AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.231
Data decisione, Autorità:
17.01.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00231
Lugano
17 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa civile in materia di contratto di lavoro (inc. no.
Ord. 4662 della Pretura del distretto di
Locarno-Città) promossa con istanza 21 giugno 1994 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
chiedente
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 9'367, 95 a titolo di salario,
tredicesima ed assegni familiari oltre ai contributi per la previdenza
professionale, l'AVS-AI-IPG, l'assicurazione disoccupazione nonché il corrispettivo
delle vacanze maturate durante i primi cinque mesi del 1994;
domanda
parzialmente accolta dal pretore con sentenza 25 agosto 1995, limitatamente
all'importo di fr. 1'699,75;
appellante
l'istante con atto 7 settembre 1995, il quale chiede la riforma della decisione
impugnata nel senso di accogliere interamente l'istanza;
lette le
osservazioni all'appello;
esaminati gli atti
dell'incarto;
Ritenuto
in fatto
A. In
data 2 maggio 1988 __________ e la ditta __________ hanno sottoscritto un contratto
di lavoro in base al quale __________ veniva assunto in qualità di tecnico del
controllo finale con inizio al 1° agosto 1988 (doc. 2).
Con
lettera 29 marzo 1994 (doc. A) __________ ha notificato le proprie dimissioni
dal posto di lavoro occupato presso la __________ "a decorrere dal 31
marzo 1994".
B. In
data imprecisata (comunque prima di fine marzo e prima che il direttore della
convenuta rendesse note le dimissioni dell'istante), è avvenuto un colloquio
fra il lavoratore e il vicedirettore __________, responsabile del reparto
sviluppo.
sostiene che in quell'occasione il suo diretto superiore l'avrebbe esonerato
dal presentarsi sul lavoro durante i mesi di aprile e maggio pur garantendogli
la remunerazione salariale corrente.
Tale
affermazione sarebbe stata in seguito smentita dal tenore della lettera 5
aprile 1994 della __________ (doc. C) dalla quale si poteva desumere
l'intenzione della stessa di non pagare lo stipendio durante i due mesi di
disdetta, in quanto __________ sarebbe stato stipendiato dal nuovo datore di
lavoro, ovvero dalla __________.
Questa
presa di posizione della __________ è stata immediatamente contestata da
__________, il quale con lettera 7 aprile 1994 (doc. B) chiedeva alla stessa di
confermare il diritto allo stipendio per i mesi di aprile e maggio 1994 oltre a
una frazione della tredicesima mensilità.
In
risposta, con lettera 11 aprile 1994 (doc. D), la ditta __________ proponeva a
__________ due soluzioni: egli avrebbe potuto lavorare da subito presso la
nuova ditta, malgrado la stessa fosse una concorrente diretta della __________,
terminando così il rapporto di lavoro con la stessa al 31 marzo 1994 oppure si
sarebbe presentato presso la __________ dove sarebbe stato assegnato al reparto
montaggio sottosistemi sino al 31 maggio 1994 alle condizioni salariali
precedenti.
Con
lettera 13 aprile 1994 (doc. E), __________ comunicava alla ditta __________
che le proposte contenute nello scritto 11 aprile 1994 erano in contrasto con
quanto accordato al momento dell'inoltro delle dimissioni. Egli dichiarava
inoltre che la __________ sarebbe stata disposta ad assumerlo a partire dal 1°
maggio 1994 e pertanto si limitava a reclamare lo stipendio di aprile oltre
alla tredicesima mensilità pro rata.
Di
conseguenza, la __________ con scritto 14 aprile 1994 (Doc. F), offriva a
__________ la possibilità di lavorare presso la stessa fino al 30 aprile 1994,
ritenuto che i primi 15 giorni di aprile durante i quali non aveva lavorato
sarebbero stati comunque retribuiti. Nel caso in cui non si fosse presentato il
giorno di lunedì 18 aprile 1994 il rapporto di lavoro con la __________ sarebbe
stato considerato concluso il 31 marzo 1994.
Il
15 aprile 1994 __________ comunicava di non accettare la proposta della __________,
ribadendo la richiesta di pagamento e comunicando che il 18 aprile 1994 non si
sarebbe presentato al lavoro.
C. Con
istanza 21 giugno 1994 __________ postulava la condanna della __________ al
pagamento del salario per i mesi di aprile e maggio 1994, oltre alla
tredicesima mensilità, agli assegni familiari, ai relativi contributi sociali e
alle vacanze non godute, dedotto l'importo di fr. 983,75 versatogli il 25
aprile 1994, in totale per un importo pari a fr. 9'367,95.
D. La
convenuta si è opposta a tale richiesta affermando innanzi tutto che
__________, in occasione della discussione avuta con l'istante a seguito delle
dimissioni, si era limitato a vietare a quest'ultimo di ripresentarsi nel
reparto di produzione a causa del passaggio dello stesso ad un ditta
concorrente, da cui il pericolo concreto di una fuga di informazioni tecniche.
Per contro, __________ non aveva dichiarato concluso il rapporto di lavoro al
31 marzo 1994 con la garanzia di due mesi di stipendio. Il divieto di accesso
al reparto sarebbe durato fino ad una presa di posizione definitiva da parte
della __________. A mente della convenuta, in base alle lettere 11 aprile 1994
della stessa (doc. D) e 13 aprile 1994 dell'istante (doc. E), quest'ultimo
avrebbe dovuto prestare il proprio lavoro sino alla fine del mese di maggio
1994. Lo stesso non avrebbe però dato seguito a questo obbligo legale. La
convenuta chiede pertanto un'indennità ex art. 337 d cpv. 1 CO, pari ad un
quarto del salario mensile. Essa osserva inoltre che le pretese per il mese di
maggio 1994 non possono essere richieste in quanto l'istante, con lettera 13
aprile 1994 (doc. E), avrebbe affermato di iniziare a lavorare presso la
__________ a partire dal 1° maggio 1994. Il fatto che, in seguito, tale
aspettativa non si sia realizzata non giustificherebbe la richiesta di salario
anche per quel mese.
In
via subordinata la __________ riconosce le pretese salariali dell'istante per
il periodo dal 1° aprile 1994 al 14 aprile 1994 per un importo pari a fr.
1.144,55 lordi, già dedotta l'indennità ex art. 337d CO.
E. Con
la decisione impugnata il Pretore del Distretto di Locarno-Città ha accolto
l'istanza limitatamente all'importo lordo di fr. 1'699,75, riconoscendo
unicamente il salario dovuto dal 1°aprile 1994 al 17 aprile 1994, oltre alla
tredicesima mensilità pro rata temporis, agli assegni familiari e al compenso
di un giorno di vacanza non goduto.
A
mente del giudice di prima istanza l'affermazione di __________ deve essere
considerata come una "messa in libertà" ("Freistellung"),
la quale però, essendo parificabile ad una direttiva comportamentale ai sensi
dell'art. 321 d CO, può essere revocata.
In
altre parole, con lettere 11 e 14 aprile, la convenuta avrebbe ben potuto
revocare la "messa in libertà" invitando l'istante a presentarsi sul
posto di lavoro per il 18 aprile 1994. Non ottemperando a questa direttiva,
__________ ha causato la cessazione dell'obbligo del datore di lavoro di
corrispondergli il salario.
Il
primo giudice ha poi dedotto dal credito del lavoratore un'indennità dovuta
alla convenuta in virtù dell'art. 337d CO, pari a fr. 1'037,50, rimasta
incontestata da parte di __________ e non più oggetto di censura in questa
sede.
F. Con
l'appello __________ chiede la riforma della decisione pretorile nel senso di
accogliere integralmente l'istanza 21 giugno 1994. L'appellante sostiene che,
contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, la "messa in
libertà" ("Freistellung") del lavoratore non sarebbe
parificabile a una direttiva comportamentale. Essa costituirebbe un diritto
formatore e come tale non sarebbe suscettibile di revoca.
G. Con
le proprie osservazioni la __________ chiede la reiezione dell'appello, nel
senso di confermare la decisione pretorile, sulla base di argomentazioni che,
per quanto necessario, verranno riprese nei considerandi successivi.
Considerando
in diritto
- In
base all'art. 335 CO il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere
disdetto da ciascuna delle parti. Nel caso in cui il lavoratore ha prestato
servizio per oltre due anni fino ad un massimo di otto, il rapporto può essere
disdetto con preavviso di due mesi (art. 335c CO). Il contratto di lavoro in
esame è conforme a questa norma.
Durante
il periodo di disdetta il lavoratore è tenuto a fornire la propria prestazione
lavorativa, ritenuto che il contratto di lavoro rimane in vigore sino alla fine
del termine di disdetta. Il datore di lavoro può decidere di esonerare il suo
impiegato dall'obbligo di lavorare durante il periodo di disdetta
corrispondendogli comunque il salario dovuto.
La
prova dell'esonero dal lavoro deve essere portata dal lavoratore, il quale, in
mancanza della stessa, è tenuto a prestare il proprio lavoro, pena la perdita
del diritto al salario (Berner Kommentar, Rehbinder, art. 335 CO, n.
12).
- Nel
caso concreto appare pacifico che __________, il quale lavorava presso la
__________ da 6 anni, rassegnando le proprie dimissioni a decorrere dal 31
marzo 1994, intendeva -così almeno concorda la datrice di lavoro- lasciare la
convenuta con effetto al 31 maggio successivo.
Occorre
ora valutare se l'appellante fosse tenuto a prestare il proprio lavoro durante
il periodo di disdetta oppure se sia stato esonerato dal lavoro con garanzia
dello stipendio.
- Determinante
appare su questo punto del contendere la testimonianza di __________.
Egli
-sentito come testimone- ha affermato che quando __________ gli disse di avere
inoltrato la disdetta poiché era stato assunto dalla ditta __________, era sua
convinzione che questi sarebbe rimasto a lavorare presso la __________ A
durante i due mesi di disdetta. L'ing. __________, in procinto di partire per
le vacanze, dovette prendere una decisione immediata in quanto l'appellante
sarebbe passato a una ditta concorrente e pertanto si poneva un problema di
riservatezza sul lavoro in atto presso __________ di cui il lavoratore era a
perfetta conoscenza. A questo proposito il teste osserva quanto segue: "Ho dovuto prendere una decisione immediata e
consigliai quindi a __________ di non più presentarsi nel nostro reparto per il
lavoro fintanto che non fosse chiarita la questione". Afferma
infine di aver comunicato oralmente alla direzione quanto detto a __________
"in merito alla decisione di non volerlo
più a lavorare nel reparto durante il periodo di disdetta",
ritenuto che "la direzione doveva poi
confermare le condizioni in forma scritta" (audizione
testimoniale __________, 14.2.1995).
- Non
è rilevante per il presente giudizio lo scritto 5 aprile 1994 (doc. C) di
__________. Infatti, esso rappresenta evidentemente una reazione alla lettera
di dimissioni dell'istante che appare - malgrado la posizione assunta dalla
convenuta nel processo - come l'espressione della volontà di lasciare il posto
di lavoro già a fine marzo. Non deve stupire che la datrice di lavoro giunga
così alla conclusione che verosimilmente l'istante sarebbe stato stipendiato
dalla sua concorrente già a partire dal 1. aprile successivo.
Il
malinteso è stato superato dalla corrispondenza che ne è seguita, tant'è che
l'istante (e appellante) fonda il proprio esonero dal lavoro sull'atteggiamento
del vicedirettore __________.
-
Alla
luce di quanto esposto e in particolare della testimonianza __________, si deve
concludere che non vi è stata una decisione di esonero dal lavoro nei riguardi
di __________. Infatti, come emerge dall'istruttoria, la comunicazione orale
del vicedirettore __________, non può essere considerata come una decisione di
esonero. Trattasi semplicemente di un provvedimento temporaneo dettato
dall'urgenza concernente l'acceso al reparto sviluppo, ossia di ricerca: la
questione riguardo ai mesi di disdetta sarebbe poi stata chiarita in modo
definitivo, verosimilmente dalla direzione della ditta. Proprio in tal senso
vanno considerate le lettere, 11 e 14 aprile 1994 della __________. Nell'ambito
di tali chiarimenti l'appellata non ha mai espresso la volontà di esonerare
__________ dal lavoro, salvo per la prima metà di aprile, ormai trascorsa.
L'ordine impartito da __________ deve essere considerato nel concreto non
diversamente da una direttiva comportamentale (art. 321 d CO) con la quale
l'appellato veniva temporaneamente esonerato dalla presenza nel reparto di
ricerca.
-
In
conformità con tale presa di posizione, con lettera 14 aprile 1994 (doc. F), la
__________ ha formulato una proposta definitiva di soluzione della vertenza
concernente il periodo di disdetta , invitando __________ a presentarsi al
lavoro il giorno di lunedì 18 aprile 1994 (ritenuto che fino a quella data
sarebbe stato ugualmente retribuito) e di svolgere la propria attività
lavorativa presso un altro reparto rispetto a quello in cui aveva
precedentemente lavorato, sino al 30 aprile 1994, a dipendenza dell'inizio del
lavoro presso __________ col 1. maggio.
Malgrado
tale direttiva __________ non si è presentato al lavoro privandosi così del
diritto al salario.
-
Infine
per quanto concerne lo stipendio del mese di maggio 1994 (doc. E) si osserva
che lo stesso non può, in ogni caso, essere preteso in quanto, con lettera 13
aprile 1994 l'appellante ha espressamente comunicato di iniziare la propria
attività lavorativa presso la nuova ditta a partire dal 1° maggio 1994,
rinunciando pertanto allo stipendio per lo stesso mese. Tale proposta è stata
implicitamente accolta dall'appellata con lettera 14 aprile 1994 (doc. F). In
tal modo le parti hanno modificato il termine di disdetta con accordo scritto
(art. 335 c cpv. 2 CO) anticipando la risoluzione del contratto al 30 aprile
-
Ne
consegue la reiezione del gravame e la conseguente conferma del giudizio
pretorile 25 agosto 1995.
Non
si prelevano né tasse di giustizia né spese, mentre sono assegnate le
ripetibili, le quali seguono la soccombenza.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 417 e 148 CPC,
dichiara e pronuncia
-
L'appello
7 settembre 1995 presentato da __________ è respinto.
-
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese.
rifonderà alla convenuta fr. 450.-- titolo di ripetibili d'appello.
- Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Locarno-Città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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