AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.237
Data decisione, Autorità:
05.11.1997, IICCA
Incarto n.
12.95.00237
Lugano
5 novembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
vicepresidente
Zali e Pellegrini (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cocchi, escluso)
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa - inc. no. 12'080 della
Pretura del distretto di Bellinzona - promossa con petizione 9 dicembre 1992 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
entrambi
rappr. dall’avv. __________
con
cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti, in via principale in solido
e in via subordinata in ragione di 1/2 ciascuno, al pagamento di fr. 232’717.47
oltre interessi (pretesa derivante da un contratto di architetto);
domande
avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 3 luglio 1995 ha accolto limitatamente a fr. 162’110.97
più interessi, somma da rifondersi con il vincolo della solidarietà;
appellanti
i convenuti con atto di appello 11 settembre 1995 con cui chiedono la riforma
del querelato giudizio nel senso che la petizione sia integralmente respinta,
protestando spese e ripetibili di prima e seconda istanza;
mentre
l’attore con osservazioni 23 settembre 1997 ha postulato la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. In data 18 luglio
1989 __________ e __________ incaricarono l’arch. __________ di fornire tutte
le prestazioni di sua competenza necessarie per l’edificazione di uno stabile
plurifamigliare sulla part. n. __________ RFD di __________, di cui essi erano
comproprietari in ragione di 1/2 ciascuno: nel contratto per le prestazioni
dell’architetto, sottoscritto dalle parti (doc. A), è stato tra l’altro
previsto che l’onorario definitivo a favore del professionista andava calcolato
in base al costo di cui alla liquidazione finale, con uno sconto del 5%, ritenuto
inoltre che per quanto non previsto nel contratto faceva senz’altro stato il
regolamento SIA 102.
L’architetto si diede ben
presto da fare, tanto che il 17 aprile 1990 il Municipio rilasciò la licenza
edilizia comunale (doc. C), la quale venne tuttavia impugnata da un vicino: a
seguito del ritiro del ricorso, la stessa è cresciuta in giudicato. Nel
frattempo l’architetto ha pure allestito la documentazione necessaria per
l’ottenimento dei sussidi, che ha provveduto a trasmettere ai committenti per
le completazioni di loro competenza.
B. Nel corso del 1989
l’architetto venne inoltre incaricato di analizzare le possibilità edificatorie
delle part. N. __________ e __________ RFD di __________, incarico a seguito
del quale egli elaborò tutta una serie di piani e di documenti.
C. Il 13 novembre 1990
(doc. L) rispettivamente il 24 agosto 1990 (doc. 31), entrambi gli incarichi
vennero revocati dalla committenza.
Non avendo i committenti
provveduto a retribuire l’architetto per le prestazioni da lui effettuate, ne è
sorta la causa che qui ci occupa.
D. Con petizione 9
dicembre 1992 l’arch. __________ ha chiesto la condanna di __________ e
__________ al pagamento di fr. 232’717.47 oltre interessi, in via principale in
solido e in via subordinata in ragione di metà ciascuno.
L’attore chiede in
sostanza che gli vengano retribuite le prestazioni da lui effettuate sino ad
allora ed in particolare: per l’incarico a __________ fr. 184’766.- a titolo di
prestazioni di base (pari al 47% dell’importo fatturabile, calcolato su un
valore dell’opera di fr. 3’786’000.- e tenuto conto del tasso percentuale p =
10.93% e dello sconto), fr. 20’835.- per l’interruzione del mandato (10% sul
53% di prestazioni non eseguite), fr. 15’260.- per le prestazioni supplementari
dovute secondo la tariffa a tempo, nonché fr. 1’009.97 per le prestazioni dei
terzi e per le spese vive; per l’incarico a __________, premesso che egli aveva
allestito un progetto di massima, fr. 70’704.- di onorario e fr. 142.50 per
prestazioni di terzi e spese; da tali importi andavano dedotti gli acconti di
fr. 60’000.-, percepiti dall’architetto fino ad allora.
E. I convenuti ritengono
per contro di non dover nulla all’attore.
Con riferimento
all’incarico di __________, essi affermano innanzitutto come l’ottenimento del
sussidio costituisse una condizione essenziale per la realizzazione dell’opera,
di modo che l’attore non avrebbe dovuto effettuare altre prestazioni fino a che
lo stesso fosse stato garantito; nessuno avrebbe comunque incaricato l’attore
di effettuare le prestazioni successive; l’onorario esposto era inoltre
contestato siccome sproporzionato al lavoro svolto e per la scarsa qualità
delle prestazioni. Quanto all’incarico di __________, essi contestano di aver
incaricato l’attore di allestire un progetto di massima, ritenendo per contro
che l’incarico avesse per oggetto un semplice studio sulle possibilità
edificatorie dei mappali; essi ritengono inoltre di non aver ricevuto alcun
progetto di massima, bensì semmai dei semplici schizzi; la signora __________
in ogni caso sarebbe stata convenuta in lite a torto, non c’entrando nulla con
tale questione; l’onorario fatturato era pure contestato, sia per la scarsa
qualità delle prestazioni svolte, le quali certo non corrispondevano ad un progetto
di massima, nonché in quanto esorbitante. Contestata era infine, per entrambi
gli incarichi, l’esistenza di una responsabilità solidale a carico dei
convenuti.
F. Con sentenza 3 luglio
1995 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato i
convenuti in solido al pagamento di fr. 162’110.97 oltre interessi.
Il giudice di prime cure
ha innanzitutto escluso che il sussidiamento del progetto di __________
costituisse una condizione indispensabile per la realizzazione dell’opera ed ha
accertato che le prestazioni fatturate nell’ambito di quell’incarico, sia
quelle di base, sia quelle supplementari, erano da considerarsi come pattuite
contrattualmente; egli ha quindi appurato che per __________ le parti avevano
effettivamente concordato l’effettuazione di un progetto di massima. Preso atto
che l’architetto per il progetto di __________ aveva effettivamente svolto il
47% delle prestazioni di cui al contratto, che il supplemento del 10% per
interruzione dell’incarico -ma anche lo sconto del 5%- era effettivamente
dovuto e che il costo determinante per la calcolazione dell’onorario ammontava
a fr. 3’786’000.-, ha in definitiva quantificato in fr. 145’601.-, già dedotti
gli acconti, la retribuzione a favore dell’attore per le prestazioni di base e
per la revoca del contratto; quanto all’onorario per le prestazioni
supplementari, egli ha riconosciuto unicamente la somma di fr. 5’500.-,
rilevando come l’attore non avesse provato, se non parzialmente, in che cosa
consistessero i suoi interventi; le spese e le fatturazioni dei terzi in
complessivi fr. 1’009.97, ritenute verosimili, sono per contro state
integralmente ammesse. Per il progetto di __________, esclusa l’applicabilità
della norma SIA 102, non concordata tra le parti, il Pretore ha riconosciuto
unicamente una retribuzione indicativa e forfetaria di fr. 10’000.-, già
comprendente le spese. Il giudice di prime cure ha infine accertato la
responsabilità solidale dei convenuti, ritenendo che essi nella circostanza
avessero costituito una società semplice.
G. Con appello 11
settembre 1995 i convenuti hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel
senso che la petizione fosse integralmente respinta, protestando spese e
ripetibili di prima e seconda istanza.
Gli appellanti osservano
innanzitutto come l’attore, rinunciando all’allestimento della prova peritale,
non abbia assolutamente provato di aver realmente effettuato le prestazioni per
cui pretende di essere remunerato, né d’altra parte che le stesse fossero
conformi alle regole dell’arte o ancora che le fatture presentate
corrispondessero effettivamente a tali prestazioni; per quanto riguarda il
progetto di __________ essi contestano inoltre di aver conferito alla
controparte il mandato di allestire un progetto di massima e che tale prestazione
sia stata in realtà allestita; in ogni caso la convenuta signora __________ non
avrebbe nulla a che vedere con quest’ultimo incarico. Esclusa era infine
-sempre a loro dire- una loro responsabilità solidale.
H. Delle osservazioni 23
settembre 1997 con cui l’attore ha postulato la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi
considerandi.
Considerando
in diritto
-
A questo stadio
della lite gli appellanti con particolare riferimento all’incarico di
__________ non contestano più -e lo hanno specificato nel loro gravame (appello
p. 5)- quali siano state le prestazioni da essi richieste e poi fornite
dall’architetto: il giudizio pretorile, che ha accertato come tutte le opere
fatturate fossero state eseguite con il consenso dei committenti è pertanto
sottratto al giudizio di questa Camera.
-
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale il contratto di architetto è un negozio
giuridico misto. Il discorso sulla sua qualificazione non può essere
generalizzato oltre misura, dato che l’esito risulta differente a seconda delle
prestazioni confidate all’architetto nel caso specifico (DTF 114 II 56; Gauch/Tercier,
Das Architektenrecht, 3. ed., Friborgo 1995, N. 28 e seg.; Fellmann,
Commentario bernese, 1992, N. 179 ad art. 394 CO; Schaumann,
Rechtsprechung zum Architektenrecht, 2. ed., Friborgo 1988, N. 1).
Alcune prestazioni, come
l’esecuzione dei piani, dei preventivi e del progetto definitivo sono
assoggettate alle norme sull’appalto (DTF 109 II 465, 114 II 56; Gauch/Tercier,
op. cit., N. 31 e seg.; Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, N.
49-52; Fellmann, op. cit., N. 180 e 322 e ss. ad art. 394 CO); altre
prestazioni, come l’aggiudicazione delle opere agli artigiani e la direzione dei
lavori, sono sottoposte alle norme sul mandato (Gauch, op. cit., N. 53 e
segg.; Gauch/Tercier, op. cit., N. 34 e 36; Fellmann, op. cit.,
N. 181 ad art. 394 CO). Se, per contro, il contenuto contrattuale prevede per
l’architetto l’obbligo di eseguire la progettazione e di curare la direzione
dei lavori o la loro aggiudicazione, ci si troverà confrontati con un
cosiddetto “Gesamtvertrag”, configurazione giuridica che il Tribunale federale
considera di natura mista (DTF 109 II 465; Gauch, op. cit., N. 57
e segg.; Gauch/Tercier, op. cit., N. 38; Fellmann, op. cit., N.
182 ad art. 394 CO); la dottrina più recente, per motivi di praticabilità ed in
considerazione del necessario rapporto di fiducia tra l’architetto ed il
committente, ritiene, al contrario, che in tal caso sia giustificato applicare
nella loro globalità le normative relative al mandato (Gauch/Tercier,
op. cit., N. 39 e segg.; Fellmann, op. cit., N. 182 ad art. 394 CO; IICCA
10 maggio 1994 in re A.-D./B. e llcc., 13 giugno 1994 in re G./R., 17 settembre
1996 in re C./M.P. SA).
Nel caso di specie, per
quanto riguarda l’incarico a __________, risulta chiaramente dal contratto
(doc. A) che l’attività dell’architetto non era limitata all’esecuzione dei piani,
dei preventivi e del progetto definitivo, ma aveva per oggetto tutte le
prestazioni fatturabili (100%): in tali circostanze è evidente che risultano
applicabili le norme relative al contratto di mandato (art. 394 e segg. CO).
Diverso, per contro, è il
discorso per quanto riguarda l’incarico a __________: trattandosi -così si è
del resto espresso lo stesso attore negli allegati preliminari- di un incarico
limitato all’allestimento di un progetto di massima, si applicheranno le norme
relative al contratto di appalto (art. 363 e segg. CO).
- Gli appellanti
ritengono innanzitutto che il mancato allestimento di una perizia giudiziaria
debba già implicare la reiezione della petizione, in quanto controparte non
avrebbe con ciò provato di aver adempiuto correttamente il contratto, né di
aver svolto le prestazioni fatturate, né infine che la fatturazione delle
stesse fosse corretta.
La censura è infondata.
3.1 È
indiscutibile che l’attore che pretende di essere retribuito debba provare in
causa di aver effettivamente e correttamente svolto le prestazioni da lui
fatturate (art. 8 CC).
Evidentemente,
nell’ambito del processo tale prova può essere fornita facendo capo a tutti i
mezzi di prova previsti dal codice di rito e le prove offerte vengono poi
valutate dal giudice ai sensi dell’art. 90 CPC. Trattandosi di questione con
aspetti tecnici legati alle regole di una determinata arte, vi è in pratica la
comprensibile propensione a privilegiare la perizia quale mezzo di prova
decisivo, ed in effetti in parecchie occasioni una parte è risultata soccombente
in conseguenza del mancato allestimento di un referto peritale. Non si deve
però fraintendere la portata di tale constatazione: in quei casi la soccombenza
della parte gravata dall’onere della prova non è stata determinata dalla sola
mancanza di una perizia, ma dal fatto che a tale mancanza non ha supplito
nessun altro elemento probatorio, così che le affermazioni della parte sono in
definitiva rimaste allo stadio di puro parlato.
Non vi è tuttavia per
legge alcuna presunzione della preminenza della perizia rispetto agli altri
mezzi di prova ammessi dalla procedura (Cocchi, Appunti sul tema della
perizia giudiziaria nel processo civile, in Rep. 1994, pag. 161). E’
infatti pensabile, anche in una materia tecnica, che nonostante l’assenza di
una perizia giudiziaria il giudice riesca comunque a fondare il proprio
convincimento su prove documentali, su deposizioni testimoniali, oppure ancora
su ammissioni delle parti o sul loro comportamento preprocessuale e processuale
valutato secondo i canoni della buona fede (IICCA 26 aprile 1996 in re
P.S. e Co./H.).
3.2 Nel caso in esame, ben
si può ritenere che, tutto sommato, l’allestimento di una perizia giudiziaria
non fosse indispensabile: le questioni litigiose -come vedremo qui di seguito-
hanno potuto in effetti essere risolte in base alle risultanze delle altre
prove assunte.
- Gli appellanti,
riferendosi all’incarico di __________, contestano l’effettiva esecuzione da
parte dell’architetto di tutte le prestazioni fatturate, il rispetto delle
regole dell’arte, nonché la fondatezza e la congruità delle fatture emesse.
Il rilievo è infondato.
4.1 La censura con cui gli
appellanti rimproverano all’architetto di non aver effettuato tutte le
prestazioni che ha fatturato è irricevibile.
La contestazione non è
stata in effetti sollevata dai convenuti negli allegati preliminari, bensì per
la prima volta in sede conclusionale (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 2 e 13 ad
art. 78; Rep. 1982 p. 120; IICCA 29 marzo 1993 in re T. SA/R. SA,
12 luglio 1993 in re L./P., 22 luglio 1993 in re R./P., 6 settembre 1993 in re
L. e R./N., 2 novembre 1993 in re L./F., 23 febbraio 1994 in re E. SA/A. SA, 10
maggio 1994 in re A.-D./B. e llcc.): il fatto che in risposta e in duplica essi
abbiano asserito che l’onorario fosse sproporzionato per raffronto al lavoro
svolto da controparte non può infatti essere considerato quale valida
contestazione circa la mancata effettuazione da parte dell’attore delle
prestazioni fatturate.
4.2 Parimenti infondata è
la censura secondo cui le prestazioni dell’attore non ossequierebbero alle
regole dell’arte.
Ci si potrebbe
innanzitutto chiedere se la stessa sia ricevibile o meno in ordine: gli
appellanti non hanno infatti assolutamente indicato per quali motivi e in che
punti la prestazione dell’architetto violerebbe le regole dell’arte,
limitandosi per contro ad una contestazione del tutto generica, la quale per
costante giurisprudenza non costituisce ancora una valida contestazione (Cocchi/Trezzini,
op. cit., N. 3 ad art. 170; IICCA 17 settembre 1993 in re T. SA/G., 30
marzo 1994 in re E. SA/F. e llcc., 24 febbraio 1995 in re B. SA/I., 18 ottobre
1995 in re G. S.r.l./B. S.n.c., 18 marzo 1996 in re T./I. S.n.c., 25 agosto
1997 in re A./C. SA). La questione può tuttavia rimanere indecisa, potendosi
tranquillamente confermare -come del resto fatto dal Pretore- l’assoluta
regolarità delle prestazioni effettuate dall’attore: il progetto allestito
dall’architetto ha in effetti ottenuto la licenzia edilizia comunale (doc. C) e
la stessa è regolarmente cresciuta in giudicato; va altresì rammentato che
recentemente, a maggiormente suffragare la bontà del progetto, i committenti
hanno provveduto a rinnovare la validità della licenza in questione (doc. MM).
L’attore si era altresì adoperato, prendendo contatto con le autorità preposte,
per far sì che il progetto, con le eventuali modifiche del caso, potesse
ottenere i sussidi (interrogatorio formale dell’attore ad 11; testi __________,
__________ e __________).
Ne discende che non si può
oggettivamente muovere alcun appunto all’attore per il progetto e per i
documenti allestiti nell’ottica del sussidiamento.
4.3 Si tratta ora di
stabilire se la fatturazione delle prestazioni sia avvenuta correttamente.
Gli appellanti, pur
contestando la circostanza, si sono in realtà limitati a una contestazione
generica; la stessa è comunque infondata: così, contrariamente a quanto da loro
asserito, l’onorario va proprio calcolato secondo un calcolo matematico; che
quella indicata nella decisione impugnata non risulti essere l’ultima stima
ufficiale dei costi costituisce una tesi nuova e perciò irricevibile, fermo
restando che gli stessi convenuti a p. 7 di risposta avevano preso in
considerazione proprio questa stima; con il riferimento a quest’ultima pagina,
effettuato nell’appello, gli appellanti sembrano voler contestare la mancata
deduzione da parte del Pretore dalla stima dei costi di cui sopra di un importo
di fr. 70’000.- a titolo di riserva: sennonché nella decisione impugnata il
giudice di prime cure ha chiaramente indicato i motivi per cui tale deduzione
non era stata ammessa, per cui, non avendo gli appellanti esposto alcun
argomento per cui tale assunto sarebbe errato rispettivamente perché la
deduzione invece si imporrebbe, non può che discenderne la conferma del primo
giudizio.
4.4 Gli appellanti
censurano inoltre il giudizio di prime cure in merito alla retribuzione per le
prestazioni supplementari e per le spese sostenute dall’architetto.
Per le prestazioni
supplementari il Pretore ha riconosciuto all’attore unicamente un importo
ridotto: egli ha osservato che la parte attrice non aveva esibito il dettaglio
o comunque le pezze giustificative necessarie affinché il giudice potesse
pronunciarsi in proposito, per cui, preso atto che nemmeno risultava per quali
prestazioni l’architetto intendesse farsi retribuire, se si escludono la
consulenza per la “causa __________”, l’allestimento della pratica di
sussidiamento e le osservazioni redatte a dipendenza del ricorso inoltrato da
un vicino (cfr. doc. T), gli ha riconosciuto solo la somma di fr. 5’500.- a
fronte di una richiesta di fr. 15’260.-. È a torto che gli appellanti ritengono
che in mancanza delle necessarie prove all’attore non potrebbe essere
riconosciuta alcuna retribuzione per le opere supplementari: il primo giudice
ha in effetti accertato, indicando le rispettive prove -a cui si può pertanto
far riferimento (sentenza impugnata p. 10)- l’effettuazione di quelle
prestazioni da parte dell’attore. Alla luce di quanto precede e visto il
dettaglio delle ore relative a queste prestazioni (cfr. doc. richiamata
dall’attore), la retribuzione di fr. 5’500.- appare giustificata e può
senz’altro essere confermata.
Il Pretore ha riconosciuto
all’attore la rifusione delle spese di fr. 1’009.97, osservando come le stesse
apparissero del tutto verosimili, specialmente in considerazione del fatto che
per buona parte (circa fr. 700.-) erano correlate dalle relative fatture emesse
da terzi. La censura degli appellanti, che ritengono non sufficientemente
provate le varie posizioni esposte, è infondata.
Nulla osta innanzitutto al
riconoscimento delle spese per fotocopie ed eliografie complessivamente di fr.
310.77, fatturate per altro secondo contratto: lo stato dei lavori di
progettazione rende infatti del tutto verosimili i quantitativi esposti, dei
quali nemmeno si poteva ragionevolmente pretendere una prova troppo rigorosa.
Quanto alle fatture dei terzi di fr. 699.20, le stesse possono pure essere
riconosciute, agli atti essendo stati versati i relativi documenti
giustificativi (doc. U).
4.5 In tali circostanze la
retribuzione riconosciuta dal Pretore per il progetto di __________, non
contestata per il resto dagli appellanti, può senz’altro essere confermata.
- Gli appellanti, con
riferimento all’incarico di __________, contestano innanzitutto il conferimento
dell’incarico, segnatamente da parte di entrambi, volto all’allestimento di un
progetto di massima, la circostanza che l’attore abbia effettivamente fornito
tale prestazione, nonché il rispetto delle regole dell’arte e la congruità
delle fatture emesse.
La doglianza è ancora una
volta infondata.
5.1 È pacifico che per
l’incarico di __________ non è stato allestito alcun contratto scritto.
L’istruttoria ha tuttavia permesso di concludere che tale incarico, finalizzato
alla realizzazione di un progetto di massima, venne effettivamente conferito.
5.1.1 Innanzitutto
è chiaro che nel caso di specie già la mancata contestazione dello scritto 19
gennaio 1990, ove l’attore comunicava ai convenuti “con riferimento al mandato
di progettazione ricevuto” la trasmissione del progetto di massima (doc. V),
implica il riconoscimento dell’esistenza di un tale contratto.
Di
principio è evidente che la sola circostanza di non reagire subito ad uno
scritto, a una fattura o a un estratto conto non significa ancora la sua
accettazione giusta l’art. 6 CO (DTF 112 II 500, 88 II 89; SJ 1981
p. 41; Rep. 1988 p. 273). È però altrettanto evidente che il principio
per cui il destinatario di uno scritto o di una fattura erronea o eccessiva non
è tenuto a reclamare immediatamente trova i propri limiti nei canoni della
buona fede (Rep. 1988 p. 273).
La
giurisprudenza ha in particolare ritenuto che il principio dell’affidamento
imponga a colui che nell’ambito di un persistente rapporto contrattuale riceve
dalla controparte una fattura errata o che non lo riguarda o che comunque egli
non intende riconoscere -e analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda
le dichiarazioni contenute in uno scritto-, di sollevare delle obiezioni entro
un termine ragionevole, in difetto di che il suo silenzio può senz’altro essere
interpretato come una tacita accettazione (Rechenschaftbericht TG 1989
N. 6 p. 73; cfr. pure ZR 77 N. 137 p. 311 e segg.; Kramer/Schmidlin,
Commentario bernese, 1986, N. 123 ad art. 6 CO): così, ad esempio, in una
sentenza pubblicata in Rep. 1988 p. 272 e segg., il Tribunale federale
ha ammesso che un silenzio durato oltre cinque anni nel quadro di un reciproco
e ininterrotto rapporto di affari (più di 150 fatture) equivaleva ad
un’accettazione tacita di una singola fattura, rispettivamente precludeva la
facoltà di contestarla in buona fede (IICCA 18 ottobre 1995 in re G.
S.r.l./B. S.n.c., 16 novembre 1995 in re I. S.r.l./C., 8 marzo 1996 in re F.
SA/M., 12 marzo 1996 in re F. SA/M.).
Nel
caso di specie è pacifico che tra le parti vi fosse un rapporto d’affari
stabile e non semplicemente occasionale: prova ne è in precedenza il
conferimento all’architetto del mandato relativo a __________ e di un altro
importante incarico -noto a questa Camera- relativo alla riattazione di due
stabili nel centro storico di __________; i rapporti tra le parti, per via di
questi mandati, erano assai frequenti e costanti. Pure pacifico che dalla data
dello scritto in questione (19 gennaio 1990, doc. V) fino alla risposta di
causa, avvenuta il 2 aprile 1993, quindi a oltre 3 anni di distanza, i
convenuti non hanno mai sollevato alcuna obiezione in merito al mancato
conferimento dell’incarico di progettazione. Le occasioni per far valere
eventuali obiezioni a quel proposito non erano per altro mancate, essendo tra
le parti intercorso un intenso scambio epistolare.
Altri
elementi provano inoltre il conferimento del mandato: innanzitutto, in tempi
non sospetti, e meglio con lettera 24 agosto 1990 i convenuti, sperando nella
comprensione dell’architetto -evidentemente in quanto così l’incarico veniva
revocato a quest’ultimo- avevano dichiarato di voler ora conferire l’incarico a
loro figlio (doc. 31); in risposta a tale missiva, l’attore aveva a sua volta
dichiarato di comprendere i motivi che avevano indotto controparte a revocare
“il mandato a suo tempo affidatomi” (doc. 32).
5.1.2 Che il mandato sia
stato conferito da entrambi i convenuti e non solo dal signor __________ è pure
incontestabile: lo ha innanzitutto confermato l’attore (interrogatorio formale
ad 17 e 19); il menzionato doc. V è inoltre intestato ad entrambi e lo stesso
dicasi per lo scritto con cui l’incarico è stato revocato (doc. 31); il teste
__________ ha infine confermato di aver incontrato in alcune occasioni la
signora __________ nello studio dell’attore e che in tali occasioni si ebbe a
discutere circa il progetto di __________.
5.2 La censura con cui gli
appellanti rimproverano all’architetto di non aver in realtà effettuato tutte
le prestazioni che ha fatturato è infondata.
I testi __________ e
__________, come pure lo stesso attore (interrogatorio formale, ad 14 e 25)
hanno in effetti confermato come i documenti ed i piani allestiti dallo studio
di architettura costituissero un vero e proprio progetto di massima: i piani
versati agli atti (doc. OO) confermano tale assunto. Se ciò non bastasse, nel
suo interrogatorio formale, l’attore (ad 25) ha dettagliatamente precisato
quali siano state le prestazioni da lui effettuate, compreso il progetto di
massima.
5.3 Parimenti infondata è
la censura secondo cui le prestazioni dell’attore non ossequierebbero alle
regole dell’arte.
Dovendosi applicare nella
fattispecie le norme relative al contratto di appalto, è evidente che la
contestazione in merito alla qualità del progetto, cioè in pratica circa la
difettosità dello stesso, sollevata per la prima volta nel corso di causa a
distanza di oltre 2 anni dalla revoca dell’incarico, è ampiamente tardiva, ciò
che comporta l’implicita ratifica degli eventuali difetti nella progettazione.
5.4 Si tratta ora di
stabilire se la fatturazione sia avvenuta correttamente.
Gli appellanti hanno
contestato di dovere alla controparte, per l’allestimento del progetto di
massima, gli importi che il Pretore, in base al suo prudente apprezzamento,
aveva provveduto a ridurre da fr. 70’704.- a fr. 10’000.-, comprensivi delle
spese. In realtà, sia nel caso in cui risultassero applicabili le norme SIA
102, sia nel caso in cui tornassero invece applicabili le norme del CO ed in
particolare l’art. 374 CO, l’importo assegnato dal primo giudice appare
senz’altro consono alle prestazioni svolte dall’architetto: tanto più che oltre
ad aver allestito il progetto di massima (doc. V, OO), l’attore ha curato
l’allestimento di una domanda di costruzione preliminare (doc. 24), ha avuto
contatti con l’esecutivo comunale in merito ad eventuali espropri (doc. 23) e
con specialisti (doc. 28 e 29): il dettaglio di queste prestazioni è riportato
alla risposta 25 del suo interrogatorio formale (cfr. pure teste __________).
5.5 In tali circostanze la
retribuzione riconosciuta dal Pretore per il progetto di Locarno, non
contestata per il resto dagli appellanti, può pure essere confermata.
- Rimane infine da
accertare se, come ritenuto dal giudice di prime cure, i convenuti debbano
rispondere in solido e non invece in misura di 1/2 ciascuno.
Atteso che quanto meno per
l’incarico di __________ si applicano le norme relative al contratto di
mandato, i convenuti rispondono per legge in solido (art. 403 cpv. 1 CO). Per
quanto riguarda __________ appare in ogni caso corretto l’assunto pretorile
secondo cui i convenuti avrebbero nell’occasione dato vita a una società
semplice (il che è la regola nel caso in cui più committenti incaricano un
architetto, cfr. Gauch/Tercier, op. cit., N. 719), finalizzata
all’effettuazione di un progetto di massima sugli immobili di cui essi sono
comproprietari, ciò che pure porta ad ammettere l’esistenza di una
responsabilità solidale (art. 544 cpv. 3 CO).
- Ne discende la
reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 11
settembre 1995 di __________ e __________ è respinto.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
2’350.-
b) spese
fr. 50.-
Totale
fr. 2’400.-
da anticiparsi dagli
appellanti in solido, restano a loro carico, con l’obbligo di rifondere pure
solidalmente a controparte fr. 3’500.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster