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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.241
Data decisione, Autorità:
19.09.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00241
Lugano
19 settembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa OA.95.1399 della
Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 13 novembre
1992 da
contro
con la quale si chiedeva la condanna della parte
convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 19’671.85 oltre interessi e spese in
materia di contratto d’appalto che il Pretore, con sentenza 7 luglio 1995, ha
integralmente respinto.
Ed
ora sull’appello 6 settembre 1995 della ditta __________ in __________
Letti
ed esaminati gli atti di causa
Considerato
in
fatto ed in diritto
che
dalla denominazione “__________” adottata da parte attrice negli allegati
introduttivi della causa per indicare se stessa, le parti e il giudice potevano
e dovevano concludere per il fatto che l’azione veniva promossa da una
comunione ereditaria;
che,
sotto questo aspetto, andava preliminarmente esaminata la proponibilità
dell’azione siccome proposta da eredi;
che
la comunione ereditaria, che non è persona giuridica (DTF 116 Ib 449
consid. 2a), non possiede la capacità di essere parte (DTF 102 II 397,
93 II 14, 79 II 115; Rep. 1985, pag. 142; Ottaviani, Le parti nel
processo civile ticinese, Zurigo, 1989, pag. 14);
che
ne consegue che l’azione civile promossa da una comunione ereditaria in quanto
tale, ovvero senza alcuna indicazione -ancorché parziale- circa i nominativi
delle persone che la compongono, è da considerare alla stregua di un’azione
anonima, non essendo stata fornita alcuna reale spiegazione su chi sia in
realtà la parte nel processo (ICCTF 7 aprile 1992 in re Eredi fu M./H.);
che
é poi del tutto pacifico che nel nostro ordinamento processuale l’azione
anonima non è in alcun modo proponibile (II CCA 28 maggio 1993 in re
R./Galleria AAA), e va di conseguenza respinta in ordine, facendo difetto un
presupposto processuale (art. 97 cifra 4 CPC, art. 99 cpv. 2 CPC) che il
giudice deve esaminare d’ufficio;
che
diverso sarebbe stato il caso qualora fosse stato indicato il nominativo di
almeno uno dei componenti della comunione ereditaria;
che,
in siffatta eventualità, infatti, stante la presenza di almeno una persona
fisica, munita di capacità processuale, non vi sarebbe stata azione anonima, e
vi sarebbe perciò stato spazio per l’applicazione delle calzanti norme sul litisconsorzio
necessario -tale è in effetti la posizione processuale dei membri di una
comunione ereditaria (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 41, n. 1; Ottaviani,
opera citata, pag. 66 e 67)-, ovvero per la sospensione del processo e
l’assegnazione alla parte di un termine per la completazione della procedura
(art. 45 cpv. 1 CPC; II CCA 6 ottobre 1992 in re P./J.; Cocchi/Trezzini,
CPC ad art. 45, n. 1);
che l’appello promosso da
un'entità che non é persona fisica o giuridica e la cui denominazione non fornisce
alcuna spiegazione su chi in realtà é parte nel procedimento giudiziario deve
essere dichiarato irricevibile;
che
però, dal momento che essendo il difetto di un presupposto processuale,
rilevabile in ogni stadio di causa (art. 97 CPC), un esplicito motivo di
nullità (art. 142 cpv. 1 lit. a CPC), questa Camera non può solamente prendere
atto della nullità dell’atto di appello ma dichiarare d’ufficio nulla la
petizione e tutti i successivi atti della causa compresa la sentenza 7 luglio
1995, in quanto da essa necessariamente dipendenti;
che si giustifica di
giudicare sull’appello nell’ambito della procedura preliminare dell’art. 313
bis CPC e di non prelevare, per la particolarità della fattispecie, tasse di
giudizio;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
-
La petizione 13
novembre 1992 di __________ é dichiarata nulla e, con essa, tutti i successivi
atti di procedura compresa la sentenza 7 luglio 1995 del Pretore di Lugano,
sez. 2 e l’atto di appello 6 settembre 1995.
-
Non si prelevano
tasse o spese di giudizio.
-
Intimazione come di
rito.
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, sez. 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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