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Numero d'incarto:
12.1995.240
Data decisione, Autorità:
12.12.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00240
Lugano
12 dicembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. OA.94.920
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, promossa con petizione 16
settembre 1991 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 24’672.--
oltre interessi in conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr.
21’783.40 a titolo di canone di locazione e risarcimento danni;
E ora
sul decreto 6 settembre 1995 con il quale il Pretore ha stralciato la causa dai
ruoli in conseguenza del fallimento della convenuta e della sua cancellazione
dal registro di commercio;
Appellante
l’attore, che con atto di appello del 13 settembre 1995 chiede l’annullamento
del decreto impugnato e che di conseguenza si dia luogo alla continuazione
della causa;
Mentre
__________ e __________, soci della convenuta, con osservazioni del 27 ottobre
1995 chiedono la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Considerato
in fatto ed in diritto
-
che
l’attore con la petizione in rassegna ha proceduto nei confronti della
convenuta per un credito di fr. 24’672.-- oltre interessi derivante da un
contratto di lavoro;
-
che
la convenuta si è opposta alla petizione, e in via riconvenzionale ha chiesto
la condanna dell’attore al pagamento di fr. 21’783.40 oltre interessi per
canoni di locazione e risarcimento danni;
-
che
il 2 febbraio 1995 è stato decretato il fallimento della società convenuta;
-
che
la procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo ed è poi
stata chiusa con decreto 14 febbraio 1995;
-
che
l’__________ è stata pubblicata sul Foglio Ufficiale Cantonale (n. __________,
pag. __________) la radiazione della convenuta dal Registro di commercio in
applicazione dell’art. 66 cpv. 2 ORC;
-
che
di conseguenza con decreto 6 settembre 1995 il Pretore ha stralciato la causa
dai ruoli;
-
che
con atto di appello del 13 settembre 1995 l’attore chiede l’annullamento del
decreto impugnato e la reiscrizione della causa nei ruoli poiché la convenuta,
nonostante il fallimento e la radiazione, continuerebbe ad esistere e ad avere
la capacità processuale;
-
che
inoltre, secondo l’appellante, stante la responsabilità dei soci per i debiti
della società, una diversa soluzione sarebbe contraria al principio
dell’economia processuale, dovendo in tal caso essere ripetuta la procedura
svolta nei confronti dei soci o di parte di essi;
-
che
con osservazioni del 27 ottobre 1995 __________ e __________, soci della
convenuta, hanno chiesto la reiezione del gravame con protesta di spese e
ripetibili;
-
che,
come rettamente rileva l’appellante, per costante giurisprudenza del Tribunale
federale la società in nome collettivo conserva la capacità di essere parte in
un processo anche dopo la cancellazione dal Registro di commercio, anche se la
stessa è stata determinata dal fallimento della società, e addirittura anche a
liquidazione terminata, purché esistano ancora passivi o attivi da dividere tra
i soci (DTF 81 II 361, 78 I 122, 59 II 423 e 424; Ottaviani, Le
parti nel processo civile ticinese, Zurigo, 1989, pag. 12 e riferimenti);
-
che
il processo in questione è stato avviato prima del fallimento della società;
-
che
in conseguenza dell’azione giudiziaria vi possono ancora essere sia attivi che
passivi da dividere;
-
che
l’accertamento di questa possibilità giustifica il mantenimento dell’azione
giudiziaria (DTF 59 II 424);
-
che
l’appello deve pertanto essere accolto;
-
che
le spese e le ripetibili della procedura di appello devono essere poste a
carico dello Stato, non essendo la decisione impugnata stata provocata dalla
resistenza della convenuta, che non può perciò essere ritenuta soccombente,
nemmeno a fronte delle osservazioni all’appello irritualmente proposte da
soggetto giuridico che non può con lei essere identificato;
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
13 settembre 1995 di __________ è accolto.
Di
conseguenza il decreto 6 settembre 1995 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 3, è annullato.
II. Le
spese della procedura d’appello di complessivi fr. 600.--, già anticipati
dall’appellante, sono a carico dello Stato, che rifonderà all’attore fr. 700.--
per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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