 30’000.-, pagamento che veniva effettuato seduta
stante in favore del signor __________ personalmente “a liquidazione
dell’operazione notarile dott. __________ ” (doc. D).
L’attore
ha effettivamente provato che i fr. 30’000.- di cui sopra servivano per portare
a termine l’operazione notarile (cfr. il suo giuramento decisorio p. 17; doc.
U-BB); egli non è tuttavia assolutamente riuscito a provare di aver saldato
anche la mercede d’appalto, da lui inizialmente riconosciuta in fr. 28’000.-
(doc. C) e successivamente aumentata a fr. 30’000.- (doc. D). Atteso che il
versamento di fr. 30’000.- effettuato al momento della sottoscrizione della
convenzione di cui al doc. D concerneva la pratica notarile e non essendo
ragionevolmente possibile che con il medesimo denaro si saldasse
contemporaneamente un altro debito (quello relativo al contratto di appalto) -ciò
che anzi lo stesso attore ha escluso in sede di giuramento decisorio (verbale
p. 17)- è evidente che quest’ultimo non è stato pagato in quell’occasione: non
essendo stato provato dall’attore che lo stesso venne eventualmente soluto in
un secondo momento, si impone la condanna dell’attore al pagamento di fr.
10’000.- oltre agli interessi moratori al saggio legale del 5% (art. 104 CO),
che saranno dovuti a far tempo dal 25 novembre 1990 (data di presentazione
della riconvenzione, che costituisce la prima valida messa in mora).
Quanto
all’eccezione di prescrizione di tale pretesa, sollevata dalla parte appellata
nelle sue osservazioni, la stessa è irricevibile siccome formulata per la prima
volta in sede conclusionale (art. 78 CPC).
-
L’esito
del gravame in merito al giudizio sulla domanda riconvenzionale (dispositivo 2)
imporrebbe teoricamente di modificare anche il dispositivo 2 § relativo alle
spese giudiziarie, nel senso che le stesse andavano poste a carico della parti
metà ciascuno, compensate le ripetibili: sennonché, tale redistribuzione è già
stata prevista dal Pretore nella sua sentenza e può così essere confermata in
questa parte.
-
L’appello
è pertanto parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello seguono la
soccombenza (art. 148 CPC) e vengono così caricate per 3/5 all’appellante e per
2/5 all’appellata.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
20 settembre 1995 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 11 agosto 1995 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna,
invariati gli altri dispositivi, è così parzialmente riformata:
- La
petizione è parzialmente accolta.
a)
... (invariato)
§. Il
costo delle suddette opere (fornitura di materiale e lavoro) è a carico
dell’impresa convenuta, eccetto quello della fornitura e della posa del nuovo
(idoneo) materiale filtrante di riempimento, che resta a carico dell’attore.
b) La
convenuta è tenuta a versare all’avv. __________ la somma di fr. 4’088.- oltre
interessi al 5% dal 15 gennaio 1987.
§. Le
spese e la tassa di giustizia di fr. 1’200.-, da anticipare dall’attore,
restano a suo carico per 1/5 e per 4/5 sono a carico della convenuta, la quale
rifonderà alla controparte fr. 2’100.- per parti di ripetibili.
- In
parziale accoglimento della riconvenzione, l’avv. __________, verserà alla
ditta __________, l’importo di fr. 18’307.35 oltre interessi al 5% dal 27
novembre 1985 su fr. 8’307.35 e dal 25 novembre 1990 su fr. 10’000.-.
§
... (invariato)
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 950.-
b)
spese fr. 50.-
Totale
fr. 1’000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico nella misura di 3/5 e per 2/5
vanno caricate alla parte appellata. A quest’ultima l’appellante rifonderà fr.
200.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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