AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.1995.212
Data decisione, Autorità:
29.11.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00212
Lugano
29 novembre 1995/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa per mercedi e salari inc. no. 2363/92
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, promossa con istanza 21
settembre 1992 da
(rappresentato
dall’__________)
contro
(rappresentato
dall’avv. __________)
con
cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
16’570.80 oltre interessi per pretese derivanti da un contratto di lavoro;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza, ed accolta
dal Pretore con sentenza 6 luglio 1995;
appellante
la parte convenuta con atto di appello 17 luglio 1995, cui è stato concesso
l’effetto sospensivo, con il quale si chiede in via preliminare l’ammissione
della prova documentale di cui al doc. 7 e nel merito la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere integralmente l’istanza o in subordine di
accoglierla limitatamente a fr. 4’173.80 oltre accessori; il tutto, con la
protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l’istante con osservazioni 20 luglio 1995 ha postulato la reiezione del
gravame, protestando spese e ripetibili.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto: A. __________ è stato alle
dipendenze della __________ in qualità di cameriere e di capo servizio dal 23
giugno 1987 al 7 aprile 1988 presso il __________ a __________ e dal 8 aprile
1988 al 15 aprile 1991 al __________ di __________.
B. Nel corso del 1991 il
dipendente, ritenendo che il datore di lavoro non avesse ossequiato alle
disposizioni del CCL di categoria ed in particolare per quanto riguardava la
retribuzione dei giorni di riposo settimanale, dei giorni festivi e delle
vacanze, ha chiesto l’intervento dell’Ufficio di controllo del contratto
collettivo nazionale di lavoro per gli alberghi, ristoranti e caffè:
quest’ultimo, operate le necessarie verifiche, con rapporto 13/14 luglio 1992
(doc. A) ha concluso che dal 1° agosto 1987 al 30 aprile 1991 il lavoratore
aveva diritto a una retribuzione supplementare complessiva di fr. 16’570.80 per
i giorni di riposo, festivi e di vacanza non goduti.
Il mancato pagamento di
questa somma da parte del datore di lavoro ha indotto il lavoratore ad avviare
la presente causa.
C. Con istanza 21
settembre 1992 __________ ha quindi chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 16’570.80 oltre interessi al 5% dal 1° agosto 1992.
La convenuta, nel corso
dell’udienza del 9 novembre 1992, si è opposta alle richieste di controparte,
contestando innanzitutto la veridicità dei conteggi allestiti dall’Ufficio di
controllo; essa ritiene inoltre che l’istante, cui incombeva l’onere della
prova, non avrebbe dimostrato di non aver goduto dei giorni liberi e delle
vacanze: dato che poi era a quest’ultimo che spettava di allestire questi
rendiconti per tutto il personale, il fatto che gli stessi fossero incompleti
doveva andare a suo scapito, trattandosi di una chiara violazione dei suoi
obblighi contrattuali; ad ogni buon conto, la richiesta di una retribuzione per
arretrati formulata a distanza di anni dal rapporto di lavoro era, a suo dire,
contraria alla buona fede, tanto più che le pretese avrebbero eventualmente
dovuto essere presentate al momento della liquidazione finale; essa rileva
infine che nel dicembre 1989 il contratto venne disdetto (cfr. doc. 1) e che la
disdetta venne in seguito revocata alla condizione che i dipendenti, tra cui
l’istante, facessero valere le loro pretese per vacanze o riposi entro l’anno
in cui erano maturate, pena la loro perenzione: non avendo controparte ossequiato
all’impegno, nulla le era dovuto.
D. In replica e in
duplica, come pure in sede conclusionale, le parti si sono sostanzialmente
riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative, contestando
quelle di controparte. La convenuta ha inoltre posto l’accento su alcuni errori
nel conteggio allestito dall’Ufficio di controllo, chiedendone la modifica, in
particolare per quanto riguardava il calcolo delle tredicesime, nonché il
numero di alcuni giorni di vacanza e di riposo nel 1990 e 1991.
L’istanza per la
produzione di documenti 6 settembre 1993, formulata dalla parte convenuta ad
istruttoria ormai chiusa, è stata respinta dal Pretore con decreto 6 luglio
1995.
E. Con sentenza recante
la medesima data, il Pretore, in accoglimento dell’istanza, ha condannato la
convenuta al pagamento di fr. 16’570.80 oltre interessi.
Il giudice di prime cure,
dopo aver preliminarmente osservato che l’onere della prova per la concessione
delle vacanze e dei giorni di riposo incombeva al datore di lavoro e che, in
mancanza d’altro, erano da ritenersi corretti i conteggi allestiti dall’Ufficio
di controllo, ha esaminato se le parti non avessero in qualche modo validamente
derogato al CCL con accordi individuali, segnatamente con quello in virtù del
quale all’istante dal febbraio 1990 sarebbe stato concesso un aumento di
stipendio in cambio della rinuncia da parte sua ad 1 giorno di riposo
settimanale: questo accordo, che di per sé sarebbe nullo in mancanza della
forma scritta (art. 3 CCL), è stato nondimeno ritenuto valido, in quanto non
era equo che il dipendente, già compensato dall’aumento di stipendio, potesse
ora essere nuovamente indennizzato per lo stesso motivo. Il diritto
all’indennità è stato pertanto limitato ai giorni di vacanza e festivi non
goduti, nonché ai giorni di riposo, questi ultimi limitatamente al periodo
26.9.1988 - 31.12.1989.
Dai calcoli effettuati dal
Pretore, di cui si dirà -se necessario- più oltre, è risultato che il credito a
favore dell’istante (comprensivo delle tredicesime 1990 e 1991) ammontava a fr.
22’281.15: dedotti gli importi già versati dalla convenuta nel dicembre 1989 e
nel maggio 1991 di fr. 4’759.50, il saldo risultava essere di fr. 17’701.65:
essendo tale somma superiore a quella fatta valere in lite, nulla si opponeva
accoglimento integrale dell’istanza.
F. Con appello 17 luglio
1995 la convenuta ha chiesto in via preliminare l’ammissione della prova
documentale di cui al doc. 7 e nel merito la riforma del querelato giudizio nel
senso di respingere integralmente l’istanza o in subordine di accoglierla limitatamente
a fr. 4’173.80 oltre accessori; il tutto, con la protesta di spese e ripetibili
di entrambe le sedi.
L’appellante ritiene
innanzitutto che la causa andava già respinta per tutta una serie di motivi:
dapprima poiché le richieste tardive a distanza di anni erano contrarie alla
buona fede; quindi per il fatto che il lavoratore non aveva provato di aver
effettuato le vacanze, i giorni festivi e di riposo, tale prova incombendo
chiaramente a lui, dato che il CCL non poteva, a suo dire, derogare all’art. 8
CC; la rinuncia nel 1990 ad 1 giorno settimanale di riposo non era parimenti
contraria al principio della buona fede; infine, le richieste dell’istante
erano perente, atteso che la revoca della disdetta del dicembre 1989 era
condizionata all’accetta-zione da parte di tutti i dipendenti, per altro
regolarmente avvenuta, di far valere gli eventuali giorni di vacanza, festivi e
di riposo al più tardi alla fine dell’anno cui gli stessi si riferivano.
Egli contesta quindi i
conteggi stilati dal Pretore, rilevando come gli stessi, diversi da quelli di
cui al doc. A, altro non avrebbero fatto che complicare la vertenza; questo
erroneo metodo di calcolo non sarebbe inoltre esente da sviste, in particolare
per quanto riguardava le deduzioni dal salario lordo, registrate in misura ben
inferiore a quelle reali: tali errori si riscontravano per tutti gli anni presi
in considerazione; il giudizio impugnato avrebbe inoltre trascurato che i
giorni di riposo non andavano calcolati, e quindi retribuiti, se cadevano
durante le vacanze, essendo pacifico che in tali periodi gli stessi non erano
necessari. Per quanto riguarda nel dettaglio i singoli conteggi annuali,
l’appellante ha chiesto la riduzione di alcuni giorni di vacanza, festivi e di
riposo, con argomenti che, se necessario, verranno ripresi nei successivi
considerandi.
Con decreto 18 luglio 1995
il Presidente di questa Camera ha concesso al gravame l’effetto sospensivo
richiesto.
G. Con osservazioni 20
luglio 1995 la parte istante ha postulato la reiezione dell’appello e la
conferma della sentenza pretorile, protestando spese e ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. Preliminarmente, si
tratterà di esaminare se sia o meno possibile ammettere la prova documentale di
cui al doc. 7, che la parte convenuta aveva proposto con istanza 6 settembre
1993, successiva alla chiusura dell’istruttoria.
Questa Camera ritiene
senz’altro di confermare il giudizio del Pretore, il quale aveva rifiutato tale
prova, rilevando come la convenuta non potesse validamente richiamarsi né agli
istituti di cui all’art. 191 CPC relativo all’assunzione suppletoria di prove,
né all’art. 138 CPC concernente la restituzione in intero; nel primo caso in
quanto non ne erano date le premesse, nel secondo poiché la mancata produzione
di quei documenti era chiaramente dovuta a negligenza della parte stessa, che
aveva candidamente dichiarato di averli rintracciati nei suoi atti solo a quel
momento.
Il fatto che ci si trovi
nell’ambito della procedura speciale per mercedi e salari, in cui vige la
massima ufficiale, non dispensa evidentemente le parti dal proporre le prove
secondo il codice di rito (IICCA 2 novembre 1995 in re L./R.), l’attività
indagatoria del giudice non dovendo né potendo supplire alle negligenze delle
parti, in quanto semplice facoltà, con funzione puramente integrativa (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 1 ad art. 417;
sentenza IICCA citata).
- Nel merito,
l’appellante afferma innanzitutto che alcune considerazioni di carattere
generale e di principio porterebbero già alla reiezione dell’istanza: da un
lato il fatto che -a suo dire- l’onere della prova circa la concessione e
l’effettuazione delle vacanze, dei giorni di riposo e festivi, incombeva al
lavoratore, le eventuali norme del CCL non potendo derogare a quanto stabilito
dall’art. 8 CC; dall’altro, il fatto che la disdetta del dicembre 1989 era
stata revocata alla condizione che il dipendente notificasse alla fine di ogni
anno le sue eventuali pretese per vacanze, giorni di riposo e festivi, ciò che
impediva che egli potesse ora chiedere le indennità a questo titolo per gli
anni precedenti; infine, il fatto che le richieste erano state formulate tardivamente
a distanza di anni, il che era contrario al principio della buona fede.
2.1 Contrariamente a
quanto ritenuto dall’appellante, l’onere della prova circa l’effettuazione o
meno dei giorni liberi da parte del lavoratore incombe effettivamente al datore
di lavoro, che meglio di ogni altro può esserne al corrente, disponendo -o
quanto meno dovendo disporre- di tutta una serie di mezzi di controllo (Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag,
Zurigo 1992, N. 4 ad art. 329 CO; JAR 1990 p. 443; ZR 1983 N. 107 p. 266; IICCA
9 maggio 1995 in re S./M. SA, 9 novembre 1995 in re S. SA/M.).
Questa ripartizione
dell’onere della prova tiene correttamente conto dei principi generali di cui
all’art. 8 CC (Streiff/Von Känel,
op. cit., ibidem), per cui nell’ambito del contratto di lavoro nazionale
dell’industria alberghiera e della ristorazione lo stesso avrà validità anche
sotto l’egida del CCL 82, che pure non prevedeva una normativa analoga a quella
di cui all’art. 82 cpv. 5 CCL 88.
2.2 L’istruttoria di causa
ha effettivamente permesso di stabilire che nel dicembre 1989 il datore di lavoro
disdisse il contratto di lavoro con tutti i dipendenti (cfr. doc. 1) per
chiarire la posizione di ogni singolo lavoratore in relazione al cumulo delle
vacanze residue, dei giorni di riposo e delle ore supplementari (testi
__________ p. 1, __________ p. 4, __________ p. 1, doc. 2). Dal doc. 2,
confermato dal suo estensore in sede testimoniale (teste __________ p. 4), si
evince pure che la disdetta venne revocata a condizione che gli eventuali
accumuli di giorni di riposo, vacanze o simili, fossero notificati entro la
fine di ogni mese, ritenuto altresì che la direzione non assumeva alcuna
responsabilità nel caso qualcuno non si fosse attenuto a queste disposizioni
(doc. 2).
L’art. 341 cpv. 1 CO
prescrive che, durante tutto il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla
sua fine, il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni
imperative della legge o di un contratto collettivo (Streiff/Von Känel, op. cit., N. 2 ad art. 341 CO).
Nella misura in cui, con
tale pattuizione, il datore di lavoro cerca di sfuggire dagli obblighi di
controllo che gli incombono circa la registrazione del lavoro straordinario,
del riposo settimanale, del riposo per i giorni festivi (art. 82 cpv. 2 CCL)
rispettivamente alle norme che impongono di retribuire alla fine del rapporto
di lavoro le vacanze, i giorni di riposo e i festivi non goduti (art. 66, 74,
77 cpv. 2 CCL), è chiaro che tale accordo viola delle norme imperative del CCL,
per cui è nullo, siccome contrario all’art. 341 CO; d’altro canto, quella
pattuizione, in quanto svantaggiosa per il lavoratore, potrebbe aver efficacia
solo se fosse stata conclusa per iscritto (art. 3 CCL), ciò che pure non è il
caso. Ne discende che la stessa è nulla e di null’effetto.
2.3 Quanto all’ultima
censura, secondo cui le richieste formulate tardivamente a distanza di anni
sarebbero contrarie al principio della buona fede, va osservato che per costante
giurisprudenza, fermo restando il rispetto del termine di prescrizione -in casu
pacificamente rispettato- non può essere ammesso un abuso di diritto da parte
del lavoratore già solo per il fatto che egli abbia atteso la fine del rapporto
di lavoro per chiedere la retribuzione di eventuali arretrati: in un caso del
genere, infatti, un comportamento abusivo può essere ammesso unicamente in
presenza di ulteriori circostanze, qui neppure evocate, quali ad esempio la
certezza che la pretesa non esiste o il pregiudizio grave per il datore di
lavoro in conseguenza della richiesta (IICCA 25 agosto 1994 in re M./C.), non
essendo giustificato né logico -tranne in casi estremi che tuttavia non
sussistono nella fattispecie- abolire la protezione data al lavoratore
dall’art. 341 CO (Streiff/Von Känel,
op. cit., N. 4 ad art. 341 CO con rif.; DTF 105 II 42, 110 II 171 e 110 II 273
con rif.).
Ne discende la reiezione
in via principale dell’appello.
- L’appellante ha
quindi contestato, in via subordinata, il metodo di calcolo utilizzato dal
primo giudice, da lui ritenuto “erroneo” e tale da complicare più che
semplificare la vertenza: l’erroneità si evincerebbe in particolare nella
determinazione delle deduzioni dal salario lordo, che risulterebbero ampiamente
incomplete. La critica è sicuramente fondata.
Mentre nel doc. A
l’Ufficio di controllo aveva provveduto a riallestire tutti i conteggi dei
salari, calcolando in base al CCL quanto era dovuto all’istante e deducendo ciò
che questi aveva effettivamente percepito, il Pretore nel querelato giudizio si
è limitato a calcolare a quanto ammontassero le indennità per vacanze, per giorni
festivi e di riposo non goduti (comprese le tredicesime), deducendo poi la
somma che era stata versata dal datore di lavoro a questo specifico titolo: a
parte il fatto che le parti non avevano chiesto al giudice di agire in tal
modo, l’operazione effettuata dal Pretore è risultata quanto mai infelice,
intanto perché effettivamente le deduzioni ai salari lordi sono state calcolate
in modo incompleto (non tenendo conto delle deduzioni per il vitto, per la
previdenza professionale, della tassa d’affiliazione al sindacato) e inoltre
poiché tra i salari netti non si sono considerati né gli assegni familiari, né
le indennità per malattia. Il risultato cui è giunto il Pretore appare
senz’altro erroneo, tanto è vero che egli arrivava all’inverosimile conclusione
che all’istante fosse addirittura dovuto più di quanto questi chiedeva.
Per evitare analoghi
errori, questa Camera ritiene pertanto di abbandonare il metodo di calcolo
utilizzato dal primo giudice e di far capo invece, con le correzioni che -se
del caso- si imporranno, a quello di cui al doc. A.
- Prima di passare alla
ricostruzione dei conteggi annuali, si impone tuttavia ancora di esaminare
tutta una serie di censure, che, se anche non consentono di giungere alla
reiezione dell’istanza, influenzano comunque, ed in modo notevole, i calcoli
che seguiranno.
4.1 L’appellante ritiene
innanzitutto che a far tempo dal 1990 (verosimilmente in febbraio, dato che la
disdetta, poi revocata, aveva quale scadenza il 31 gennaio 1990, cfr. doc. 1)
l’istante avrebbe rinunciato ad 1 giorno di riposo settimanale in cambio della
concessione di un sostanzioso aumento di stipendio, che teneva pure conto della
sua nuova funzione professionale. L’esistenza di tale accordo è stato provato
nel corso di causa (teste __________ p. 2).
Nel giudizio di prime
cure, il Pretore, pur rilevando come tale pattuizione, non conclusa in forma
scritta, non ossequiasse ai disposti di cui all’art. 3 CCL, per cui sarebbe
stata nulla, l’ha comunque considerata valida, in quanto il dipendente in base
al principio della buona fede non poteva più sostenere la sua nullità al solo
scopo di percepire la remunerazione di quei giorni di riposo, già compensati
con aumento di salario.
La validità di quella
pattuizione viene confermata in questa sede, pur con una diversa motivazione:
nel caso concreto è infatti chiaro che la rinuncia ad un giorno di riposo
settimanale è stata compensata dall’aumento dello stipendio; il Pretore ha ben
rilevato che l’aumento di complessivi fr. 800.- mensili era in parte dovuto a
tale rinuncia (valutabile in fr. 566.65 mensili), mentre per il resto era
riconducibile alla nuova funzione attribuita al lavoratore: ora, atteso che la
rinuncia è stata generosamente compensata, per cui la pattuizione non risulta
per nulla sfavorevole al lavoratore, non vi è motivo per applicare l’art. 341
CO (Streiff/Von Känel, op. cit.,
N. 3 ad art. 341 CO e DTF 110 II 171); allo stesso modo, non essendo la
clausola svantaggiosa, non è parimenti applicabile nemmeno l’art. 3 CCL con le
sue esigenze di forma.
4.2 Un’ultima censura di
principio è quella secondo cui il giudice di prime cure avrebbe trascurato di
considerare che i giorni di riposo che cadevano in un periodo di vacanza o di
malattia non dovevano più essere retribuiti.
La censura merita pure
accoglimento, tale principio risultando dal chiaro tenore del CCL (quo ai
giorni di vacanza, all’art. 70 CCL; cfr. pure il commentario al CCL 92 N. 6 ad
art. 70 e N. 1 ad art. 64, ove si afferma che lo stesso principio vale anche
per i giorni di riposo che cadono in un periodo di malattia): ne discende che,
se in un anno il lavoratore ha teoricamente diritto a 104 giorni di riposo e 28
di vacanza (compresi i giorni di riposo), egli in pratica disporrà
alternativamente o di 96 giorni di riposo e 28 di vacanza, oppure di 104 di
riposo e 20 di vacanza.
- Per ricostruire i
singoli conteggi, si dovrà in particolare tener conto che in base al CCL i
giorni di vacanza annualmente a disposizione del lavoratore sono 28 (comprensivi
dei giorni di riposo, art. 70a CCL 82 e 70 CCL 88), quelli festivi sono 5 in
base al CCL 82 (in quanto la pretesa è successiva al 1° luglio 1987) e 6 con il
CCL 88 (art. 77), mentre i giorni di riposo saranno 2 alla settimana (art. 64).
periodo 1° agosto
1987 - 31 dicembre 1987 (__________)
a) riposo settimanale
21.5 settimane di lavoro x
2 giorni alla settimana = 43 giorni - 21.5 giorni usufruiti = 21.5
dato che le 21.5 settimane
di lavoro sono effettive, ovvero dalle stesse non sono state dedotte le
eventuali settimane di vacanza cui il dipendente aveva diritto, il mantenimento
integrale delle vacanze va compensato riducendo proporzionalmente il diritto ai
giorni di riposo (cfr. cons. 4.2): questi ultimi sono quindi stati ridotti,
come chiesto con l’appello, di 2 ed in totale ammontano a 19.5.
Retribuzione: 19.5 x 113.-
fr. al giorno = fr. 2’203. 50
b) giorni festivi
Non contestati: 2 giorni.
Retribuzione: 2 x 113.-
fr. al giorno = fr. 226.-
c) vacanze
Non contestati: 11.5
giorni.
Retribuzione: 11.5 x 113.-
fr. al giorno = fr. 1’299.50
Da cui, il conteggio
annuale sarà il seguente (cfr. doc. A, tenendo conto, per le deduzioni e per
gli eventuali aumenti, delle percentuali concretamente applicate, dei dati
effettivi oppure, nel caso in cui la percentuale non corrisponda a quella
indicata nel conteggi (ad es. per IF), ad un dato proporzionale):
salari mensili base 16’950.--
- indennità (riposi,
giorni liberi e vacanze) 3’729.--
salario lordo 20’679.--
- deduzioni (AVS 5%, AD
0.3%, CM 0.8%
INSAI 1%, LPP
effettivo, vitto effettivo,
GAV effettivo, IF
proporzionale) 4’581.65
- assegni per figli
(effettivo) 700.--
Totale netto 16’797.35
periodo 1° gennaio
1988 - 7 aprile 1988 (__________)
a) riposo settimanale
14 settimane di lavoro x 2
giorni alla settimana = 28 giorni - 20 giorni usufruiti = 8
dato che le 14 settimane
di lavoro sono effettive, ovvero dalle stesse non sono state dedotte le
eventuali settimane di vacanza cui il dipendente aveva diritto, analogamente a
quanto indicato per il 1987, il mantenimento integrale delle vacanze va compensato
riducendo proporzionalmente il diritto ai giorni di riposo (cfr. cons. 4.2):
questi ultimi sono quindi stati ridotti, come chiesto con l’appello, di 2 ed in
totale ammontano a 6.
Retribuzione: 6 x 105.95
fr. al giorno = fr. 635.70
b) giorni festivi
Non contestati: 1.5
giorni.
Retribuzione: 1.5 x 105.95
fr. al giorno = fr. 158.95
c) vacanze
Non contestati: 7.5
giorni.
Retribuzione: 7.5 x 105.95
fr. al giorno = fr. 794.65
Da cui, il conteggio
annuale sarà il seguente (cfr. doc. A):
salari mensili base 10’278.95
- indennità (riposi,
giorni liberi e vacanze) 1’589.30
salario lordo
11’868.25
- deduzioni (AVS 5.05%,
invariati gli altri
dati) 2’583.20
- assegni per figli
(effettivo) 452.70
Totale netto
9’737.75
periodo 8 aprile
1988 - 31 dicembre 1988 (__________)
a) riposo settimanale
38.5 settimane di lavoro x
2 giorni alla settimana = 77 giorni - 37 giorni usufruiti = 40
dato che le 38.5 settimane
di lavoro sono effettive, ovvero dalle stesse non sono state dedotte le
eventuali settimane di vacanza cui il dipendente aveva diritto, analogamente a
quanto indicato per il 1987 e per il 1988, il mantenimento integrale delle
vacanze va compensato riducendo proporzionalmente il diritto ai giorni di
riposo (cfr. cons. 4.2): questi ultimi sono quindi stati ridotti, come chiesto
con l’appello, di 3 ed in totale ammontano a 37.
Retribuzione: 37 x 105.95
fr. al giorno = fr. 3’920.15
b) giorni festivi
Vengono riconosciuti nella
misura di 4 giorni, come stabilito nel doc. A, non ritenendosi opportuno
seguire il Pretore che ha accordato frazioni minori di mezza giornata (3.8
giorni), mentre l’appellante postulava addirittura 4.5 giorni.
Retribuzione: 4 x 105.95
fr. al giorno = fr. 423.80
c) vacanze
Non contestati: 20.5
giorni.
Retribuzione: 20.5 x
105.95 fr. al giorno = fr. 2’171.95
Da cui, il conteggio
annuale sarà il seguente (cfr. doc. A):
salari mensili base
27’870.10
- indennità (riposi,
giorni liberi e vacanze) 6’515.90
salario lordo
34’386.-
- 7’325.60
- assegni per figli
(effettivo) 1’227.40
Totale netto 28’287.80
periodo 1° gennaio
1989 - 31 dicembre 1989 (__________)
a) riposo settimanale
47.5 settimane di lavoro x
2 giorni alla settimana = 95 giorni - 42 giorni usufruiti = 53
Retribuzione: 53 x 115.-
fr. al giorno = fr. 6’095.-
b) giorni festivi
Sono compensati dal fatto
che il lavoratore ha goduto di ben 5 settimane di vacanza, invece delle 4 di
cui aveva diritto.
c) vacanze
I 28 giorni di vacanza
vengono annullati dai 34 di cui l’istante ha usufruito, giorni che compensano
pure i 6 giorni festivi.
Da cui, il conteggio
annuale sarà il seguente (cfr. doc. A):
salari mensili base
37’490.--
- indennità (riposi,
giorni liberi e vacanze) 6’095.--
salario lordo
43’585.--
- 10’285.25
- assegni per figli
(effettivo) 1’716.--
Totale netto
35’015.75
periodo 1° gennaio
1990 - 31 dicembre 1990 (__________)
a) riposo settimanale
45 settimane di lavoro x 1
giorno alla settimana = 45 giorni - 27 giorni usufruiti = 18
dato che nel mese di
gennaio 1990, prima dell’accordo sulla riduzione dei giorni di riposo
settimanale, l’istante godeva di 2 giorni di riposo alla settimana, il saldo va
aumentato di 4 (1 giorno in più per 4 settimane); poiché nel 1990 egli, oltre
alle vacanze, è stato assente per malattia per altre 7 settimane, i giorni di
riposo vanno ridotti di altri 14 (cons. 4.2). Si hanno quindi 8 giorni residui.
Retribuzione: 8 x 141.65
fr. al giorno = fr. 1’133.20
b) giorni festivi
Vengono ammessi nella
misura di 6 giorni e non di 5 come postulato dall’appellante, in quanto non
risulta, contrariamente a quanto vale per i giorni di riposo, che i giorni
festivi debbano essere ridotti in caso di prolungata assenza per malattia.
Retribuzione: 6 x 141.65
fr. al giorno = fr. 849.90
c) vacanze
I 28 giorni di vacanza vanno
ridotti a 25 a seguito dell’assenza per malattia dell’istante (art. 76 CCL).
Retribuzione: 25 x 141.65
fr. al giorno = fr. 3’541.25
Da cui, il conteggio
annuale sarà il seguente (cfr. doc. A):
salari mensili base
44’058.60
- indennità (riposi,
giorni liberi e vacanze) 5’524.35
salario lordo
49’582.95
- tredicesima (nel 3° anno
25% del salario;
nel 4° anno 50% del
salario, da calcolarsi
anche sulle indennità di
cui sopra
(commentario CCL 92 N. 5 e
6 ad art. 34) 1’644.60
salario lordo, con
tredicesima lorda 51’227.55
- deduzioni (AD 0.2%,
resto come per 1989) 12’092.50
- assegni per figli e
indennità malattia
(effettivo)
7’858.15
Totale netto
46’993.20
periodo 1° gennaio
1991 - 30 aprile 1991 (__________)
a) riposo settimanale
15 settimane di lavoro x 1
giorno alla settimana = 15 giorni - 12 giorni usufruiti = 3
Retribuzione: 3 x 141.65
fr. al giorno = fr. 424.95
b) giorni festivi
Non contestati: 2 giorni.
Retribuzione: 2 x 141.65 fr.
al giorno = fr. 283.30
c) vacanze
L’istante aveva diritto a
9.5 giorni, ma ne ha goduti 16.5: il saldo negativo di 7 giorni può essere
oggetto di una corrispondente deduzione dallo stipendio (art. 75 CCL).
Retribuzione: -7 x 141.65
fr. al giorno = fr. - 991.55
Da cui, il conteggio
annuale sarà il seguente (cfr. doc. A):
salari mensili base
14’733.60
- indennità (riposi,
giorni liberi e vacanze) - 283.30
salario lordo
14’450.30
- tredicesima (75% del
salario) 917.10
salario lordo, con
tredicesima lorda 15’367.40
- deduzioni (INSAI
0.923%, resto come per
1 990) 3’670.85
- assegni per figli e
simili (effettivo) 804.-
Totale netto
12’500.55
Ricapitolando, in base ai
conteggi allestiti, il dipendente aveva diritto a retribuzioni complessive di
fr. 149’332.40 (= 16’797.35 + 9’737.75 + 28’287.80 + 35’015.75 + 46’993.20 +
12’500.55). Avendo egli sino ad oggi percepito nei medesimi periodi la somma di
fr. 147’250.25 (cfr. doc. A), gli spetterà ancora l’importo di fr. 2’082.15.
Dato che l’appellante, in
via subordinata, nell’evenienza in cui i calcoli fossero stati rifatti secondo
le sue indicazioni -ciò che è stato il caso- aveva tuttavia riconosciuto come
dovuto l’importo di fr. 4’173.80, somma superiore a quella qui calcolata, ne discende
che sarà quella cifra ad essere in pratica dovuta, non potendo questa Camera
andare ultra petita (art. 86 CPC, principio applicabile anche nella procedura
per mercedi e salari: cfr. IICCA 23 dicembre 1994 in re T./A. SA).
Limitatamente a questa
somma, oltre gli interessi, l’istanza viene pertanto accolta.
- L’appello è
parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
Le ripetibili di entrambe
le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 17 luglio
1995 della __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
6 luglio 1995 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, è così
riformata:
-
L’istanza
è parzialmente accolta.
-
L’__________,
è condannata a versare a _________, fr. 4’173.80 oltre interessi al 5% a
far tempo dal 1° agosto 1992.
-
Non
si prelevano né tasse, né spese. Parte istante è tenuta a versare alla
convenuta fr. 900.- per parti di ripetibili.
II. Non si prelevano né
tasse, né spese per la procedura di appello. Parte appellata verserà
all’appellante fr. 300.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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