AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.216
Data decisione, Autorità:
05.09.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00216
Lugano
5 settembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 0A.94.123 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1,
promossa con petizione 2 maggio 1994 da
rappr.
dall'avv. __________
Contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto
al pagamento di fr. 20’632.-- oltre interessi a titolo di mercede
dell’appaltatore;
Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la
reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto che l’attrice
sia condannata a restituirgli un’icona e della documentazione di sua proprietà,
da lei illecitamente trattenuti;
E ora sull’istanza 26 settembre 1994 dell’attrice, che
ha chiesto che il convenuto sia astretto alla prestazione di una cauzione di
fr. 6’000.-- in relazione alla sua domanda riconvenzionale, istanza alla quale
il convenuto si è opposto e che il Pretore con decreto 17 luglio 1995 ha
respinto;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 21
luglio 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere
l’istanza limitatamente a fr. 4’350.--;
Mentre l’attrice con scritto del 17 agosto 1995
rinuncia alla presentazione di osservazioni, rimettendosi al giudizio della
Camera.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in
fatto:
A. Con
petizione 2 maggio 1994 l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al
pagamento di fr. 20’632.-- oltre interessi a titolo saldo della mercede
dell’appaltatrice in relazione a opere di restauro di dipinti eseguite per il
di lui conto.
Il
convenuto si è opposto alla richiesta attorea, postulando inoltre in via
riconvenzionale la condanna dell’attrice alla restituzione di un’icona e di
documentazione inerente altre opere d’arte di sua proprietà, da lei trattenuti
senza legittimo motivo.
B. Vista la domanda riconvenzionale, con istanza 26
settembre 1994 l’attrice ha chiesto che al convenuto, domiciliato all’estero,
sia imposta la prestazione di una cauzione di fr. 6’000.-- a garanzia dei
presumibili oneri della causa da lui intentata.
All’udienza
di discussione del 24 ottobre 1994 il convenuto ha resistito all’istanza rilevando
di essere titolare di beni in Ticino gravati da sequestro, e ritenendo inoltre
eccessivo l’importo richiesto dalla controparte.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha osservato che
il trattato concluso con gli Stati Uniti dell’America Settentrionale del 25
novembre 1850 prevede che ai cittadini dell’altro stato contraente è garantito
il libero accesso ai tribunali, senza che possano essere loro imposte
condizioni più gravose di quelle previste per i cittadini del proprio paese.
Ne
conseguirebbe che il solo fatto di essere domiciliato negli Stati Uniti non
sarebbe motivo sufficiente per essere tenuti alla prestazione di una cauzione.
Da
ciò la reiezione dell’istanza.
D. Con tempestivo gravame datato 21 luglio 1995
l’attrice, ritenuto un valore di fr. 50’000.-- della domanda riconvenzionale,
ha chiesto la riforma del decreto pretorile nel senso di accogliere l’istanza,
e di imporre di conseguenza al convenuto l’obbligo di prestare una cauzione di
fr. 4’350.--, posto che siffatto obbligo sarebbe compatibile con il tenore del
trattato in vigore tra la Svizzera e gli Stati Uniti.
E. Con scritto 17 agosto 1995 il convenuto ha dichiarato
di rimettersi alla decisione della Camera giudicante.
Considerato
in
diritto:
-
Nella sentenza pubblicata in Rep. 1975, pag.
305 e segg. (citata in: Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 153, n. 21),
questa Camera, riallacciandosi alla giurisprudenza federale in materia (DTF
60 I 220 e segg.), ha stabilito che il trattato del 25 novembre 1850 tra la
Svizzera e gli Stati Uniti non osta a che alla parte domiciliata all’estero
possa essere imposta la prestazione di una cauzione processuale.
-
Le motivazioni di quella sentenza sono valide ancora
oggi.
L’art.
1 del trattato del 25 novembre 1850 non esclude infatti in maniera esplicita
siffatta soluzione, limitandosi a statuire il principio della parità di
trattamento tra i cittadini dei due stati contraenti in materia di accesso ai
tribunali.
Dal
momento che l’art. 153 cpv. 1 lit. b CPC non prevede alcun privilegio per il
cittadino svizzero domiciliato all’estero, che può perciò essere astretto alla
prestazione di una cauzione processuale nel caso in cui non benefici delle
disposizioni di un trattato concluso con lo stato estero di domicilio, se ne
deve concludere che l’imposizione di una cauzione al cittadino degli Stati
Uniti ivi residente non si urta con il principio dell’uguaglianza contemplato
dal trattato bilaterale.
- L’ammontare della cauzione, destinata a garantire il
rimborso delle spese e il pagamento delle ripetibili (art. 153 cpv. 1 CPC),
dipende ovviamente dal valore della causa.
Visto
che l’attore riconvenzionale non ha fornito indicazioni circa il valore della
causa da lui introdotta, il Pretore in via di ordinanza l’ha inappellabilmente
determinato in fr. 50’000.-- (art. 13 e 95 cpv. 1 CPC), importo che a questo
stadio della causa può perciò essere preso a base del proprio giudizio da
questa Camera.
Resta
evidentemente aperta al Pretore la possibilità di modificare successivamente la
quantificazione del valore di causa (art. 95 cpv. 2 CPC), e alle parti quella
di impugnarla al momento del giudizio finale su spese e ripetibili (Cocchi/Trezzini,
opera citata, ad art. 307, n. 19).
- Dovendosi riferire ad un valore di causa di fr. 50’000.--
e considerato che la causa sembra presentarsi di media difficoltà, la
richiesta di una cauzione di fr. 4’350.-- secondo il libero apprezzamento di
questa Camera risulta adeguata alla luce delle norme applicabili della TOA.
Ne
consegue l’accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art.
148 CPC), ritenuto che il convenuto, che in prima sede si è immotivatamente
opposto alla richiesta della controparte, è da ritenere soccombente anche se in
questa sede non si è esplicitamente opposto al gravame avversario (Cocchi/Trezzini,
opera citata, ad art. 148, n. 3).
Per i
quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
21 luglio 1995 di __________ è accolto.
Di
conseguenza il decreto 17 luglio 1995 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 1, è riformato nel modo seguente:
- L’istanza
è parzialmente accolta.
__________,
__________ (Stati Uniti), è tenuto entro il termine di 15 giorni
dall’intimazione della presente a versare alla Pretura del distretto di Lugano,
sezione 1, una cauzione processuale di fr. 4’350.--, oppure a produrre entro il
medesimo termine e per il medesimo importo una garanzia bancaria da parte di
primaria banca svizzera, e ciò sotto comminatoria dello stralcio dai ruoli
dell’azione convenzionale in caso di mancato
ossequio del termine.
- La
tassa di giustizia di fr. 150.-- e le spese sono a carico dell’attrice
per 1/3 e del convenuto per 2/3, il quale rifonderà all’attrice fr. 70.--
per parte di ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 280.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 300.--
già
anticipati dall’attrice, sono a carico del convenuto, il quale rifonderà
all’attrice fr. 300.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster